Articolo 15 della Legge 14 agosto 1971, n. 817
Articolo 14Articolo 16
Versione
29 ottobre 1971
Art. 15.
E' autorizzata la spesa di lire 600 milioni per ciascuno degli anni dal 1971 al 1976 per fronteggiare gli oneri generali conseguenti all'applicazione della presente legge.
Con decreti del Ministro per il tesoro, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, sara' provveduto, in ciascun esercizio, alla ripartizione ed alla conseguente iscrizione nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste delle spese autorizzate con il presente articolo.
Entrata in vigore il 29 ottobre 1971
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