TRIB
Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sulmona, sentenza 06/05/2025, n. 23 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sulmona |
| Numero : | 23 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SULMONA In Nome del Popolo Italiano
Proc. N. 262/2025 R.G.
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati: dr. Pierfilippo Mazzagreco Presidente rel. dr.ssa Alessandra De Marco Giudice dr.ssa Francesca Pinacchio Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento promosso da:
, con l'avvocato COCCO ALESSANDRO, Parte_1
, con l'avvocato DI GENOVA FRANCESCO, Controparte_1
avente ad oggetto: separazione consensuale dei coniugi e divorzio congiunto.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi, con ricorso depositato in data 29/03/2025, hanno esposto che: il giorno 6.10.2018, in Sulmona, hanno contratto matrimonio con rito civile, trascritto nei
Registri dello Stato Civile del suddetto Comune – Atti di Matrimonio Parte I, n. 21, Anno
2018; dalla loro unione il 4.10.2004 è nato il figlio , maggiorenne ma non Persona_1
economicamente autosufficiente.
Hanno dunque domandato che l'udienza di comparizione fosse sostituita dalla trattazione scritta e, non essendovi volontà di riconciliarsi, hanno chiesto che fosse omologata la separazione personale alle condizioni congiuntamente specificate ed hanno contestualmente proposto domanda congiunta per lo scioglimento del matrimonio. Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Il Collegio ritiene che, stante le ragioni indicate nel ricorso e la manifestata volontà di non riconciliarsi, le condizioni concordate possano essere integralmente recepite, essendo conformi a legge e rispondenti agli interessi morali e materiali della prole.
Con separata ordinanza si provvede sulla cumulata domanda di divorzio congiunto
P.Q.M.
Il Tribunale pronuncia la separazione consensuale dei coniugi:
[...]
Parte_2
i quali si atterranno alle seguenti condizioni:
A. preso atto del fatto che entrambi i coniugi sono economicamente autosufficienti, non si farà luogo al versamento di alcun contributo al mantenimento tra di essi;
B. per quanto concerne l'appartamento adibito a casa familiare, identificato in
C.F. del comune di Sulmona al foglio 43, part. 1001, sub 15, zona censuaria
1, categoria A/2, classe 2, consistenza 6.5 vani, superficie catastale 125 mq, rendita euro 503.55, lo stesso rimarrà in uso esclusivo alla sig.a
[...]
sino a quando il figlio maggiorenne non avrà raggiunto Controparte_1
l'indipendenza economica. La stessa provvederà a volturare a proprio nome ed a suo esclusivo carico tutte le relative utenze nonché a pagare imposte e tasse correlate al suo utilizzo. Il sig. dovrà trasferire altrove i propri Pt_1
effetti personali. Viceversa, il sottostante locale garage, contraddistinto in
C.F. del comune di Sulmona, foglio 43, particella 1001, sub 4, zona censuaria
1, categoria C/6, classe 7, consistenza 17 mq, rendita euro 62.34, potrà essere da egli utilizzato, a suo piacimento, nel modo che riterrà più opportuno e secondo le sue necessità, così come eguale diritto sarà attribuito anche alla sig.a Al riguardo i coniugi comproprietari, sin Controparte_1
d'ora, dichiarano la conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, ex art. 29, legge 27.2.1985, n. 52. C. il saldo delle morosità condominiali ed ogni successiva ed occorrenda spesa condominiale rimarrà ad esclusivo carico della sig.a , la quale CP_1
s'impegna ad estinguere ogni pendenza sino ad ora accumulata nei confronti del stesso ed a pagarne le successive quote per l'avvenire; CP_2
D. il sig. si farà carico di pagare l'intero importo delle Parte_3
rimanenti rate di mutuo, sino ad estinzione dello stesso, volturando a suo esclusivo nome il conto corrente bancario cointestato a ciò destinato o con le diverse modalità che lo stesso riterrà più opportune, con espressa autorizzazione della sig.ra a consentire il rifinanziamento e/o CP_1
la rimodulazione dell'importo della rata mensile;
E. il sig. verserà – a decorrere dal mese successivo alla Parte_3
sottoscrizione del presente accordo – al figlio - che rimarrà a Persona_1
vivere, unitamente alla madre, nella casa coniugale di via Aldo Moro, n. 2 a
Sulmona -, a titolo di contributo al suo mantenimento la somma di euro
150,00 (centocinquanta/00) mensili, con bonifico bancario su di un conto corrente che lo stesso ha già in essere, fino a quando il figlio maggiorenne non avrà raggiunto l'indipendenza economica;
F. le spese straordinarie per il figlio , preventivamente concordate tra i Per_1
genitori e secondo protocollo, verranno sostenute in eguale misura (50/50) tra di essi, ivi ovviamente incluse anche quelle universitarie, pregresse, attuali e future, fino a quando il figlio maggiorenne non avrà raggiunto l'indipendenza economica;
a tal uopo si specifica che, sino ad ora, il sig.
è rimasto indietro, con i detti pagamenti, rispetto alla Parte_3
sig.a , della somma di euro 698,12, somma che il Sig. si CP_1 Pt_1
impegna ad estinguere in numero due rate mensili, di pari importo pari ad euro 349.06, la prima alla sottoscrizione del presente ricorso, la seconda entro il successivo mese;
G. il sig. si fa, altresì, carico di estinguere, nei tempi e nelle Parte_3
modalità che lo stesso concorderà con l'istituto di credito, i pagamenti rimasti insoluti, relativi ad un prestito che ha contratto con un istituto di credito (e per il quale la coniuge ha fatto da garante), per la ristrutturazione del bagno della casa, per un totale di euro 1.262,29.
Si provvede con separata ordinanza in ordine alla contestuale domanda di divorzio congiunto.
Così deciso in Sulmona, nella Camera di Consiglio del 24.4.2025.
Il Presidente Est.
Dr. Pierfilippo Mazzagreco
Proc. N. 262/2025 R.G.
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati: dr. Pierfilippo Mazzagreco Presidente rel. dr.ssa Alessandra De Marco Giudice dr.ssa Francesca Pinacchio Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento promosso da:
, con l'avvocato COCCO ALESSANDRO, Parte_1
, con l'avvocato DI GENOVA FRANCESCO, Controparte_1
avente ad oggetto: separazione consensuale dei coniugi e divorzio congiunto.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi, con ricorso depositato in data 29/03/2025, hanno esposto che: il giorno 6.10.2018, in Sulmona, hanno contratto matrimonio con rito civile, trascritto nei
Registri dello Stato Civile del suddetto Comune – Atti di Matrimonio Parte I, n. 21, Anno
2018; dalla loro unione il 4.10.2004 è nato il figlio , maggiorenne ma non Persona_1
economicamente autosufficiente.
Hanno dunque domandato che l'udienza di comparizione fosse sostituita dalla trattazione scritta e, non essendovi volontà di riconciliarsi, hanno chiesto che fosse omologata la separazione personale alle condizioni congiuntamente specificate ed hanno contestualmente proposto domanda congiunta per lo scioglimento del matrimonio. Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Il Collegio ritiene che, stante le ragioni indicate nel ricorso e la manifestata volontà di non riconciliarsi, le condizioni concordate possano essere integralmente recepite, essendo conformi a legge e rispondenti agli interessi morali e materiali della prole.
Con separata ordinanza si provvede sulla cumulata domanda di divorzio congiunto
P.Q.M.
Il Tribunale pronuncia la separazione consensuale dei coniugi:
[...]
Parte_2
i quali si atterranno alle seguenti condizioni:
A. preso atto del fatto che entrambi i coniugi sono economicamente autosufficienti, non si farà luogo al versamento di alcun contributo al mantenimento tra di essi;
B. per quanto concerne l'appartamento adibito a casa familiare, identificato in
C.F. del comune di Sulmona al foglio 43, part. 1001, sub 15, zona censuaria
1, categoria A/2, classe 2, consistenza 6.5 vani, superficie catastale 125 mq, rendita euro 503.55, lo stesso rimarrà in uso esclusivo alla sig.a
[...]
sino a quando il figlio maggiorenne non avrà raggiunto Controparte_1
l'indipendenza economica. La stessa provvederà a volturare a proprio nome ed a suo esclusivo carico tutte le relative utenze nonché a pagare imposte e tasse correlate al suo utilizzo. Il sig. dovrà trasferire altrove i propri Pt_1
effetti personali. Viceversa, il sottostante locale garage, contraddistinto in
C.F. del comune di Sulmona, foglio 43, particella 1001, sub 4, zona censuaria
1, categoria C/6, classe 7, consistenza 17 mq, rendita euro 62.34, potrà essere da egli utilizzato, a suo piacimento, nel modo che riterrà più opportuno e secondo le sue necessità, così come eguale diritto sarà attribuito anche alla sig.a Al riguardo i coniugi comproprietari, sin Controparte_1
d'ora, dichiarano la conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, ex art. 29, legge 27.2.1985, n. 52. C. il saldo delle morosità condominiali ed ogni successiva ed occorrenda spesa condominiale rimarrà ad esclusivo carico della sig.a , la quale CP_1
s'impegna ad estinguere ogni pendenza sino ad ora accumulata nei confronti del stesso ed a pagarne le successive quote per l'avvenire; CP_2
D. il sig. si farà carico di pagare l'intero importo delle Parte_3
rimanenti rate di mutuo, sino ad estinzione dello stesso, volturando a suo esclusivo nome il conto corrente bancario cointestato a ciò destinato o con le diverse modalità che lo stesso riterrà più opportune, con espressa autorizzazione della sig.ra a consentire il rifinanziamento e/o CP_1
la rimodulazione dell'importo della rata mensile;
E. il sig. verserà – a decorrere dal mese successivo alla Parte_3
sottoscrizione del presente accordo – al figlio - che rimarrà a Persona_1
vivere, unitamente alla madre, nella casa coniugale di via Aldo Moro, n. 2 a
Sulmona -, a titolo di contributo al suo mantenimento la somma di euro
150,00 (centocinquanta/00) mensili, con bonifico bancario su di un conto corrente che lo stesso ha già in essere, fino a quando il figlio maggiorenne non avrà raggiunto l'indipendenza economica;
F. le spese straordinarie per il figlio , preventivamente concordate tra i Per_1
genitori e secondo protocollo, verranno sostenute in eguale misura (50/50) tra di essi, ivi ovviamente incluse anche quelle universitarie, pregresse, attuali e future, fino a quando il figlio maggiorenne non avrà raggiunto l'indipendenza economica;
a tal uopo si specifica che, sino ad ora, il sig.
è rimasto indietro, con i detti pagamenti, rispetto alla Parte_3
sig.a , della somma di euro 698,12, somma che il Sig. si CP_1 Pt_1
impegna ad estinguere in numero due rate mensili, di pari importo pari ad euro 349.06, la prima alla sottoscrizione del presente ricorso, la seconda entro il successivo mese;
G. il sig. si fa, altresì, carico di estinguere, nei tempi e nelle Parte_3
modalità che lo stesso concorderà con l'istituto di credito, i pagamenti rimasti insoluti, relativi ad un prestito che ha contratto con un istituto di credito (e per il quale la coniuge ha fatto da garante), per la ristrutturazione del bagno della casa, per un totale di euro 1.262,29.
Si provvede con separata ordinanza in ordine alla contestuale domanda di divorzio congiunto.
Così deciso in Sulmona, nella Camera di Consiglio del 24.4.2025.
Il Presidente Est.
Dr. Pierfilippo Mazzagreco