Articolo 25 della Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3
Articolo 24Articolo 26
Versione
10 marzo 1948
Art. 25.
I consiglieri regionali non possono essere perseguiti Per le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.
Entrata in vigore il 10 marzo 1948