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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Parma, sez. I, sentenza 03/02/2026, n. 48 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Parma |
| Numero : | 48 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 48/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PARMA Sezione 1, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
SINISI NICOLA, Presidente
VOLPI CO ALBINO, Relatore
MARI RENATO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 291/2025 depositato il 01/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Parma - Strada Dei Mercati N. 11/b 43126 Parma PR
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 07876202500001076000 BOLLO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato la comunicazione preventiva d'iscrizione d'ipoteca legale n. 07876202500001076000 notificata a mezzo P.E.C. in data 28.8.2025 chiedendone l'annullamento con articolata argomentazione difensiva di cui al ricorso.
Il ricorrente eccepisce il difetto di motivazione dell'atto impugnato per mancata allegazione delle cartelle di pagamento presupposte e comunque per omessa notifica delle stesse.
Eccepisce la nullità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria per omessa indicazione del computo degli interessi ed infine eccepisce la prescrizione delle cartelle presupposte nonché delle sanzioni ed interessi inerenti le stesse.
Si è ritualmente costituito in giudizio l'Ufficio resistente controdedunendo la piena legittimità dell'atto impugnato e chiedendo il rigetto del ricorso con il favore delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione di omessa notifica delle cartelle presupposte all'atto impugnato è infondata alla luce dei referti di notifica via PEC delle cartelle, prodotti in atti dalla Agenzia delle Entrate Riscossione, all'indirizzo PEC del ricorrente Email_3. Pecavvocati.it
Non meno infondata appare, per tabulas, l'eccezione di prescrizione delle cartelle presupposte nonché delle sanzioni ed interessi inerenti le stesse, anche in questo caso alla luce delle comprovata notifica, via
PEC al ricorrente degli avvisi d'intimazione di pagamento n. 07820259003527136000, in data 21.05.2024;
n. 07820249003700823000 in data 21.05.2024 e n. n. 07820249003438100000 in data 30.04.2024.
Quanto all'eccezione relativa all'omessa indicazione del computo degli interessi, per giurisprudenza consolidata della Suprema Corte (ex multis, Cass. ordinanza n. 10692 dell'11 aprile 2024) non è necessaria una specifica e analitica motivazione sugli accessori se il preavviso non è il primo atto notificato al debitore ma é considerato sufficiente il richiamo agli atti presupposti (come le cartelle di pagamento) che sono già stati notificati e resi noti al destinatario.
Il ricorso dev'essere pertanto respinto.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente alla refusione delle spese di lite che liquida in complessivi € 1.700,00.
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PARMA Sezione 1, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
SINISI NICOLA, Presidente
VOLPI CO ALBINO, Relatore
MARI RENATO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 291/2025 depositato il 01/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Parma - Strada Dei Mercati N. 11/b 43126 Parma PR
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 07876202500001076000 BOLLO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato la comunicazione preventiva d'iscrizione d'ipoteca legale n. 07876202500001076000 notificata a mezzo P.E.C. in data 28.8.2025 chiedendone l'annullamento con articolata argomentazione difensiva di cui al ricorso.
Il ricorrente eccepisce il difetto di motivazione dell'atto impugnato per mancata allegazione delle cartelle di pagamento presupposte e comunque per omessa notifica delle stesse.
Eccepisce la nullità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria per omessa indicazione del computo degli interessi ed infine eccepisce la prescrizione delle cartelle presupposte nonché delle sanzioni ed interessi inerenti le stesse.
Si è ritualmente costituito in giudizio l'Ufficio resistente controdedunendo la piena legittimità dell'atto impugnato e chiedendo il rigetto del ricorso con il favore delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione di omessa notifica delle cartelle presupposte all'atto impugnato è infondata alla luce dei referti di notifica via PEC delle cartelle, prodotti in atti dalla Agenzia delle Entrate Riscossione, all'indirizzo PEC del ricorrente Email_3. Pecavvocati.it
Non meno infondata appare, per tabulas, l'eccezione di prescrizione delle cartelle presupposte nonché delle sanzioni ed interessi inerenti le stesse, anche in questo caso alla luce delle comprovata notifica, via
PEC al ricorrente degli avvisi d'intimazione di pagamento n. 07820259003527136000, in data 21.05.2024;
n. 07820249003700823000 in data 21.05.2024 e n. n. 07820249003438100000 in data 30.04.2024.
Quanto all'eccezione relativa all'omessa indicazione del computo degli interessi, per giurisprudenza consolidata della Suprema Corte (ex multis, Cass. ordinanza n. 10692 dell'11 aprile 2024) non è necessaria una specifica e analitica motivazione sugli accessori se il preavviso non è il primo atto notificato al debitore ma é considerato sufficiente il richiamo agli atti presupposti (come le cartelle di pagamento) che sono già stati notificati e resi noti al destinatario.
Il ricorso dev'essere pertanto respinto.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente alla refusione delle spese di lite che liquida in complessivi € 1.700,00.