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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 29/01/2025, n. 174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 174 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Brindisi
Sezione civile
Il Tribunale di Brindisi - sezione civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Caterina
Greco, all'udienza del 29/01/2025, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 2908/2023 del ruolo generale contenzioso civile avente per oggetto “Altri istituti e leggi speciali – opposizione a d.i.”, vertente
TRA
(c.f. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f. , entrambi rappresentati e difesi dall'Avv.
[...] C.F._2
Caporotundo Sergio, giusta mandato in atti, ed elettivamente domiciliati in Arnesano (Le) alla Via Indennitate n. 16; opponenti
NEI CONFRONTI DI
c.f. , rappresentata Controparte_1 P.IVA_1
e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Lolli Cataldo e dall'Avv. Lolli Dario, giusta mandato in atti, ed elettivamente domiciliata in San Donaci (Br) alla Via Guagnano
n. 1; opposta
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 29.01.2025 che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso per decreto ingiuntivo del 25.07.2023 la Parte_3
Part
(da ora brevemente chiedeva all'intestato Tribunale ingiunzione di
[...]
pagamento nei confronti di e CP_2 Parte_1 Parte_2
per la somma complessiva di € 18.000,64, quale saldo debitore del c/c ordinario n.
1 Part 077/330/1288245. A tal proposito la deduceva di aver concesso alla CP_2
apertura di credito in conto corrente garantito da fideiussione omnibus, limitata sino alla concorrenza di € 56.250,00, rilasciata da . Controparte_3
Avverso il decreto ingiuntivo n. 648/2023, emesso dal Tribunale di Brindisi il 02.08.2023 nei confronti della debitrice e dei fideiussori, si opponevano con atto di citazione del
10.09.2023 rassegnando le seguenti Controparte_3 Parte_2 conclusioni: “- In via preliminare, voglia l'On. Giudice adito dichiarare la sua incompetenza, e nel contempo voglia dichiarare competente il Tribunale di Lecce. 2. Nel merito, per le ragioni sopra espresse, che devono qui intendersi integralmente ripetute e trascritte, dichiarare inammissibile e comunque respingere in toto, nei confronti dei garanti perché erronea ed infondata in fatto ed in diritto la richiesta di pagamento della
p.a così come avanzata con il ricorso per decreto Controparte_1 ingiuntivo oggi opposto e per l'effetto revocare ed annullare l'opposto decreto;
3. accertare la nullità del contratto di fideiussione con cui l'opponente rilasciava fideiussione “omnibus” (dalla stessa banca definita tale ) sino alla concorrenza e nei confronti della creditrice, poiché contenente clausole (indicate agli artt 2, 6 e 8 dei modelli di fideiussione ABI) che sono da considerarsi in contrasto con la normativa antitrust, in quanto vietate dall'art. 2 della L. del 10.10.1990, n. 287; 4. dichiarare l'estromissione degli opponenti, in quanto ritenuti non obbligati solidalmente con il debitore principale, per tutti i motivi esposti in diritto;
12. Dichiarare la Banca convenuta decaduta a norma dell'art. 1957 c.c. dai diritti derivanti dalle fideiussione;
13. Condannare comunque la
al pagamento delle spese e competenze del Controparte_1 presente giudizio con distrazione in favore del sottoscritto avvocato antistatario”.
Quanto alla competenza territoriale del Tribunale di Brindisi ad emettere il decreto ingiuntivo, gli opponenti ne eccepivano l'incompetenza in favore di quello di Lecce poiché coincidente con il foro generale delle persone fisiche.
In punto di diritto, gli attori eccepivano la nullità dell'intero contratto di fideiussione per i seguenti motivi: violazione dell'art. 1346 c.c. per indeterminatezza dell'oggetto trattandosi di una cd. fideiussione omnibus;
nullità delle clausole di cui allo schema ABI per violazione della normativa antitrust.
2 Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva la BPP la quale insisteva per la conferma del decreto ingiuntivo opposto, rassegnando le seguenti conclusioni: “1.
Rigettare l'opposizione perché inammissibile ed infondata per le ragioni gradatamente esposte e confermare pertanto il decreto ingiuntivo opposto e la validità dei contratti e delle garanzie acquisite;
2. Subordinatamente, in ipotesi di revoca del decreto, all'esito dell'eventuale rideterminazione del credito, condannare gli opponenti in solido al pagamento delle somme rappresentanti il saldo debitore del rapporto oggetto di causa nella misura a risultare all'esito dell'istruttoria pari a complessivi € 18.000,64, corrispondenti alla ingiunzione opposta, ovvero a quell'altra maggiore o minore somma a risultare, oltre interessi al tasso convenzionale, dalla domanda di ingiunzione sino al soddisfo.
3. Condannare gli opponenti al ristoro delle spese e competenze di lite nonché al pagamento di una somma aggiuntiva, da quantificare o ritenere d'ufficio, a titolo di risarcimento ex art. 96 co. 1 c.p.c. e delle somme ulteriori da ritenere in via equitativa ex art. 96 co.3 c.p.c.
4. In via preliminare si chiede la concessione della provvisoria esecuzione al decreto opposto ex art. 648 c.p.c. non essendo l'opposizione fondata su prova scritta, né di pronta soluzione”.
Quanto all'eccezione di incompetenza territoriale, la convenuta ne deduceva l'inammissibilità poiché non era stato indicato, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, il giudice competente in relazione a ciascun foro alternativo. Ad ogni buon conto precisava di aver adito il Tribunale di Brindisi poiché il rapporto di conto corrente era stato acceso presso la filiale di Cellino San Marco con conseguente applicazione del foro previsto dall'art. 20 c.p.c. ossia quello del luogo ove l'obbligazione è sorta o deve eseguirsi.
Nel merito, la banca opposta deduceva che: la fideiussione stipulata con i propri clienti era stata oggetto di appropriata trattativa;
i modelli utilizzati erano differenti da quelli illo tempore censurati dalla Banca d'Italia; in ogni caso, secondo il principio di diritto sancito dalle SS.UU. della Cassazione nel dicembre 2021, la nullità a monte imporrebbe di considerare nulli i contratti a valle limitatamente alle sole clausole riproduttive dello schema illecito senza possibilità di pronuncia della nullità dell'intero contratto, stante la mancanza della prova di cui all'art. 1419, co. 1 c.c.
3 La causa, ritenuta matura per la decisione senza necessità di istruttoria, veniva rinviata all'odierna udienza per precisazione delle conclusioni e discussione orale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dagli odierni opponenti, essendo essa inammissibile.
Sul punto, questo Giudice intende aderire al consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui: “Nelle cause relative a diritti di obbligazioni, il convenuto che intenda eccepire l'incompetenza per territorio, ha l'onere non solo di indicare nella comparsa di risposta, secondo quanto è dato desumere dall' art. 38, comma 2, c.p.c. , il giudice che ritiene competente, ma anche di contestare la competenza di quello concretamente adito in relazione a tutti i singoli profili di competenza ipotizzabili con riferimento ai criteri facoltativi di collegamento rinvenibili negli artt. 18, 19, 20 c.p.c. , non avendo l'attore alcun onere di specificare il criterio di competenza scelto e le ragioni per le quali ha ritenuto di dover incardinare la controversia presso il giudice adito” (Corte appello,
Napoli, sez. VII , 27/06/2024 , n. 2916).
Nel caso in esame, l'eccezione per come formulata dagli opponenti nel loro atto di opposizione non è ammissibile non avendo gli stessi adempiuto all'obbligo di contestare tutti i singoli profili di competenza ipotizzabili ed essendosi limitati ad allegare l'inosservanza del criterio di collegamento di cui all'art. 19 c.p.c.
Ad ogni buon conto resta ferma la competenza di questo Tribunale anche ai sensi dell'art. 20 c.p.c. trattandosi di un rapporto contrattuale avente ad oggetto diritti di obbligazione Part sorto presso la filiale della in Cellino San Marco (Br) e da eseguirsi presso il domicilio del creditore (art. 1182 c.c.).
Tanto chiarito, nel merito l'opposizione è infondata.
In primo luogo, va disattesa la domanda di nullità del contratto per violazione dell'art. 1346 c.c.
Ed invero, quanto alla contestata indeterminatezza della fideiussione omnibus, va esclusa la nullità della detta fideiussione per indeterminatezza dell'oggetto, essendo lo stesso determinabile per relationem ed identificabile in tutte le obbligazioni del garantito per le operazioni bancarie compiute nel periodo di vigenza del rapporto di garanzia (cfr. ex multis Tribunale Catania sez. IV, 10/06/2020, n.1925).
4 Come anticipato, ad avviso dei fideiussori opponenti, i contratti di fideiussione sarebbero nulli in quanto agli articoli 2, 6 ed 8 conterrebbero le clausole di sopravvivenza, reviviscenza e rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c. di cui allo schema elaborato nel 2003 dall'Associazione Banche Italiane (ABI), le quali sono state ritenute dalla Banca d'Italia
(con provvedimento n. 55 del 2.5.2005) contrarie all'art. 2 della legge antitrust (l. n.
287/1990). In particolare, ad avviso degli opponenti tale dato di fatto comporterebbe la nullità dell'intero contratto.
La tesi non è condivisibile. In particolare, occorre evidenziare che l'orientamento giurisprudenziale di merito richiamato da parte opponente nei propri scritti difensivi non è condivisibile e, in ogni caso, ampiamente superato alla luce del principio di diritto espresso dalla nota pronuncia a Sezioni unite della Corte di Cassazione, che con sentenza n. 41994 del 30 dicembre 2021 ha stabilito quanto segue: “I contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della legge n. 287 del 1990 e 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge succitata e dell'art. 1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”.
Ne consegue che, contrariamente alla tesi di parte attrice, l'invalidità dell'intesa a monte si estende solo sulle clausole illegittime a valle generando come effetto la nullità delle stesse secondo il meccanismo della nullità parziale ex art. 1419 c.c., con esclusione di ogni forma di automatismo della nullità totale dell'intero rapporto che, per un principio generale di conservazione degli atti, continuerà a produrre i suoi effetti.
Resta salva, tuttavia, una diversa volontà delle parti, desumibile anche dal contratto, sul diverso assetto di interessi voluto dai contraenti nel senso della essenzialità di quelle clausole dichiarate poi nulle.
A tal proposito, i motivi di opposizione appaiono del tutto generici e privi di una rigorosa allegazione e di qualsiasi riscontro probatorio.
Questo Giudice, invero, ritiene di condividere il principio di legittimità che ha sancito la validità del contratto: “Il concetto di nullità parziale, di cui all'art. 1419, comma 1, c.c., esprime il generale favore dell'ordinamento per la conservazione, ove possibile, degli atti
5 di autonomia negoziale, ancorché difformi dallo schema legale, ed il carattere eccezionale dell'estensione all'intero contratto della nullità che ne colpisce una parte o una clausola;
conseguentemente, spetta a chi ha interesse alla totale caducazione dell'assetto di interessi programmato l'onere di provare l'interdipendenza del resto del contratto dalla clausola o dalla parte nulla, mentre è precluso al giudice rilevare d'ufficio l'effetto estensivo della nullità parziale all'intero contratto” (Cassazione civile sez. III, 04/07/2023, n.18794;
Cassazione civile , sez. II , 26/04/2024 , n. 11188); ed ancora, “Stante l'eccezionalità della disposizione di cui all'art. 1419, primo comma, c.c. prevedente l'estensione all'intero contratto della nullità di singole parti o clausole dello stesso, non sussiste una presunzione di invalidità dell'intero contratto, potendo la nullità totale essere dichiarata dal giudice soltanto nei casi in cui la parte interessata, che l'abbia dedotta o eccepita, abbia assolto al relativo onere probatorio, offrendo la rigorosa dimostrazione che la parte o clausola affetta da nullità non abbia esistenza autonoma, ma sia in correlazione inscindibile con il resto del contratto, sicché i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto colpita da invalidità (nella specie, il principio di diritto è stato affermato con riferimento ad una vendita in blocco, colpita da nullità relativamente ad uno dei beni trasferiti)” (Cassazione civile sez. II, 26/05/2008, n.13561).
In definitiva, in applicazione di tale principio, parte opponente non può limitarsi, quale parte convenuta in senso sostanziale, ad una generica contestazione ma, nel caso dei contratti bancari, deve assolvere ad un esatto onere di specificazione nei termini sopra menzionati. Parte opponente non ha affatto adempiuto a tale onere probatorio, limitandosi ad allegare genericamente la possibilità di estensione della nullità parziale all'intero contratto, senza specificarne le ragioni e senza fornire neppure un principio di prova in ordine alla circostanza che le parti non avrebbero concluso il contratto di fideiussione senza quella parte del suo contenuto affetta da nullità.
Ne consegue l'infondatezza dell'opposizione proposta.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo con riferimento ai parametri di cui al D.M. 55/2014 come integrato dal D.M. 147/2022, considerato lo scaglione per i giudizi innanzi al Tribunale di valore compreso tra € 5.200 e
€ 26.000 (fase studio € 919, fase introduttiva € 777, fase decisionale € 1.701).
P.Q.M.
6 Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, in composizione monocratica nella persona della
Dott.ssa Caterina Greco, definitivamente pronunciando nella causa proposta da Pt_1
e contro
[...] Parte_2 [...]
così provvede: Controparte_4
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto, recante n.
648/2023 ed emesso dal Tribunale di Brindisi il 02.08.2023;
- condanna e , in solido tra Parte_1 Parte_2
loro, alla rifusione in favore di Controparte_4 elle spese di lite, che liquida nell'importo complessivo di
[...]
€ 3.397,00 oltre spese generali al 15%, I.V.A e C.P.A. come per legge.
Brindisi, 29/01/2025
Il Giudice
Dott.ssa Caterina Greco
Provvedimento redatto con la collaborazione del Funzionario Addetto all'Ufficio per il
Processo, Dott. Alessandro Antonio Murrieri.
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Brindisi
Sezione civile
Il Tribunale di Brindisi - sezione civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Caterina
Greco, all'udienza del 29/01/2025, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 2908/2023 del ruolo generale contenzioso civile avente per oggetto “Altri istituti e leggi speciali – opposizione a d.i.”, vertente
TRA
(c.f. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f. , entrambi rappresentati e difesi dall'Avv.
[...] C.F._2
Caporotundo Sergio, giusta mandato in atti, ed elettivamente domiciliati in Arnesano (Le) alla Via Indennitate n. 16; opponenti
NEI CONFRONTI DI
c.f. , rappresentata Controparte_1 P.IVA_1
e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Lolli Cataldo e dall'Avv. Lolli Dario, giusta mandato in atti, ed elettivamente domiciliata in San Donaci (Br) alla Via Guagnano
n. 1; opposta
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 29.01.2025 che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso per decreto ingiuntivo del 25.07.2023 la Parte_3
Part
(da ora brevemente chiedeva all'intestato Tribunale ingiunzione di
[...]
pagamento nei confronti di e CP_2 Parte_1 Parte_2
per la somma complessiva di € 18.000,64, quale saldo debitore del c/c ordinario n.
1 Part 077/330/1288245. A tal proposito la deduceva di aver concesso alla CP_2
apertura di credito in conto corrente garantito da fideiussione omnibus, limitata sino alla concorrenza di € 56.250,00, rilasciata da . Controparte_3
Avverso il decreto ingiuntivo n. 648/2023, emesso dal Tribunale di Brindisi il 02.08.2023 nei confronti della debitrice e dei fideiussori, si opponevano con atto di citazione del
10.09.2023 rassegnando le seguenti Controparte_3 Parte_2 conclusioni: “- In via preliminare, voglia l'On. Giudice adito dichiarare la sua incompetenza, e nel contempo voglia dichiarare competente il Tribunale di Lecce. 2. Nel merito, per le ragioni sopra espresse, che devono qui intendersi integralmente ripetute e trascritte, dichiarare inammissibile e comunque respingere in toto, nei confronti dei garanti perché erronea ed infondata in fatto ed in diritto la richiesta di pagamento della
p.a così come avanzata con il ricorso per decreto Controparte_1 ingiuntivo oggi opposto e per l'effetto revocare ed annullare l'opposto decreto;
3. accertare la nullità del contratto di fideiussione con cui l'opponente rilasciava fideiussione “omnibus” (dalla stessa banca definita tale ) sino alla concorrenza e nei confronti della creditrice, poiché contenente clausole (indicate agli artt 2, 6 e 8 dei modelli di fideiussione ABI) che sono da considerarsi in contrasto con la normativa antitrust, in quanto vietate dall'art. 2 della L. del 10.10.1990, n. 287; 4. dichiarare l'estromissione degli opponenti, in quanto ritenuti non obbligati solidalmente con il debitore principale, per tutti i motivi esposti in diritto;
12. Dichiarare la Banca convenuta decaduta a norma dell'art. 1957 c.c. dai diritti derivanti dalle fideiussione;
13. Condannare comunque la
al pagamento delle spese e competenze del Controparte_1 presente giudizio con distrazione in favore del sottoscritto avvocato antistatario”.
Quanto alla competenza territoriale del Tribunale di Brindisi ad emettere il decreto ingiuntivo, gli opponenti ne eccepivano l'incompetenza in favore di quello di Lecce poiché coincidente con il foro generale delle persone fisiche.
In punto di diritto, gli attori eccepivano la nullità dell'intero contratto di fideiussione per i seguenti motivi: violazione dell'art. 1346 c.c. per indeterminatezza dell'oggetto trattandosi di una cd. fideiussione omnibus;
nullità delle clausole di cui allo schema ABI per violazione della normativa antitrust.
2 Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva la BPP la quale insisteva per la conferma del decreto ingiuntivo opposto, rassegnando le seguenti conclusioni: “1.
Rigettare l'opposizione perché inammissibile ed infondata per le ragioni gradatamente esposte e confermare pertanto il decreto ingiuntivo opposto e la validità dei contratti e delle garanzie acquisite;
2. Subordinatamente, in ipotesi di revoca del decreto, all'esito dell'eventuale rideterminazione del credito, condannare gli opponenti in solido al pagamento delle somme rappresentanti il saldo debitore del rapporto oggetto di causa nella misura a risultare all'esito dell'istruttoria pari a complessivi € 18.000,64, corrispondenti alla ingiunzione opposta, ovvero a quell'altra maggiore o minore somma a risultare, oltre interessi al tasso convenzionale, dalla domanda di ingiunzione sino al soddisfo.
3. Condannare gli opponenti al ristoro delle spese e competenze di lite nonché al pagamento di una somma aggiuntiva, da quantificare o ritenere d'ufficio, a titolo di risarcimento ex art. 96 co. 1 c.p.c. e delle somme ulteriori da ritenere in via equitativa ex art. 96 co.3 c.p.c.
4. In via preliminare si chiede la concessione della provvisoria esecuzione al decreto opposto ex art. 648 c.p.c. non essendo l'opposizione fondata su prova scritta, né di pronta soluzione”.
Quanto all'eccezione di incompetenza territoriale, la convenuta ne deduceva l'inammissibilità poiché non era stato indicato, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, il giudice competente in relazione a ciascun foro alternativo. Ad ogni buon conto precisava di aver adito il Tribunale di Brindisi poiché il rapporto di conto corrente era stato acceso presso la filiale di Cellino San Marco con conseguente applicazione del foro previsto dall'art. 20 c.p.c. ossia quello del luogo ove l'obbligazione è sorta o deve eseguirsi.
Nel merito, la banca opposta deduceva che: la fideiussione stipulata con i propri clienti era stata oggetto di appropriata trattativa;
i modelli utilizzati erano differenti da quelli illo tempore censurati dalla Banca d'Italia; in ogni caso, secondo il principio di diritto sancito dalle SS.UU. della Cassazione nel dicembre 2021, la nullità a monte imporrebbe di considerare nulli i contratti a valle limitatamente alle sole clausole riproduttive dello schema illecito senza possibilità di pronuncia della nullità dell'intero contratto, stante la mancanza della prova di cui all'art. 1419, co. 1 c.c.
3 La causa, ritenuta matura per la decisione senza necessità di istruttoria, veniva rinviata all'odierna udienza per precisazione delle conclusioni e discussione orale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dagli odierni opponenti, essendo essa inammissibile.
Sul punto, questo Giudice intende aderire al consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui: “Nelle cause relative a diritti di obbligazioni, il convenuto che intenda eccepire l'incompetenza per territorio, ha l'onere non solo di indicare nella comparsa di risposta, secondo quanto è dato desumere dall' art. 38, comma 2, c.p.c. , il giudice che ritiene competente, ma anche di contestare la competenza di quello concretamente adito in relazione a tutti i singoli profili di competenza ipotizzabili con riferimento ai criteri facoltativi di collegamento rinvenibili negli artt. 18, 19, 20 c.p.c. , non avendo l'attore alcun onere di specificare il criterio di competenza scelto e le ragioni per le quali ha ritenuto di dover incardinare la controversia presso il giudice adito” (Corte appello,
Napoli, sez. VII , 27/06/2024 , n. 2916).
Nel caso in esame, l'eccezione per come formulata dagli opponenti nel loro atto di opposizione non è ammissibile non avendo gli stessi adempiuto all'obbligo di contestare tutti i singoli profili di competenza ipotizzabili ed essendosi limitati ad allegare l'inosservanza del criterio di collegamento di cui all'art. 19 c.p.c.
Ad ogni buon conto resta ferma la competenza di questo Tribunale anche ai sensi dell'art. 20 c.p.c. trattandosi di un rapporto contrattuale avente ad oggetto diritti di obbligazione Part sorto presso la filiale della in Cellino San Marco (Br) e da eseguirsi presso il domicilio del creditore (art. 1182 c.c.).
Tanto chiarito, nel merito l'opposizione è infondata.
In primo luogo, va disattesa la domanda di nullità del contratto per violazione dell'art. 1346 c.c.
Ed invero, quanto alla contestata indeterminatezza della fideiussione omnibus, va esclusa la nullità della detta fideiussione per indeterminatezza dell'oggetto, essendo lo stesso determinabile per relationem ed identificabile in tutte le obbligazioni del garantito per le operazioni bancarie compiute nel periodo di vigenza del rapporto di garanzia (cfr. ex multis Tribunale Catania sez. IV, 10/06/2020, n.1925).
4 Come anticipato, ad avviso dei fideiussori opponenti, i contratti di fideiussione sarebbero nulli in quanto agli articoli 2, 6 ed 8 conterrebbero le clausole di sopravvivenza, reviviscenza e rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c. di cui allo schema elaborato nel 2003 dall'Associazione Banche Italiane (ABI), le quali sono state ritenute dalla Banca d'Italia
(con provvedimento n. 55 del 2.5.2005) contrarie all'art. 2 della legge antitrust (l. n.
287/1990). In particolare, ad avviso degli opponenti tale dato di fatto comporterebbe la nullità dell'intero contratto.
La tesi non è condivisibile. In particolare, occorre evidenziare che l'orientamento giurisprudenziale di merito richiamato da parte opponente nei propri scritti difensivi non è condivisibile e, in ogni caso, ampiamente superato alla luce del principio di diritto espresso dalla nota pronuncia a Sezioni unite della Corte di Cassazione, che con sentenza n. 41994 del 30 dicembre 2021 ha stabilito quanto segue: “I contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della legge n. 287 del 1990 e 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge succitata e dell'art. 1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”.
Ne consegue che, contrariamente alla tesi di parte attrice, l'invalidità dell'intesa a monte si estende solo sulle clausole illegittime a valle generando come effetto la nullità delle stesse secondo il meccanismo della nullità parziale ex art. 1419 c.c., con esclusione di ogni forma di automatismo della nullità totale dell'intero rapporto che, per un principio generale di conservazione degli atti, continuerà a produrre i suoi effetti.
Resta salva, tuttavia, una diversa volontà delle parti, desumibile anche dal contratto, sul diverso assetto di interessi voluto dai contraenti nel senso della essenzialità di quelle clausole dichiarate poi nulle.
A tal proposito, i motivi di opposizione appaiono del tutto generici e privi di una rigorosa allegazione e di qualsiasi riscontro probatorio.
Questo Giudice, invero, ritiene di condividere il principio di legittimità che ha sancito la validità del contratto: “Il concetto di nullità parziale, di cui all'art. 1419, comma 1, c.c., esprime il generale favore dell'ordinamento per la conservazione, ove possibile, degli atti
5 di autonomia negoziale, ancorché difformi dallo schema legale, ed il carattere eccezionale dell'estensione all'intero contratto della nullità che ne colpisce una parte o una clausola;
conseguentemente, spetta a chi ha interesse alla totale caducazione dell'assetto di interessi programmato l'onere di provare l'interdipendenza del resto del contratto dalla clausola o dalla parte nulla, mentre è precluso al giudice rilevare d'ufficio l'effetto estensivo della nullità parziale all'intero contratto” (Cassazione civile sez. III, 04/07/2023, n.18794;
Cassazione civile , sez. II , 26/04/2024 , n. 11188); ed ancora, “Stante l'eccezionalità della disposizione di cui all'art. 1419, primo comma, c.c. prevedente l'estensione all'intero contratto della nullità di singole parti o clausole dello stesso, non sussiste una presunzione di invalidità dell'intero contratto, potendo la nullità totale essere dichiarata dal giudice soltanto nei casi in cui la parte interessata, che l'abbia dedotta o eccepita, abbia assolto al relativo onere probatorio, offrendo la rigorosa dimostrazione che la parte o clausola affetta da nullità non abbia esistenza autonoma, ma sia in correlazione inscindibile con il resto del contratto, sicché i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto colpita da invalidità (nella specie, il principio di diritto è stato affermato con riferimento ad una vendita in blocco, colpita da nullità relativamente ad uno dei beni trasferiti)” (Cassazione civile sez. II, 26/05/2008, n.13561).
In definitiva, in applicazione di tale principio, parte opponente non può limitarsi, quale parte convenuta in senso sostanziale, ad una generica contestazione ma, nel caso dei contratti bancari, deve assolvere ad un esatto onere di specificazione nei termini sopra menzionati. Parte opponente non ha affatto adempiuto a tale onere probatorio, limitandosi ad allegare genericamente la possibilità di estensione della nullità parziale all'intero contratto, senza specificarne le ragioni e senza fornire neppure un principio di prova in ordine alla circostanza che le parti non avrebbero concluso il contratto di fideiussione senza quella parte del suo contenuto affetta da nullità.
Ne consegue l'infondatezza dell'opposizione proposta.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo con riferimento ai parametri di cui al D.M. 55/2014 come integrato dal D.M. 147/2022, considerato lo scaglione per i giudizi innanzi al Tribunale di valore compreso tra € 5.200 e
€ 26.000 (fase studio € 919, fase introduttiva € 777, fase decisionale € 1.701).
P.Q.M.
6 Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, in composizione monocratica nella persona della
Dott.ssa Caterina Greco, definitivamente pronunciando nella causa proposta da Pt_1
e contro
[...] Parte_2 [...]
così provvede: Controparte_4
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto, recante n.
648/2023 ed emesso dal Tribunale di Brindisi il 02.08.2023;
- condanna e , in solido tra Parte_1 Parte_2
loro, alla rifusione in favore di Controparte_4 elle spese di lite, che liquida nell'importo complessivo di
[...]
€ 3.397,00 oltre spese generali al 15%, I.V.A e C.P.A. come per legge.
Brindisi, 29/01/2025
Il Giudice
Dott.ssa Caterina Greco
Provvedimento redatto con la collaborazione del Funzionario Addetto all'Ufficio per il
Processo, Dott. Alessandro Antonio Murrieri.
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