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Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 01/08/2025, n. 3328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3328 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PALERMO
- Sezione Seconda Civile -
In composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Silvia Ingrassia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 13434 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2020 vertente tra
, nata a [...] il [...] (cod. fisc.: e Parte_1 C.F._1
, nata a [...] il [...] (cod. fisc.: ), Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliati in Trabia in c.so La Masa 124 presso lo studio dell'avv. Filippo Cordone che li rappresenta e difende giusta procura in atti;
attori contro
, nata a [...] il [...] (cod. fisc.: ) e Controparte_1 C.F._3
, nato a [...] il [...] (cod. fisc: ), Controparte_2 C.F._4 elettivamente domiciliati in Carini via Prise n. 6, presso lo studio dell'avv. Vincenzo Tranchina che li rappresenta e difende giusta procura in atti;
convenuti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, e hanno convenuto Parte_1 Parte_2 in giudizio e e, premesso di essere proprietari di un Controparte_1 Controparte_2 fabbricato sito in Torretta, via San Benedetto da Norcia n. 5 (identificata al N.C.E.U. al foglio 9, particella 964, subalterno 4) confinante con un fabbricato di proprietà dei convenuti (identificato al
N.C.E.U. al foglio 9, particella 965, sub. 1 e 2), lamentando la violazione da parte di questi ultimi della normativa antisismica e della normativa dettata in materia di distanze legali, hanno chiesto all'intestato
Tribunale di:
“-Ritenere e dichiarare che, dal lato dell'edificio degli attori, i convenuti, dopo aver abbattuto i vecchi muri in pietra dell'originario piano terra del loro immobile, hanno costruito, in aderenza al fabbricato dei coniugi , nuovi Controparte_3 muri con pilastri in cemento armato, senza rispettare le prescrizioni dettate dall'art. 9 Legge n. 1684/1962;
1 conseguentemente condannare i convenuti a porre in essere i necessari accorgimenti tecnici per la messa in sicurezza del fabbricato o, qualora tali interventi non fossero tecnicamente possibili, alla riduzione in pristino mediante l'abbattimento delle opere;
-Ritenere e dichiarare che i convenuti, sull'originario piano terra del loro fabbricato, hanno edificato il 2° e il 3° piano
e che tali sopraelevazioni, realizzate con strutture in cemento armato, sono state costruite in aderenza all'immobile di proprietà degli attori, senza rispettare le prescrizioni dettate dall'art. 9 Legge 1682/1962, e inoltre che dette sopraelevazioni sono state poggiate sul muro di proprietà esclusiva dei SI.ri ; conseguentemente Parte_3 condannare i convenuti a porre in essere gli accorgimenti tecnici necessari per la messa in sicurezza del fabbricato o, qualora tali interventi non fossero tecnicamente possibili, alla riduzione in pristino mediante l'abbattimento delle opere;
condannare, inoltre, i convenuti a rimuovere le opere che gli stessi hanno poggiato sul muro di proprietà esclusiva degli attori;
-Ritenere e dichiarare che i convenuti, nel realizzare il tetto a copertura delle sopraelevazioni anzidette, hanno occupato per un tratto di circa cm. 30 l'area libera soprastante l'immobile di proprietà degli attori e conseguentemente condannarli a rimuovere detta copertura nelle parti in cui essa invade ed occupa l'area libera soprastante l'immobile degli attori;
-Ritenere e dichiarare che i convenuti hanno realizzato al 2° piano del loro fabbricato (3° elevazione f.t.) delle vedute
a distanza inferiore a quella prevista dall'art. 905 cod. civ. rispetto alla casa di proprietà degli attori;
conseguentemente condannare i convenuti a rimuovere dette vedute o ad arretrarle fino a distanza legale;
-Ritenere e dichiarare che, sul terreno retrostante al loro fabbricato, i convenuti hanno realizzato nuovi corpi di fabbrica in aderenza all'immobile degli attori senza rispettare la distanza di mt. 10 prevista dal regolamento edilizio comunale di Torretta e senza l'osservanza delle prescrizioni dettate dall'art. 9 Legge n. 1682/1962; conseguentemente condannare i convenuti ad arretrare tali nuove costruzioni fino a distanza legale e, in ogni caso, a porre in essere gli accorgimenti tecnici necessari per la messa in sicurezza del fabbricato o, qualora tali interventi non fossero tecnicamente possibili, alla riduzione in pristino mediante l'abbattimento delle opere;
-Ritenere e dichiarare che i convenuti, nell'edificare le nuovi costruzioni sull'area retrostante all'originario fabbricato, hanno eliminato l'indiana esistente lungo il confine e che l'eliminazione di tale indiana ha determinato l'insorgere di infiltrazioni di umidità all'interno dell'immobile degli attori;
conseguentemente condannare i convenuti a ripristinar la suddetta indiana, ad eliminar le cause di infiltrazione di umidità all'interno dell'immobile degli attori e al risarcimento dei danni provocati dalle suddette infiltrazioni, da liquidare in € 5.000,00 o in quell'altra maggiore o minore somma che risulterò dovuta a seguito di espletanda C.T.U.;
-Ritenere e dichiarare che i convenuti si sono appropriati della corte esclusiva di proprietà degli attori della superficie di circa mq 10, esistente sul lato retrostante al loro fabbricato, recintandola con paletti in ferro e rete in metallo;
conseguentemente condannare i convenuti alla rimozione di detta recinzione e alla restituzione di tale corte;
-Ritenere e dichiarare che i tubi di scarico fognario collocati dai convenuti a servizio del loro fabbricato sono stati posti
a distanza inferiore a quella legale rispetto alla proprietà degli attori e inoltre che hanno occupato una porzione di suolo
2 dei coniugi e che sono stati collegati all'impianto di scarico di proprietà degli attori;
conseguentemente Controparte_3 condannare i convenuti a rimuovere i suddetti tubi e a porli a distanza legale;
Col favore delle spese e dei compensi”.
Regolarmente instaurato il contraddittorio, si sono costituiti in giudizio e Controparte_1 [...]
, chiedendo il rigetto delle domande di parte attrice, perché infondate, e, addebitando, Controparte_2
a loro volta, agli attori la violazione della normativa antisismica e della disciplina in tema di distanze legale;
hanno, dunque, chiesto, in via riconvenzionale di:
“1) ritenere e dichiarare l'obbligo degli attori al rispetto della disciplina antisismica e conseguentemente condannarli al distacco del proprio fabbricato da quello dei convenuti e alla realizzazione del giunto di oscillazione e degli altri dispositivi previsti dalla legislazione vigente in materia;
2) ritenere e dichiarare il diritto dei convenuti a mantenere il proprio fabbricato nella attuale consistenza per averlo acquisito per intervenuta usucapione essendo stato realizzato sul confine da oltre un ventennio, conseguentemente condannare gli attori al ripristino della distanza prevista dalla legge e dai regolamenti comunali arretrando i piani superiori al terrano fino al rispetto di dieci metri dal confine;
3) ritenere e dichiarare che il fabbricato degli attori invade parte del fondo dei convenuti e conseguentemente disporre la rettifica di confine, e condannarli al rilascio dell'area occupata, nonché al risarcimento del danno per la durata dell'illegittima occupazione da liquidarsi in via equitativa;
4) ritenere e dichiarare la sussistenza, sopra la copertura dell'ultimo piano del fabbricato degli attori, di opere e impianti che invadono area di proprietà dei convenuti o che sono collocati a distanza illegale, e conseguentemente condannarli alla demolizione e alla rimozione, nonché al risarcimento del danno, da liquidarsi in via equitativa, per la durata dell'illegittima occupazione;
5) ritenere e dichiarare la servitù di stillicidio dalla copertura dell'ultimo piano dei convenuti sul fondo vicino e quindi il diritto dei convenuti a mantenere la copertura dell'ultimo piano del proprio fabbricato nell'attuale consistenza per averlo acquisito per intervenuta usucapione essendo stato realizzato nelle medesime dimensioni da oltre un ventennio;
6) in via subordinata, ove sia accertata la sussistenza di vedute dei confinanti sul fondo degli attori, disporre
l'esecuzione di opere idonee ad impedire concretamente l'esercizio della veduta con la collocazione di un pannello o con
l'adozione di altre misure idonee, consentendo comunque il mantenimento di regolari luci;
7) ritenere e dichiarare il diritto dei convenuti a mantenere la servitù di scarico fognario del proprio fabbricato lungo
l'attuale percorso al di sotto del manto stradale della Via San Benedetto da Norcia, per averlo acquisito per intervenuta usucapione essendo stato realizzato da oltre un ventennio, ovvero per essere stato costituito per dicatio ad patriam;
in subordine dichiarare la costituzione coattiva della menzionata servitù di scarico lungo l'attuale percorso, disponendo la compensazione dell'eventuale indennità con la somma di € 400,00 pagata dagli attori per la costruzione della condotta, e condannare gli stessi al rimborso della differenza e al risarcimento del danno da liquidarsi in via equitativa;
- condannare gli attori al pagamento di tutte lese spese processuali”.
3 In conseguenza delle difese spiegate da parte convenuta, gli attori hanno, poi, formulato reconventio reconventionis, chiedendo all'intestato Tribunale:
“1) Nella non tenuta ipotesi in cui dovesse essere accertato che il fabbricato degli attori sia stato costruito successivamente a quello dei convenuti e che essi attori non hanno osservato la normativa in materia antisismica e non hanno realizzato il c.d. giunto di oscillazione, dichiarare che gli attori hanno acquistato il diritto a mantenere le opere per usucapione;
2) Nella non tenuta ipotesi in cui dovesse essere accertato che il fabbricato degli attori invade il fondo dei convenuti, dichiarare che i coniugi – hanno acquistato per usucapione la proprietà delle porzioni di terreno occupate;
Pt_1 Pt_2 in via ancor più subordinata, attribuire le asserite porzioni di terreno occupate agli attori per accessione invertita ex art.
938 cod. civ.;
3) Nella non tenuta ipotesi in cui dovesse essere accertato che sulla copertura dell'ultimo piano del fabbricato degli attori sono stati collocati opere e/o impianti che invadono la proprietà dei convenuti o che sono collocati a distanza illegale, dichiarare che gli attori hanno acquistato il diritto di mantenere dette opere per usucapione”.
La causa, istruita mediamente espletamento di prove orali e consulenza tecnica d'ufficio (affidata al geom. , falliti i tentativi volti alla definizione bonaria della lite, è stata Controparte_4 trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza del 11.2.2025, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
*****
L'oggetto del contendere riguarda due fabbricati siti nel comune di Torretta in via S. Benedetto da
Norcia posizionati in aderenza tra loro, giacché il fronte laterale sinistro dell'immobile di proprietà di e (identificato al Catasto al fg. 9, p.lla 965, sub 1 e sub 2) è Controparte_1 Controparte_2 affiancato al fronte laterale destro dell'immobile di proprietà di e Parte_1 Parte_2
(identificato al Catasto al fg. 9, p.lla 964, sub. 4).
1. Premesso che è pacifico tra le parti che entrambe le costruzioni siano state oggetto di modifiche, ad essere tra le stesse oggetto di contestazione è, innanzitutto, l'entità delle modifiche rispettivamente eseguite e l'individuazione di chi fosse tenuto, nell'esecuzione delle stesse, al rispetto della normativa antisismica.
Gli attori affermano, infatti, che i convenuti hanno abbattuto i vecchi muri tra le due proprietà costruendo in aderenza all'edificio degli attori e in violazione della normativa antisismica di cui all'art. 9 della l. n. 1684/1962 e, al contrario, i convenuti ritengono che siano stati gli attori ad avere costruito in aderenza all'edificio dei convenuti e in violazione della normativa suddetta.
Ebbene, rispetto a tale questione risultano dirimenti gli accertamenti tecnici espletati in corso di causa dal c.t.u. geom. al cui elaborato integralmente si rinvia e le cui conclusioni Controparte_4 risultano ampiamente motivate e pienamente condivisibili.
4 L'ausiliario, in particolare, esaminata la documentazione fotografica prodotta dalle parti e raffrontati i luoghi ivi rappresentati con quelli riscontrati all'esito dei sopralluoghi, ha, innanzitutto, evidenziato che
(diversamente da quanto lasciano intendere le parti nei rispettivi atti) entrambi i fabbricati sono stati sopraelevati e, preso visione della documentazione prodotta ed effettuate le indagini necessarie all'espletamento dell'incarico, ha concluso che le opere di modifica dell'edificio di proprietà Pt_3 risalgono a un periodo compreso tra il 2001 e il 2006, laddove invece le modifiche dell'edificio
[...] di proprietà vanno collocate tra l'anno 2010 e l'anno 2016. Parte_4
E premesso che l'epoca di realizzazione originaria di entrambi gli edifici risale “a tempi remoti”, quando le tecniche costruttive non erano soggette agli obblighi di cui alle attuali normative, dopo avere esaminato la documentazione fotografica allegata agli atti e all'esito degli accertamenti eseguiti sui luoghi, ha concluso che, diversamente da quanto sostenuto dagli attori, i vecchi muri tra le due proprietà non sono stati abbattuti.
Nella consulenza si legge, in particolare: “È stato accertato che la parete su proprietà a confine con CP_1 proprietà è ancora presente come da foto 9 (foto 2 della produzione di parte convenuta) e che quindi non risulta Pt_1 che parte convenuta abbia abbattuto i vecchi muri tra le due proprietà. Tale accertamento è stato reso possibile grazie al fatto che tale i lavori relativi a tale u. i. non sono stati ultimati: le pareti, pavimenti e soffitti sono allo stato grezzo (vedasi documentazione allegata) Ragion per cui si può affermare che è stata parte attrice ad aver affiancato a tale parete esistente una struttura in c.a. con pilastri e travi che, a quanto pare, come risulta dai saggi eseguiti in data 18/01/2024, in assenza di giunto di dilatazione”
Il c.t.u. ha, dunque, concluso che i convenuti non hanno costruito in aderenza all'edificio degli attori, che sulla parete limitrofa dei convenuti non è stato eseguito alcun intervento di abbattimento e/o di ricostruzione di parete - avendo essi esclusivamente “affiancato alla parete che confina, ma sulla faccia interna di tale parete, strutture intelaiate in c. a. su cui si poggiano solai a struttura mista in c. a. di recente fattura” - e che non hanno abbattuto i vecchi muri tra le due proprietà.
Ed ha, al contrario, chiarito che sono stati gli attori ad avere costruito in aderenza all'edificio dei convenuti, sopraelevando il proprio fabbricato ancor prima che parte convenuta desse, a sua volta, inizio ai propri lavori di ristrutturazione.
E poiché anche le sopraelevazioni in aderenza devono avvenire nel rispetto della legge n. 1684/1962
- la quale, al fine di assicurare la prevenzione antisismica, derogano agli artt. 874, 876 e 884, cod. civ., esclude che si possa far luogo a costruzione chiedendo la comunione forzosa del muro e che si possa edificare innestando il proprio muro o in aderenza, dovendo le costruzioni restare separate da un giunto tecnico o altro accorgimento, avente la funzione di ridurre il più possibile la rigidità della struttura, rendendo flessibili le due unità (v. anche Cass. n. 121/2019) – essendo stato provato che sono stati gli attori ad avere eseguito opere di sopraelevazione (rispetto al loro preesistente fabbricato) in aderenza
5 all'edifico dei convenuti, proprio loro, nella sopraelevazione, avrebbero dovuto rispettare la normativa antisismica.
La tesi degli attori (sostenuta anche in comparsa conclusionale) secondo cui essi avrebbero unicamente eseguito opere di “sostituzione dei solai e ristrutturazione interna” trova, del resto, immediata smentita da un raffronto tra la documentazione fotografica agli atti del giudizio che rappresenta i due edifici di cui si tratta in epoca antecedente ai lavori di modifica eseguiti da entrambe le parti (v. in particolare foto 1 allegata alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. di parte convenuta) e l'attuale stato dei luoghi ricavabile anche dalle immagini allegate alla c.t.u. (v. anche il raffronto tra le foto 6, 7, 8
e 9 di cui alle pagg. 16, 17 e 21 della c.t.u.).
Dalle immagini, pure riscontrate dal c.t.u., ben si comprende, infatti, che: - originariamente il fabbricato di parte attrice aveva una sola elevazione fuori terra ed aveva un'altezza inferiore rispetto al fabbricato dei convenuti (v. foto 6 della c.t.u.); - successivamente, il fabbricato degli attori è stato sopraelevato in aderenza all'edificio dei convenuti e manteneva comunque un'altezza inferiore rispetto a quest'ultimo; (v. foto 7 e 9 della c.t.u.); - in epoca successiva i convenuti hanno sopraelevato il loro edificio (v. foto 8 della c.t.u.)
La sopraelevazione dell'edificio degli attori (da questi negata nei propri atti, anche in comparsa conclusionale) è stata pure confermata, all'udienza del 4.10.2022, dal teste (figlia dei Testimone_1 convenuti) e, all'udienza del 6.12.2022, dal teste (figlia degli attori) e dal teste Testimone_2 Tes_3
(genero degli attori), i quali hanno tutti dichiarato che nell'anno 2002 e
[...] Parte_1
hanno realizzato il primo e il secondo piano dell'edificio. Parte_2
Dunque, proprio gli attori, realizzando i corpi di fabbrica superiori al pianoterra in aderenza al fabbricato dei convenuti, avrebbero dovuto rispettare le norme la cui violazione addebitano, invece, ai convenuti,
Le prime due domande di parte attrice risultano, dunque, infondate e vanno rigettate.
2. Con riferimento, invece, alla prima domanda proposta in via riconvenzionale dai convenuti intesa alla condanna degli attori a distaccare il proprio fabbricato realizzando il giunto di oscillazione e all'adozione delle misure imposte dalla normativa antisismica di cui all'art. 9 della l. n. 1684/1962, il c.t.u., all'esito dei saggi eseguiti, ha, innanzitutto, chiarito che “alla luce degli accertamenti che è stato possibile eseguire, dei riscontri ottenuti per mezzo dei saggi eseguiti e/o rinvenuti sui luoghi e di quanto sopra riportato anche a proposito dell'epoca di realizzazione degli interventi di tipo edilizio è parere dello scrivente che sulle zone nelle quali sono stati eseguiti i saggi non è emersa la presenza di adeguati giunti di dilatazione, in violazione a quanto disposto dal c. 3 dell'art. 9 della l. n. 1684/1962”.
In risposta, poi, allo specifico quesito relativo alle opere necessarie alla messa in sicurezza degli edifici e alla necessità di ridurre in pristino il fabbricato realizzato in violazione della normativa o alla possibilità di adottare accorgimenti tecnici alternativi (eventualmente, da indicare), l'ausiliario ha,
6 testualmente, concluso: “sarebbe opportuno eseguire dei saggi sia sul fronte principale che sul retroprospetto e in corrispondenza della linea di accostamento dei due edifici onde verificarne lo stato ed appurare la presenza o meno di giunto di dilatazione.
Considerato che
le parti hanno indotto a desistere dall'eseguire tale intervento, lo scrivente, (…), al momento non ritiene necessaria alcuna azione di ripristino per la violazione del c. 3 dell'art. 9 della L. N.
1684/1962”.
Così esclusa da parte del c.t.u. l'opportunità di ridurre in pristino il fabbricato degli attori, alle pagg. da 38 a 42 del proprio elaborato (cui si rinvia), durante la trattazione della nuova costruzione realizzata dai convenuti nella parte retrostante i prospetti principali in aderenza al fabbricato degli attori (di cui appresso si dirà), l'ausiliario ha, poi, ripreso la questione del mancato rispetto della normativa antisismica per assenza dei giunti di dilatazione tra i due fabbricati contigui che affacciano su via San
Benedetto da Norcia.
E, all'esito dei calcoli ivi riportati, ha concluso che “La distanza minima tra i due fabbricati e quindi del giunto strutturale dovrà quindi essere non inferiore alla somma dei due risultati ottenuti e cioè cm sei”.
L'ausiliario, al cui elaborato si rinvia (con particolare riferimento a pag. 42) ha, poi, chiarito che ai fini del “distacco dei due corpi di fabbrica”, che deve avvenire per una misura non inferiore a centimetri sei,
“Potrebbe realizzarsi la formazione di nicchie nella muratura esistente attorno alle strutture in c. a. interessate per entrambi i corpi di fabbrica realizzati in assenza di giunto di dilatazione. Oppure, previa verifica dell'assenza di forze gravanti sulla muratura in tufo frapposta fra i due corpi di fabbrica (anche con opportuni e adeguati calcoli statici) si potrebbe creare il giunto di dilatazione mediante la sua eliminazione proprio della muratura in tufo frapposta fra i due corpi di fabbrica”.
Ebbene, considerato che, per quel che si è detto, allorquando gli attori hanno sopraelevato il proprio fabbricato in aderenza a quello dei convenuti, il fabbricato di questi ultimi aveva ancora la sua configurazione ordinaria e gravava, dunque, sugli attori l'onere di eseguire le nuove opere nel rispetto della disciplina antisismica, va agli attori ordinata l'esecuzione delle suddette opere di messa in sicurezza.
3. Risulta, infatti, infondata la prima domanda formulata dagli attori in termini di reconventio reconventionis, diretta ad accertare, in caso di riscontro di un'inosservanza della normativa antisismica a loro ascrivibile, il loro diritto a mantenere, per intervenuta usucapione, le opere eseguite nella attuale configurazione.
Sul punto è sufficiente rilevare che il c.t.u. ha collocato temporalmente le opere di sopraelevazione eseguite dagli attori nell'arco temporale compreso tra il 2001 e il 2006 e che tutti i testi sentiti in giudizio sul punto (anche quelli di parte attrice) hanno specificato che i lavori di cui si tratta sono stati eseguiti nel 2002.
Dunque, in ogni caso, allorquando è stata proposta la domanda riconvenzionale da parte dei convenuti, con la comparsa di costituzione del 23.1.2021, e la reconventio reconventionis da parte degli
7 attori, con la memoria del 12.2.2021, neppure era decorso un ventennio dal momento in cui l'edificio degli attori ha assunto l'attuale configurazione.
4. Con riferimento, poi, alla seconda domanda proposta in via riconvenzionale dai convenuti, diretta alla condanna degli attori al ripristino della distanza prevista dai regolamenti comunali arretrando i piani superiori al terrano fino al rispetto di dieci metri dal confine, deve, invero, rilevarsi che, a sostegno di tale richiesta, i convenuti neppure deducono l'effettiva esistenza di regolamenti comunali che impongono simili distanze tra costruzioni in aderenza.
In questo senso, anche nella loro comparsa conclusionale si legge testualmente che “ove la normativa urbanistica regolamentare prescriva davvero l'obbligo di demolizione, tale condanna dovrà essere pronunciata nei confronti degli attori” e che “se il regolamento comunale prevede dei distacchi tra le costruzioni sarà il fabbricato degli attori a dover essere demolito fino al ripristino delle distanze prescritte dallo stesso”.
Ebbene, se è vero che il giudice, “cui sia ritualmente resa nota l'esistenza di normativa locale in materia”, deve acquisirne conoscenza o attraverso la sua scienza personale, o attraverso la collaborazione delle parti
(non soggetto alle norme sull'attività probatoria documentale) ovvero attraverso la richiesta di informazione ai Comuni (così, Cass. n. 29746/2020), ciò che manca, nel caso di specie, è proprio l'affermazione di parte convenuta in ordine alla effettiva “esistenza di normativa locale in materia”.
Dunque, considerato che l'esistenza, e la correlata violazione da parte degli attori, di regolamenti comunali è stata prospettata dai convenuti in termini meramente probabilistici, la seconda domanda proposta in via riconvenzionale da convenuti, giacché rimasta sfornita di prova, va rigettata.
5. Venendo adesso alla terza delle domande proposte in via principale dagli attori, volta ad accertare l'avvenuta occupazione da parte dei convenuti, a seguito della realizzazione della copertura dell'ultimo piano dell'edificio, di un tratto di circa 30 cm di area libera soprastante l'immobile degli attori, osserva il giudicante che il c.t.u. ha, sul punto, concluso che “la sagoma dell'edificio non è squadrata ma ha il lato CP_1 affiancato all'edifico di parte attrice leggermente obbliquo. Inoltre, la copertura è di due tipologie diverse: a zona lato retro prospetto è a tetto piano, quella sul prospetto principale è a falda inclinata. In dipendenza delle condizioni sopra esposte è stato accertato che la zona di tetto lato prospetto principale sporge di (cm 40 – cm 12+ cm 4 = cm 32), mentre quella appoggiata sul corpo con tetto piano sporge di cm 14. Quindi la dimensione media del tratto della copertura dell'edificio dei convenuti che ricade sull'area libera soprastante la proprietà degli attori si ottiene dalla seguente formula: (cm 32 + cm 14)/2 = cm 23”.
Ora, sebbene l'accertamento svolto dal c.t.u. abbia confermato una minima (pari a soli 23 cm) occupazione da parte della tettoia dei convenuti dello spazio sovrastante la proprietà degli attori, deve, invero, ricordarsi, in punto di diritto, che il comma secondo dell'art. 840 c.c. stabilisce che il proprietario non può opporsi ad attività di terzi che si svolgano a tale profondità o tale altezza che egli non abbia interesse ad escluderle.
8 Ed è onere del proprietario provare che l'attività dei terzi contrasta con un proprio interesse giuridicamente protetto (Cass. n. 279/1980) e si svolga ad altezza o profondità tale da configurare un interesse giuridicamente rilevante per la parte che ne chiede l'esclusione.
Per tale ragione, spetta al proprietario, che si opponga ad attività di terzi, dimostrare che le stesse, sebbene svolte a profondità od altezza notevoli, gli arrecano un pregiudizio, da intendere non in astratto, ma in concreto, avuto riguardo alle caratteristiche ed alla normale destinazione, eventualmente anche futura, del fondo, giacché “Il proprietario non può opporsi, ai sensi dell'art. 840, comma 2, c.c., ad attività di terzi che si svolgano a profondità od altezza tali che egli non abbia interesse ad escluderle e, pertanto, ove ritenga di contestarle, è suo onere dimostrare che dette attività gli arrechino un pregiudizio, da intendere non in astratto, ma in concreto, avuto riguardo alle caratteristiche ed alla normale destinazione, eventualmente anche futura, del fondo” (Cass.
n. 4664/2018).
Ora, nel caso di specie gli attori si sono limitati a lamentare l'occupazione della colonna d'aria di loro proprietà da parte dei convenuti, senza avere tempestivamente (ossia entro la memoria di cui all'art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c.) dedotto e provato alcunché in ordine al pregiudizio che avrebbero, in tal senso, effettivamente e concretamente patito.
Pregiudizio che del resto - sia in considerazione della ridottissima superficie effettivamente occupata, sia in ragione della sua concreta ubicazione al di sopra del tetto (non calpestabile) dell'edificio degli attori (v. riproduzione fotografica a pag. 34 della c.t.u.) – risulta assai inverosimile, se non impossibile.
Tanto basta per il rigetto di tale domanda.
6. All'esito del rigetto di tale domanda, risulta assorbita la quinta domanda proposta in via riconvenzionale dai convenuti, diretta a ottenere l'accertamento del loro diritto a mantenere la copertura dell'ultimo piano del loro fabbricato nella sua attuale configurazione per intervenuta usucapione di una servitù di stillicidio dalla loro copertura sul fondo dei vicini attori.
7. Merita, invece, accoglimento la quarta domanda proposta in via principale dagli attori, diretta all'eliminazione della veduta sul fondo degli attori realizzata dai convenuti, in corrispondenza del secondo piano del loro fabbricato, in violazione della distanza prevista dall'art. 905 c.c.
Com'è noto, l'art. 905 c.c. vieta l'apertura di vedute dirette verso il fondo chiuso o non chiuso e sopra il tetto del vicino, se tra il fondo di questo e la faccia esteriore del muro in cui si aprono le vedute dirette non vi è la distanza di un metro e mezzo.
Tale disposizione, diretta a salvaguardare i fondi delle indiscrezioni dipendenti dall'apertura di vedute negli edifici vicini impone un divieto di carattere assoluto, che prescinde dal danno in concreto.
Ebbene, all'esito degli accertamenti svolti, il c.t.u. ha concluso che la distanza tra la faccia esteriore del muro di proprietà dei convenuti su cui si apre la veduta diretta sul tetto del confinante edificio degli attori intercorre una distanza inferiore a un metro e mezzo e tanto basta per l'accoglimento della domanda di rimozione della veduta in questione svolta da parte attrice.
9 Va, dunque, ordinato ai convenuti di rimuovere, per tutta la sua lunghezza, la finestra, posizionata all'ultimo piano del loro fabbricato, che si apre sul muro confinante con la proprietà degli attori e che guarda verso la copertura dell'edificio di proprietà di questi ultimi.
Né gli attori possono evitare la rimozione dell'apertura suddetta invocando l'ultimo comma dell'art. 905 c.c., secondo cui il divieto di aperture a una distanza inferiore a un metro e mezzo cessa quando tra i due fondi vi è una pubblica via.
Sul punto, deve, infatti, rammentarsi che “La cessazione del divieto di aprire vedute dirette e balconi verso il fondo del vicino a distanza inferiore a un metro e mezzo, agli effetti dell'art. 905, terzo comma, cod. civ., opera sia quando una via pubblica separi i due fondi vicini rendendoli fronteggianti, sia quando essa si ponga, rispetto alle vedute, ad angolo retto, ma non anche quando i fondi siano allineati lungo la medesima via pubblica, dovendosi ravvisare la
"ratio" del venir meno del divieto in oggetto nella circostanza che la presenza della strada pubblica impedisce la contiguità dei fondi, la quale costituisce il presupposto della tutela della riservatezza delle proprietà limitrofe” (così Cass.
n. 13000/2013).
E, nel caso di specie, gli immobili delle parti del giudizio sono allineati lungo la medesima via pubblica (via San Benedetto da Norcia), sicché non opera l'ultimo comma dell'art. 905 c.c.
A nulla rileva, poi, l'assunto dei convenuti secondo cui, in realtà, non sarebbe, in concreto, possibile esercitare alcuna veduta diretta sul tetto dell'edificio degli attori per essere state le ante di tale finestra
“bloccate da un muro interno costituito da blocchi in conglomerato cementizio”.
La violazione dell'art. 905 c.c. e della ratio ivi sottesa persiste, infatti, fintantoché non venga eliminata l'apertura realizzata dai convenuti sul muro del loro edificio, considerato, peraltro, che i convenuti, senza possibilità di controllo da parte degli attori, potrebbero in ogni momento rimuovere i blocchi di cemento ad oggi posizionati all'interno della loro proprietà al fine di oscurare la veduta che avevano già realizzato.
8. Per la medesima ragione, va rigettata la sesta domanda proposta dai convenuti in via riconvenzionale, diretta al mantenimento dell'attuale apertura, previa adozione delle cautele (quali il posizionamento di pannelli) idonee ad escludere la veduta sul fondo vicino.
9. Venendo all'esame della quinta domanda proposta dagli attori, essi lamentano la realizzazione da parte dei convenuti, sul terreno retrostante il fabbricato, di un nuovo corpo di fabbrica in aderenza all'immobile di loro proprietà, senza il rispetto dei dieci metri previsti dal regolamento edilizio del comune di Torretta e senza il rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 9 della l. n. 1684/1962.
Al riguardo, il c.t.u. ha accertato che i convenuti hanno, effettivamente, realizzato, sul terreno retrostante il loro fabbricato e in aggiunta a quello originario, un corpo di fabbrica, composto da due piani fuori terra e, all'esito dei saggi eseguiti, ha accertato che lo stesso è stato costruito in assenza di giunti di dilatazione.
10 Ebbene, i convenuti - che, secondo quanto precedentemente accertato, hanno eseguito le opere di ristrutturazione del proprio edificio quando erano già terminati i lavori eseguiti dagli attori sul proprio fabbricato degli attori – avrebbero dovuto anch'essi rispettare la normativa antisismica nella realizzazione, in aderenza alla proprietà degli attori, di tale nuovo corpo di fabbrica.
Avendo riguardo ai calcoli eseguiti dal c.t.u. nel proprio elaborato (v. in particolare pag. 39), la distanza minima fra i fabbricati del retroprospetto, e dunque la larghezza del giunto strutturale, avrebbe dovuto essere pari a quattro centimetri.
E allora, in accoglimento della domanda sul punto svolta da parte attrice, va ordinata a parte convenuta l'esecuzione delle opere indicate dal c.t.u. al fine di assicurare il rispetto della normativa antisismica, ossia la realizzazione di un “distacco dei due corpi di fabbrica”, per una misura non inferiore a centimetri quattro, realizzando delle “nicchie nella muratura esistente attorno alle strutture in c. a. interessate per entrambi i corpi di fabbrica realizzati in assenza di giunto di dilatazione. Oppure, previa verifica dell'assenza di forze gravanti sulla muratura in tufo frapposta fra i due corpi di fabbrica (anche con opportuni e adeguati calcoli statici) si potrebbe creare il giunto di dilatazione mediante la sua eliminazione proprio della muratura in tufo frapposta fra i due corpi di fabbrica”.
10. La sesta domanda proposta dagli attori, diretta all'accertamento dell'intervenuta eliminazione da parte dei convenuti di una “indiana” originariamente posta al confine tra le due proprietà nella parte retrostante i loro fabbricati e all'accertamento del nesso di causalità tra la rimozione di tale indiana e i fenomeni infiltrativi verificatisi all'interno dell'immobile degli attori, da rimuovere a spese dei convenuti, va rigettata.
Non è stata, innanzitutto, provata la preesistenza dell'indiana menzionata dagli attori.
La prova orale espletata sul punto con i testimoni di entrambe le parti ha condotto ad esiti del tutto contraddittori, atteso che i testi di parte attrice hanno entrambi affermato l'avvenuta occupazione dell'indiana di cui si tratta da parte del fabbricato costruito dai convenuti – così (figlia Testimone_2 degli attori) e (genero degli attori) – e la medesima circostanza è stata negata dal teste Testimone_3 dei convenuti – così (figlia dei convenuti) –, che ha dichiarato che sui luoghi del Testimone_1 contendere non vi è mai stata sui luoghi nessuna indiana.
Ebbene, tutti e tre i testimoni sentiti su tale circostanza risultano ugualmente attendibili. E considerato che gli stessi sono tutti legati da vincoli di parentela e affinità con le parti, non può neppure valorizzarsi la loro terzietà rispetto agli odierni contendenti al fine di attribuire maggiore o minore credibilità alle dichiarazioni rese dall'uno o dall'altro.
A ciò si aggiunga che la preesistenza di un'indiana sui luoghi di cui si tratta non ha trovato il benché minimo riscontro all'esito delle indagini sul punto affidate al consulente tecnico d'ufficio, il quale ha concluso che né dalla documentazione allegata agli atti né dai sopralluoghi effettuati è stato possibile verificare l'esistenza e l'ubicazione di una preesistente indiana.
11 Tanto basta per il rigetto della domanda sul punto svolta dagli attori, dovendosi, peraltro, considerare che gli esiti della consulenza tecnica d'ufficio (da cui è emersa la presenza: al piano terra di un “lieve stato umidifero dovuto quasi certamente alla percentuale di umidità relativa ambientale del momento”; al primo piano, di “efflorescenze effetto di precedenti stati infiltrativi” ma asciutte al momento del sopralluogo;
al piano secondo, di “muffe da condense derivanti da cause concomitanti: escursioni termiche e inadeguate soluzioni idonee per l'eliminazione dei ponti termici”) neppure consentono di ritenere che i fenomeni lamentati dagli attori all'interno del loro edificio non sarebbero comparsi ove vi fosse stata l'indiana di cui si tratta.
11. Anche la domanda degli attori diretta all'accertamento dell'intervenuta appropriazione da parte dei convenuti (mediante recinzione della stessa con paletti di ferro e rete in metallo) di una superficie di mq 10 di corte esclusiva di loro proprietà esistente sul lato retrostante il fabbricato, nonché alla condanna dei convenuti alla rimozione di tali opere e alla restituzione dell'area agli aventi diritto, va rigettata, essendo stata detta circostanza espressamente esclusa dal c.t.u., all'esito di accurate e approfondite indagini effettuate sulla scorta della documentazione in atti e di quella acquisita dagli uffici pubblici competenti, nonché all'esito di un attento esame dei luoghi.
Premesso che gli attori non hanno neppure specificato nei propri atti quale particella catastale di loro proprietà sarebbe stata invasa e recintata dai convenuti, il c.t.u. ha, innanzitutto, chiarito che “dall'esame del titolo di proprietà facente parte della documentazione agli atti non risulta alcuna indicazione utile e dalla quale sia possibile evincere che parte attrice detenga la proprietà di una porzione di terreno, oltre a quella dell'acquisto del fabbricato” e ha, poi, accertato che “L'unica recinzione con paletti e rete metallica di cui è stata accertata la presenza
è quella posizionata lungo il confine tra le p.lle 1067, 1296, 1093, 1098,1092, e 943 nelle posizioni indicate dello stralcio di mappa catastale di pag 53”, ma ha escluso che dette particelle catastali siano di proprietà degli attori e “che una porzione di corte esclusiva di proprietà degli attori di circa mq 10 sia stata oggetto di appropriazione da parte dei convenuti, mediante recinzione della stessa con paletti in ferro e rete metallica”.
La domanda in tal senso proposta dagli attori va, dunque, rigettata.
12. Con l'ultima domanda proposta in via principale, gli attori hanno chiesto di accertare l'avvenuta collocazione da parte dei convenuti di tubi di scarico fognario in violazione delle distanze legali, nonché
l'illegittimo collegamento allo scarico di proprietà degli attori, con, conseguente, condanna alla rimozione delle relative opere.
Al fine di contrastare l'accoglimento di tale domanda, i convenuti hanno dedotto che: - la loro abitazione è sempre stata collegata alla fognatura comunale tramite un collettore che correva al di sotto della strada pubblica oggi denominata Via San Benedetto da Norcia e hanno di recente chiesto l'autorizzazione allo scarico, allo scopo di sanare amministrativamente una situazione di fatto perdurante fin dagli anni quaranta del secolo scorso;
- comunque, ove il collettore fognario che conduce alla rete comunale attraversi fondi di proprietà privata (e dunque degli attori), i convenuti hanno diritto al riconoscimento di una servitù di scarico coattivo, atteso che, in considerazione dell'orografia dei
12 luoghi, il percorso dell'attuale condotta appare l'unico possibile e l'eventuale indennità da pagare agli attori deve essere compensata con la somma di € 400,00 già versata dai convenuti agli attori quando questi hanno eseguito i lavori di sistemazione degli scarichi, in accordo con tutti i proprietari dei fabbricati con accesso dalla Via San Benedetto da Norcia;
- qualora si ritenga che il collettore fognario attraversi fondi di proprietà degli attori, questi avrebbero comunque costituito una servitù di uso pubblico di scarico fognario per dicatio ad patriam, avendo questi volontariamente permesso alla collettività di utilizzare la propria area per lo scarico fognario.
E muovendo da ciò, hanno chiesto di dichiarare il loro diritto a mantenere la servitù di scarico fognario del proprio fabbricato lungo l'attuale percorso al di sotto del manto stradale della Via San
Benedetto da Norcia per averlo acquisito per intervenuta usucapione essendo stato realizzato da oltre un ventennio, ovvero per essere stato costituito per dicatio ad patriam; in subordine, hanno chiesto di dichiarare la costituzione coattiva della menzionata servitù di scarico lungo l'attuale percorso, disponendo la compensazione dell'eventuale indennità con la somma di euro 400,00 già pagata agli attori a seguito di un accordo con questi precedentemente concluso allorquando è stata da loro realizzato l'impianto di scarico con fognario, con condanna degli stessi al rimborso della differenza e al risarcimento del danno, da liquidarsi in via equitativa.
Ebbene, occorre fin da subito chiarire che gli attori non hanno mai dedotto (e questo viene da loro espressamente rimarcato nella comparsa conclusionale) che i tubi di scarico che conducono dall'immobile dei convenuti alla fognatura comunale attraversino terreni di loro proprietà.
E allora, tutte le deduzioni e le richieste dei convenuti in ordine all'intervenuta usucapione di una servitù di scarico fognario o al loro acquisto di tale servitù per dicatio ad patriam o al loro diritto a una servitù di scarico coattiva risultano assorbite, giacché basate su una “eventuale” (ma, invero, negata da entrambe le parti) proprietà da parte degli attori dell'area attraversata dai tubi di scarico di cui si tratta.
Di contro, per quel che qui rileva, dalle deduzioni di entrambe le parti, risulta che detti impianti siano posizionati al di sotto della strada pubblica, ossia via San Benedetto da Norcia.
Ciò che è, invece, oggetto di contestazione, all'esito delle reciproche domande così formulate, è se l'innesto (invero, pacifico) delle tubature dei convenuti all'impianto di scarico realizzato dagli attori, che conduce alla fognatura comunale, sia frutto di un accordo raggiunto tra le parti e se vi sia stata o meno una violazione delle distanze legali.
In ordine alla prima questione, risulta dirimente la prova orale assunta, giacché (in disparte dalla questione, irrilevante ai presenti fini, relativa all'effettiva corresponsione da parte dei convenuti di un importo di euro 400,00 a titolo di contributo spese per la realizzazione da parte degli attori delle condutture di scarico fognario) i testi sentiti, condotti da entrambe le parti, hanno tutti affermato che l'allaccio alle tubature degli attori da parte dei convenuti è avvenuto con il consenso dei primi.
13 In questo senso depongono sia le dichiarazioni rese dalla ST , figlia dei Testimone_1 convenuti, all'udienza del 4.10.2022 (avendo ella dichiarato “quando il Sig. si è fatto la casa ci ha Pt_1 chiesto di allacciarla con la sua rete fognaria e -pagando una somma di 400 euro -la abbiamo allacciata alla sua”) sia quelle della ST , sentita sul punto all'udienza del 6.12.2022 (che ha testualmente Testimone_2 dichiarato “che io sappia non c'è mai stato nessun accordo con i coniugi , ma in occasione dei lavori di CP_2 ristrutturazione loro hanno chiesto ai miei genitori di potersi collegare alla loro rete fognaria e i miei genitori, a titolo di cortesia, lo hanno concesso;
preciso però che i lavori e i costi sono stati sostenuti soltanto dai miei genitori”).
E allora, a fronte di dichiarazioni convergenti provenienti dai testimoni (in particolare, le figlie) di entrambe le parti del giudizio in ordine al consenso prestato (sia esso “a titolo di cortesia” o dietro pagamento di un contributo per le spese sostenute) dagli attori al collegamento dei convenuti all'impianto di scarico dai primi realizzato, la condotta in tal senso realizzata dai convenuti non è illecita e la domanda di parte attrice diretta alla rimozione dei tubi di collegamento è infondata e va rigettata.
Merita, invece, accoglimento la domanda degli attori intesa al rispetto delle distanze legali di cui all'art. 889 c.c.
La consulenza tecnica d'ufficio espletata in corso di causa ha confermato che “i convenuti hanno realizzato una condotta con tubazioni in pvc che si diparte da un pozzetto in pvc che raccoglie i reflui provenienti dall'u. i. ricadente nella p.lla 965 sub 2” e che tale condotta “dipartendosi da detto pozzetto di raccolta reflui provenienti dalla
p.lla 965/2 e 966 scarica detti reflui all'interno di un pozzetto in pvc collocato nel terrazzino a poca distanza dalla porta di accesso del fabbricato di proprietà attrice”, in violazione della distanza, di almeno un metro dal confine, prevista dall'art. 889, comma 1, c.c., cui sono soggetti i “pozzetti” di cui si tratta.
Non essendo stata, infatti, raggiunta alcuna prova all'esito dell'istruttoria orale espletata (che ha condotto sul punto a esiti discordanti) in ordine all'accordo raggiunto tra le parti in merito al posizionamento dei pozzetti di ispezione della condotta di scarico delle acque nere, va ordinato ai convenuti, in applicazione dell'art. 889, comma 1, c.c., di spostare il pozzetto di ispezione che raccoglie i reflui provenienti dall'immobile di cui alla p.lla 965 sub 2 (e di cui alla p.lla 966) a un metro di distanza dal confine della proprietà degli odierni attori.
13. Venendo, adesso, all'esame della domanda proposta in via riconvenzionale dai convenuti diretta a ottenere l'accertamento dell'intervenuta “invasione” da parte degli attori, in occasione della costruzione del primo piano del loro edificio, di un'area di loro proprietà e a ottenerne il rilascio e il risarcimento del danno subito, deve invero rilevarsi che una simile richiesta è stata formulata in termini estremamente generici, non avendo i convenuti (entro il maturare delle preclusioni assertive, e dunque entro il deposito della memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c.) neppure indicato quale area di loro proprietà sarebbe stata occupata (neppure quale dei due sub - 1 o 2 - di cui alla p.lla 965 del foglio 9 di cui sono proprietari), in che modo e per quale estensione.
14 Sono tardive, e in quanto tali inammissibili, tutte le precisazioni operate sul punto nei capitoli di prova orale di cui alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c.
Tanto basta per il rigetto di tale domanda.
14. Resta, di conseguenza, assorbita la reconventio reconventionis formulata dagli attori, diretta ad accertare, per l'ipotesi di conferma della intervenuta invasione del fondo dei convenuti, l'usucapione della relativa area o il loro diritto ex art. 938 c.c.
15. Quanto all'ultima domanda formulata in via riconvenzionale dai convenuti, diretta a ottenere la rimozione di opere e impianti (“recipiente idrico in resina grigia, una elettropompa con i cavi per l'alimentazione e la relativa tubazione per il funzionamento, nonché un'antenna per la ricezione dei canali televisivi”) che, secondo la prospettazione di parte, invadono l'area di loro proprietà e che sono poste in violazione delle distanze legali, vanno richiamati gli esiti della consulenza tecnica d'ufficio.
L'ausiliario ha confermato la presenza, in corrispondenza della proprietà dei convenuti, di un serbatoio in materiale plastico cui è affiancata e collegata con apposita condotta idrica una elettropompa per la distribuzione dell'acqua, nonché la presenza “a pochi centimetri dalla parete dell'ultimo piano di proprietà di parte convenuta” di “un tratto di tubo di metallo di circa due metri che sostiene due antenne per la ricezione di canali televisivi e da cui si dipartono dei cavi coassiali per la trasmissione del segnale”.
Ebbene, considerato che le menzionate antenne (rette da un tubo di metallo di circa due metri) non risultano posizionate sulla proprietà dei convenuti, ma soltanto a una ridotta distanza dal loro edificio, la domanda diretta alla loro eliminazione non può trovare accoglimento, non trattandosi neppure di beni per la installazione dei quali è richiesto il rispetto di distanze da altre costruzioni.
Va, invece, ordinato agli attori di spostare a un metro dal confine con la proprietà dei convenuti il serbatoio collegato con apposita condotta idrica a un'elettropompa per la distribuzione dell'acqua
(visibile dalla documentazione fotografica prodotta dai convenuti e riscontrato sui luoghi dal c.t.u.), atteso che, quand'anche l'area in questione non fosse di proprietà dei convenuti ma degli attori (come da questi ultimi sostenuto), non è stata comunque rispettata la distanza di un metro dal confine della proprietà dei convenuti, prevista dall'art. 889, comma 2, c.c. per i tubi d'acqua (sia essa pura o lurida).
16. Risulta, sul punto, infondata la reconventio reconventionis proposta dagli attori al fine di accertare il loro diritto a mantenere tali opere per intervenuta usucapione, essendo sul punto dirimente la circostanza per cui il posizionamento di tali opere è sicuramente intervenuto non prima dell'anno 2002, allorquando sono state avviate dagli attori le opere di innalzamento del loro fabbricato, come pure confermato dalla ST (figlia degli attori) la quale, all'udienza del 20.6.2022, ha Testimone_2 testualmente dichiarato: “ posso dire che sulla copertura dell'edificio dei miei genitori c'è una vasca che serve per
l'acqua che si utilizza in casa;
questa vasca è presente da quando abbiamo costruito cioè dal 2002”.
Da ciò discende che allorquando è stata proposta la domanda riconvenzionale da parte dei convenuti, con la comparsa di costituzione del 23.1.2021, ed è stata poi proposta la reconventio
15 reconventionis da parte degli attori, con la memoria del 12.2.2021, neppure era decorso il ventennio utile ad usucapire.
17. Va, infine, rigettata la domanda di risarcimento del danno “da occupazione illegittima” dell'area su cui è posizionato il suddetto serbatoio con tubature idriche avanzata dai convenuti in via riconvenzionale, atteso che, indipendentemente dall'accertamento in ordine alla effettiva occupazione di un'area di loro proprietà, non è stato minimamente allegato né provato il danno eventualmente subito, che non può, in alcun caso, considerarsi in re ipsa, né in ipotesi di violazione del proprio diritto di proprietà (v., per tutti, Cass. Sez. Un. n. 33645/2022) né in ipotesi di violazione delle distanze legali (v., da ultimo, Cass. n. 7290/2025).
*****
Avendo riguardo all'esito della lite e alla reciproca soccombenza delle parti, le spese di lite vanno integralmente compensate.
Per le stesse ragioni, le spese di c.t.u., già liquidate con separato decreto, vanno poste a carico di entrambe le parti, in misura uguale tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni ulteriore e diversa istanza:
1- ORDINA a e a di assicurare un distacco di centimetri 6 tra Parte_1 Parte_2 il corpo di fabbrica di cui al 1° e 2° piano dell'edificio di loro proprietà sito a Torretta in via San
Benedetto da Norcia n. 5 (identificato al Catasto del Comune di Torretta al fg. 9, p.lla 964, sub.
4) e il confinante fabbricato di proprietà di e Controparte_1 Controparte_2
(identificato al Catasto del Comune di Torretta al fg. 9, p.lla 965, sub. 1 e 2), secondo le prescrizioni indicate in parte motiva (sulla scorta dell'elaborato depositato dal c.t.u., geom.
, il 2.4.2024, da pag. 38 a pag. 42); Controparte_4
2- ORDINA a e a di rimuovere, per tutta la sua Controparte_1 Controparte_2 lunghezza, la finestra, posizionata all'ultimo piano del loro fabbricato (identificato al Catasto del
Comune di Torretta al fg. 9, p.lla 965, sub. 1 e 2), che si apre sul muro confinante con l'edificio di e (identificato al Catasto del Comune di Torretta al fg. 9, Parte_1 Parte_2
p.lla 964, sub. 4) e che guarda verso la copertura di tale ultimo edificio;
3- ORDINA a e a di assicurare un distacco di Controparte_1 Controparte_2 centimetri 4 tra il corpo di fabbrica realizzato sul terreno retrostante il loro fabbricato in aggiunta a quello originario (identificato al Catasto del Comune di Torretta al fg. 9, p.lla 965, sub.
1 e 2) e il confinante edificio di proprietà di e (identificato Parte_1 Parte_2 al Catasto del Comune di Torretta al fg. 9, p.lla 964, sub. 4), secondo le prescrizioni indicate in
16 parte motiva (sulla scorta dell'elaborato depositato dal c.t.u., geom. , il Controparte_4
2.4.2024, da pag. 38 a pag. 42);
4- ORDINA a e a di spostare il pozzetto di ispezione Controparte_1 Controparte_2 che raccoglie i reflui provenienti dall'immobile di cui alla p.lla 965 sub 2 (e di cui alla p.lla 966) a un metro di distanza dal confine dell'edificio (di cui al fg. 9, p.lla 964, sub. 4) di proprietà di e;
Parte_1 Parte_2
5- ORDINA a e a di spostare a un metro dal confine con la Parte_1 Parte_2 proprietà di e (identificata al Catasto del Comune di Controparte_1 Controparte_2
Torretta al fg. 9, p.lla 965, sub. 1 e 2) il serbatoio collegato con apposita condotta idrica a un'elettropompa per la distribuzione dell'acqua;
6- RIGETTA e DICHIARA ASSORBITE tutte le restanti domande reciprocamente proposte dalle parti;
7- COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti;
8- PONE a carico di entrambe le parti, in solido nei rapporti esterni e in parti uguali nei rapporti interni, le spese di c.t.u. già liquidate con separato decreto.
Così deciso in Palermo il 1°.8.2025.
Il Giudice
Silvia Ingrassia
17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PALERMO
- Sezione Seconda Civile -
In composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Silvia Ingrassia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 13434 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2020 vertente tra
, nata a [...] il [...] (cod. fisc.: e Parte_1 C.F._1
, nata a [...] il [...] (cod. fisc.: ), Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliati in Trabia in c.so La Masa 124 presso lo studio dell'avv. Filippo Cordone che li rappresenta e difende giusta procura in atti;
attori contro
, nata a [...] il [...] (cod. fisc.: ) e Controparte_1 C.F._3
, nato a [...] il [...] (cod. fisc: ), Controparte_2 C.F._4 elettivamente domiciliati in Carini via Prise n. 6, presso lo studio dell'avv. Vincenzo Tranchina che li rappresenta e difende giusta procura in atti;
convenuti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, e hanno convenuto Parte_1 Parte_2 in giudizio e e, premesso di essere proprietari di un Controparte_1 Controparte_2 fabbricato sito in Torretta, via San Benedetto da Norcia n. 5 (identificata al N.C.E.U. al foglio 9, particella 964, subalterno 4) confinante con un fabbricato di proprietà dei convenuti (identificato al
N.C.E.U. al foglio 9, particella 965, sub. 1 e 2), lamentando la violazione da parte di questi ultimi della normativa antisismica e della normativa dettata in materia di distanze legali, hanno chiesto all'intestato
Tribunale di:
“-Ritenere e dichiarare che, dal lato dell'edificio degli attori, i convenuti, dopo aver abbattuto i vecchi muri in pietra dell'originario piano terra del loro immobile, hanno costruito, in aderenza al fabbricato dei coniugi , nuovi Controparte_3 muri con pilastri in cemento armato, senza rispettare le prescrizioni dettate dall'art. 9 Legge n. 1684/1962;
1 conseguentemente condannare i convenuti a porre in essere i necessari accorgimenti tecnici per la messa in sicurezza del fabbricato o, qualora tali interventi non fossero tecnicamente possibili, alla riduzione in pristino mediante l'abbattimento delle opere;
-Ritenere e dichiarare che i convenuti, sull'originario piano terra del loro fabbricato, hanno edificato il 2° e il 3° piano
e che tali sopraelevazioni, realizzate con strutture in cemento armato, sono state costruite in aderenza all'immobile di proprietà degli attori, senza rispettare le prescrizioni dettate dall'art. 9 Legge 1682/1962, e inoltre che dette sopraelevazioni sono state poggiate sul muro di proprietà esclusiva dei SI.ri ; conseguentemente Parte_3 condannare i convenuti a porre in essere gli accorgimenti tecnici necessari per la messa in sicurezza del fabbricato o, qualora tali interventi non fossero tecnicamente possibili, alla riduzione in pristino mediante l'abbattimento delle opere;
condannare, inoltre, i convenuti a rimuovere le opere che gli stessi hanno poggiato sul muro di proprietà esclusiva degli attori;
-Ritenere e dichiarare che i convenuti, nel realizzare il tetto a copertura delle sopraelevazioni anzidette, hanno occupato per un tratto di circa cm. 30 l'area libera soprastante l'immobile di proprietà degli attori e conseguentemente condannarli a rimuovere detta copertura nelle parti in cui essa invade ed occupa l'area libera soprastante l'immobile degli attori;
-Ritenere e dichiarare che i convenuti hanno realizzato al 2° piano del loro fabbricato (3° elevazione f.t.) delle vedute
a distanza inferiore a quella prevista dall'art. 905 cod. civ. rispetto alla casa di proprietà degli attori;
conseguentemente condannare i convenuti a rimuovere dette vedute o ad arretrarle fino a distanza legale;
-Ritenere e dichiarare che, sul terreno retrostante al loro fabbricato, i convenuti hanno realizzato nuovi corpi di fabbrica in aderenza all'immobile degli attori senza rispettare la distanza di mt. 10 prevista dal regolamento edilizio comunale di Torretta e senza l'osservanza delle prescrizioni dettate dall'art. 9 Legge n. 1682/1962; conseguentemente condannare i convenuti ad arretrare tali nuove costruzioni fino a distanza legale e, in ogni caso, a porre in essere gli accorgimenti tecnici necessari per la messa in sicurezza del fabbricato o, qualora tali interventi non fossero tecnicamente possibili, alla riduzione in pristino mediante l'abbattimento delle opere;
-Ritenere e dichiarare che i convenuti, nell'edificare le nuovi costruzioni sull'area retrostante all'originario fabbricato, hanno eliminato l'indiana esistente lungo il confine e che l'eliminazione di tale indiana ha determinato l'insorgere di infiltrazioni di umidità all'interno dell'immobile degli attori;
conseguentemente condannare i convenuti a ripristinar la suddetta indiana, ad eliminar le cause di infiltrazione di umidità all'interno dell'immobile degli attori e al risarcimento dei danni provocati dalle suddette infiltrazioni, da liquidare in € 5.000,00 o in quell'altra maggiore o minore somma che risulterò dovuta a seguito di espletanda C.T.U.;
-Ritenere e dichiarare che i convenuti si sono appropriati della corte esclusiva di proprietà degli attori della superficie di circa mq 10, esistente sul lato retrostante al loro fabbricato, recintandola con paletti in ferro e rete in metallo;
conseguentemente condannare i convenuti alla rimozione di detta recinzione e alla restituzione di tale corte;
-Ritenere e dichiarare che i tubi di scarico fognario collocati dai convenuti a servizio del loro fabbricato sono stati posti
a distanza inferiore a quella legale rispetto alla proprietà degli attori e inoltre che hanno occupato una porzione di suolo
2 dei coniugi e che sono stati collegati all'impianto di scarico di proprietà degli attori;
conseguentemente Controparte_3 condannare i convenuti a rimuovere i suddetti tubi e a porli a distanza legale;
Col favore delle spese e dei compensi”.
Regolarmente instaurato il contraddittorio, si sono costituiti in giudizio e Controparte_1 [...]
, chiedendo il rigetto delle domande di parte attrice, perché infondate, e, addebitando, Controparte_2
a loro volta, agli attori la violazione della normativa antisismica e della disciplina in tema di distanze legale;
hanno, dunque, chiesto, in via riconvenzionale di:
“1) ritenere e dichiarare l'obbligo degli attori al rispetto della disciplina antisismica e conseguentemente condannarli al distacco del proprio fabbricato da quello dei convenuti e alla realizzazione del giunto di oscillazione e degli altri dispositivi previsti dalla legislazione vigente in materia;
2) ritenere e dichiarare il diritto dei convenuti a mantenere il proprio fabbricato nella attuale consistenza per averlo acquisito per intervenuta usucapione essendo stato realizzato sul confine da oltre un ventennio, conseguentemente condannare gli attori al ripristino della distanza prevista dalla legge e dai regolamenti comunali arretrando i piani superiori al terrano fino al rispetto di dieci metri dal confine;
3) ritenere e dichiarare che il fabbricato degli attori invade parte del fondo dei convenuti e conseguentemente disporre la rettifica di confine, e condannarli al rilascio dell'area occupata, nonché al risarcimento del danno per la durata dell'illegittima occupazione da liquidarsi in via equitativa;
4) ritenere e dichiarare la sussistenza, sopra la copertura dell'ultimo piano del fabbricato degli attori, di opere e impianti che invadono area di proprietà dei convenuti o che sono collocati a distanza illegale, e conseguentemente condannarli alla demolizione e alla rimozione, nonché al risarcimento del danno, da liquidarsi in via equitativa, per la durata dell'illegittima occupazione;
5) ritenere e dichiarare la servitù di stillicidio dalla copertura dell'ultimo piano dei convenuti sul fondo vicino e quindi il diritto dei convenuti a mantenere la copertura dell'ultimo piano del proprio fabbricato nell'attuale consistenza per averlo acquisito per intervenuta usucapione essendo stato realizzato nelle medesime dimensioni da oltre un ventennio;
6) in via subordinata, ove sia accertata la sussistenza di vedute dei confinanti sul fondo degli attori, disporre
l'esecuzione di opere idonee ad impedire concretamente l'esercizio della veduta con la collocazione di un pannello o con
l'adozione di altre misure idonee, consentendo comunque il mantenimento di regolari luci;
7) ritenere e dichiarare il diritto dei convenuti a mantenere la servitù di scarico fognario del proprio fabbricato lungo
l'attuale percorso al di sotto del manto stradale della Via San Benedetto da Norcia, per averlo acquisito per intervenuta usucapione essendo stato realizzato da oltre un ventennio, ovvero per essere stato costituito per dicatio ad patriam;
in subordine dichiarare la costituzione coattiva della menzionata servitù di scarico lungo l'attuale percorso, disponendo la compensazione dell'eventuale indennità con la somma di € 400,00 pagata dagli attori per la costruzione della condotta, e condannare gli stessi al rimborso della differenza e al risarcimento del danno da liquidarsi in via equitativa;
- condannare gli attori al pagamento di tutte lese spese processuali”.
3 In conseguenza delle difese spiegate da parte convenuta, gli attori hanno, poi, formulato reconventio reconventionis, chiedendo all'intestato Tribunale:
“1) Nella non tenuta ipotesi in cui dovesse essere accertato che il fabbricato degli attori sia stato costruito successivamente a quello dei convenuti e che essi attori non hanno osservato la normativa in materia antisismica e non hanno realizzato il c.d. giunto di oscillazione, dichiarare che gli attori hanno acquistato il diritto a mantenere le opere per usucapione;
2) Nella non tenuta ipotesi in cui dovesse essere accertato che il fabbricato degli attori invade il fondo dei convenuti, dichiarare che i coniugi – hanno acquistato per usucapione la proprietà delle porzioni di terreno occupate;
Pt_1 Pt_2 in via ancor più subordinata, attribuire le asserite porzioni di terreno occupate agli attori per accessione invertita ex art.
938 cod. civ.;
3) Nella non tenuta ipotesi in cui dovesse essere accertato che sulla copertura dell'ultimo piano del fabbricato degli attori sono stati collocati opere e/o impianti che invadono la proprietà dei convenuti o che sono collocati a distanza illegale, dichiarare che gli attori hanno acquistato il diritto di mantenere dette opere per usucapione”.
La causa, istruita mediamente espletamento di prove orali e consulenza tecnica d'ufficio (affidata al geom. , falliti i tentativi volti alla definizione bonaria della lite, è stata Controparte_4 trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza del 11.2.2025, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
*****
L'oggetto del contendere riguarda due fabbricati siti nel comune di Torretta in via S. Benedetto da
Norcia posizionati in aderenza tra loro, giacché il fronte laterale sinistro dell'immobile di proprietà di e (identificato al Catasto al fg. 9, p.lla 965, sub 1 e sub 2) è Controparte_1 Controparte_2 affiancato al fronte laterale destro dell'immobile di proprietà di e Parte_1 Parte_2
(identificato al Catasto al fg. 9, p.lla 964, sub. 4).
1. Premesso che è pacifico tra le parti che entrambe le costruzioni siano state oggetto di modifiche, ad essere tra le stesse oggetto di contestazione è, innanzitutto, l'entità delle modifiche rispettivamente eseguite e l'individuazione di chi fosse tenuto, nell'esecuzione delle stesse, al rispetto della normativa antisismica.
Gli attori affermano, infatti, che i convenuti hanno abbattuto i vecchi muri tra le due proprietà costruendo in aderenza all'edificio degli attori e in violazione della normativa antisismica di cui all'art. 9 della l. n. 1684/1962 e, al contrario, i convenuti ritengono che siano stati gli attori ad avere costruito in aderenza all'edificio dei convenuti e in violazione della normativa suddetta.
Ebbene, rispetto a tale questione risultano dirimenti gli accertamenti tecnici espletati in corso di causa dal c.t.u. geom. al cui elaborato integralmente si rinvia e le cui conclusioni Controparte_4 risultano ampiamente motivate e pienamente condivisibili.
4 L'ausiliario, in particolare, esaminata la documentazione fotografica prodotta dalle parti e raffrontati i luoghi ivi rappresentati con quelli riscontrati all'esito dei sopralluoghi, ha, innanzitutto, evidenziato che
(diversamente da quanto lasciano intendere le parti nei rispettivi atti) entrambi i fabbricati sono stati sopraelevati e, preso visione della documentazione prodotta ed effettuate le indagini necessarie all'espletamento dell'incarico, ha concluso che le opere di modifica dell'edificio di proprietà Pt_3 risalgono a un periodo compreso tra il 2001 e il 2006, laddove invece le modifiche dell'edificio
[...] di proprietà vanno collocate tra l'anno 2010 e l'anno 2016. Parte_4
E premesso che l'epoca di realizzazione originaria di entrambi gli edifici risale “a tempi remoti”, quando le tecniche costruttive non erano soggette agli obblighi di cui alle attuali normative, dopo avere esaminato la documentazione fotografica allegata agli atti e all'esito degli accertamenti eseguiti sui luoghi, ha concluso che, diversamente da quanto sostenuto dagli attori, i vecchi muri tra le due proprietà non sono stati abbattuti.
Nella consulenza si legge, in particolare: “È stato accertato che la parete su proprietà a confine con CP_1 proprietà è ancora presente come da foto 9 (foto 2 della produzione di parte convenuta) e che quindi non risulta Pt_1 che parte convenuta abbia abbattuto i vecchi muri tra le due proprietà. Tale accertamento è stato reso possibile grazie al fatto che tale i lavori relativi a tale u. i. non sono stati ultimati: le pareti, pavimenti e soffitti sono allo stato grezzo (vedasi documentazione allegata) Ragion per cui si può affermare che è stata parte attrice ad aver affiancato a tale parete esistente una struttura in c.a. con pilastri e travi che, a quanto pare, come risulta dai saggi eseguiti in data 18/01/2024, in assenza di giunto di dilatazione”
Il c.t.u. ha, dunque, concluso che i convenuti non hanno costruito in aderenza all'edificio degli attori, che sulla parete limitrofa dei convenuti non è stato eseguito alcun intervento di abbattimento e/o di ricostruzione di parete - avendo essi esclusivamente “affiancato alla parete che confina, ma sulla faccia interna di tale parete, strutture intelaiate in c. a. su cui si poggiano solai a struttura mista in c. a. di recente fattura” - e che non hanno abbattuto i vecchi muri tra le due proprietà.
Ed ha, al contrario, chiarito che sono stati gli attori ad avere costruito in aderenza all'edificio dei convenuti, sopraelevando il proprio fabbricato ancor prima che parte convenuta desse, a sua volta, inizio ai propri lavori di ristrutturazione.
E poiché anche le sopraelevazioni in aderenza devono avvenire nel rispetto della legge n. 1684/1962
- la quale, al fine di assicurare la prevenzione antisismica, derogano agli artt. 874, 876 e 884, cod. civ., esclude che si possa far luogo a costruzione chiedendo la comunione forzosa del muro e che si possa edificare innestando il proprio muro o in aderenza, dovendo le costruzioni restare separate da un giunto tecnico o altro accorgimento, avente la funzione di ridurre il più possibile la rigidità della struttura, rendendo flessibili le due unità (v. anche Cass. n. 121/2019) – essendo stato provato che sono stati gli attori ad avere eseguito opere di sopraelevazione (rispetto al loro preesistente fabbricato) in aderenza
5 all'edifico dei convenuti, proprio loro, nella sopraelevazione, avrebbero dovuto rispettare la normativa antisismica.
La tesi degli attori (sostenuta anche in comparsa conclusionale) secondo cui essi avrebbero unicamente eseguito opere di “sostituzione dei solai e ristrutturazione interna” trova, del resto, immediata smentita da un raffronto tra la documentazione fotografica agli atti del giudizio che rappresenta i due edifici di cui si tratta in epoca antecedente ai lavori di modifica eseguiti da entrambe le parti (v. in particolare foto 1 allegata alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. di parte convenuta) e l'attuale stato dei luoghi ricavabile anche dalle immagini allegate alla c.t.u. (v. anche il raffronto tra le foto 6, 7, 8
e 9 di cui alle pagg. 16, 17 e 21 della c.t.u.).
Dalle immagini, pure riscontrate dal c.t.u., ben si comprende, infatti, che: - originariamente il fabbricato di parte attrice aveva una sola elevazione fuori terra ed aveva un'altezza inferiore rispetto al fabbricato dei convenuti (v. foto 6 della c.t.u.); - successivamente, il fabbricato degli attori è stato sopraelevato in aderenza all'edificio dei convenuti e manteneva comunque un'altezza inferiore rispetto a quest'ultimo; (v. foto 7 e 9 della c.t.u.); - in epoca successiva i convenuti hanno sopraelevato il loro edificio (v. foto 8 della c.t.u.)
La sopraelevazione dell'edificio degli attori (da questi negata nei propri atti, anche in comparsa conclusionale) è stata pure confermata, all'udienza del 4.10.2022, dal teste (figlia dei Testimone_1 convenuti) e, all'udienza del 6.12.2022, dal teste (figlia degli attori) e dal teste Testimone_2 Tes_3
(genero degli attori), i quali hanno tutti dichiarato che nell'anno 2002 e
[...] Parte_1
hanno realizzato il primo e il secondo piano dell'edificio. Parte_2
Dunque, proprio gli attori, realizzando i corpi di fabbrica superiori al pianoterra in aderenza al fabbricato dei convenuti, avrebbero dovuto rispettare le norme la cui violazione addebitano, invece, ai convenuti,
Le prime due domande di parte attrice risultano, dunque, infondate e vanno rigettate.
2. Con riferimento, invece, alla prima domanda proposta in via riconvenzionale dai convenuti intesa alla condanna degli attori a distaccare il proprio fabbricato realizzando il giunto di oscillazione e all'adozione delle misure imposte dalla normativa antisismica di cui all'art. 9 della l. n. 1684/1962, il c.t.u., all'esito dei saggi eseguiti, ha, innanzitutto, chiarito che “alla luce degli accertamenti che è stato possibile eseguire, dei riscontri ottenuti per mezzo dei saggi eseguiti e/o rinvenuti sui luoghi e di quanto sopra riportato anche a proposito dell'epoca di realizzazione degli interventi di tipo edilizio è parere dello scrivente che sulle zone nelle quali sono stati eseguiti i saggi non è emersa la presenza di adeguati giunti di dilatazione, in violazione a quanto disposto dal c. 3 dell'art. 9 della l. n. 1684/1962”.
In risposta, poi, allo specifico quesito relativo alle opere necessarie alla messa in sicurezza degli edifici e alla necessità di ridurre in pristino il fabbricato realizzato in violazione della normativa o alla possibilità di adottare accorgimenti tecnici alternativi (eventualmente, da indicare), l'ausiliario ha,
6 testualmente, concluso: “sarebbe opportuno eseguire dei saggi sia sul fronte principale che sul retroprospetto e in corrispondenza della linea di accostamento dei due edifici onde verificarne lo stato ed appurare la presenza o meno di giunto di dilatazione.
Considerato che
le parti hanno indotto a desistere dall'eseguire tale intervento, lo scrivente, (…), al momento non ritiene necessaria alcuna azione di ripristino per la violazione del c. 3 dell'art. 9 della L. N.
1684/1962”.
Così esclusa da parte del c.t.u. l'opportunità di ridurre in pristino il fabbricato degli attori, alle pagg. da 38 a 42 del proprio elaborato (cui si rinvia), durante la trattazione della nuova costruzione realizzata dai convenuti nella parte retrostante i prospetti principali in aderenza al fabbricato degli attori (di cui appresso si dirà), l'ausiliario ha, poi, ripreso la questione del mancato rispetto della normativa antisismica per assenza dei giunti di dilatazione tra i due fabbricati contigui che affacciano su via San
Benedetto da Norcia.
E, all'esito dei calcoli ivi riportati, ha concluso che “La distanza minima tra i due fabbricati e quindi del giunto strutturale dovrà quindi essere non inferiore alla somma dei due risultati ottenuti e cioè cm sei”.
L'ausiliario, al cui elaborato si rinvia (con particolare riferimento a pag. 42) ha, poi, chiarito che ai fini del “distacco dei due corpi di fabbrica”, che deve avvenire per una misura non inferiore a centimetri sei,
“Potrebbe realizzarsi la formazione di nicchie nella muratura esistente attorno alle strutture in c. a. interessate per entrambi i corpi di fabbrica realizzati in assenza di giunto di dilatazione. Oppure, previa verifica dell'assenza di forze gravanti sulla muratura in tufo frapposta fra i due corpi di fabbrica (anche con opportuni e adeguati calcoli statici) si potrebbe creare il giunto di dilatazione mediante la sua eliminazione proprio della muratura in tufo frapposta fra i due corpi di fabbrica”.
Ebbene, considerato che, per quel che si è detto, allorquando gli attori hanno sopraelevato il proprio fabbricato in aderenza a quello dei convenuti, il fabbricato di questi ultimi aveva ancora la sua configurazione ordinaria e gravava, dunque, sugli attori l'onere di eseguire le nuove opere nel rispetto della disciplina antisismica, va agli attori ordinata l'esecuzione delle suddette opere di messa in sicurezza.
3. Risulta, infatti, infondata la prima domanda formulata dagli attori in termini di reconventio reconventionis, diretta ad accertare, in caso di riscontro di un'inosservanza della normativa antisismica a loro ascrivibile, il loro diritto a mantenere, per intervenuta usucapione, le opere eseguite nella attuale configurazione.
Sul punto è sufficiente rilevare che il c.t.u. ha collocato temporalmente le opere di sopraelevazione eseguite dagli attori nell'arco temporale compreso tra il 2001 e il 2006 e che tutti i testi sentiti in giudizio sul punto (anche quelli di parte attrice) hanno specificato che i lavori di cui si tratta sono stati eseguiti nel 2002.
Dunque, in ogni caso, allorquando è stata proposta la domanda riconvenzionale da parte dei convenuti, con la comparsa di costituzione del 23.1.2021, e la reconventio reconventionis da parte degli
7 attori, con la memoria del 12.2.2021, neppure era decorso un ventennio dal momento in cui l'edificio degli attori ha assunto l'attuale configurazione.
4. Con riferimento, poi, alla seconda domanda proposta in via riconvenzionale dai convenuti, diretta alla condanna degli attori al ripristino della distanza prevista dai regolamenti comunali arretrando i piani superiori al terrano fino al rispetto di dieci metri dal confine, deve, invero, rilevarsi che, a sostegno di tale richiesta, i convenuti neppure deducono l'effettiva esistenza di regolamenti comunali che impongono simili distanze tra costruzioni in aderenza.
In questo senso, anche nella loro comparsa conclusionale si legge testualmente che “ove la normativa urbanistica regolamentare prescriva davvero l'obbligo di demolizione, tale condanna dovrà essere pronunciata nei confronti degli attori” e che “se il regolamento comunale prevede dei distacchi tra le costruzioni sarà il fabbricato degli attori a dover essere demolito fino al ripristino delle distanze prescritte dallo stesso”.
Ebbene, se è vero che il giudice, “cui sia ritualmente resa nota l'esistenza di normativa locale in materia”, deve acquisirne conoscenza o attraverso la sua scienza personale, o attraverso la collaborazione delle parti
(non soggetto alle norme sull'attività probatoria documentale) ovvero attraverso la richiesta di informazione ai Comuni (così, Cass. n. 29746/2020), ciò che manca, nel caso di specie, è proprio l'affermazione di parte convenuta in ordine alla effettiva “esistenza di normativa locale in materia”.
Dunque, considerato che l'esistenza, e la correlata violazione da parte degli attori, di regolamenti comunali è stata prospettata dai convenuti in termini meramente probabilistici, la seconda domanda proposta in via riconvenzionale da convenuti, giacché rimasta sfornita di prova, va rigettata.
5. Venendo adesso alla terza delle domande proposte in via principale dagli attori, volta ad accertare l'avvenuta occupazione da parte dei convenuti, a seguito della realizzazione della copertura dell'ultimo piano dell'edificio, di un tratto di circa 30 cm di area libera soprastante l'immobile degli attori, osserva il giudicante che il c.t.u. ha, sul punto, concluso che “la sagoma dell'edificio non è squadrata ma ha il lato CP_1 affiancato all'edifico di parte attrice leggermente obbliquo. Inoltre, la copertura è di due tipologie diverse: a zona lato retro prospetto è a tetto piano, quella sul prospetto principale è a falda inclinata. In dipendenza delle condizioni sopra esposte è stato accertato che la zona di tetto lato prospetto principale sporge di (cm 40 – cm 12+ cm 4 = cm 32), mentre quella appoggiata sul corpo con tetto piano sporge di cm 14. Quindi la dimensione media del tratto della copertura dell'edificio dei convenuti che ricade sull'area libera soprastante la proprietà degli attori si ottiene dalla seguente formula: (cm 32 + cm 14)/2 = cm 23”.
Ora, sebbene l'accertamento svolto dal c.t.u. abbia confermato una minima (pari a soli 23 cm) occupazione da parte della tettoia dei convenuti dello spazio sovrastante la proprietà degli attori, deve, invero, ricordarsi, in punto di diritto, che il comma secondo dell'art. 840 c.c. stabilisce che il proprietario non può opporsi ad attività di terzi che si svolgano a tale profondità o tale altezza che egli non abbia interesse ad escluderle.
8 Ed è onere del proprietario provare che l'attività dei terzi contrasta con un proprio interesse giuridicamente protetto (Cass. n. 279/1980) e si svolga ad altezza o profondità tale da configurare un interesse giuridicamente rilevante per la parte che ne chiede l'esclusione.
Per tale ragione, spetta al proprietario, che si opponga ad attività di terzi, dimostrare che le stesse, sebbene svolte a profondità od altezza notevoli, gli arrecano un pregiudizio, da intendere non in astratto, ma in concreto, avuto riguardo alle caratteristiche ed alla normale destinazione, eventualmente anche futura, del fondo, giacché “Il proprietario non può opporsi, ai sensi dell'art. 840, comma 2, c.c., ad attività di terzi che si svolgano a profondità od altezza tali che egli non abbia interesse ad escluderle e, pertanto, ove ritenga di contestarle, è suo onere dimostrare che dette attività gli arrechino un pregiudizio, da intendere non in astratto, ma in concreto, avuto riguardo alle caratteristiche ed alla normale destinazione, eventualmente anche futura, del fondo” (Cass.
n. 4664/2018).
Ora, nel caso di specie gli attori si sono limitati a lamentare l'occupazione della colonna d'aria di loro proprietà da parte dei convenuti, senza avere tempestivamente (ossia entro la memoria di cui all'art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c.) dedotto e provato alcunché in ordine al pregiudizio che avrebbero, in tal senso, effettivamente e concretamente patito.
Pregiudizio che del resto - sia in considerazione della ridottissima superficie effettivamente occupata, sia in ragione della sua concreta ubicazione al di sopra del tetto (non calpestabile) dell'edificio degli attori (v. riproduzione fotografica a pag. 34 della c.t.u.) – risulta assai inverosimile, se non impossibile.
Tanto basta per il rigetto di tale domanda.
6. All'esito del rigetto di tale domanda, risulta assorbita la quinta domanda proposta in via riconvenzionale dai convenuti, diretta a ottenere l'accertamento del loro diritto a mantenere la copertura dell'ultimo piano del loro fabbricato nella sua attuale configurazione per intervenuta usucapione di una servitù di stillicidio dalla loro copertura sul fondo dei vicini attori.
7. Merita, invece, accoglimento la quarta domanda proposta in via principale dagli attori, diretta all'eliminazione della veduta sul fondo degli attori realizzata dai convenuti, in corrispondenza del secondo piano del loro fabbricato, in violazione della distanza prevista dall'art. 905 c.c.
Com'è noto, l'art. 905 c.c. vieta l'apertura di vedute dirette verso il fondo chiuso o non chiuso e sopra il tetto del vicino, se tra il fondo di questo e la faccia esteriore del muro in cui si aprono le vedute dirette non vi è la distanza di un metro e mezzo.
Tale disposizione, diretta a salvaguardare i fondi delle indiscrezioni dipendenti dall'apertura di vedute negli edifici vicini impone un divieto di carattere assoluto, che prescinde dal danno in concreto.
Ebbene, all'esito degli accertamenti svolti, il c.t.u. ha concluso che la distanza tra la faccia esteriore del muro di proprietà dei convenuti su cui si apre la veduta diretta sul tetto del confinante edificio degli attori intercorre una distanza inferiore a un metro e mezzo e tanto basta per l'accoglimento della domanda di rimozione della veduta in questione svolta da parte attrice.
9 Va, dunque, ordinato ai convenuti di rimuovere, per tutta la sua lunghezza, la finestra, posizionata all'ultimo piano del loro fabbricato, che si apre sul muro confinante con la proprietà degli attori e che guarda verso la copertura dell'edificio di proprietà di questi ultimi.
Né gli attori possono evitare la rimozione dell'apertura suddetta invocando l'ultimo comma dell'art. 905 c.c., secondo cui il divieto di aperture a una distanza inferiore a un metro e mezzo cessa quando tra i due fondi vi è una pubblica via.
Sul punto, deve, infatti, rammentarsi che “La cessazione del divieto di aprire vedute dirette e balconi verso il fondo del vicino a distanza inferiore a un metro e mezzo, agli effetti dell'art. 905, terzo comma, cod. civ., opera sia quando una via pubblica separi i due fondi vicini rendendoli fronteggianti, sia quando essa si ponga, rispetto alle vedute, ad angolo retto, ma non anche quando i fondi siano allineati lungo la medesima via pubblica, dovendosi ravvisare la
"ratio" del venir meno del divieto in oggetto nella circostanza che la presenza della strada pubblica impedisce la contiguità dei fondi, la quale costituisce il presupposto della tutela della riservatezza delle proprietà limitrofe” (così Cass.
n. 13000/2013).
E, nel caso di specie, gli immobili delle parti del giudizio sono allineati lungo la medesima via pubblica (via San Benedetto da Norcia), sicché non opera l'ultimo comma dell'art. 905 c.c.
A nulla rileva, poi, l'assunto dei convenuti secondo cui, in realtà, non sarebbe, in concreto, possibile esercitare alcuna veduta diretta sul tetto dell'edificio degli attori per essere state le ante di tale finestra
“bloccate da un muro interno costituito da blocchi in conglomerato cementizio”.
La violazione dell'art. 905 c.c. e della ratio ivi sottesa persiste, infatti, fintantoché non venga eliminata l'apertura realizzata dai convenuti sul muro del loro edificio, considerato, peraltro, che i convenuti, senza possibilità di controllo da parte degli attori, potrebbero in ogni momento rimuovere i blocchi di cemento ad oggi posizionati all'interno della loro proprietà al fine di oscurare la veduta che avevano già realizzato.
8. Per la medesima ragione, va rigettata la sesta domanda proposta dai convenuti in via riconvenzionale, diretta al mantenimento dell'attuale apertura, previa adozione delle cautele (quali il posizionamento di pannelli) idonee ad escludere la veduta sul fondo vicino.
9. Venendo all'esame della quinta domanda proposta dagli attori, essi lamentano la realizzazione da parte dei convenuti, sul terreno retrostante il fabbricato, di un nuovo corpo di fabbrica in aderenza all'immobile di loro proprietà, senza il rispetto dei dieci metri previsti dal regolamento edilizio del comune di Torretta e senza il rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 9 della l. n. 1684/1962.
Al riguardo, il c.t.u. ha accertato che i convenuti hanno, effettivamente, realizzato, sul terreno retrostante il loro fabbricato e in aggiunta a quello originario, un corpo di fabbrica, composto da due piani fuori terra e, all'esito dei saggi eseguiti, ha accertato che lo stesso è stato costruito in assenza di giunti di dilatazione.
10 Ebbene, i convenuti - che, secondo quanto precedentemente accertato, hanno eseguito le opere di ristrutturazione del proprio edificio quando erano già terminati i lavori eseguiti dagli attori sul proprio fabbricato degli attori – avrebbero dovuto anch'essi rispettare la normativa antisismica nella realizzazione, in aderenza alla proprietà degli attori, di tale nuovo corpo di fabbrica.
Avendo riguardo ai calcoli eseguiti dal c.t.u. nel proprio elaborato (v. in particolare pag. 39), la distanza minima fra i fabbricati del retroprospetto, e dunque la larghezza del giunto strutturale, avrebbe dovuto essere pari a quattro centimetri.
E allora, in accoglimento della domanda sul punto svolta da parte attrice, va ordinata a parte convenuta l'esecuzione delle opere indicate dal c.t.u. al fine di assicurare il rispetto della normativa antisismica, ossia la realizzazione di un “distacco dei due corpi di fabbrica”, per una misura non inferiore a centimetri quattro, realizzando delle “nicchie nella muratura esistente attorno alle strutture in c. a. interessate per entrambi i corpi di fabbrica realizzati in assenza di giunto di dilatazione. Oppure, previa verifica dell'assenza di forze gravanti sulla muratura in tufo frapposta fra i due corpi di fabbrica (anche con opportuni e adeguati calcoli statici) si potrebbe creare il giunto di dilatazione mediante la sua eliminazione proprio della muratura in tufo frapposta fra i due corpi di fabbrica”.
10. La sesta domanda proposta dagli attori, diretta all'accertamento dell'intervenuta eliminazione da parte dei convenuti di una “indiana” originariamente posta al confine tra le due proprietà nella parte retrostante i loro fabbricati e all'accertamento del nesso di causalità tra la rimozione di tale indiana e i fenomeni infiltrativi verificatisi all'interno dell'immobile degli attori, da rimuovere a spese dei convenuti, va rigettata.
Non è stata, innanzitutto, provata la preesistenza dell'indiana menzionata dagli attori.
La prova orale espletata sul punto con i testimoni di entrambe le parti ha condotto ad esiti del tutto contraddittori, atteso che i testi di parte attrice hanno entrambi affermato l'avvenuta occupazione dell'indiana di cui si tratta da parte del fabbricato costruito dai convenuti – così (figlia Testimone_2 degli attori) e (genero degli attori) – e la medesima circostanza è stata negata dal teste Testimone_3 dei convenuti – così (figlia dei convenuti) –, che ha dichiarato che sui luoghi del Testimone_1 contendere non vi è mai stata sui luoghi nessuna indiana.
Ebbene, tutti e tre i testimoni sentiti su tale circostanza risultano ugualmente attendibili. E considerato che gli stessi sono tutti legati da vincoli di parentela e affinità con le parti, non può neppure valorizzarsi la loro terzietà rispetto agli odierni contendenti al fine di attribuire maggiore o minore credibilità alle dichiarazioni rese dall'uno o dall'altro.
A ciò si aggiunga che la preesistenza di un'indiana sui luoghi di cui si tratta non ha trovato il benché minimo riscontro all'esito delle indagini sul punto affidate al consulente tecnico d'ufficio, il quale ha concluso che né dalla documentazione allegata agli atti né dai sopralluoghi effettuati è stato possibile verificare l'esistenza e l'ubicazione di una preesistente indiana.
11 Tanto basta per il rigetto della domanda sul punto svolta dagli attori, dovendosi, peraltro, considerare che gli esiti della consulenza tecnica d'ufficio (da cui è emersa la presenza: al piano terra di un “lieve stato umidifero dovuto quasi certamente alla percentuale di umidità relativa ambientale del momento”; al primo piano, di “efflorescenze effetto di precedenti stati infiltrativi” ma asciutte al momento del sopralluogo;
al piano secondo, di “muffe da condense derivanti da cause concomitanti: escursioni termiche e inadeguate soluzioni idonee per l'eliminazione dei ponti termici”) neppure consentono di ritenere che i fenomeni lamentati dagli attori all'interno del loro edificio non sarebbero comparsi ove vi fosse stata l'indiana di cui si tratta.
11. Anche la domanda degli attori diretta all'accertamento dell'intervenuta appropriazione da parte dei convenuti (mediante recinzione della stessa con paletti di ferro e rete in metallo) di una superficie di mq 10 di corte esclusiva di loro proprietà esistente sul lato retrostante il fabbricato, nonché alla condanna dei convenuti alla rimozione di tali opere e alla restituzione dell'area agli aventi diritto, va rigettata, essendo stata detta circostanza espressamente esclusa dal c.t.u., all'esito di accurate e approfondite indagini effettuate sulla scorta della documentazione in atti e di quella acquisita dagli uffici pubblici competenti, nonché all'esito di un attento esame dei luoghi.
Premesso che gli attori non hanno neppure specificato nei propri atti quale particella catastale di loro proprietà sarebbe stata invasa e recintata dai convenuti, il c.t.u. ha, innanzitutto, chiarito che “dall'esame del titolo di proprietà facente parte della documentazione agli atti non risulta alcuna indicazione utile e dalla quale sia possibile evincere che parte attrice detenga la proprietà di una porzione di terreno, oltre a quella dell'acquisto del fabbricato” e ha, poi, accertato che “L'unica recinzione con paletti e rete metallica di cui è stata accertata la presenza
è quella posizionata lungo il confine tra le p.lle 1067, 1296, 1093, 1098,1092, e 943 nelle posizioni indicate dello stralcio di mappa catastale di pag 53”, ma ha escluso che dette particelle catastali siano di proprietà degli attori e “che una porzione di corte esclusiva di proprietà degli attori di circa mq 10 sia stata oggetto di appropriazione da parte dei convenuti, mediante recinzione della stessa con paletti in ferro e rete metallica”.
La domanda in tal senso proposta dagli attori va, dunque, rigettata.
12. Con l'ultima domanda proposta in via principale, gli attori hanno chiesto di accertare l'avvenuta collocazione da parte dei convenuti di tubi di scarico fognario in violazione delle distanze legali, nonché
l'illegittimo collegamento allo scarico di proprietà degli attori, con, conseguente, condanna alla rimozione delle relative opere.
Al fine di contrastare l'accoglimento di tale domanda, i convenuti hanno dedotto che: - la loro abitazione è sempre stata collegata alla fognatura comunale tramite un collettore che correva al di sotto della strada pubblica oggi denominata Via San Benedetto da Norcia e hanno di recente chiesto l'autorizzazione allo scarico, allo scopo di sanare amministrativamente una situazione di fatto perdurante fin dagli anni quaranta del secolo scorso;
- comunque, ove il collettore fognario che conduce alla rete comunale attraversi fondi di proprietà privata (e dunque degli attori), i convenuti hanno diritto al riconoscimento di una servitù di scarico coattivo, atteso che, in considerazione dell'orografia dei
12 luoghi, il percorso dell'attuale condotta appare l'unico possibile e l'eventuale indennità da pagare agli attori deve essere compensata con la somma di € 400,00 già versata dai convenuti agli attori quando questi hanno eseguito i lavori di sistemazione degli scarichi, in accordo con tutti i proprietari dei fabbricati con accesso dalla Via San Benedetto da Norcia;
- qualora si ritenga che il collettore fognario attraversi fondi di proprietà degli attori, questi avrebbero comunque costituito una servitù di uso pubblico di scarico fognario per dicatio ad patriam, avendo questi volontariamente permesso alla collettività di utilizzare la propria area per lo scarico fognario.
E muovendo da ciò, hanno chiesto di dichiarare il loro diritto a mantenere la servitù di scarico fognario del proprio fabbricato lungo l'attuale percorso al di sotto del manto stradale della Via San
Benedetto da Norcia per averlo acquisito per intervenuta usucapione essendo stato realizzato da oltre un ventennio, ovvero per essere stato costituito per dicatio ad patriam; in subordine, hanno chiesto di dichiarare la costituzione coattiva della menzionata servitù di scarico lungo l'attuale percorso, disponendo la compensazione dell'eventuale indennità con la somma di euro 400,00 già pagata agli attori a seguito di un accordo con questi precedentemente concluso allorquando è stata da loro realizzato l'impianto di scarico con fognario, con condanna degli stessi al rimborso della differenza e al risarcimento del danno, da liquidarsi in via equitativa.
Ebbene, occorre fin da subito chiarire che gli attori non hanno mai dedotto (e questo viene da loro espressamente rimarcato nella comparsa conclusionale) che i tubi di scarico che conducono dall'immobile dei convenuti alla fognatura comunale attraversino terreni di loro proprietà.
E allora, tutte le deduzioni e le richieste dei convenuti in ordine all'intervenuta usucapione di una servitù di scarico fognario o al loro acquisto di tale servitù per dicatio ad patriam o al loro diritto a una servitù di scarico coattiva risultano assorbite, giacché basate su una “eventuale” (ma, invero, negata da entrambe le parti) proprietà da parte degli attori dell'area attraversata dai tubi di scarico di cui si tratta.
Di contro, per quel che qui rileva, dalle deduzioni di entrambe le parti, risulta che detti impianti siano posizionati al di sotto della strada pubblica, ossia via San Benedetto da Norcia.
Ciò che è, invece, oggetto di contestazione, all'esito delle reciproche domande così formulate, è se l'innesto (invero, pacifico) delle tubature dei convenuti all'impianto di scarico realizzato dagli attori, che conduce alla fognatura comunale, sia frutto di un accordo raggiunto tra le parti e se vi sia stata o meno una violazione delle distanze legali.
In ordine alla prima questione, risulta dirimente la prova orale assunta, giacché (in disparte dalla questione, irrilevante ai presenti fini, relativa all'effettiva corresponsione da parte dei convenuti di un importo di euro 400,00 a titolo di contributo spese per la realizzazione da parte degli attori delle condutture di scarico fognario) i testi sentiti, condotti da entrambe le parti, hanno tutti affermato che l'allaccio alle tubature degli attori da parte dei convenuti è avvenuto con il consenso dei primi.
13 In questo senso depongono sia le dichiarazioni rese dalla ST , figlia dei Testimone_1 convenuti, all'udienza del 4.10.2022 (avendo ella dichiarato “quando il Sig. si è fatto la casa ci ha Pt_1 chiesto di allacciarla con la sua rete fognaria e -pagando una somma di 400 euro -la abbiamo allacciata alla sua”) sia quelle della ST , sentita sul punto all'udienza del 6.12.2022 (che ha testualmente Testimone_2 dichiarato “che io sappia non c'è mai stato nessun accordo con i coniugi , ma in occasione dei lavori di CP_2 ristrutturazione loro hanno chiesto ai miei genitori di potersi collegare alla loro rete fognaria e i miei genitori, a titolo di cortesia, lo hanno concesso;
preciso però che i lavori e i costi sono stati sostenuti soltanto dai miei genitori”).
E allora, a fronte di dichiarazioni convergenti provenienti dai testimoni (in particolare, le figlie) di entrambe le parti del giudizio in ordine al consenso prestato (sia esso “a titolo di cortesia” o dietro pagamento di un contributo per le spese sostenute) dagli attori al collegamento dei convenuti all'impianto di scarico dai primi realizzato, la condotta in tal senso realizzata dai convenuti non è illecita e la domanda di parte attrice diretta alla rimozione dei tubi di collegamento è infondata e va rigettata.
Merita, invece, accoglimento la domanda degli attori intesa al rispetto delle distanze legali di cui all'art. 889 c.c.
La consulenza tecnica d'ufficio espletata in corso di causa ha confermato che “i convenuti hanno realizzato una condotta con tubazioni in pvc che si diparte da un pozzetto in pvc che raccoglie i reflui provenienti dall'u. i. ricadente nella p.lla 965 sub 2” e che tale condotta “dipartendosi da detto pozzetto di raccolta reflui provenienti dalla
p.lla 965/2 e 966 scarica detti reflui all'interno di un pozzetto in pvc collocato nel terrazzino a poca distanza dalla porta di accesso del fabbricato di proprietà attrice”, in violazione della distanza, di almeno un metro dal confine, prevista dall'art. 889, comma 1, c.c., cui sono soggetti i “pozzetti” di cui si tratta.
Non essendo stata, infatti, raggiunta alcuna prova all'esito dell'istruttoria orale espletata (che ha condotto sul punto a esiti discordanti) in ordine all'accordo raggiunto tra le parti in merito al posizionamento dei pozzetti di ispezione della condotta di scarico delle acque nere, va ordinato ai convenuti, in applicazione dell'art. 889, comma 1, c.c., di spostare il pozzetto di ispezione che raccoglie i reflui provenienti dall'immobile di cui alla p.lla 965 sub 2 (e di cui alla p.lla 966) a un metro di distanza dal confine della proprietà degli odierni attori.
13. Venendo, adesso, all'esame della domanda proposta in via riconvenzionale dai convenuti diretta a ottenere l'accertamento dell'intervenuta “invasione” da parte degli attori, in occasione della costruzione del primo piano del loro edificio, di un'area di loro proprietà e a ottenerne il rilascio e il risarcimento del danno subito, deve invero rilevarsi che una simile richiesta è stata formulata in termini estremamente generici, non avendo i convenuti (entro il maturare delle preclusioni assertive, e dunque entro il deposito della memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c.) neppure indicato quale area di loro proprietà sarebbe stata occupata (neppure quale dei due sub - 1 o 2 - di cui alla p.lla 965 del foglio 9 di cui sono proprietari), in che modo e per quale estensione.
14 Sono tardive, e in quanto tali inammissibili, tutte le precisazioni operate sul punto nei capitoli di prova orale di cui alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c.
Tanto basta per il rigetto di tale domanda.
14. Resta, di conseguenza, assorbita la reconventio reconventionis formulata dagli attori, diretta ad accertare, per l'ipotesi di conferma della intervenuta invasione del fondo dei convenuti, l'usucapione della relativa area o il loro diritto ex art. 938 c.c.
15. Quanto all'ultima domanda formulata in via riconvenzionale dai convenuti, diretta a ottenere la rimozione di opere e impianti (“recipiente idrico in resina grigia, una elettropompa con i cavi per l'alimentazione e la relativa tubazione per il funzionamento, nonché un'antenna per la ricezione dei canali televisivi”) che, secondo la prospettazione di parte, invadono l'area di loro proprietà e che sono poste in violazione delle distanze legali, vanno richiamati gli esiti della consulenza tecnica d'ufficio.
L'ausiliario ha confermato la presenza, in corrispondenza della proprietà dei convenuti, di un serbatoio in materiale plastico cui è affiancata e collegata con apposita condotta idrica una elettropompa per la distribuzione dell'acqua, nonché la presenza “a pochi centimetri dalla parete dell'ultimo piano di proprietà di parte convenuta” di “un tratto di tubo di metallo di circa due metri che sostiene due antenne per la ricezione di canali televisivi e da cui si dipartono dei cavi coassiali per la trasmissione del segnale”.
Ebbene, considerato che le menzionate antenne (rette da un tubo di metallo di circa due metri) non risultano posizionate sulla proprietà dei convenuti, ma soltanto a una ridotta distanza dal loro edificio, la domanda diretta alla loro eliminazione non può trovare accoglimento, non trattandosi neppure di beni per la installazione dei quali è richiesto il rispetto di distanze da altre costruzioni.
Va, invece, ordinato agli attori di spostare a un metro dal confine con la proprietà dei convenuti il serbatoio collegato con apposita condotta idrica a un'elettropompa per la distribuzione dell'acqua
(visibile dalla documentazione fotografica prodotta dai convenuti e riscontrato sui luoghi dal c.t.u.), atteso che, quand'anche l'area in questione non fosse di proprietà dei convenuti ma degli attori (come da questi ultimi sostenuto), non è stata comunque rispettata la distanza di un metro dal confine della proprietà dei convenuti, prevista dall'art. 889, comma 2, c.c. per i tubi d'acqua (sia essa pura o lurida).
16. Risulta, sul punto, infondata la reconventio reconventionis proposta dagli attori al fine di accertare il loro diritto a mantenere tali opere per intervenuta usucapione, essendo sul punto dirimente la circostanza per cui il posizionamento di tali opere è sicuramente intervenuto non prima dell'anno 2002, allorquando sono state avviate dagli attori le opere di innalzamento del loro fabbricato, come pure confermato dalla ST (figlia degli attori) la quale, all'udienza del 20.6.2022, ha Testimone_2 testualmente dichiarato: “ posso dire che sulla copertura dell'edificio dei miei genitori c'è una vasca che serve per
l'acqua che si utilizza in casa;
questa vasca è presente da quando abbiamo costruito cioè dal 2002”.
Da ciò discende che allorquando è stata proposta la domanda riconvenzionale da parte dei convenuti, con la comparsa di costituzione del 23.1.2021, ed è stata poi proposta la reconventio
15 reconventionis da parte degli attori, con la memoria del 12.2.2021, neppure era decorso il ventennio utile ad usucapire.
17. Va, infine, rigettata la domanda di risarcimento del danno “da occupazione illegittima” dell'area su cui è posizionato il suddetto serbatoio con tubature idriche avanzata dai convenuti in via riconvenzionale, atteso che, indipendentemente dall'accertamento in ordine alla effettiva occupazione di un'area di loro proprietà, non è stato minimamente allegato né provato il danno eventualmente subito, che non può, in alcun caso, considerarsi in re ipsa, né in ipotesi di violazione del proprio diritto di proprietà (v., per tutti, Cass. Sez. Un. n. 33645/2022) né in ipotesi di violazione delle distanze legali (v., da ultimo, Cass. n. 7290/2025).
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Avendo riguardo all'esito della lite e alla reciproca soccombenza delle parti, le spese di lite vanno integralmente compensate.
Per le stesse ragioni, le spese di c.t.u., già liquidate con separato decreto, vanno poste a carico di entrambe le parti, in misura uguale tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni ulteriore e diversa istanza:
1- ORDINA a e a di assicurare un distacco di centimetri 6 tra Parte_1 Parte_2 il corpo di fabbrica di cui al 1° e 2° piano dell'edificio di loro proprietà sito a Torretta in via San
Benedetto da Norcia n. 5 (identificato al Catasto del Comune di Torretta al fg. 9, p.lla 964, sub.
4) e il confinante fabbricato di proprietà di e Controparte_1 Controparte_2
(identificato al Catasto del Comune di Torretta al fg. 9, p.lla 965, sub. 1 e 2), secondo le prescrizioni indicate in parte motiva (sulla scorta dell'elaborato depositato dal c.t.u., geom.
, il 2.4.2024, da pag. 38 a pag. 42); Controparte_4
2- ORDINA a e a di rimuovere, per tutta la sua Controparte_1 Controparte_2 lunghezza, la finestra, posizionata all'ultimo piano del loro fabbricato (identificato al Catasto del
Comune di Torretta al fg. 9, p.lla 965, sub. 1 e 2), che si apre sul muro confinante con l'edificio di e (identificato al Catasto del Comune di Torretta al fg. 9, Parte_1 Parte_2
p.lla 964, sub. 4) e che guarda verso la copertura di tale ultimo edificio;
3- ORDINA a e a di assicurare un distacco di Controparte_1 Controparte_2 centimetri 4 tra il corpo di fabbrica realizzato sul terreno retrostante il loro fabbricato in aggiunta a quello originario (identificato al Catasto del Comune di Torretta al fg. 9, p.lla 965, sub.
1 e 2) e il confinante edificio di proprietà di e (identificato Parte_1 Parte_2 al Catasto del Comune di Torretta al fg. 9, p.lla 964, sub. 4), secondo le prescrizioni indicate in
16 parte motiva (sulla scorta dell'elaborato depositato dal c.t.u., geom. , il Controparte_4
2.4.2024, da pag. 38 a pag. 42);
4- ORDINA a e a di spostare il pozzetto di ispezione Controparte_1 Controparte_2 che raccoglie i reflui provenienti dall'immobile di cui alla p.lla 965 sub 2 (e di cui alla p.lla 966) a un metro di distanza dal confine dell'edificio (di cui al fg. 9, p.lla 964, sub. 4) di proprietà di e;
Parte_1 Parte_2
5- ORDINA a e a di spostare a un metro dal confine con la Parte_1 Parte_2 proprietà di e (identificata al Catasto del Comune di Controparte_1 Controparte_2
Torretta al fg. 9, p.lla 965, sub. 1 e 2) il serbatoio collegato con apposita condotta idrica a un'elettropompa per la distribuzione dell'acqua;
6- RIGETTA e DICHIARA ASSORBITE tutte le restanti domande reciprocamente proposte dalle parti;
7- COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti;
8- PONE a carico di entrambe le parti, in solido nei rapporti esterni e in parti uguali nei rapporti interni, le spese di c.t.u. già liquidate con separato decreto.
Così deciso in Palermo il 1°.8.2025.
Il Giudice
Silvia Ingrassia
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