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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 17/11/2025, n. 1538 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1538 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 5342/2023
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Aldo Rizzo, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia promossa
DA
, e , rapp. e dif dall'avv.to Pasquale Parte_1 Parte_2 Parte_3
Baldassarre, con cui elett.te domiciliano come in atti, giusta procura di cui in produzione,
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rapp. p.t., rapp. e dif. dagli avv.ti Controparte_1
ZA LE e Di CC TA, con i quali elett.te domicilia come in Indirizzo
Telematico, giusta procura in atti,
, in persona del legale rapp. p.t., rapp. e dif. dall'avv. Caterina M.R. Ursillo, Controparte_2
con cui elett.te domicilia come in atti, giusta procura di cui in produzione,
RESISTENTI
Conclusioni: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto del 24/11/2023, gli istanti di cui in epigrafe hanno adito questo giudice, esponendo le ragioni di fatto e di diritto a sostegno delle richieste e formulando le seguenti conclusioni:
“accerti e dichiari che i ricorrenti hanno diritto ad essere inquadrati alle dipendenze della
convenuta con orario di lavoro a tempi pieno pari a 38 ore settimanali, fin dalla data di inizio
della gestione o dalla diversa data che fosse ritenuta di giustizia;
2) conseguentemente
condanni essa convenuta a far svolgere ai ricorrenti tale orario di lavoro ed a provvedere al
pagamento della retribuzione commisurata a tale orario secondo le revisioni del CCNl di categoria;
3) adotti ogni altro provvedimento utile allo scopo;
…”. Hanno chiesto anche la condanna della società datoriale al pagamento in loro favore delle spese di lite.
Si è costituita la chiedendo la chiamata in giudizio del Controparte_1
, contestando le pretese dei ricorrenti e concludendo come da pagine 25 Controparte_2
e 26 della memoria.
A seguito di chiamata in giudizio autorizzata del , si è costituito il predetto Controparte_2
ente locale, concludendo come da pagina 4 della memoria.
Ammessa la prova, escussi i testi, concesso termine per note illustrative, la causa è stata decisa come da sentenza che segue.
Le domande non vanno accolte.
Prima di tutto, è da dire che la richiesta di condanna della convenuta nelle conclusioni del ricorso è formulata in modo assolutamente generico e tale da farla dichiarare inammissibile.
Ciò però porta a configurare le domande come volte ad ottenere una pronuncia meramente dichiarativa, con conseguente esclusione dell'operatività nella fattispecie al vaglio delle norme di cui al d.lgs. 159/11 e del relativo procedimento di accertamento dei crediti di cui agli art. 57 e ss..
Tanto premesso, è da dire che i ricorrenti hanno dedotto che, in data 1° maggio 2022, il loro rapporto di lavoro veniva trasformato dalla precedente impresa affidataria dell'appalto da tempo parziale a tempo pieno e che da tale data avevano svolto questo maggiore orario con una prestazione lavorativa giornaliera pari a 6 ore e 33 minuti per un totale di 38 ore settimanali. Hanno lamentato che la convenuta, al momento della loro assunzione, non aveva riconosciuto l'inquadramento orario che gli stessi avrebbero maturato alle dipendenze della precedente impresa affidataria dell'appalto, bensì un orario ridotto.
La resistente ha negato la circostanza di fatto ed i soggetti a ciò onerati non hanno fornito prova del loro assunto, ossia che era stata disposta la modifica del loro rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno da più di 240 giorni e che avevano svolto tale tipo di attività
lavorativa a decorrere dal 1°/5/2022. Nessun elemento desumibile dal complesso istruttorio in atti porta a questo tipo di conclusione. Infatti, anche nella deposizione di , sindacalista della Testimone_1 [...]
cui aderiscono i ricorrenti, non emerge che i ricorrenti fossero a tempo pieno e non CP_3
parziale alle dipendenze della precedente impresa affidataria dell'appalto a decorrere dal 1°
maggio 2022. Il teste fa un riferimento generico a tale circostanza affermando che i ricorrenti erano a tempo pieno e non parziale, ma non ha indicato alcun atto attestante ciò né
affermando di aver avuto cognizione diretta di questa circostanza.
Vigente nel processo civile il principio dispositivo (art. 115 c.p.c.), e con esso la regola secondo la quale il giudice non può disporre né prendere in considerazione prove che non siano state prodotte dalle parti, è logico che la prova venga a porsi come onere per quest'
ultime, giacché l'apprestamento delle prove rappresenta per le parti la condizione per ottenere la pronuncia del giudice. Invero, ove si manchi di adempiere a quest' onere, il convincimento del giudice non può formarsi e non potendo egli, in nessun caso, limitarsi ad emettere una pronuncia di “non liquet”, dovrà comunque pronunciarsi sul merito del giudizio.
L'”adferre et probare” diventa così un preciso “onere processuale” delle parti, come si evince senza equivoco dall' art. 2697 c.c.: “chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento...”.
Ed a fronte delle contestazioni della società resistente, va rilevato che i ricorrenti non hanno assolto al loro onere processuale di carattere probatorio.
Discende da quanto precede il rigetto del ricorso.
La particolarità del caso concreto induce alla compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
a) rigetta il ricorso;
b) dichiara compensate tra le parti le spese di lite.
Nocera Inferiore, data del deposito Il Giudice del lavoro
Dott. Aldo Rizzo
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Aldo Rizzo, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia promossa
DA
, e , rapp. e dif dall'avv.to Pasquale Parte_1 Parte_2 Parte_3
Baldassarre, con cui elett.te domiciliano come in atti, giusta procura di cui in produzione,
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rapp. p.t., rapp. e dif. dagli avv.ti Controparte_1
ZA LE e Di CC TA, con i quali elett.te domicilia come in Indirizzo
Telematico, giusta procura in atti,
, in persona del legale rapp. p.t., rapp. e dif. dall'avv. Caterina M.R. Ursillo, Controparte_2
con cui elett.te domicilia come in atti, giusta procura di cui in produzione,
RESISTENTI
Conclusioni: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto del 24/11/2023, gli istanti di cui in epigrafe hanno adito questo giudice, esponendo le ragioni di fatto e di diritto a sostegno delle richieste e formulando le seguenti conclusioni:
“accerti e dichiari che i ricorrenti hanno diritto ad essere inquadrati alle dipendenze della
convenuta con orario di lavoro a tempi pieno pari a 38 ore settimanali, fin dalla data di inizio
della gestione o dalla diversa data che fosse ritenuta di giustizia;
2) conseguentemente
condanni essa convenuta a far svolgere ai ricorrenti tale orario di lavoro ed a provvedere al
pagamento della retribuzione commisurata a tale orario secondo le revisioni del CCNl di categoria;
3) adotti ogni altro provvedimento utile allo scopo;
…”. Hanno chiesto anche la condanna della società datoriale al pagamento in loro favore delle spese di lite.
Si è costituita la chiedendo la chiamata in giudizio del Controparte_1
, contestando le pretese dei ricorrenti e concludendo come da pagine 25 Controparte_2
e 26 della memoria.
A seguito di chiamata in giudizio autorizzata del , si è costituito il predetto Controparte_2
ente locale, concludendo come da pagina 4 della memoria.
Ammessa la prova, escussi i testi, concesso termine per note illustrative, la causa è stata decisa come da sentenza che segue.
Le domande non vanno accolte.
Prima di tutto, è da dire che la richiesta di condanna della convenuta nelle conclusioni del ricorso è formulata in modo assolutamente generico e tale da farla dichiarare inammissibile.
Ciò però porta a configurare le domande come volte ad ottenere una pronuncia meramente dichiarativa, con conseguente esclusione dell'operatività nella fattispecie al vaglio delle norme di cui al d.lgs. 159/11 e del relativo procedimento di accertamento dei crediti di cui agli art. 57 e ss..
Tanto premesso, è da dire che i ricorrenti hanno dedotto che, in data 1° maggio 2022, il loro rapporto di lavoro veniva trasformato dalla precedente impresa affidataria dell'appalto da tempo parziale a tempo pieno e che da tale data avevano svolto questo maggiore orario con una prestazione lavorativa giornaliera pari a 6 ore e 33 minuti per un totale di 38 ore settimanali. Hanno lamentato che la convenuta, al momento della loro assunzione, non aveva riconosciuto l'inquadramento orario che gli stessi avrebbero maturato alle dipendenze della precedente impresa affidataria dell'appalto, bensì un orario ridotto.
La resistente ha negato la circostanza di fatto ed i soggetti a ciò onerati non hanno fornito prova del loro assunto, ossia che era stata disposta la modifica del loro rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno da più di 240 giorni e che avevano svolto tale tipo di attività
lavorativa a decorrere dal 1°/5/2022. Nessun elemento desumibile dal complesso istruttorio in atti porta a questo tipo di conclusione. Infatti, anche nella deposizione di , sindacalista della Testimone_1 [...]
cui aderiscono i ricorrenti, non emerge che i ricorrenti fossero a tempo pieno e non CP_3
parziale alle dipendenze della precedente impresa affidataria dell'appalto a decorrere dal 1°
maggio 2022. Il teste fa un riferimento generico a tale circostanza affermando che i ricorrenti erano a tempo pieno e non parziale, ma non ha indicato alcun atto attestante ciò né
affermando di aver avuto cognizione diretta di questa circostanza.
Vigente nel processo civile il principio dispositivo (art. 115 c.p.c.), e con esso la regola secondo la quale il giudice non può disporre né prendere in considerazione prove che non siano state prodotte dalle parti, è logico che la prova venga a porsi come onere per quest'
ultime, giacché l'apprestamento delle prove rappresenta per le parti la condizione per ottenere la pronuncia del giudice. Invero, ove si manchi di adempiere a quest' onere, il convincimento del giudice non può formarsi e non potendo egli, in nessun caso, limitarsi ad emettere una pronuncia di “non liquet”, dovrà comunque pronunciarsi sul merito del giudizio.
L'”adferre et probare” diventa così un preciso “onere processuale” delle parti, come si evince senza equivoco dall' art. 2697 c.c.: “chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento...”.
Ed a fronte delle contestazioni della società resistente, va rilevato che i ricorrenti non hanno assolto al loro onere processuale di carattere probatorio.
Discende da quanto precede il rigetto del ricorso.
La particolarità del caso concreto induce alla compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
a) rigetta il ricorso;
b) dichiara compensate tra le parti le spese di lite.
Nocera Inferiore, data del deposito Il Giudice del lavoro
Dott. Aldo Rizzo