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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 30/06/2025, n. 200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 200 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
RREEPPUUBBBBLLIICCAA IITTAALLIIAANNAA IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO ________________________________________________________________________________________________________________________________
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII VVAASSTTOO
in composizione monocratica, nella persona del dott. Fabrizio Pasquale, alla pubblica udienza del 14/05/2025, al termine della discussione orale disposta ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente ha pronunciato la seguente
SSEENNTTEENNZZAA
nel procedimento civile iscritto al n. 3/2022 del Ruolo Generale Affari Civili, avente ad oggetto: CESSIONE DEI CREDITI;
TRA
(c.f./p.iva: ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti BONALUME PAOLO, GOMEZ PALOMA
GIOVANNI, CARDONA GIUSEPPE e DEL BENE MICHELE, presso il cui studio, con sede in
Milano, al Corso Magenta, n. 84, è elettivamente domiciliata;
ATTRICE
E
(c.f./p.iva: Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa P.IVA_2
dall'avv. GALASSI EUGENIO, presso il cui studio, con sede in Teramo, al C.so De Michetti,
n. 80, è elettivamente domiciliato;
CONVENUTO TRIBUNALE DI VASTO pagina nr. 2 Setto re Civile
FATTO
1. assumendo di essere creditrice nei confronti dell'ente convenuto Parte_1
per il mancato pagamento di una fattura emessa dalla società Hera Comm s.p.a., a titolo di corrispettivo di forniture di energia elettrica ed oggetto di contratto di cessione di credito pro soluto [redatto in forma di scrittura privata autenticata da notaio e regolarmente notificato all'ente, debitore ceduto (cfr., doc. n. 3, allegato all'atto di citazione)], ha convenuto in giudizio, innanzi a questo Tribunale, il
[...]
, in persona del legale rappresentante Controparte_2
pro tempore, per ivi sentirlo condannare al pagamento della somma di € 23.475,94, oltre interessi legali di mora e spese di lite.
2. Il , costituitosi in Controparte_2
giudizio, ha contestato l'avversa pretesa, eccependo la non debenza della somma richiesta, in ragione dell'intervenuto tempestivo pagamento di quanto dovuto.
Nello specifico, l'ente convenuto ha ammesso di aver usufruito della fornitura di energia erogata da parte di HERA COMM s.p.a. ed ha allegato di aver eseguito nei confronti della stessa il pagamento di quanto dovuto in data 30/06/2021 (ossia otto giorni prima della notifica, avvenuta in data 08/7/2021, della cessione del credito: cfr. all. 1 alla “nota
11/02/2022” - pag. 5), onde, a suo dire, “già a partire dalla comunicazione di luglio non
sussisteva alcuna posizione debitoria da attribuirsi alla convenuta, avendo la stessa
(proprio per le modalità di pagamento prescelto) adempiuto tempestivamente e senza
alcun ritardo al versamento del dovuto”.
Senonché, a seguito della restituzione della somma pagata da parte della società HERA
COMM s.p.a., in data 13/09/2021, motivata sull'assunto dell'avvenuta cessione del credito a (cfr., e-mail del 30/11/2021), il Controparte_3 [...]
Controparte_2 Tribunale Civile di Vasto
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procedeva prontamente (in data 20/12/2021) al versamento della somma richiesta dalla cessionaria con sollecito del 16/12/2021, mediante bonifico bancario (cfr., allegato 1 alla
“nota 11/02/2022” - pag. 7).
Sulla scorta delle riferite circostanze di fatto, l'ente convenuto si è opposto all'accoglimento della pretesa creditoria della cessionaria, eccependo la “negligenza nel
non aver accertato il tempestivo pagamento dell'importo (…)” e concludendo per il rigetto della domanda, a motivo della sua infondatezza, con richiesta di condanna di parte attrice al risarcimento dei danni ad essa arrecati per aver agito in giudizio con mala fede o colpa grave, ex art. 96 c.p.c.
3. La controversia non ha necessitato di attività istruttoria, potendo essere decisa sulla base degli atti e dei documenti prodotti dalla parte costituita.
DIRITTO
1. La domanda di pagamento proposta nei riguardi del
[...]
è assolutamente infondata e, pertanto, deve essere Controparte_2
Part rigettata, per il dirimente motivo che le circostanze allegate dalla a Parte_1
sostegno della pretesa creditoria azionata sono state clamorosamente sconfessate dalla produzione documentale versata in atti.
Invero, a fronte dell'atteggiamento difensivo assunto dall'ente convenuto, il quale ha contestato con vigore la veridicità delle circostanze asserite dall'attrice, era onere di quest'ultima fornire una convincente prova in merito ai fatti costitutivi della pretesa creditoria azionata in giudizio, posto che “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento
del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale)
del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della
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circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è
gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr., ex plurimis, Cass., 03/07/2009, n. 15677).
Ebbene, la pur avendo fornito prova, sia della fonte negoziale da cui trae Parte_1
origine il proprio credito (avendo prodotto in atti il contratto di cessione stipulato, in data 07/07/2021, con la società Hera Comm s.p.a., sebbene non oggetto di specifica contestazione da parte convenuta), sia dell'avvenuta notifica al debitore ceduto, in data
08/07/2021, del citato contratto, ha tuttavia irragionevolmente reiterato la propria richiesta di pagamento anche a fronte della incontestabile dimostrazione dell'avvenuto adempimento ad opera di controparte.
Difatti, l'ente evocato in giudizio – pur non contestando, né di aver usufruito della fornitura di energia erogata da Hera Comm s.p.a., cui fa riferimento la fattura allegata agli atti (cfr., all. 8 alla memoria del 22/11/2022), né gli importi recati dalla stessa – ha nondimeno resistito alla domanda attorea, idoneamente corroborando, mediante specifica produzione documentale, il proprio assunto difensivo: vale a dire, l'estinzione totale del proprio debito, a seguito dell'avvenuto pagamento della fattura mediante bonifico bancario (cfr., note/all. n.2 alla comparsa del 19/07/2022).
A fronte di tale evidenza probatoria, dimostrativa dell'intervenuta estinzione del debito,
parte attrice ha incomprensibilmente e ostinatamente perseverato nelle proprie tesi difensive, insistendo nella allegazione dell'altrui inadempimento e completamente obliterando il dato inconfutabile del tempestivo versamento della somma di € 23.475,94 in data 21.12.2021, vale a dire dopo pochi giorni dalla ricezione di un sollecito di pagamento e a seguito di un iniziale pagamento della medesima somma in favore dell'originario creditore cedente (Hera Comm s.p.a.), peraltro correttamente eseguito prima dell'avvenuta notifica della cessione del credito in favore dell'odierna parte
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attrice.
2. Sulla scorta delle osservazioni rese, deve concludersi che la manifesta infondatezza dei motivi posti a fondamento della pretesa creditoria è ostativa all'accoglimento della domanda e conduce, inevitabilmente, ad una pronuncia di rigetto della stessa.
Peraltro, il ridottissimo impegno assertivo e probatorio profuso dall'attrice, unitamente alla inconsistenza delle argomentazioni articolate a sostegno della domanda, si riflette negativamente sulla credibilità della intera impostazione difensiva e concorre francamente a qualificare l'iniziativa giudiziaria come temeraria.
3. Il regime delle spese processuali è regolato dal principio della soccombenza;
questo implica che al rigetto della domanda segue la condanna di parte attrice al pagamento, in favore della parte convenuta, delle spese del presente giudizio, che si liquidano come in dispositivo, secondo lo scaglione corrispondente al valore della presente controversia. In particolare, tenuto conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività
prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, il calcolo dei compensi professionali è stato effettuato sulla base dei valori medi dei parametri tabellari applicabili allo scaglione di riferimento, ai sensi del D.M. n. 147
del 13 agosto 2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, aumentati di un terzo, ai sensi dell'art. 4, comma 8, del citato decreto, essendo le difese della parte vittoriosa risultate manifestamente fondate.
4. Ad avviso di questo giudicante, sussistono nel caso di specie i presupposti per condannare la parte soccombente al pagamento, in favore della controparte, di una somma equitativamente determinata, ai sensi della disposizione normativa di cui all'art.
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96, III comma c.p.c., la quale prevede che il Giudice possa pronunciarsi d'ufficio, anche in assenza di una domanda sul punto.
Giova, in premessa, precisare che la norma in esame è preordinata alla tutela di interessi di diversa natura: da un lato, infatti, essa mira a salvaguardare (in funzione, per così dire,
“generalpreventiva”) sia l'interesse pubblico ad una giustizia sana e funzionale,
scoraggiando il contenzioso fine a sé stesso che, aggravando il lavoro del magistrato e concorrendo a rallentare i tempi di definizione dei processi, crea nocumento alle altre cause in trattazione mosse da ragioni serie e, spesso, da necessità impellenti o urgenti, sia gli interessi pubblici primari dello Stato che, in conseguenza dei ritardi, è sottoposto alle sanzioni previste dalla legge 89/2001 (giusta l'art. 6 della Convenzione Europea dei
Diritti dell'Uomo); sotto distinto profilo, la norma persegue lo scopo di preservare (in funzione non solo “specialpreventiva”, ma anche lato sensu riparatoria) l'interesse privato della parte risultata vittoriosa a non essere coinvolta in iniziative o resistenze giudiziarie pretestuose o dilatorie e, quindi, abusive, perchè intraprese per finalità
contrarie a quelle cui è istituzionalmente preposto l'utilizzo dello strumento processuale.
Se ne deduce che l'istituto ha una funzione sia sanzionatoria che risarcitoria o, per meglio dire, si atteggia nei termini di una sanzione (e di qui il motivo per cui è applicabile su iniziativa ufficiosa del giudice, senza necessità di previa domanda di parte) con profili anche riparatori nei riguardi della parte lesa (questo spiega la previsione della devoluzione della somma in favore della controparte).
Fatta questa precisazione, va rimarcato che l'applicazione della norma deve essere circoscritta ai soli casi in cui dagli atti di causa emerga un comportamento processuale della parte soccombente volutamente preordinato (o anche solo negligentemente destinato) ad ottenere dalla controparte un beneficio indebito attraverso il deterrente
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del ricorso all'azione giudiziaria o a determinare un ingiustificato allungamento dei tempi processuali, per ritardare l'intervento della risposta giudiziaria.
In particolare, la norma può applicarsi in due diversi tipi di casi: in un primo, che si verifica quando l'attore, agendo con malafede o colpa grave ovvero senza fare uso della normale perizia, prudenza e diligenza, intraprende o coltiva un giudizio inesorabilmente destinato ad un esito sfavorevole, con la rivendicazione di pretese insussistenti o palesemente infondate, nella coscienza dell'infondatezza della domanda (o nel difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta coscienza); e in un secondo, che concerne l'eventualità in cui il convenuto, pur essendo consapevole (o prevedendo e,
cionondimeno, accettando il rischio) della fondatezza delle avversarie pretese, si oppone in modo ostinato e irragionevole alla domanda di controparte, senza operare con la doverosa lealtà e correttezza, così ottenendo il risultato di ostacolare o impedire la tutela dell'altrui diritto;
in entrambi i casi, il defatigante comportamento processuale del soccombente costringe la controparte ed il giudice allo svolgimento di attività processuali altrimenti evitabili, provocando dispendio di tempo, mezzi e risorse (anche economiche), con conseguente produzione di un danno, sia alla collettività che alla parte privata, che deve essere riconosciuto in re ipsa, senza necessità di allegazioni o prove in ordine alla sua sussistenza.
In virtù della affermata funzione plurima (sanzionatoria e risarcitoria) della norma in commento e in considerazione dei diversi interessi da essa tutelati, i criteri di determinazione della somma da liquidare, in assenza di parametri normativi, devono essere ricavati: a) dalla intensità del dolo o dal grado della colpa della parte soccombente;
b) dalle modalità attraverso le quali si realizza la condotta di abuso del processo;
c) dalla gravità delle conseguenze pregiudizievoli che ne sono derivate, sia in termini di aggravio del lavoro complessivo del magistrato, che di incidenza sulla durata
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del singolo processo, sia in relazione alle ripercussioni negative che tale condotta ha prodotto sulla parte risultata vittoriosa.
Facendo applicazione al caso in esame dei principi finora esposti, è apparso in modo evidente che, per la inconsistenza delle argomentazioni difensive di parte attrice e per la totale assenza di elementi probatori a sostegno della pretesa creditoria, nonché per il complessivo atteggiamento processuale della parte (che, dopo il deposito dell'atto di citazione, non ha articolato ulteriori convincenti difese a confutazione delle argomentazioni avversarie, né ha depositato ulteriori documenti in grado di smentire le evidenze probatorie offerte da controparte), l'unico scopo perseguito da Parte_1
con la propria pretestuosa iniziativa è stato quello di utilizzare lo strumento processuale per tentare di ottenere dalla controparte un beneficio economico, rappresentato dal pagamento della somma di denaro richiesta a titolo di corrispettivo, che già sapeva non essere dovuto.
Ne consegue la doverosa condanna di parte attrice al pagamento in favore dell'ente convenuto di una somma che deve equitativamente determinata tenuto conto, in base ai parametri sopra indicati, che: a) la pur sapendo di non avere diritto ad Parte_1
alcun pagamento, non ha esitato ad avanzare una pretesa creditoria fondata su argomentazioni inconsistenti e priva di ragionevoli possibilità di essere accolta;
b) la stessa ha formulato una richiesta di pagamento, articolando doglianze generiche e palesemente smentite dalla documentazione prodotta dalla controparte, costringendo quest'ultima a contrastare una pretesa strumentale e palesemente infondata;
c) l'attrice non ha avanzato serie proposte conciliative, neppure a fronte delle fondate eccezioni del convenuto;
d) a causa di tale pretestuosa condotta processuale, il giudizio è durato circa tre anni, con conseguente svolgimento di una serie di attività processuali rivelatesi inutili, quando poteva essere del tutto evitato o al più definito con una ragionevole soluzione
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conciliativa; e) l'iniziativa giudiziaria dell'attore ha avuto comunque l'effetto indiretto di sottrarre tempo e risorse alla trattazione di altri giudizi.
Sulla scorta di tali parametri, si reputa equo liquidare la somma dovuta alla parte convenuta in € 5.000,00. Controparte_2
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Vasto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda promossa da in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, nei confronti del , Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, disattesa ogni diversa richiesta,
eccezione o conclusione, così provvede:
RIGETTA la domanda di cui in epigrafe;
CONDANNA in persona del legale rappresentante pro tempore, al Parte_1
pagamento, in favore del , Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 7.765,27 (di cui € 0,00 per spese documentate, € 6.752,41 per compensi professionali ed € 1.012,86 per rimborso forfettario spese generali, ai sensi del
D.M. n. 147 del 13 agosto 2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022), oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge;
CONDANNA, altresì, ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c., al Parte_1
pagamento, in favore di , Controparte_2
della somma di € 5.000,00;
MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza;
Così deciso in Vasto, 27/06/2025.
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IL GIUDICE dott. Fabrizio Pasquale
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