Sentenza 22 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. III, sentenza 22/04/2026, n. 768 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 768 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00768/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00158/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 158 del 2022, proposto da
SA LI, IC AR, SU TA, LI PI, NO GN, IU UO, AR LI, IO OZ, ME PI, MI IS, SI NZ e EL AK, rappresentati e difesi dagli avvocati Josef Mottillo e Francesco Michelotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Poggibonsi, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Pastorelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
dell’ordinanza n. 27/GPT del 08.10.2021 emessa dal Comune di Poggibonsi, in persona del Dirigente del Settore Gestione e Pianificazione del Territorio, avente ad oggetto: Loc. Fontana, Via dell'Acqua Ghiaccia – Sanzione Pecuniaria ai sensi dell'art. 206, comma 2, L.R.T. 65/2014.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Poggibonsi;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 aprile 2026 il dott. UI EL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO e TT
1. I ricorrenti hanno impugnato il provvedimento di fiscalizzazione indicato in epigrafe, nella parte in cui ha quantificato la sanzione pecuniaria sostitutiva della misura demolitoria in euro 32.300,00, ai sensi dell’art. 206, comma 2, della LRT n. 65/2014.
In particolare, parte ricorrente ha censurato il provvedimento impugnato nella parte in cui esso si è riferito alle stime dell’Osservatorio sul Mercato Immobiliare (cd. OMI) per la determinazione dell’incremento del valore venale dell’immobile, anziché fare riferimento al criterio del “ costo di produzione, stabilito in base alla legge 27 luglio 1978, n. 392 ”, come previsto dall’art. 34, comma 2, del d.P.R. n. 380/2001 per la fiscalizzazione degli interventi edilizi eseguiti in parziale difformità dal titolo sugli immobili ad uso residenziale.
2. Si è costituito in giudizio il Comune di Poggibonsi.
La difesa comunale ha rilevato che il parametro di calcolo del costo di produzione di cui all’art. 34 del d.P.R. n. 380/2001 è previsto dall’art. 206 bis della LRT n. 65/2014 esclusivamente per gli interventi edilizi eseguiti in parziale difformità dal titolo anteriori al 17 marzo 1985.
Ergo , considerato che l’intervento in controversia è stato eseguito nel 1993, il Comune ha correttamente determinato l’incremento del valore venale dell’immobile ad uso residenziale tramite le stime dell’Osservatorio sul Mercato Immobiliare (cd. OMI), in applicazione dell’art. 206 della LRT n. 65/2014, che non fa riferimento ad alcun parametro per la determinazione dell’incremento del valore venale del bene.
3. All’udienza del 1 aprile 2026 la causa è stata posta in decisione.
4. Il ricorso è fondato nei sensi di seguito precisati.
5. Premette il Collegio che l’art. 206, comma 2, della LRT n. 65/2014, nella versione ratione temporis applicabile al caso di specie, prevede che: “ Qualora, sulla base di motivato e preventivo accertamento eseguito o verificato dall'ufficio tecnico comunale, la demolizione non possa avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, il comune applica una sanzione pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione delle opere, valutato dall'ufficio tecnico comunale, e, comunque, in misura non inferiore ad euro 1.000,00. ”.
Dal suo canto, l’art. 34, comma 2, del d.p.r. n. 380/2001, sempre nella versione ratione temporis applicabile al caso di specie, prevede che: “ Quando la demolizione non può avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, il dirigente o il responsabile dell'ufficio applica una sanzione pari al doppio del costo di produzione, stabilito in base alla legge 27 luglio 1978, n. 392, della parte dell'opera realizzata in difformità dal permesso di costruire, se ad uso residenziale, e pari al doppio del valore venale, determinato a cura della agenzia del territorio, per le opere adibite ad usi diversi da quello residenziale. ”.
5.1 Ai fini della decisione è necessario stabilire i rapporti sussistenti tra le predette disposizioni.
In via generale, osserva il Collegio che la materia governo del territorio, a cui è da ascrivere la controversia in esame, rientra nell’alveo delle materie di legislazione concorrente tra Stato e Regioni, ai sensi dell’art. 117, comma 3, della Costituzione.
Come è noto, in tema di legislazione concorrente, i rapporti tra potestà legislativa statale e potestà legislativa regionale sono regolati nel senso di riservare allo Stato la determinazione dei principi fondamentali della materia e di riservare alla Regione la competenza a regolare tutti gli altri aspetti.
In armonia con il dettato costituzionale, l’art. 2, comma 1, del d.P.R. n. 380/2001 assume che “ Le regioni esercitano la potestà legislativa concorrente in materia edilizia nel rispetto dei principi fondamentali della legislazione statale desumibili dalle disposizioni contenute nel testo unico. ”.
Peraltro, legge statale e legge regionale costituiscono entrambe leggi in senso formale, collocate tra le fonti primarie, nel cui ambito la legge regionale viene posta dalla Costituzione su un piano di concorrenza e di separazione di competenza con la legge statale.
Come evidenziato da autorevole dottrina, il cd criterio di competenza non si presta, come gli altri, a una definizione stringente in forma di regola per l’interprete; questo perché esso non è un criterio prescrittivo, ma descrittivo: serve cioè a spiegare come è organizzato attualmente il sistema delle fonti, e non a indicare all’interprete come risolvere le antinomie.
Pertanto, eventuali antinomie tra legge statale e legge regionale nelle materie di legislazione concorrente si risolvono principaliter tramite il ricorso al criterio cronologico, salvo l’invasione di competenza, che necessita il sollevamento di questione di legittimità costituzionale per determinare l’espunzione dall’ordinamento della legge che ha invaso gli ambiti riservati alla potestà legislativa dell’ente dotato di competenza su quell’aspetto specifico.
5.2 Ciò posto, rileva il Collegio che le disposizioni statali in tema di fiscalizzazione degli abusi edilizi costituiscono principi fondamentali della materia ( cfr. Corte costituzionale, sentenza del 6 marzo 2025, n. 22) e che, pertanto, la Regione non può regolamentare i predetti aspetti in senso eccentrico e difforme dalla legge statale; laddove si riscontrasse una antinomia non risolvibile tramite il criterio cronologico, la norma che viola il principio di competenza dovrebbe essere portata innanzi la Corte costituzionale per la declaratoria di illegittimità costituzionale.
5.3 Nel caso di specie, l’art. 206 della LRT n. 65/2014 si limita a prevedere che la fiscalizzazione dell’abuso comporta l’applicazione di “ una sanzione pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione delle opere ”, senza ulteriori specificazioni.
L’art. 34, comma 2, del d.P.R. n. 380/2001 dispone invece che “ il dirigente o il responsabile dell'ufficio applica una sanzione pari al doppio del costo di produzione, stabilito in base alla legge 27 luglio 1978, n. 392, della parte dell'opera realizzata in difformità dal permesso di costruire, se ad uso residenziale, e pari al doppio del valore venale, determinato a cura della agenzia del territorio, per le opere adibite ad usi diversi da quello residenziale. ”.
Secondo il Comune, il rinvio alla legge n. 392 del 1978 varrebbe solo per gli immobili eseguiti antecedentemente al 17 marzo 1985, come previsto dall’art. 206 bis della LRT n. 65/2014, nella versione ratione temporis applicabile; in sostanza, ad avviso del Comune resistente, il legislatore regionale ha previsto espressamente l’applicazione della legge n. 392/1978 per gli abusi eseguiti anteriormente ad una certa data e, pertanto, il silenzio sul punto serbato dall’art. 206, sarebbe indice della voluntas legis di utilizzare il parametro del valore venale per così dire “ pieno ” solo per gli immobili residenziali edificati in difformità dal titolo successivamente al 17 marzo 1985.
5.4 La tesi del Comune prova troppo e non può essere condivisa dal Collegio.
Invero, il raffronto tra l’art. 206 della LRT n. 65/2014 e l’art. 34 del d.P.R. n. 380/2001 va condotto sulla base del criterio di specialità, tenendo conto che l’aspetto regolatorio della quantificazione delle sanzioni per accedere alla fiscalizzazione dell’abuso costituisce principio fondamentale della materia, non disponibile dalla potestà legislativa regionale.
In sostanza, ritiene il Collegio che l’art. 34 del d.P.R. n. 380/2001 costituisca una disposizione legata all’art. 206 della LRT n. 65/2014 da un rapporto di specialità per aggiunta; infatti, mentre la disposizione regionale si limita a disporre che la sanzione è determinata nel doppio dell’incremento del valore venale dell’immobile, la legge statale specifica anche il parametro di calcolo del predetto valore venale.
Pertanto, nel caso di specie trova applicazione il principio secondo cui lex posterior generalis non derogat priori speciali , per cui trova piena applicazione la disposizione statale anteriore.
Nel predetto contesto, non si può attribuire all’art. 206 bis della LRT n. 65/2014 il senso di avere voluto applicare il criterio del costo di produzione solo agli immobili eseguiti in parziale difformità prima del 17 marzo 1985, ma di avere voluto evidentemente estendere il predetto criterio anche ai predetti immobili, in conformità alle previsioni statali.
5.5 La predetta interpretazione peraltro risulta l’unica costituzionalmente orientata ad evitare un conflitto tra le disposizioni regionali e le disposizioni statali in subiecta materia , atteso che l’impostazione predicata dal Comune di Poggibonsi indubbierebbe di illegittimità costituzionale il combinato disposto di cui all’art. 206 e all’art. 206 bis della LRT. n. 65/2014, nella versione ratione temporis applicabile al caso in esame.
6. In definitiva, nei sensi precisati, il ricorso è fondato, con salvezza dell’attività amministrativa successiva volta a rideterminare la misura della sanzione sostitutiva ai sensi dell’art. 34, comma 2, del d.P.R. n. 380/2001 e dell’art. 206, comma 2, della LRT n. 65/2014.
7. La peculiarità della vicenda contenziosa in esame costituisce giusto motivo per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 1 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
TO IA UC, Presidente
Raffaello Gisondi, Consigliere
UI EL, Referendario, Estensore
| L'ST | IL PRESIDENTE |
| UI EL | TO IA UC |
IL SEGRETARIO