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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 12/12/2025, n. 1910 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1910 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2967/2022
REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DELPOPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE di CASTROVILLARI Sezione civile Settore lavoro
- in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Manuela Esposito in funzione di GIUDICE del LAVORO - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento, deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, promosso da
Parte_1
- parte ricorrente -
Avv.to Vittorio Ruscio
Email_1
CONTRO
Controparte_1
(c.d.
[...] C.F._1
- parte resistente - Avv.to Harald Bonura
Email_2
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 13.6.2022, il ricorrente in epigrafe ha esposto di aver richiesto, in data 1.6.2016, la cancellazione dall'Albo Professionale cui era iscritto per lo svolgimento della libera professione di geometra nonché della relativa posizione contributiva registrata presso la Cassa previdenziale di appartenenza, in considerazione della cessazione della sua attività con decorrenza dal 31.12.2015. Corredava tale richiesta, redatta in carta semplice nella forma di libera istanza, della prova della cancellazione della partita IVA della sua attività professionale ottenuta in data 29.1.2016
e di un documento di riconoscimento (cfr. allegati nn. 2 e 2b al ricorso). Spiegava però che la non procedeva alla sua cancellazione, poiché riteneva che CP_1 avrebbe dovuto formalizzare tale istanza utilizzando il modello 3/03.
Rendeva noto, inoltre, che in data 9.11.2021 (cfr. allegato n. 6) la chiedeva lui il pagamento CP_1 dei contributi ritenuti dovuti per il periodo intercorrente dal 2016 al 2020 (come risulterebbe dal messaggio pec di risposta della al ricorrente, presente all'allegato n. 4) ed anche delle somme CP_1 ritenute dovute per l'anno 2014 che invece questi assumeva di aver regolarizzato, come avrebbe dimostrato la nota allegata risalente al 9.6.15 (cfr. allegato n. 3).
Tale richiesta di pagamento veniva debitamente contestata dal ricorrente (cfr. allegato n. 7) il quale sottolineava pure di essere stato collocato comunque in quiescenza in data 30.10.2017 a seguito di una regolarizzazione contributiva richiesta dalla e afferente agli anni 2006, 2007 e 2016 (cfr. CP_1 allegato n. 5).
Eccepiva, in ultimo, di non svolgere più la professione di geometra con carattere di 'continuità' ex art. 2 L. n. 1990/55 da diverso tempo;
pertanto, reputava che la o il relativo Ordine CP_1
d'appartenenza avrebbero già dovuto provvedere d'ufficio alla sua cancellazione.
Parte ricorrente agiva quindi in giudizio al fine di veder accertato e dichiarato di aver presentato istanza regolare e legittima di cancellazione dalla Cassa per Geometri e dal relativo Albo
Professionale in data 1.6.2016 con decorrenza 31.12.2015; consequenzialmente, il suo diritto ad essere cancellato sia dalla che dall'Albo a far data dal 31.12.2015 ovvero dall' 1.1.2016 per CP_1 aver correttamente inoltrato richiesta in tale giorno;
infine, per la statuizione di non debenza dei contributi previdenziali richiesti dalla per gli anni 2016-2020. CP_1
Si è poi costituita in giudizio la la quale ha chiesto rigettarsi il ricorso perché CP_1 infondato con conferma, invece, della fondatezza della sua pretesa creditoria.
La causa, istruita documentalmente, viene decisa così come di seguito.
***
1. Sulla disciplina applicabile alla fattispecie de qua
Prima di affrontare il merito della controversia, appare opportuno esaminare brevemente la disciplina dell'iscrizione e dei relativi versamenti contributivi dovuti alla CP_1
L'art. 1 della Legge n. 37/1967 prescriveva, in precedenza, che: “Sono obbligatoriamente iscritti alla Cassa di previdenza ed assistenza a favore dei geometri istituita con Legge 2.10.1955, n. 990, tutti gli iscritti negli Albi professionali dei geometri”.
Orbene, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 c. 2 del D.Lgs. n. 509/1994 (attraverso il quale si è provveduto a conferire autonomia statutaria e regolamentare agli enti previdenziali privatizzati), è stato approvato in seguito lo Statuto della (DM del 27.2.2003, entrato in vigore l'1.1.2003) il CP_1 quale ha modificato le regole iscrittive prevedendo, all'art. 5, che: «Sono obbligatoriamente iscritti alla i geometri ed i geometri laureati iscritti all'Albo professionale dei Geometri che CP_1 esercitano, anche senza carattere di continuità ed esclusività, la libera professione. L'esercizio della libera professione si presume per tutti gli iscritti all'Albo salvo prova contraria, che l'iscritto può dare secondo le modalità che verranno stabilite dal Consiglio di Amministrazione con delibera da sottoporre all'approvazione dei Ministeri vigilanti ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.lgs. 30/671994
n. 509».
Lo Statuto ha, così, introdotto il principio di iscrizione automatica alla per tutti i geometri CP_1 iscritti agli albi professionali, a prescindere dalla continuità e dell'esclusività dell'esercizio della professione, fatta salva la facoltà dei singoli contribuenti di fornire la prova contraria del non esercizio della professione.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle
Finanze, con DI del 24.3.2003 in vigore dall'1.1.2003, ha inoltre approvato e reso esecutiva la delibera n. 2/2003 assunta dal Consiglio di Amministrazione della attraverso la quale sono state CP_1 individuate le modalità idonee a fornire, da parte dei soli iscritti, prova del mancato esercizio della professione di geometra (art. 5 Statuto).
Nello specifico, in virtù di tali modifiche, tale prova avrebbe potuto essere raggiunta attraverso la sottoscrizione da parte dell'interessato di una specifica autocertificazione, su modulo ad hoc predisposto dalla di mancato esercizio di attività professionale di geometra e mancata titolarità CP_1 di partita IVA, unitamente all'invio annuale di dichiarazione autocertificata attestante la mancata produzione di redditi aventi natura professionale.
La delibera consiliare n. 123/2009, approvata con D.M. 14.7.2009, ha poi semplificato le modalità per fornire detta prova, escludendo tra gli adempimenti previsti la necessarietà dell'invio annuale della dichiarazione di mancata percezione di redditi professionali.
Per il vero, pure la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di riconoscere la correttezza delle disposizioni interne con cui la ha previsto «l'obbligatorietà dell'iscrizione dei geometri iscritti CP_1 all'albo professionale che esercitano la libera professione» indipendentemente dalla «natura occasionale dell'esercizio della professione» ed anche dalla «mancata produzione di reddito» (cfr.
Cass. 4568/2021, così massimata: «In tema di casse previdenziali privatizzate, ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione alla e del pagamento della Controparte_1 contribuzione minima, è condizione sufficiente, alla stregua del regolamento della predetta , CP_1
l'iscrizione all'albo professionale – essendo irrilevante la natura occasionale dell'esercizio della professione e la mancata produzione di reddito –, avendo il predetto regolamento definito il sistema degli obblighi contributivi in linea con i principi di cui alla l. n. 335 del 1995, che ha consentito interventi finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine degli enti»). Ne consegue, dunque, che secondo la disciplina vigente l'iscrizione all'Albo dei geometri comporta l'automatica iscrizione alla (già prevista dalle Leggi n. 36/67 e n. 773/82) e poi la CP_1 possibilità da parte di questa di pretendere il pagamento della contribuzione minima, ossia il versamento del contributo soggettivo minimo, del contributo integrativo minimo e del contributo di maternità, a prescindere dalla produzione di reddito derivante dall'esercizio continuativo oppure occasionale della libera professione.
Nel sistema della L. 773/1982, difatti, l'occasionalità dell'attività svolta dall'iscritto all'albo rileva solo ai fini dell'esclusione dai benefici delle prestazioni previdenziali (potendo la giunta esecutiva della provvedere periodicamente alla revisione degli iscritti con riferimento alla continuità dell'esercizio professionale nel quinquennio, rendendo inefficaci agli effetti dell'anzianità di iscrizione i periodi per i quali, entro il medesimo termine, detta continuità non risulti dimostrata, ai sensi del comma 7 del citato art. 22 della L. 773/1982), ma non anche ai fini contributivi, prevedendosi in ogni caso un obbligo di contribuzione minima di solidarietà (art. 10 predetta L.).
2. Sulla mancata cancellazione dall'Albo
Venendo al caso di specie occorre rilevare, in punto di fatto, che nel fascicolo di parte resistente è stata fornita prova del tempestivo riscontro negativo che la avrebbe reso al ricorrente in esito CP_1 alla sua richiesta di cancellazione. Con raccomandata ricevuta il 4.8.2016, per l'appunto, la CP_1 comunicava a tale soggetto l'opportunità di presentare il modello 3/03 unitamente al certificato di cessazione della partita e della copia del documento di riconoscimento richiesti affinché la sua istanza potesse essere accolta.
Si ritiene, quindi, non bastevole e sufficiente invocare in tale giudizio il principio di libertà delle forme degli atti giuridici – in realtà previsto unicamente con riferimento agli atti negoziali ex artt.
1325 e 1350 c.c. – al fine di giustificare il mancato invio della richiesta di cancellazione a mezzo modello 3/03, cioè dell'autocertificazione di cessazione dell'attività autonoma di libera professione di geometra.
Tale ulteriore requisito formale è stato, difatti, stabilito dalla delibera consiliare n. 123/2009 la quale ha ricevuto approvazione ministeriale in data 14.7.2009.
Da tanto si trae conferma, dunque, non solo dell'esistenza della potestà regolamentare da parte della in materia di regole iscrittive1, ma pure della conformità della regola formalistica in confronto CP_1 alle previsioni di legge previgenti (avendo essa superato il vaglio del Ministero del Lavoro). Perciò, pur a voler seguire l'interpretazione prospettata da parte ricorrente secondo la quale il requisito di forma deve essere rispettato a pena di invalidità dell'atto realizzato quando
'espressamente' stabilito e prescritto per «raggiungere una specifica finalità», deve concludersi che nel caso di specie doveva essere adempiuto essendo previsto dalla disciplina di settore, nella specie della delibera n. 123/2009, al precipuo fine di effettuare la cancellazione dall'Albo e dalla CP_1
Ciò viene statuito lasciando in disparte ogni ulteriore considerazione che potrebbe svolgersi rispetto alla solerzia con la quale l'ente ha ribadito la necessità dell'invido del modello ai fini del perfezionamento dell'iter di cancellazione – la quale, invero, avrebbe consentito al contribuente di sanare immediatamente l' irregolarità – ed alla successiva condotta che, secondo quanto si ricava in maniera incontestata dagli atti di causa (cfr. allegato n. 4 al ricorso), il ricorrente ha tenuto inoltrando il modello richiesto successivamente, in data 11.1.2021, con sua successiva cancellazione a decorrere dal 21.12.2020.
3. Sulla pretesa contributiva
A seguito di tale mancata formalizzazione della richiesta di cancellazione, quindi, il contribuente
è rimasto iscritto all'Albo di appartenenza ed alla con conseguente legittima iscrizione a ruolo CP_1 delle somme da questi dovute a titolo di contributo soggettivo ed integrativo minimo e di maternità per le annualità 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.
Questo è quanto si evince dal prospetto di morosità allegato alla missiva del 9.11.2021, CP_2 notificata a parte ricorrente il 23.11.2021 e da ella contestata, sebbene prodotta per l'intero, in sede giudiziaria, dalla controparte.
Da tale più completa produzione di controparte si riscontra pure che al ricorrente sono state richieste anche delle somme per l'annualità 2014, rispetto alle quali questi aveva domandato, in data 9.6.2015, una regolarizzazione del pagamento prima ancora dell'emissione del ruolo (cfr. allegato n. 3 al ricorso).
Tuttavia, non avendo addotto in giudizio prova dell'avvenuto pagamento dei contributi dovuti per quell'annualità (anzi, dal 'documento di riepilogo della situazione contributiva' prodotto dal resistente non si ravvisa, per l'anno 2014, corrispondenza tra gli importi emessi e quelli pagati né è indicata nelle note alcuna “procedura di rateizzazione in corso”, come si legge invece a proposito dell'annualità 2015) e non potendo ritenersi che costituisca prova dell'adempimento la circostanza
Per quello che è oggetto d'interesse, si osserva che questo decreto non ha attribuito agli enti il potere di incidere sulla disciplina normativa dei contributi e delle prestazioni, salvi i poteri dei quali essi eventualmente già disponessero sulla base della normativa preesistente. Ciò trova conferma inequivoca nell'art. 3, comma 2, lett. b), nella parte in cui la norma ha previsto l'approvazione ministeriale delle “delibere in materia di contributi e prestazioni”, sempre che la relativa potestà sia prevista dai singoli ordinamenti vigenti (cfr. Cass. Sez. L. n. 17783 del 6.9.2005). per cui il geometra è stato posto in quiescenza nel 2017 a seguito del ricevimento della richiesta di regolarizzazione del pagamento di contributi dovuti non solo degli anni 2006, 2007 e 2016 indicati in ricorso ma anche, per l'appunto, dell'anno 2014 e dell'anno 2015, deve concludersi che le somme iscritte a ruolo per l'anno 2014 sono ancora dovute.
In assenza di prova contraria e tenuto conto della loro non intervenuta prescrizione ex art. 19 L.
773/1982 – essendovi agli atti già prova di due atti interruttivi datati 30 ottobre 2017 (cfr. 'richiesta di regolarizzazione contributiva' antecedente alla pensione, documentata nell' allegato n. 5 al ricorso)
e 9 novembre 2021 (cfr. 'preavviso di recupero coattivo' prodotto per l'intero nell'allegato n. 12 alla memoria di parte resistente) che il ricorrente ammette di aver ricevuto – non può infatti ritenersi altrimenti.
Quanto alla rivestita posizione di 'pensionato di anzianità' da parte del ricorrente, deve rilevarsi che essa non determina automaticamente la cancellazione dalla presso la quale si è iscritti CP_1
(diversamente da quanto accade per la posizione del 'pensionato per inabilità', con riferimento alla quale esiste un obbligo di cancellazione entro 90 giorni dalla notifica del provvedimento di pensionamento).
Invero, non solo non esiste nessuna previsione esplicita in argomento ma, anzi, è la legge stessa che ha previsto l'obbligo per gli enti previdenziali di diritto privato di cui ai Decreti Legislativi n.
509/1994 e n. 103/1996, quali la odierna resistente, di adeguare i propri statuti e regolamenti prevedendo l'obbligatorietà dell'iscrizione e della contribuzione a carico di tutti coloro che, pensionati, risultino aver percepito un reddito.
Quanto esposto appare corroborato dalla lettura dell''estratto conto assicurativo' prodotto dalla resistente, nel quale il ricorrente viene individuato come “iscritto obbligato con pagamenti incompleti” fino al 2016, poi come “iscritto obbligato con pagamenti mancanti” fino al 2018 e infine dal 2019 fino al 2020 come “pensionato attivo con pagamenti mancanti”.
Risultando, quindi, pacifica l'iscrizione del ricorrente alla incombeva eventualmente sullo CP_1 stesso fornire in giudizio la prova contraria idonea a superare la presunzione di svolgimento da parte sua di attività libero-professionale.
Volendo infatti tralasciare il valore costitutivo dell'iscrizione all'albo ed ammettendo di aderire all'orientamento giurisprudenziale inaugurato dalla Corte di Appello di Milano2 secondo il quale se la mancata prova dell'invio del modello 3/03, da un lato, giustifica l'iscrizione a ruolo dei contributi da parte della dall'altro non preclude in astratto all'iscritto la possibilità di offrire in giudizio CP_1 prova, anche di carattere presuntivo, idonea a superare la presunzione di esercizio della professione scaturente dal permanere dell'iscrizione3, deve osservarsi che però questo non è accaduto in questo giudizio in cui la diversamente, ha allegato in atti un'attestazione delle attività svolte dal CP_1 professionista e registrate dalla piattaforma SISTER, dalla quale si ricava che questi ha continuato a svolgere pratiche DOCFA e dal 2016 sino al 2020. Pt_2
Ne discende dunque, in tale procedimento, l'obbligo del ricorrente di iscrizione alla Cassa e di versamento della contribuzione minima ad essa dovuta non rinvenendosi in atti alcuna prova dell'inoltro delle comunicazioni previste dalla normativa applicabile ed essendo stata, invece, fornita prova dello svolgimento da parte sua, sebbene occasionalmente, della professione di geometra con riferimento agli anni rispetto ai quali rivendica la propria cancellazione.
Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato.
Assorbite tutte le altre doglianze formulate dalle parti.
Le spese di lite sono compensate integralmente, in ragione della complessità delle questioni sottese al giudizio.
PQM
Il Tribunale di Castrovillari, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria difesa o eccezione disattesa:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite.
Castrovillari, 12.12.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Manuela Esposito
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Marianna Dicosta - Addetta all'Ufficio Per il Processo ai sensi del D.L. 80/2021 (conv. in L. 113/2021), per come modif. dal D.L. 215/2023 (conv. in L. 18/ 2024).
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Giova appunto ricordare, a tal proposito, che il D.Lgs. n. 509 del 1994, nel disciplinare la trasformazione in soggetti di diritto privato (associazioni o fondazioni) di taluni enti pubblici gestori di assicurazioni previdenziali obbligatorie (tra cui la , ha attribuito ai soggetti trasformati un'autonomia organizzativa che riguarda la gestione delle risorse CP_1 economiche disponibili, ma non ha inciso affatto né sulla natura pubblicistica dei rapporti inerenti alle assicurazioni gestite, né tantomeno sulla disciplina sostanziale di tali assicurazioni (cfr. Corte Cost. n. 248 del 1997 e n. 15 del 1999). 2 “La mancata presentazione della dichiarazione di non esercizio della professione di geometra nel rispetto delle modalità e dei termini indicati nella delibera n. 2/2003 della , comporta l'operatività della presunzione di svolgimento della CP_1 professione” (App. Milano 15.2.2018) 3 Quindi, pur a voler ammettere che lo svolgimento dell'attività di geometra in maniera occasionale non sia, come invece effettivamente è, del tutto irrilevante ai fini impositivi.
REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DELPOPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE di CASTROVILLARI Sezione civile Settore lavoro
- in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Manuela Esposito in funzione di GIUDICE del LAVORO - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento, deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, promosso da
Parte_1
- parte ricorrente -
Avv.to Vittorio Ruscio
Email_1
CONTRO
Controparte_1
(c.d.
[...] C.F._1
- parte resistente - Avv.to Harald Bonura
Email_2
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 13.6.2022, il ricorrente in epigrafe ha esposto di aver richiesto, in data 1.6.2016, la cancellazione dall'Albo Professionale cui era iscritto per lo svolgimento della libera professione di geometra nonché della relativa posizione contributiva registrata presso la Cassa previdenziale di appartenenza, in considerazione della cessazione della sua attività con decorrenza dal 31.12.2015. Corredava tale richiesta, redatta in carta semplice nella forma di libera istanza, della prova della cancellazione della partita IVA della sua attività professionale ottenuta in data 29.1.2016
e di un documento di riconoscimento (cfr. allegati nn. 2 e 2b al ricorso). Spiegava però che la non procedeva alla sua cancellazione, poiché riteneva che CP_1 avrebbe dovuto formalizzare tale istanza utilizzando il modello 3/03.
Rendeva noto, inoltre, che in data 9.11.2021 (cfr. allegato n. 6) la chiedeva lui il pagamento CP_1 dei contributi ritenuti dovuti per il periodo intercorrente dal 2016 al 2020 (come risulterebbe dal messaggio pec di risposta della al ricorrente, presente all'allegato n. 4) ed anche delle somme CP_1 ritenute dovute per l'anno 2014 che invece questi assumeva di aver regolarizzato, come avrebbe dimostrato la nota allegata risalente al 9.6.15 (cfr. allegato n. 3).
Tale richiesta di pagamento veniva debitamente contestata dal ricorrente (cfr. allegato n. 7) il quale sottolineava pure di essere stato collocato comunque in quiescenza in data 30.10.2017 a seguito di una regolarizzazione contributiva richiesta dalla e afferente agli anni 2006, 2007 e 2016 (cfr. CP_1 allegato n. 5).
Eccepiva, in ultimo, di non svolgere più la professione di geometra con carattere di 'continuità' ex art. 2 L. n. 1990/55 da diverso tempo;
pertanto, reputava che la o il relativo Ordine CP_1
d'appartenenza avrebbero già dovuto provvedere d'ufficio alla sua cancellazione.
Parte ricorrente agiva quindi in giudizio al fine di veder accertato e dichiarato di aver presentato istanza regolare e legittima di cancellazione dalla Cassa per Geometri e dal relativo Albo
Professionale in data 1.6.2016 con decorrenza 31.12.2015; consequenzialmente, il suo diritto ad essere cancellato sia dalla che dall'Albo a far data dal 31.12.2015 ovvero dall' 1.1.2016 per CP_1 aver correttamente inoltrato richiesta in tale giorno;
infine, per la statuizione di non debenza dei contributi previdenziali richiesti dalla per gli anni 2016-2020. CP_1
Si è poi costituita in giudizio la la quale ha chiesto rigettarsi il ricorso perché CP_1 infondato con conferma, invece, della fondatezza della sua pretesa creditoria.
La causa, istruita documentalmente, viene decisa così come di seguito.
***
1. Sulla disciplina applicabile alla fattispecie de qua
Prima di affrontare il merito della controversia, appare opportuno esaminare brevemente la disciplina dell'iscrizione e dei relativi versamenti contributivi dovuti alla CP_1
L'art. 1 della Legge n. 37/1967 prescriveva, in precedenza, che: “Sono obbligatoriamente iscritti alla Cassa di previdenza ed assistenza a favore dei geometri istituita con Legge 2.10.1955, n. 990, tutti gli iscritti negli Albi professionali dei geometri”.
Orbene, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 c. 2 del D.Lgs. n. 509/1994 (attraverso il quale si è provveduto a conferire autonomia statutaria e regolamentare agli enti previdenziali privatizzati), è stato approvato in seguito lo Statuto della (DM del 27.2.2003, entrato in vigore l'1.1.2003) il CP_1 quale ha modificato le regole iscrittive prevedendo, all'art. 5, che: «Sono obbligatoriamente iscritti alla i geometri ed i geometri laureati iscritti all'Albo professionale dei Geometri che CP_1 esercitano, anche senza carattere di continuità ed esclusività, la libera professione. L'esercizio della libera professione si presume per tutti gli iscritti all'Albo salvo prova contraria, che l'iscritto può dare secondo le modalità che verranno stabilite dal Consiglio di Amministrazione con delibera da sottoporre all'approvazione dei Ministeri vigilanti ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.lgs. 30/671994
n. 509».
Lo Statuto ha, così, introdotto il principio di iscrizione automatica alla per tutti i geometri CP_1 iscritti agli albi professionali, a prescindere dalla continuità e dell'esclusività dell'esercizio della professione, fatta salva la facoltà dei singoli contribuenti di fornire la prova contraria del non esercizio della professione.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle
Finanze, con DI del 24.3.2003 in vigore dall'1.1.2003, ha inoltre approvato e reso esecutiva la delibera n. 2/2003 assunta dal Consiglio di Amministrazione della attraverso la quale sono state CP_1 individuate le modalità idonee a fornire, da parte dei soli iscritti, prova del mancato esercizio della professione di geometra (art. 5 Statuto).
Nello specifico, in virtù di tali modifiche, tale prova avrebbe potuto essere raggiunta attraverso la sottoscrizione da parte dell'interessato di una specifica autocertificazione, su modulo ad hoc predisposto dalla di mancato esercizio di attività professionale di geometra e mancata titolarità CP_1 di partita IVA, unitamente all'invio annuale di dichiarazione autocertificata attestante la mancata produzione di redditi aventi natura professionale.
La delibera consiliare n. 123/2009, approvata con D.M. 14.7.2009, ha poi semplificato le modalità per fornire detta prova, escludendo tra gli adempimenti previsti la necessarietà dell'invio annuale della dichiarazione di mancata percezione di redditi professionali.
Per il vero, pure la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di riconoscere la correttezza delle disposizioni interne con cui la ha previsto «l'obbligatorietà dell'iscrizione dei geometri iscritti CP_1 all'albo professionale che esercitano la libera professione» indipendentemente dalla «natura occasionale dell'esercizio della professione» ed anche dalla «mancata produzione di reddito» (cfr.
Cass. 4568/2021, così massimata: «In tema di casse previdenziali privatizzate, ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione alla e del pagamento della Controparte_1 contribuzione minima, è condizione sufficiente, alla stregua del regolamento della predetta , CP_1
l'iscrizione all'albo professionale – essendo irrilevante la natura occasionale dell'esercizio della professione e la mancata produzione di reddito –, avendo il predetto regolamento definito il sistema degli obblighi contributivi in linea con i principi di cui alla l. n. 335 del 1995, che ha consentito interventi finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine degli enti»). Ne consegue, dunque, che secondo la disciplina vigente l'iscrizione all'Albo dei geometri comporta l'automatica iscrizione alla (già prevista dalle Leggi n. 36/67 e n. 773/82) e poi la CP_1 possibilità da parte di questa di pretendere il pagamento della contribuzione minima, ossia il versamento del contributo soggettivo minimo, del contributo integrativo minimo e del contributo di maternità, a prescindere dalla produzione di reddito derivante dall'esercizio continuativo oppure occasionale della libera professione.
Nel sistema della L. 773/1982, difatti, l'occasionalità dell'attività svolta dall'iscritto all'albo rileva solo ai fini dell'esclusione dai benefici delle prestazioni previdenziali (potendo la giunta esecutiva della provvedere periodicamente alla revisione degli iscritti con riferimento alla continuità dell'esercizio professionale nel quinquennio, rendendo inefficaci agli effetti dell'anzianità di iscrizione i periodi per i quali, entro il medesimo termine, detta continuità non risulti dimostrata, ai sensi del comma 7 del citato art. 22 della L. 773/1982), ma non anche ai fini contributivi, prevedendosi in ogni caso un obbligo di contribuzione minima di solidarietà (art. 10 predetta L.).
2. Sulla mancata cancellazione dall'Albo
Venendo al caso di specie occorre rilevare, in punto di fatto, che nel fascicolo di parte resistente è stata fornita prova del tempestivo riscontro negativo che la avrebbe reso al ricorrente in esito CP_1 alla sua richiesta di cancellazione. Con raccomandata ricevuta il 4.8.2016, per l'appunto, la CP_1 comunicava a tale soggetto l'opportunità di presentare il modello 3/03 unitamente al certificato di cessazione della partita e della copia del documento di riconoscimento richiesti affinché la sua istanza potesse essere accolta.
Si ritiene, quindi, non bastevole e sufficiente invocare in tale giudizio il principio di libertà delle forme degli atti giuridici – in realtà previsto unicamente con riferimento agli atti negoziali ex artt.
1325 e 1350 c.c. – al fine di giustificare il mancato invio della richiesta di cancellazione a mezzo modello 3/03, cioè dell'autocertificazione di cessazione dell'attività autonoma di libera professione di geometra.
Tale ulteriore requisito formale è stato, difatti, stabilito dalla delibera consiliare n. 123/2009 la quale ha ricevuto approvazione ministeriale in data 14.7.2009.
Da tanto si trae conferma, dunque, non solo dell'esistenza della potestà regolamentare da parte della in materia di regole iscrittive1, ma pure della conformità della regola formalistica in confronto CP_1 alle previsioni di legge previgenti (avendo essa superato il vaglio del Ministero del Lavoro). Perciò, pur a voler seguire l'interpretazione prospettata da parte ricorrente secondo la quale il requisito di forma deve essere rispettato a pena di invalidità dell'atto realizzato quando
'espressamente' stabilito e prescritto per «raggiungere una specifica finalità», deve concludersi che nel caso di specie doveva essere adempiuto essendo previsto dalla disciplina di settore, nella specie della delibera n. 123/2009, al precipuo fine di effettuare la cancellazione dall'Albo e dalla CP_1
Ciò viene statuito lasciando in disparte ogni ulteriore considerazione che potrebbe svolgersi rispetto alla solerzia con la quale l'ente ha ribadito la necessità dell'invido del modello ai fini del perfezionamento dell'iter di cancellazione – la quale, invero, avrebbe consentito al contribuente di sanare immediatamente l' irregolarità – ed alla successiva condotta che, secondo quanto si ricava in maniera incontestata dagli atti di causa (cfr. allegato n. 4 al ricorso), il ricorrente ha tenuto inoltrando il modello richiesto successivamente, in data 11.1.2021, con sua successiva cancellazione a decorrere dal 21.12.2020.
3. Sulla pretesa contributiva
A seguito di tale mancata formalizzazione della richiesta di cancellazione, quindi, il contribuente
è rimasto iscritto all'Albo di appartenenza ed alla con conseguente legittima iscrizione a ruolo CP_1 delle somme da questi dovute a titolo di contributo soggettivo ed integrativo minimo e di maternità per le annualità 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.
Questo è quanto si evince dal prospetto di morosità allegato alla missiva del 9.11.2021, CP_2 notificata a parte ricorrente il 23.11.2021 e da ella contestata, sebbene prodotta per l'intero, in sede giudiziaria, dalla controparte.
Da tale più completa produzione di controparte si riscontra pure che al ricorrente sono state richieste anche delle somme per l'annualità 2014, rispetto alle quali questi aveva domandato, in data 9.6.2015, una regolarizzazione del pagamento prima ancora dell'emissione del ruolo (cfr. allegato n. 3 al ricorso).
Tuttavia, non avendo addotto in giudizio prova dell'avvenuto pagamento dei contributi dovuti per quell'annualità (anzi, dal 'documento di riepilogo della situazione contributiva' prodotto dal resistente non si ravvisa, per l'anno 2014, corrispondenza tra gli importi emessi e quelli pagati né è indicata nelle note alcuna “procedura di rateizzazione in corso”, come si legge invece a proposito dell'annualità 2015) e non potendo ritenersi che costituisca prova dell'adempimento la circostanza
Per quello che è oggetto d'interesse, si osserva che questo decreto non ha attribuito agli enti il potere di incidere sulla disciplina normativa dei contributi e delle prestazioni, salvi i poteri dei quali essi eventualmente già disponessero sulla base della normativa preesistente. Ciò trova conferma inequivoca nell'art. 3, comma 2, lett. b), nella parte in cui la norma ha previsto l'approvazione ministeriale delle “delibere in materia di contributi e prestazioni”, sempre che la relativa potestà sia prevista dai singoli ordinamenti vigenti (cfr. Cass. Sez. L. n. 17783 del 6.9.2005). per cui il geometra è stato posto in quiescenza nel 2017 a seguito del ricevimento della richiesta di regolarizzazione del pagamento di contributi dovuti non solo degli anni 2006, 2007 e 2016 indicati in ricorso ma anche, per l'appunto, dell'anno 2014 e dell'anno 2015, deve concludersi che le somme iscritte a ruolo per l'anno 2014 sono ancora dovute.
In assenza di prova contraria e tenuto conto della loro non intervenuta prescrizione ex art. 19 L.
773/1982 – essendovi agli atti già prova di due atti interruttivi datati 30 ottobre 2017 (cfr. 'richiesta di regolarizzazione contributiva' antecedente alla pensione, documentata nell' allegato n. 5 al ricorso)
e 9 novembre 2021 (cfr. 'preavviso di recupero coattivo' prodotto per l'intero nell'allegato n. 12 alla memoria di parte resistente) che il ricorrente ammette di aver ricevuto – non può infatti ritenersi altrimenti.
Quanto alla rivestita posizione di 'pensionato di anzianità' da parte del ricorrente, deve rilevarsi che essa non determina automaticamente la cancellazione dalla presso la quale si è iscritti CP_1
(diversamente da quanto accade per la posizione del 'pensionato per inabilità', con riferimento alla quale esiste un obbligo di cancellazione entro 90 giorni dalla notifica del provvedimento di pensionamento).
Invero, non solo non esiste nessuna previsione esplicita in argomento ma, anzi, è la legge stessa che ha previsto l'obbligo per gli enti previdenziali di diritto privato di cui ai Decreti Legislativi n.
509/1994 e n. 103/1996, quali la odierna resistente, di adeguare i propri statuti e regolamenti prevedendo l'obbligatorietà dell'iscrizione e della contribuzione a carico di tutti coloro che, pensionati, risultino aver percepito un reddito.
Quanto esposto appare corroborato dalla lettura dell''estratto conto assicurativo' prodotto dalla resistente, nel quale il ricorrente viene individuato come “iscritto obbligato con pagamenti incompleti” fino al 2016, poi come “iscritto obbligato con pagamenti mancanti” fino al 2018 e infine dal 2019 fino al 2020 come “pensionato attivo con pagamenti mancanti”.
Risultando, quindi, pacifica l'iscrizione del ricorrente alla incombeva eventualmente sullo CP_1 stesso fornire in giudizio la prova contraria idonea a superare la presunzione di svolgimento da parte sua di attività libero-professionale.
Volendo infatti tralasciare il valore costitutivo dell'iscrizione all'albo ed ammettendo di aderire all'orientamento giurisprudenziale inaugurato dalla Corte di Appello di Milano2 secondo il quale se la mancata prova dell'invio del modello 3/03, da un lato, giustifica l'iscrizione a ruolo dei contributi da parte della dall'altro non preclude in astratto all'iscritto la possibilità di offrire in giudizio CP_1 prova, anche di carattere presuntivo, idonea a superare la presunzione di esercizio della professione scaturente dal permanere dell'iscrizione3, deve osservarsi che però questo non è accaduto in questo giudizio in cui la diversamente, ha allegato in atti un'attestazione delle attività svolte dal CP_1 professionista e registrate dalla piattaforma SISTER, dalla quale si ricava che questi ha continuato a svolgere pratiche DOCFA e dal 2016 sino al 2020. Pt_2
Ne discende dunque, in tale procedimento, l'obbligo del ricorrente di iscrizione alla Cassa e di versamento della contribuzione minima ad essa dovuta non rinvenendosi in atti alcuna prova dell'inoltro delle comunicazioni previste dalla normativa applicabile ed essendo stata, invece, fornita prova dello svolgimento da parte sua, sebbene occasionalmente, della professione di geometra con riferimento agli anni rispetto ai quali rivendica la propria cancellazione.
Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato.
Assorbite tutte le altre doglianze formulate dalle parti.
Le spese di lite sono compensate integralmente, in ragione della complessità delle questioni sottese al giudizio.
PQM
Il Tribunale di Castrovillari, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria difesa o eccezione disattesa:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite.
Castrovillari, 12.12.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Manuela Esposito
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Marianna Dicosta - Addetta all'Ufficio Per il Processo ai sensi del D.L. 80/2021 (conv. in L. 113/2021), per come modif. dal D.L. 215/2023 (conv. in L. 18/ 2024).
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Giova appunto ricordare, a tal proposito, che il D.Lgs. n. 509 del 1994, nel disciplinare la trasformazione in soggetti di diritto privato (associazioni o fondazioni) di taluni enti pubblici gestori di assicurazioni previdenziali obbligatorie (tra cui la , ha attribuito ai soggetti trasformati un'autonomia organizzativa che riguarda la gestione delle risorse CP_1 economiche disponibili, ma non ha inciso affatto né sulla natura pubblicistica dei rapporti inerenti alle assicurazioni gestite, né tantomeno sulla disciplina sostanziale di tali assicurazioni (cfr. Corte Cost. n. 248 del 1997 e n. 15 del 1999). 2 “La mancata presentazione della dichiarazione di non esercizio della professione di geometra nel rispetto delle modalità e dei termini indicati nella delibera n. 2/2003 della , comporta l'operatività della presunzione di svolgimento della CP_1 professione” (App. Milano 15.2.2018) 3 Quindi, pur a voler ammettere che lo svolgimento dell'attività di geometra in maniera occasionale non sia, come invece effettivamente è, del tutto irrilevante ai fini impositivi.