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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XV, sentenza 03/02/2026, n. 928 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 928 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 928/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 15, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 14:30 in composizione monocratica:
RI IA MARIA, Giudice monocratico in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3802/2024 depositato il 29/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania - V. Giuseppe Grezar N. 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239008921201 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320170002273029 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 22/04/2024 il contribuente ha proposto opposizione avverso l'avviso di intimazione nr. 29320239008921201000 relativo alla cartella nr. 293201700022730290.
Eccepiva l'omessa notifica della cartella presupposta e la prescrizione del credito.
Resiste Ader.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere avendo la ricorrente, come da comunicazione di accoglimento e relativo piano di ammortamento, presentato istanza di rateazione avente ad oggetto la cartella di pagamento impugnata n. 293 2017 0002273029.
In considerazione delle ragioni della decisione le spese processuali devono essere compensate.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Catania 2.2.2026
Il Giudice monocratico
SA M. OR
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 15, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 14:30 in composizione monocratica:
RI IA MARIA, Giudice monocratico in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3802/2024 depositato il 29/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania - V. Giuseppe Grezar N. 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239008921201 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320170002273029 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 22/04/2024 il contribuente ha proposto opposizione avverso l'avviso di intimazione nr. 29320239008921201000 relativo alla cartella nr. 293201700022730290.
Eccepiva l'omessa notifica della cartella presupposta e la prescrizione del credito.
Resiste Ader.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere avendo la ricorrente, come da comunicazione di accoglimento e relativo piano di ammortamento, presentato istanza di rateazione avente ad oggetto la cartella di pagamento impugnata n. 293 2017 0002273029.
In considerazione delle ragioni della decisione le spese processuali devono essere compensate.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Catania 2.2.2026
Il Giudice monocratico
SA M. OR