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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 05/05/2025, n. 893 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 893 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 548/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carmen Arcellaschi Presidente Relatore
Dott. Claudia Bonomi Giudice
Dott. Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 548/2024 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente a [...], elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv. Andrea Casella che lo rappresenta e difende come da procura in atti
RICORRENTE contro
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente a CP_1 C.F._2
Seregno (MB) in P.zza Correggio n. 5, elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Palmiro
Fronte che la rappresenta e difende come da procura in atti
RESISTENTE
Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: DIVORZIO
CONCLUSIONI
Le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni, con atti depositati rispettivamente in data 4.2.2025 e
30.1.2025, di seguito integralmente trascritte. Per il ricorrente:
“Facendo seguito a quanto già dedotto all'udienza del 06.11.2024, il sig. , ferma la Pt_1 dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ribadisce di aderire a quanto disposto nella sentenza di separazione del Tribunale di Monza, n. 2597 del 29.10.2024, il cui contenuto chiede che sia integralmente trasposto nella futura sentenza di divorzio”. pagina 1 di 6 Per la resistente:
“Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario;
disporre l'affido del figlio minorenne a entrambi i genitori con collocamento presso l'abitazione familiare;
confermare l'assegnazione della casa famigliare alla Sig.ra ; CP_1 respingere ogni ulteriore domanda formulata dal ricorrente confermare tutte le conclusioni già rassegnate nel proprio atto introduttivo”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e meritevole di accoglimento nei limiti di seguito indicati.
Premesso che:
- e hanno contratto matrimonio a Milano in data 3.7.2007; CP_1 Parte_1
- dalla loro unione è nato (13.5.2009); Per_1
- con ricorso depositato in data 25.1.2024, chiedeva pronunciarsi la cessazione Parte_1 degli effetti civili del matrimonio a fronte della impossibilità di ricostituire l'unione coniugale;
esponeva di avere acquistato la casa familiare nell'anno 2017 contraendo un mutuo ultra ventennale intestato al solo ricorrente con una rata mensile € 545 circa, di versare € 740 mensili
(incluse le spese condominiali) in forza di un contratto di locazione ad uso abitativo, di dover concorrere alle spese sanitarie del padre - residente in [...]affetto da una grave patologia;
precisava che la resistente abusava di sostanze alcoliche e svolgeva “in modo professionale (…) attività di parrucchiera, acconciatrice e truccatrice per donne” pubblicizzata attraverso diversi siti on-line percependo guadagni rilevanti;
rassegnava, infine, le proprie conclusioni;
- con memoria depositata in data 1.10.2024, si costituiva contestava di fare abuso CP_1 di sostanze alcoliche, precisava di svolgere “attività di parrucchiera semplicemente per sopravvivere”, di provvedere alle cure ed al mantenimento del figlio;
rassegnava, infine, le proprie conclusioni;
- all'udienza del 6.11.2024, il G.D. Dott. Arcellaschi disponeva la trasmissione della sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato, fissava udienza ex art. 473 bis.38 c.p.c. per la rimessione della causa al Collegio ai fini della decisione con indicazione dei termini per il deposito degli atti difensivi;
ritenuto che:
- relativamente alla domanda di scioglimento del matrimonio, risulta dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta la separazione con sentenza n. 2597/2024 emessa dal Tribunale di
Monza in data 17.10.2024 e pubblicata il 29.10.2024, passata in giudicato come da attestazione ritualmente depositata;
Non è contestato che, dalla data di comparizione delle parti avanti il Presidente in sede di separazione, non sia intervenuta riconciliazione, né sia ripresa, sia pur temporaneamente, la convivenza;
pagina 2 di 6 Deve, quindi, ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai definitivamente venuta meno, così che sarebbe impossibile il suo ricostituirsi come confermato dalle parti;
Ricorrono, pertanto, i presupposti richiesti dall'art. 3 nr. 2 let. b della L.
1.12.1970 n. 898 come mod. dagli artt. 4 e 5 della L.
6.3.1987 n. 74, dall'art. 1 della L.
6.5.2015 nr. 55 per cui va emessa la richiesta pronuncia;
- relativamente all'affidamento, ai sensi della legge n. 56/2006 il Giudice deve preferire l'affidamento condiviso salvo che risulti contrario all'interesse del minore. L'affidamento condiviso presuppone un comune impegno progettuale in ordine alle scelte relative alla vita della prole nonché in ordine alla cura della prole medesima nell'ambito della gestione dei vari incombenti della vita quotidiana. L'affido condiviso si pone come regola generale, rispetto alla quale la soluzione dell'affido esclusivo costituisce l'eccezione, derogabile solo laddove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore (quali le ipotesi di manifesta carenza o inidoneità educativa di un genitore o di sua obiettiva lontananza o di un suo sostanziale disinteresse per il minore, con valutazione adeguatamente motivata dal Giudice, in positivo sull'idoneità del genitore affidatario e, in negativo, sulla idoneità educativa dell'altro genitore e sulla non rispondenza dell'affido condiviso all'interesse del minore (Cass.
12308/2010).
Il ricorrente ha modificato nel corso del procedimento le proprie conclusioni (in sede di ricorso chiedeva affidamento esclusivo e collocamento paterno previo accertamento dell'abuso di sostanze alcoliche a carico del coniuge) “ribadendo di aderire a quanto disposto nella sentenza di separazione del Tribunale di Monza, n. 2597 del 29.10.2024, il cui contenuto chiede che sia integralmente trasposto nella futura sentenza di divorzio” (affidamento condiviso e collocamento presso la madre).
La resistente chiede affidarsi il figlio minore in via condivisa ad entrambi i genitori con il collocamento prevalente presso l'abitazione materna.
Alla luce dei richiamati principi, avuto riguardo all'interesse prevalente del minore che deve essere prioritariamente valutato ed adeguatamente protetto, lette le istanze formulate dalle parti, rilevato altresì che non sono stati dedotti né sono emersi nel corso del procedimento motivi ostativi all'affidamento condiviso, il Tribunale dispone in conformità.
Il collocamento prevalente del minore presso la madre legittima l'assegnazione della casa coniugale alla resistente.
Per quanto concerne le modalità di visita, il ricorrente chiede confermarsi quanto disposto in sede di separazione mentre la resistente nulla osserva.
Il Tribunale provvede in conformità;
- relativamente al contributo per il mantenimento, sussiste nel caso di specie l'obbligo a carico delle parti di concorrere alle diverse esigenze del minore;
il relativo importo deve essere determinato, ai sensi dell'art. 337 ter cod. civ. tenuto conto delle esigenze attuali del figlio minore, del tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, delle risorse economiche di entrambi i genitori.
pagina 3 di 6 ha depositato la seguente documentazione: contratto di mutuo bancario Parte_1 stipulato in data 2.3.2017, intestato al solo ricorrente, per un importo complessivo di € 124.000 da restituire con rate mensili di € 545,42 sino al 2.3.2042; contratto di locazione ad uso abitativo con scadenza al 6.2.2027 ed un canone mensile di € 600 oltre alle spese condominiali (originariamente previste in € 140 mensili). Ha altresì depositato documentazione reddituale, oltre ad alcune ricevute di pagamento per il mutuo, risalenti nel tempo.
Ha dichiarato (in ricorso) di lavorare con mansioni di impiegato nel settore metalmeccanico con una retribuzione mensile netta di € 1.864,00.
Ha chiesto confermarsi quanto statuito in sede di separazione. non ha depositato alcuna documentazione, neppure reddituale;
in punto CP_1 economico ha dedotto unicamente di essere una “donna autonoma ed indipendente economicamente” e non ha formulato alcuna istanza. Alla luce di quanto sopra ed in considerazione del fatto che il ricorrente sta versando per intero la rata del mutuo gravante sulla casa coniugale, deve pagare il canone mensile di locazione cui vanno aggiunte le spese condominiali, ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto del figlio nel periodo di rispettiva spettanza oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo di questo Tribunale;
- la natura e l'esito del giudizio consentono di compensare integralmente le spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I. pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 [...]
in Milano in data 3.7.2007 (trascritto al n. 1254 Parte I del registro atti di CP_1 matrimonio di quel Comune anno 2007); II. ordina che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Milano per le annotazioni ai sensi degli artt. 5 e 10 L.
1.12.1970 n. 898; III. affida il figlio minore (13.5.2009) in via condivisa ad entrambi i genitori con Per_1 collocamento prevalente presso la madre - anche ai fini anagrafici - e facoltà per il padre di vederlo a weekend alternati dal venerdì al lunedì con accompagnamento a scuola, due giorni durante la settimana, una settimana durante le vacanze scolastiche natalizie, una settimana durante quelle pasquali alternando di anno in anno con la madre, tre settimane anche non consecutive durante le vacanze estive da concordare entro il 31 maggio di ogni anno. Sono fatti salvi diversi accordi che potranno essere assunti direttamente tra padre e figlio in considerazione dell'età di dei suoi impegni scolastici, ricreativi e sportivi;
Per_1
IV. assegna la casa coniugale - sita in Seregno (MB) P.zza Correggio n.
5 - ad
[...]
; CP_1
V. dispone che ciascun genitore provveda al mantenimento diretto del figlio nel periodo di relativa spettanza. Sono comprese le spese per vitto, abbigliamento e mensa scolastica, abbonamenti e spese di trasporto relative alla frequenza scolastica;
farmaci da banco;
contributi alle spese di abitazione;
cancelleria e materiale didattico per la scuola successivi al corredo di inizio anno;
eventuali oneri per baby-sitter, tempo prolungato, pre-scuola o doposcuola. pagina 4 di 6 VI. pone, inoltre, a carico di ciascuna parte il cinquanta per cento delle spese mediche, scolastiche e sportive del figlio, da concordarsi previamente tra i genitori (salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi. Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente Pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori). Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese ed in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese quali: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione ed oneri di frequenza per istituti scolastici privati per corsi di studio successivi a quelli in atto (non è richiesto il consenso per i percorsi scolastici già iniziati, in quanto il consenso prestato in origine ha efficacia sino alla conclusione di ciascun ciclo di studi); iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore
(conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione). La richiesta di consenso dovrà pervenire alla controparte, in forma scritta, cartacea o telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), almeno giorni quindici- salvo urgenze- prima del compimento della attività, con indicazione specifica della spesa;
l'altro genitore, con lo stesso mezzo, dovrà far pervenire il proprio eventuale dissenso motivato entro giorni sette dalla comunicazione;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine, il genitore che ha anticipato le spese invierà la propria richiesta in forma scritta, cartacea o telematica, con i relativi documenti giustificativi -anche per le pagina 5 di 6 spese erogabili senza preventivo accordo- almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al mantenimento ordinario del mese successivo. In caso di spese superiori a euro 500, ciascuno dei genitori dovrà anticipare -e quindi a versare prima dell'erogazione- i relativi costi per la quota di propria spettanza;
VII. dichiara integralmente compensate le spese del procedimento.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del 10.4.2025
Il Presidente Estensore
Dott. Carmen Arcellaschi
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