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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 18/06/2025, n. 950 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 950 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3278/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. Francesca Grassi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3278/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. TODESCO Parte_1 C.F._1
GIANCARLO elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore avv. TODESCO GIANCARLO
ATTORE contro
(C.F. ), NT C.F._2
(C.F. ), Controparte_2 C.F._3 entrambi con il patrocinio dell'avv. MAIOLINO ANGELO e dell'avv. MAIOLINO VALENTINA elettivamente domiciliati presso lo studio dei difensori
CONVENUTI
Oggetto: accertamento di servitù di passaggio.
Conclusioni
Le parti hanno concluso come alla udienza del giorno 14 gennaio 2025, celebratasi in modalità cartolare ai sensi di legge. Tali conclusioni sono da intendersi qui richiamate e parte integrante e sostanziale di questa sentenza.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 14.6.2022, conveniva in giudizio Parte_1
e chiedendo che venisse accertato e dichiarato il diritto di servitù di NT Controparte_2 passaggio gravante sul fondo di proprietà di questi ultimi, censito al mappale n. 293, foglio 14 del
Comune di Mussolente, in favore dei fondi censiti al catasto fabbricati del predetto Comune al foglio
14, mappali nn. 190 sub 2, 190 sub 3 ed al catasto terreni, foglio 14, mappale n. 267, di sua proprietà,
pagina 1 di 9 con ordine agli odierni convenuti di rimettere in pristino lo stato dei luoghi (come lo era prima dell'apposizione della recinzione). Chiedeva poi di ordinare ai convenuti la cessazione di ogni condotta disturbante il godimento della sua proprietà, con condanna al risarcimento del danno quantificato pari ad euro 8.000,00 od altra somma maggiore o minore ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese e compensi di causa.
In fatto ed in diritto, l'attore deduceva: (i) di essere proprietario dei beni immobili censiti al catasto fabbricati del Comune di Mussolente, foglio 14, mappale n. 190 sub 2, n. 190 sub 3 ed al catasto terreni, foglio 14, mappale n. 267; (ii) che da detti mappali per raggiungere la pubblica via San Daniele di Casoni di Mussolente si era sempre utilizzata da tempo immemorabile, sicuramente dal 1986, la servitù costituita ed esistente sul mappale n. 293, foglio 14, Comune di Mussolente, prima di proprietà del padre dell'attore ( ) e poi dal 1999 divenuto di proprietà dei convenuti Controparte_3 [...]
e (iii) che tale servitù era stata costituita con testamento olografo del CP_1 Controparte_2
29.9.1986 di , nonno dell'attore e padre della convenuta;
(iv) che il Persona_1 NT testamento in questione veniva pubblicato dal notaio di Bassano del Grappa in Persona_2 data 15.11.1996, atto rep. n. 1222781, poi trascritto il 9.12.1996 ai nn. 8512/6252; (v) che al predetto testamento, debitamente pubblicato, facevano acquiescenza tutti gli eredi, che si obbligavano a darne esecuzione;
(vi) che la servitù all'inizio valeva per il fondo mappale ex n. 91, poi oggetto di frazionamento ed edificazione (da esso venivano costituiti i mappali nn. 190, 267 e 293).
Successivamente, la servitù veniva spostata dal mappale n. 181 al mappale n. 259 (originato dal frazionamento del mappale n. 181 stesso): detta servitù doveva qualificarsi come servitù di passaggio apparente per la presenza di opere visibili e permanenti, come la strada sterrata di accesso all'aggregato abitativo di cui ai mappali nn. 267 e 190; (vii) che era proprio la conformazione della costruzione/abitazione eretta dal nonno ( ) sul mappale n. 190 a dimostrare che per Persona_1 avervi accesso i proprietari di detto mappale e del mappale n. 267 dovevano giovarsi di tale passaggio;
(viii) che nell'ottobre 2019 i convenuti, in assenza di titolo edilizio, realizzavano una recinzione con zoccolo in calcestruzzo e rete metallica per impedire al proprietario dei mappali nn. 190 e 267 di transitare, a piedi o con mezzi a motore, sul mappale n. 293, interrompendo ogni accesso e recesso dai predetti fondi, asseritamente dominanti, rendendoli interclusi;
(ix) che in effetti per poter accedere alla pubblica via San Daniele l'attore era stato costretto a rivolgersi al terzo confinante , Controparte_4 il quale dapprima aveva consentito all'attore di realizzare provvisoriamente una strada sul mappale di sua proprietà n. 256 per dar modo di raggiungere la pubblica via San Daniele, e successivamente aveva concluso con lui un accordo a mezzo del quale il passaggio veniva consentito all'attore fintanto che non veniva ripristinato l'originario passaggio oggetto di odierna controversia, ma dietro pagamento di indennizzo, che veniva in effetti corrisposto;
(x) che detto provvisorio passaggio non rivestiva comunque le caratteristiche di cui all'art. 1051 co. 2 c.c.; (xi) che nessun accordo bonario con i convenuti era mai stato raggiunto, nonostante la procedura di mediazione instaurata e nonostante le ordinanze del Tribunale di Vicenza del 14.6.2021 e del 21.7.2021 con cui era stato ordinato loro di reintegrare l'attore nel possesso della predetta servitù; (xii) che, a fronte della contestazione dei convenuti circa l'esistenza del proprio diritto di passaggio, l'attore aveva promosso il presente giudizio ai sensi dell'art. 1079 c.c. al fine di ottenerne l'accertamento giudiziale;
(xiii) che a causa della condotta oppositiva di e aveva dovuto sostenere spese, sia per NT Parte_2 realizzare il passaggio provvisorio sul mappale n. 256 di , ivi incluso l'indennizzo Controparte_4
pagina 2 di 9 corrisposto, sia per l'assistenza tecnica e per i disagi patiti derivanti dal fatto di non poter utilizzare il passaggio in questione, sicché chiedeva il riconoscimento di un diritto al risarcimento del danno quantificato, anche in via equitativa, pari ad euro 15.000,00 omnia.
Con comparsa di risposta depositata in data 8.9.2022 si costituivano in giudizio e NT
, chiedendo preliminarmente la sospensione ex art. 295 c.p.c. del giudizio per essere Controparte_2 pendente l'appello avverso la sentenza avente ad oggetto il risarcimento del danno oggetto di domanda, sentenza emessa dal Tribunale di Vicenza del 2.5.2022 nella causa iscritta al n. RG 757/2022 con riferimento al merito del giudizio possessorio relativo alla predetta servitù di transito. Nel merito, chiedevano il rigetto di ogni avversaria pretesa. Con vittoria di spese e competenze di causa.
In fatto ed in diritto, e deducevano: (i) che gli atti su cui si basava NT Controparte_2
l'azione confessoria attorea erano, da un lato, il testamento olografo del 29.9.1986 di
[...]
, asserito titolo costitutivo della servitù in questione e, dall'altro lato, l'atto di compravendita Per_1 del 29.7.1999 del notaio con cui essi avevano acquistato il mappale n. 293 sub 2, 3 e 4, Per_2 asserito fondo servente, oltre all'atto di compravendita del 20.2.2020 del notaio nel quale si dava Per_3 atto che l'immobile dell'attore, asserito fondo dominante, aveva diritto di passaggio sul mappale n.
293, asserito fondo servente di loro proprietà, come da testamento citato;
(ii) che, tuttavia, il contenuto della scheda testamentaria in questione non conteneva tutti gli elementi necessari per individuare la servitù di passaggio di cui si chiedeva l'accertamento: difettava il contenuto oggettivo del peso imposto su un fondo per l'utilità di un altro fondo, quest'ultimo dovendo essere ugualmente ben determinato e preciso, ma appartenente a diverso proprietario, con specificazione dell'estensione e delle modalità di esercizio della servitù in relazione all'ubicazione dei fondi;
(iii) che, dunque, il testamento non poteva validamente costituire titolo per la servitù di transito contesa;
(iii) che nemmeno poteva farsi ricorso agli artt. 1064 e 1065 c.c. applicati dalla giurisprudenza per sopperire alle lacune del titolo in punto di estensione e modalità di esercizio della servitù, posto che il testamento olografo del 29.9.1986 era indeterminato e generico con riferimento (invece) agli elementi essenziali dati dall'identificazione precisa del fondo dominante e del fondo servente della servitù, oltre che del peso concreto a carico del secondo per l'obiettiva utilità per il primo;
(iv) che il testamento non manifestava alcuna esplicita volontà del testatore di costituire una servitù di passaggio;
(v) che, ad ogni modo, nel titolo di acquisto della proprietà del fondo mappale n. 293 da parte dei convenuti dal dante causa (padre dell'attore,
), ovverossia nell'atto di compravendita del 29.7.1999 del notaio , non Controparte_3 Per_2
v'era alcun cenno alla predetta servitù di passaggio a favore del fondo attribuito per testamento a
, poi acquistato dall'attore e asserito fondo dominante;
(vi) che la predetta servitù Parte_3 non veniva mai esercitata né reclamata dal 1999; (vii) che benché nell'atto di compravendita del
20.2.2020 con cui l'attore acquistava il proprio fondo preteso dominante dal dante causa
[...]
) veniva richiamato il testamento di , tuttavia detto richiamo non poteva Parte_3 Persona_1 perciò solo ritenersi aver confermato la costituzione della servitù di passaggio in esso asseritamente contenuta;
(viii) che nell'atto di compravendita del 29.7.1999 a favore dei convenuti era contenuta invece espressamente la garanzia di libertà del fondo da pesi, oneri, iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli;
(ix) che la servitù pretesa dall'attore comunque non era mai stata concretamente trascritta a carico del mappale n. 293, dunque era inopponibile agli odierni convenuti;
(x) che la trascrizione dell'acquisto del fondo mappale n. 293 era avvenuta da oltre vent'anni e dunque l'odierna pagina 3 di 9 azione ex art. 1079 c.c. svolta da doveva ritenersi inficiata dal termine di prescrizione Parte_1 di cui all'art. 1073 c.c., sicché ogni diritto ricollegabile alla scheda testamentaria del 29.9.1986 doveva reputarsi prescritto ed improcedibile la domanda;
(xi) che il testamento poteva funzionare da titolo costitutivo della servitù solo se questa era resa specifico oggetto di legato, dovendo altrimenti essere necessario un contratto tra l'erede e il soggetto terzo che beneficia della istituita servitù; (xii) che però nel testamento di non sussisteva alcuna volontà legataria;
(xiii) che nemmeno il Persona_1 verbale di interpretazione testamentaria degli eredi di del 22.10.1996 consentiva di Persona_1 superare le manchevolezze della scheda testamentaria, sicché esso avrebbe dovuto reputarsi del tutto irrilevante per la decisione;
(xiv) che la decisione del Tribunale di Vicenza che aveva accolto la domanda possessoria dell'attore era stata sottoposta a critica avanti alla Corte d'Appello di Venezia, atteso che l'attore non aveva mai esercitato un possesso della servitù in questione tutelabile in via possessoria, di talché anche il richiamo del principio dell'unione del proprio possesso con quello del suo dante causa ex art. 1146 c.c. doveva ritenersi del tutto irrilevante.
* * *
L'azione confessoria dell'attore è infondata e va respinta, per le ragioni di seguito enunciate.
Anzitutto va respinta la questione dedotta da parte convenuta relativamente all'inammissibilità della domanda di accertamento della servitù di passaggio svolta ai sensi dell'art. 1079 c.c. per non essere stata proposta la domanda anche nei confronti dei terzi, e , Controparte_5 Controparte_6 proprietari del fondo censito quale mappale n. 259, foglio 14 del Comune di Mussolente, siccome fondo parimenti gravato dalla servitù pretesa in giudizio dall'attore, in quanto fondo collocato in posizione intermedia tra il fondo asserito dominante di proprietà di quest'ultimo (mappale n. 190 sub 2
e sub 3 e mappale n. 267) e la pubblica via San Daniele, così come accertato dal consulente tecnico d'ufficio geom. in corso di causa (cfr. relazione geom. p. 18). Parte_4 Pt_4
Sul punto, deve darsi recepimento alla giurisprudenza di legittimità che ha sancito il principio per cui, ferma la distinzione tra una domanda avente ad oggetto la costituzione di una servitù coattiva di passaggio (art. 1051 c.c. e ss.) e quella avente ad oggetto l'accertamento dell'esistenza di una servitù di passaggio (art. 1079 c.c.), per differenza di petitum e causa petendi, poiché nell'un caso la servitù viene costituita ex novo e nell'altro caso invece si dà atto della già venuta ad esistenza di un vincolo di natura reale tra fondi, non sono litisconsorti dal lato passivo i titolari di fondi intermedi che non contestino la servitù e non pongano impedimento al suo esercizio nell'ambito di una domanda di accertamento proposta ai sensi dell'art. 1079 c.c. in via giudiziale (cfr. Cass. Civ.
Sez. 2, Sentenza n. 13818 del 22/05/2019: “L'"actio confessoria" di una servitù di passaggio che attraversa più fondi, avendo lo scopo di accertare l'esistenza del rapporto di servitù contestato, deve essere proposta solo nei confronti del proprietario del fondo aggravato che contesti l'esistenza della servitù, senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dei proprietari degli altri fondi che non contestino la servitù e non pongano impedimento al suo esercizio”).
La domanda proposta da è allora ammissibile, pur non avendo egli convenuto in Parte_1 giudizio i terzi e titolari del fondo intermedio altresì Controparte_5 Controparte_6
pagina 4 di 9 asseritamente gravato dalla servitù di transito che si chiede di accertare in via giudiziale, a cui eventualmente la decisione non sarà opponibile.
Vanno allora prese in esame le ulteriori questioni attinenti al merito poste da parte convenuta a paralisi della domanda attorea.
I convenuti sollevano eccezione di prescrizione ex art. 1073 c.c. rispetto alla servitù di passaggio in tesi istituita, secondo la prospettazione di parte attrice, con il testamento olografo di del Persona_1
29.9.1986 a favore dei fondi mappali n. 267 e n. 190, che con atto di compravendita del 20.2.2020
ha dato prova di aver acquistato da (cfr. docc. 1 e 3 attore). Parte_1 Parte_3
La eccezione non è fondata.
Il diritto alla servitù di passaggio si estingue per prescrizione allorché, ai sensi dell'art. 1073 c.c., chi ne vanta la titolarità non ne fa uso per almeno vent'anni consecutivi.
In disparte le ragioni che hanno condotto la Suprema Corte di Cassazione (cfr. comparsa conclusionale dei convenuti) ad accogliere la domanda dei convenuti che hanno ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello che aveva riconosciuto la legittimazione attiva in capo a al fine di Parte_1 esercitare l'azione possessoria davanti al Tribunale di Vicenza (azione avente ad oggetto la stessa servitù di causa), nonostante egli fosse divenuto proprietario del fondo solo nel 2020, ovverossia l'anno successivo al lamentato spoglio da parte dei convenuti (avvenuto nel 2019), al fine di provvedere sulla tutela reale invocata dall'attore in questo giudizio ai sensi dell'art. 1079 c.c. vanno svolte le seguenti considerazioni.
Trattandosi di eccezione di merito in senso stretto, la prescrizione implica che la prova dei fatti costitutivi che ne sono a suo fondamento, ovverossia la prova che il transito dal mappale n. 267 e n.
190 al mappale n. 293 e viceversa non sia stato esercitato per almeno vent'anni da parte di chi ne è stato titolare (ovverossia nel caso di specie, oltre che dall'attore, anche dal suo dante causa,
[...]
), a partire dal testamento di del 29.9.1986, anzi dal momento Parte_3 Persona_1 dell'apertura della sua successione in data 25.5.1996 (cfr. doc. 4 attore), essendo il testamento dedotto quale titolo istitutivo del diritto reale di servitù di passaggio oggetto di causa.
Ciò posto, debbono allora esaminarsi le prove testimoniali assunte in corso di causa.
A tal riguardo, pur dovendosi dichiarare la manifesta inattendibilità del testimone Testimone_1 per aver reso dichiarazioni incompatibili con fatti pacifici in giudizio, ovverossia con il fatto che nel
2019 i convenuti hanno eretto una recinzione a confine con la proprietà dell'attore rendendo di fatto impossibile il transito da una parte all'altra (circostanza anche confermata dal consulente tecnico d'ufficio, geom. , a pag. 10 e 21 della relazione peritale depositata), e pur dovendosi evidenziare Pt_4 che il testimone ha confermato che il transito attraverso il mappale n. 293 risale a non Testimone_2 prima degli anni 2012-2013, allorché la fattispecie estintiva del diritto di servitù avrebbe potuto ritenersi già maturata (dall'apertura della successione nel 1996), va comunque data rilevanza alle dichiarazioni infine rese dai testimoni dei convenuti e figli Testimone_3 Testimone_4 degli stessi, dunque attendibili e credibili per consolidata conoscenza dei luoghi di causa, i quali hanno in effetti confermato che e la nonna (la madre di , ovverossia Parte_3 Parte_3
pagina 5 di 9 : cfr. doc. 4 attore) erano comunque soliti transitare dal mappale n. 190 attraverso il Parte_5 mappale n. 293 (cfr. verbale d'udienza del 13.6.2023).
La eccezione di prescrizione va allora respinta, dovendosi dare recepimento alla giurisprudenza di merito che sul punto ha chiarito che non può pronunciarsi estinzione per non uso allorché il transito relativo alla servitù di cui si chiede l'accertamento giudiziale sia avvenuto da parte di chi ne era titolare anche solo sporadicamente, trattandosi di servitù di tipo discontinuo (cfr. Tribunale Bologna sez. I,
01/08/2023, n.162: “In tema di prescrizione delle servitù prediali (art. 1073 c.c.), la ripartizione dell'onere della prova va risolto applicando il generale principio secondo cui, essendo quella di prescrizione una cd. eccezione in senso stretto (art. 2939 c.c.), la prova dei fatti sui cui l'eccezione si fonda (art. 2697, comma 2, c.c.) deve essere fornita da chi l'ha proposta, con la dimostrazione che il titolare della servitù non l'ha esercitata almeno per un ventennio. Va altresì precisato che, vertendo la controversia in esame sulla esistenza di una servitù di passaggio pedonale e carrabile di natura convenzionale, a venire in rilievo è, di conseguenza, l'asserita estinzione di una servitù non apparente
(il requisito della apparenza rilevando solo in caso di usucapione e destinazione del padre di famiglia ai sensi dell'art. 1061 c.c.) e discontinua, per la quale, quindi, non può avere alcun rilievo il criterio della visibilità delle opere nei confronti del fondo servente, ben potendo la servitù essere esercitata, ai fini della sua conservazione, anche in modo discontinuo e non apparente, se la situazione dei luoghi lo consente. L'estinzione della servitù di passaggio per non uso ventennale, quindi, non può essere la mera conseguenza di un transito sporadico o della perdita di visibilità del tratto posto sul fondo servente sul quale la servitù è esercitata;
né la sporadicità del relativo esercizio può denotare che questo si sia verificato per mera tolleranza, costituendo invece espressione di un potere di fatto sulla cosa per le esigenze del fondo dominante”). Anche dunque a voler ammettere che il passaggio di , dante causa dell'attore, Parte_3 asserito titolare della servitù di passaggio fosse avvenuto tra il 1996 ed il 2019 sporadicamente o per tolleranza dei titolari del fondo servente, la servitù di transito per ciò solo non può dichiararsi estinta ai sensi dell'art. 1073 c.c., difettando prova inequivoca del non uso per un periodo continuo di vent'anni.
Debbono allora esaminarsi gli argomenti che nel merito sviluppano le parti al fine di decidere se il testamento olografo di del 29.9.1986 abbia o meno efficacemente istituito in via Persona_1 convenzionale la servitù di passaggio indicata in atto di citazione dall'attore, ancor meglio descritta e rappresentata graficamente, per maggior e miglior comprensione, dal consulente tecnico d'ufficio geom. all'uopo incaricato (cfr. relazione geom. p. 9 e p. 18, percorso n. 2 in colore Pt_4 Pt_4 giallo), a carico del fondo servente mappale n. 293 dei convenuti ed a vantaggio dei fondi dominanti dell'attore mappali nn. 190 e 267.
Va allora precisato che per costante giurisprudenza di merito e legittimità, pur non dovendosi ritenere necessario l'uso di formule sacramentali nell'atto istitutivo al fine di ritenere costituita una servitù di passaggio per via volontaria, debbono comunque emergere con certezza quantomeno l'identità del fondo dominante e del fondo servente oltre al suo oggetto, volto a far sì che l'uno rechi utilità all'altro così come previsto dagli artt. 1027 e 1028 c.c. (cfr. Tribunale Torino, Sez. II, Sentenza, 04/01/2022, n.
22: “Al fine di una valida costituzione negoziale di una servitù non è necessaria l'indicazione espressa del fondo dominante, di quello servente e delle modalità dell'assoggettamento di questo al primo, ma è sufficiente che tutti tali elementi siano con certezza ricavabili, mediante i consueti strumenti pagina 6 di 9 ermeneutici, dal contenuto dell'atto, non essendo per contro sufficiente la mera costituzione di un vincolo a carico di un fondo e l'indicazione dell'utilitas a vantaggio di un altro. Con particolare riguardo alle servitù di passaggio, poi, si è osservato che non è richiesto, ai fini della loro costituzione,
l'uso di formule sacramentali essendo sufficiente che dalla relativa clausola siano determinabili con certezza il fondo dominante, il fondo servente e l'oggetto, rappresentato dall'assoggettamento dell'uno all'utilità dell'altro”).
A ben vedere, detti requisiti del diritto reale di servitù che si chiede di accertare in via giudiziale non sussistono nel caso di specie.
Occorre in effetti prendere le mosse dall'interpretazione in ossequio ai criteri ermeneutici di cui all'art. 1362 e ss. c.c. del testamento olografo di del 29.9.1986, trattandosi dell'atto che Persona_1 parte attrice identifica come costitutivo della servitù di passaggio a favore di , Parte_3 prima, e odierno attore, successivamente (cfr. Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, Parte_1
15/07/2024, n. 19380: “In tema di servitù di passaggio, l'interpretazione del titolo costitutivo rappresenta un accertamento di fatto riservato al giudice di merito. Quest'ultimo deve fondare la propria decisione sui canoni legali di ermeneutica contrattuale previsti dagli artt. 1362 ss. c.c., e non su mere presunzioni. È incensurabile in sede di legittimità se non in caso di omesso esame di fatti decisivi o violazione manifesta dei canoni ermeneutici”).
Sicché è bene evidenziare che il testo del predetto testamento, che sin d'ora va chiarito non essere di chiara espressione letterale, così testualmente recita:
“Io sottoscritto dichiaro la mia volontà dei miei beni;
lascio la casa vecchia dove Persona_1 abito con sei metri di terreno davanti a sud con passaggio di cinque metri e il terreno a nord compreso il passaggio con diritto di passare anche i fratelli e;
(a ). La casa in CP_1 CP_3 Pt_3 costruzione al figlio situata a sud, poi il terreno vicino a casa va diviso in tre parti uguali ai CP_3 figli quello agricolo va diviso in altrettanti parti uguali a mia moglie Persona_4
l'usufrutto di tutto. In fede 29 settembre 1986” (cfr. doc. 3 attore). Persona_1
Va premesso che, considerata la rappresentazione e descrizione dei luoghi di causa effettuata dal geom.
e le deduzioni in atti di parte attrice, la servitù contesa è quella cui si riferisce il testatore Pt_4 allorché scrive “lascio la casa vecchia dove abito con sei metri di terreno davanti a sud con passaggio di cinque metri”, posto che per “casa vecchia” va identificata quella ad oggi ancora esistente insistente sul mappale n. 190 di parte attrice, di cui v'è documentazione fotografica effettivamente risalente al
1986 (cfr. doc. 5 attore). Pertanto, l'attore parrebbe dedurre che laddove ha scritto Persona_1 di suo pugno che la casa veniva lasciata a “con passaggio di cinque metri” egli ha Parte_3 inteso includere la servitù di passaggio oggetto di causa gravante sul fondo a sud che oggi è degli odierni convenuti.
Tuttavia, anche a voler considerare che, in applicazione del criterio dell'interpretazione della volontà del testatore (art. 1362 c.c.) e di quello dell'interpretazione complessiva delle clausole (art. 1363 c.c.), il testatore avesse effettivamente voluto gravare la “casa in costruzione al figlio a sud” del CP_3 passaggio a favore dalla “casa vecchia” lasciata a , detto vincolo risulterebbe del Parte_3 tutto privo delle caratteristiche del diritto reale di servitù per essere qualificato come tale, nel senso che pagina 7 di 9 l'ispezione effettuata presso i luoghi di causa dall'ausiliario ha messo in evidenzia che nessuna utilità
(art. 1027 c.c.) deriverebbe mai dal quel passaggio così come descritto in testamento a favore del fondo lasciato a , poiché per raggiungere la pubblica via San Daniele si sarebbe comunque Parte_3 dovuto attraversare il fondo (intermedio) di cui s'è detto in premessa, ovverossia il mappale n. 259 di proprietà di e (cfr. relazione geom. p. 18), proprietà di Controparte_5 Controparte_6 Pt_4 terzi che dunque chiaramente il testatore non avrebbe potuto mai gravare di una servitù a proprio favore.
D'altro canto, il testamento non chiarisce nemmeno quale la maggiore comodità o amenità per il preteso fondo dominante, con la conseguenza che anche per questa ragione, pur condividendosi un concetto ampio di utilitas, essa va reputata insussistente nel caso di specie (cfr. Cass. Civ.
Sez. 2, Ordinanza n. 18465 del 04/09/2020: “In tema di servitù prediali, il concetto di "utilitas" è talmente ampio da ricomprendere ogni elemento che, secondo la valutazione sociale, sia legato da un nesso di strumentalità con la destinazione del fondo dominante e si immedesimi obiettivamente nel godimento di questo, in modo tale che la servitù possa soddisfare ogni bisogno di tale fondo, assicurando ad esso una maggiore amenità, abitabilità, anche evitando rumori o impedendo costruzioni che abbiano una destinazione spiacevole o fastidiosa. conf a Cass. n. 4333 del 1979 (Rv.
400842 - 01)”).
A conforto di siffatta conclusione v'è anche la menzione della lunghezza del predetto passaggio, che in testamento è indicata di metri cinque.
In effetti, sempre considerata la esatta configurazione dei luoghi di causa, è evidente che il testatore non ha inteso istituire un diritto di passaggio gravante sul mappale n. 293 (a sud), oggi di proprietà dei convenuti, affinché dal mappale n. 190 (o n. 267) (a nord), oggi di proprietà dell'attore, si potesse accedere alla pubblica via San Daniele, posto che detto tragitto (segnato come percorso 2 nella relazione peritale del geom. ha lunghezza ben superiore a metri cinque. Pt_4
Si intende dire, che la descrizione del passaggio fatta dal testatore è priva di quei requisiti indispensabili previsti al fine di poter ritenere istituito il diritto reale di servitù di transito, ovverossia è priva della indicazione, in alcun modo rinvenibile o determinabile, di quale l'utilità, maggiore comodità
o amenità per il fondo dominante a fronte del peso imposto o gravante sul fondo servente.
Il diritto di passaggio non è dunque stato validamente costituito da per mezzo del Persona_1 testamento olografo del 29.9.1986.
Per tutte queste ragioni, la domanda di accertamento della servitù di passaggio proposta dall'attore va respinta ed ogni ulteriore domanda sequenziale e connessa va ritenuta assorbita.
Da ultimo, la regolamentazione delle spese di lite.
Le spese processuali vanno poste a carico dell'attore in ossequio al principio della soccombenza, secondo i parametri del DM 55/2014, valore della causa determinato in atto di citazione ex art. 15 c.p.c. previo aumento legato alla domanda risarcitoria (scaglione euro 26.000,00-euro 52.000,00), ma nei limiti della nota spese di parte convenuta (cfr. allegato alla comparsa conclusionale depositata in data
17.3.2025), importi medi per tutte le fasi del giudizio non sussistendo in concreto ragioni per discostarsene. Stessa sorte per le spese di c.t.u..
pagina 8 di 9
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa che reca numero 3278/2022, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. RIGETTA la domanda di accertamento dell'esistenza della servitù di passaggio descritta in atti proposta da nei confronti di e . Parte_1 NT Controparte_2
2. CONDANNA al pagamento delle spese di lite in favore di e Parte_1 NT
, in solido tra loro, che quantifica pari ad euro 7.600,00 per compensi, oltre al 15% di Controparte_2 spese generali, Iva e Cassa professionale come per legge.
3. PONE definitivamente le spese di consulenza tecnica d'ufficio a carico di . Parte_1
4. SI PUBBLICHI.
Vicenza, 18 giugno 2025
Il Giudice
Francesca Grassi
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. Francesca Grassi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3278/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. TODESCO Parte_1 C.F._1
GIANCARLO elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore avv. TODESCO GIANCARLO
ATTORE contro
(C.F. ), NT C.F._2
(C.F. ), Controparte_2 C.F._3 entrambi con il patrocinio dell'avv. MAIOLINO ANGELO e dell'avv. MAIOLINO VALENTINA elettivamente domiciliati presso lo studio dei difensori
CONVENUTI
Oggetto: accertamento di servitù di passaggio.
Conclusioni
Le parti hanno concluso come alla udienza del giorno 14 gennaio 2025, celebratasi in modalità cartolare ai sensi di legge. Tali conclusioni sono da intendersi qui richiamate e parte integrante e sostanziale di questa sentenza.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 14.6.2022, conveniva in giudizio Parte_1
e chiedendo che venisse accertato e dichiarato il diritto di servitù di NT Controparte_2 passaggio gravante sul fondo di proprietà di questi ultimi, censito al mappale n. 293, foglio 14 del
Comune di Mussolente, in favore dei fondi censiti al catasto fabbricati del predetto Comune al foglio
14, mappali nn. 190 sub 2, 190 sub 3 ed al catasto terreni, foglio 14, mappale n. 267, di sua proprietà,
pagina 1 di 9 con ordine agli odierni convenuti di rimettere in pristino lo stato dei luoghi (come lo era prima dell'apposizione della recinzione). Chiedeva poi di ordinare ai convenuti la cessazione di ogni condotta disturbante il godimento della sua proprietà, con condanna al risarcimento del danno quantificato pari ad euro 8.000,00 od altra somma maggiore o minore ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese e compensi di causa.
In fatto ed in diritto, l'attore deduceva: (i) di essere proprietario dei beni immobili censiti al catasto fabbricati del Comune di Mussolente, foglio 14, mappale n. 190 sub 2, n. 190 sub 3 ed al catasto terreni, foglio 14, mappale n. 267; (ii) che da detti mappali per raggiungere la pubblica via San Daniele di Casoni di Mussolente si era sempre utilizzata da tempo immemorabile, sicuramente dal 1986, la servitù costituita ed esistente sul mappale n. 293, foglio 14, Comune di Mussolente, prima di proprietà del padre dell'attore ( ) e poi dal 1999 divenuto di proprietà dei convenuti Controparte_3 [...]
e (iii) che tale servitù era stata costituita con testamento olografo del CP_1 Controparte_2
29.9.1986 di , nonno dell'attore e padre della convenuta;
(iv) che il Persona_1 NT testamento in questione veniva pubblicato dal notaio di Bassano del Grappa in Persona_2 data 15.11.1996, atto rep. n. 1222781, poi trascritto il 9.12.1996 ai nn. 8512/6252; (v) che al predetto testamento, debitamente pubblicato, facevano acquiescenza tutti gli eredi, che si obbligavano a darne esecuzione;
(vi) che la servitù all'inizio valeva per il fondo mappale ex n. 91, poi oggetto di frazionamento ed edificazione (da esso venivano costituiti i mappali nn. 190, 267 e 293).
Successivamente, la servitù veniva spostata dal mappale n. 181 al mappale n. 259 (originato dal frazionamento del mappale n. 181 stesso): detta servitù doveva qualificarsi come servitù di passaggio apparente per la presenza di opere visibili e permanenti, come la strada sterrata di accesso all'aggregato abitativo di cui ai mappali nn. 267 e 190; (vii) che era proprio la conformazione della costruzione/abitazione eretta dal nonno ( ) sul mappale n. 190 a dimostrare che per Persona_1 avervi accesso i proprietari di detto mappale e del mappale n. 267 dovevano giovarsi di tale passaggio;
(viii) che nell'ottobre 2019 i convenuti, in assenza di titolo edilizio, realizzavano una recinzione con zoccolo in calcestruzzo e rete metallica per impedire al proprietario dei mappali nn. 190 e 267 di transitare, a piedi o con mezzi a motore, sul mappale n. 293, interrompendo ogni accesso e recesso dai predetti fondi, asseritamente dominanti, rendendoli interclusi;
(ix) che in effetti per poter accedere alla pubblica via San Daniele l'attore era stato costretto a rivolgersi al terzo confinante , Controparte_4 il quale dapprima aveva consentito all'attore di realizzare provvisoriamente una strada sul mappale di sua proprietà n. 256 per dar modo di raggiungere la pubblica via San Daniele, e successivamente aveva concluso con lui un accordo a mezzo del quale il passaggio veniva consentito all'attore fintanto che non veniva ripristinato l'originario passaggio oggetto di odierna controversia, ma dietro pagamento di indennizzo, che veniva in effetti corrisposto;
(x) che detto provvisorio passaggio non rivestiva comunque le caratteristiche di cui all'art. 1051 co. 2 c.c.; (xi) che nessun accordo bonario con i convenuti era mai stato raggiunto, nonostante la procedura di mediazione instaurata e nonostante le ordinanze del Tribunale di Vicenza del 14.6.2021 e del 21.7.2021 con cui era stato ordinato loro di reintegrare l'attore nel possesso della predetta servitù; (xii) che, a fronte della contestazione dei convenuti circa l'esistenza del proprio diritto di passaggio, l'attore aveva promosso il presente giudizio ai sensi dell'art. 1079 c.c. al fine di ottenerne l'accertamento giudiziale;
(xiii) che a causa della condotta oppositiva di e aveva dovuto sostenere spese, sia per NT Parte_2 realizzare il passaggio provvisorio sul mappale n. 256 di , ivi incluso l'indennizzo Controparte_4
pagina 2 di 9 corrisposto, sia per l'assistenza tecnica e per i disagi patiti derivanti dal fatto di non poter utilizzare il passaggio in questione, sicché chiedeva il riconoscimento di un diritto al risarcimento del danno quantificato, anche in via equitativa, pari ad euro 15.000,00 omnia.
Con comparsa di risposta depositata in data 8.9.2022 si costituivano in giudizio e NT
, chiedendo preliminarmente la sospensione ex art. 295 c.p.c. del giudizio per essere Controparte_2 pendente l'appello avverso la sentenza avente ad oggetto il risarcimento del danno oggetto di domanda, sentenza emessa dal Tribunale di Vicenza del 2.5.2022 nella causa iscritta al n. RG 757/2022 con riferimento al merito del giudizio possessorio relativo alla predetta servitù di transito. Nel merito, chiedevano il rigetto di ogni avversaria pretesa. Con vittoria di spese e competenze di causa.
In fatto ed in diritto, e deducevano: (i) che gli atti su cui si basava NT Controparte_2
l'azione confessoria attorea erano, da un lato, il testamento olografo del 29.9.1986 di
[...]
, asserito titolo costitutivo della servitù in questione e, dall'altro lato, l'atto di compravendita Per_1 del 29.7.1999 del notaio con cui essi avevano acquistato il mappale n. 293 sub 2, 3 e 4, Per_2 asserito fondo servente, oltre all'atto di compravendita del 20.2.2020 del notaio nel quale si dava Per_3 atto che l'immobile dell'attore, asserito fondo dominante, aveva diritto di passaggio sul mappale n.
293, asserito fondo servente di loro proprietà, come da testamento citato;
(ii) che, tuttavia, il contenuto della scheda testamentaria in questione non conteneva tutti gli elementi necessari per individuare la servitù di passaggio di cui si chiedeva l'accertamento: difettava il contenuto oggettivo del peso imposto su un fondo per l'utilità di un altro fondo, quest'ultimo dovendo essere ugualmente ben determinato e preciso, ma appartenente a diverso proprietario, con specificazione dell'estensione e delle modalità di esercizio della servitù in relazione all'ubicazione dei fondi;
(iii) che, dunque, il testamento non poteva validamente costituire titolo per la servitù di transito contesa;
(iii) che nemmeno poteva farsi ricorso agli artt. 1064 e 1065 c.c. applicati dalla giurisprudenza per sopperire alle lacune del titolo in punto di estensione e modalità di esercizio della servitù, posto che il testamento olografo del 29.9.1986 era indeterminato e generico con riferimento (invece) agli elementi essenziali dati dall'identificazione precisa del fondo dominante e del fondo servente della servitù, oltre che del peso concreto a carico del secondo per l'obiettiva utilità per il primo;
(iv) che il testamento non manifestava alcuna esplicita volontà del testatore di costituire una servitù di passaggio;
(v) che, ad ogni modo, nel titolo di acquisto della proprietà del fondo mappale n. 293 da parte dei convenuti dal dante causa (padre dell'attore,
), ovverossia nell'atto di compravendita del 29.7.1999 del notaio , non Controparte_3 Per_2
v'era alcun cenno alla predetta servitù di passaggio a favore del fondo attribuito per testamento a
, poi acquistato dall'attore e asserito fondo dominante;
(vi) che la predetta servitù Parte_3 non veniva mai esercitata né reclamata dal 1999; (vii) che benché nell'atto di compravendita del
20.2.2020 con cui l'attore acquistava il proprio fondo preteso dominante dal dante causa
[...]
) veniva richiamato il testamento di , tuttavia detto richiamo non poteva Parte_3 Persona_1 perciò solo ritenersi aver confermato la costituzione della servitù di passaggio in esso asseritamente contenuta;
(viii) che nell'atto di compravendita del 29.7.1999 a favore dei convenuti era contenuta invece espressamente la garanzia di libertà del fondo da pesi, oneri, iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli;
(ix) che la servitù pretesa dall'attore comunque non era mai stata concretamente trascritta a carico del mappale n. 293, dunque era inopponibile agli odierni convenuti;
(x) che la trascrizione dell'acquisto del fondo mappale n. 293 era avvenuta da oltre vent'anni e dunque l'odierna pagina 3 di 9 azione ex art. 1079 c.c. svolta da doveva ritenersi inficiata dal termine di prescrizione Parte_1 di cui all'art. 1073 c.c., sicché ogni diritto ricollegabile alla scheda testamentaria del 29.9.1986 doveva reputarsi prescritto ed improcedibile la domanda;
(xi) che il testamento poteva funzionare da titolo costitutivo della servitù solo se questa era resa specifico oggetto di legato, dovendo altrimenti essere necessario un contratto tra l'erede e il soggetto terzo che beneficia della istituita servitù; (xii) che però nel testamento di non sussisteva alcuna volontà legataria;
(xiii) che nemmeno il Persona_1 verbale di interpretazione testamentaria degli eredi di del 22.10.1996 consentiva di Persona_1 superare le manchevolezze della scheda testamentaria, sicché esso avrebbe dovuto reputarsi del tutto irrilevante per la decisione;
(xiv) che la decisione del Tribunale di Vicenza che aveva accolto la domanda possessoria dell'attore era stata sottoposta a critica avanti alla Corte d'Appello di Venezia, atteso che l'attore non aveva mai esercitato un possesso della servitù in questione tutelabile in via possessoria, di talché anche il richiamo del principio dell'unione del proprio possesso con quello del suo dante causa ex art. 1146 c.c. doveva ritenersi del tutto irrilevante.
* * *
L'azione confessoria dell'attore è infondata e va respinta, per le ragioni di seguito enunciate.
Anzitutto va respinta la questione dedotta da parte convenuta relativamente all'inammissibilità della domanda di accertamento della servitù di passaggio svolta ai sensi dell'art. 1079 c.c. per non essere stata proposta la domanda anche nei confronti dei terzi, e , Controparte_5 Controparte_6 proprietari del fondo censito quale mappale n. 259, foglio 14 del Comune di Mussolente, siccome fondo parimenti gravato dalla servitù pretesa in giudizio dall'attore, in quanto fondo collocato in posizione intermedia tra il fondo asserito dominante di proprietà di quest'ultimo (mappale n. 190 sub 2
e sub 3 e mappale n. 267) e la pubblica via San Daniele, così come accertato dal consulente tecnico d'ufficio geom. in corso di causa (cfr. relazione geom. p. 18). Parte_4 Pt_4
Sul punto, deve darsi recepimento alla giurisprudenza di legittimità che ha sancito il principio per cui, ferma la distinzione tra una domanda avente ad oggetto la costituzione di una servitù coattiva di passaggio (art. 1051 c.c. e ss.) e quella avente ad oggetto l'accertamento dell'esistenza di una servitù di passaggio (art. 1079 c.c.), per differenza di petitum e causa petendi, poiché nell'un caso la servitù viene costituita ex novo e nell'altro caso invece si dà atto della già venuta ad esistenza di un vincolo di natura reale tra fondi, non sono litisconsorti dal lato passivo i titolari di fondi intermedi che non contestino la servitù e non pongano impedimento al suo esercizio nell'ambito di una domanda di accertamento proposta ai sensi dell'art. 1079 c.c. in via giudiziale (cfr. Cass. Civ.
Sez. 2, Sentenza n. 13818 del 22/05/2019: “L'"actio confessoria" di una servitù di passaggio che attraversa più fondi, avendo lo scopo di accertare l'esistenza del rapporto di servitù contestato, deve essere proposta solo nei confronti del proprietario del fondo aggravato che contesti l'esistenza della servitù, senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dei proprietari degli altri fondi che non contestino la servitù e non pongano impedimento al suo esercizio”).
La domanda proposta da è allora ammissibile, pur non avendo egli convenuto in Parte_1 giudizio i terzi e titolari del fondo intermedio altresì Controparte_5 Controparte_6
pagina 4 di 9 asseritamente gravato dalla servitù di transito che si chiede di accertare in via giudiziale, a cui eventualmente la decisione non sarà opponibile.
Vanno allora prese in esame le ulteriori questioni attinenti al merito poste da parte convenuta a paralisi della domanda attorea.
I convenuti sollevano eccezione di prescrizione ex art. 1073 c.c. rispetto alla servitù di passaggio in tesi istituita, secondo la prospettazione di parte attrice, con il testamento olografo di del Persona_1
29.9.1986 a favore dei fondi mappali n. 267 e n. 190, che con atto di compravendita del 20.2.2020
ha dato prova di aver acquistato da (cfr. docc. 1 e 3 attore). Parte_1 Parte_3
La eccezione non è fondata.
Il diritto alla servitù di passaggio si estingue per prescrizione allorché, ai sensi dell'art. 1073 c.c., chi ne vanta la titolarità non ne fa uso per almeno vent'anni consecutivi.
In disparte le ragioni che hanno condotto la Suprema Corte di Cassazione (cfr. comparsa conclusionale dei convenuti) ad accogliere la domanda dei convenuti che hanno ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello che aveva riconosciuto la legittimazione attiva in capo a al fine di Parte_1 esercitare l'azione possessoria davanti al Tribunale di Vicenza (azione avente ad oggetto la stessa servitù di causa), nonostante egli fosse divenuto proprietario del fondo solo nel 2020, ovverossia l'anno successivo al lamentato spoglio da parte dei convenuti (avvenuto nel 2019), al fine di provvedere sulla tutela reale invocata dall'attore in questo giudizio ai sensi dell'art. 1079 c.c. vanno svolte le seguenti considerazioni.
Trattandosi di eccezione di merito in senso stretto, la prescrizione implica che la prova dei fatti costitutivi che ne sono a suo fondamento, ovverossia la prova che il transito dal mappale n. 267 e n.
190 al mappale n. 293 e viceversa non sia stato esercitato per almeno vent'anni da parte di chi ne è stato titolare (ovverossia nel caso di specie, oltre che dall'attore, anche dal suo dante causa,
[...]
), a partire dal testamento di del 29.9.1986, anzi dal momento Parte_3 Persona_1 dell'apertura della sua successione in data 25.5.1996 (cfr. doc. 4 attore), essendo il testamento dedotto quale titolo istitutivo del diritto reale di servitù di passaggio oggetto di causa.
Ciò posto, debbono allora esaminarsi le prove testimoniali assunte in corso di causa.
A tal riguardo, pur dovendosi dichiarare la manifesta inattendibilità del testimone Testimone_1 per aver reso dichiarazioni incompatibili con fatti pacifici in giudizio, ovverossia con il fatto che nel
2019 i convenuti hanno eretto una recinzione a confine con la proprietà dell'attore rendendo di fatto impossibile il transito da una parte all'altra (circostanza anche confermata dal consulente tecnico d'ufficio, geom. , a pag. 10 e 21 della relazione peritale depositata), e pur dovendosi evidenziare Pt_4 che il testimone ha confermato che il transito attraverso il mappale n. 293 risale a non Testimone_2 prima degli anni 2012-2013, allorché la fattispecie estintiva del diritto di servitù avrebbe potuto ritenersi già maturata (dall'apertura della successione nel 1996), va comunque data rilevanza alle dichiarazioni infine rese dai testimoni dei convenuti e figli Testimone_3 Testimone_4 degli stessi, dunque attendibili e credibili per consolidata conoscenza dei luoghi di causa, i quali hanno in effetti confermato che e la nonna (la madre di , ovverossia Parte_3 Parte_3
pagina 5 di 9 : cfr. doc. 4 attore) erano comunque soliti transitare dal mappale n. 190 attraverso il Parte_5 mappale n. 293 (cfr. verbale d'udienza del 13.6.2023).
La eccezione di prescrizione va allora respinta, dovendosi dare recepimento alla giurisprudenza di merito che sul punto ha chiarito che non può pronunciarsi estinzione per non uso allorché il transito relativo alla servitù di cui si chiede l'accertamento giudiziale sia avvenuto da parte di chi ne era titolare anche solo sporadicamente, trattandosi di servitù di tipo discontinuo (cfr. Tribunale Bologna sez. I,
01/08/2023, n.162: “In tema di prescrizione delle servitù prediali (art. 1073 c.c.), la ripartizione dell'onere della prova va risolto applicando il generale principio secondo cui, essendo quella di prescrizione una cd. eccezione in senso stretto (art. 2939 c.c.), la prova dei fatti sui cui l'eccezione si fonda (art. 2697, comma 2, c.c.) deve essere fornita da chi l'ha proposta, con la dimostrazione che il titolare della servitù non l'ha esercitata almeno per un ventennio. Va altresì precisato che, vertendo la controversia in esame sulla esistenza di una servitù di passaggio pedonale e carrabile di natura convenzionale, a venire in rilievo è, di conseguenza, l'asserita estinzione di una servitù non apparente
(il requisito della apparenza rilevando solo in caso di usucapione e destinazione del padre di famiglia ai sensi dell'art. 1061 c.c.) e discontinua, per la quale, quindi, non può avere alcun rilievo il criterio della visibilità delle opere nei confronti del fondo servente, ben potendo la servitù essere esercitata, ai fini della sua conservazione, anche in modo discontinuo e non apparente, se la situazione dei luoghi lo consente. L'estinzione della servitù di passaggio per non uso ventennale, quindi, non può essere la mera conseguenza di un transito sporadico o della perdita di visibilità del tratto posto sul fondo servente sul quale la servitù è esercitata;
né la sporadicità del relativo esercizio può denotare che questo si sia verificato per mera tolleranza, costituendo invece espressione di un potere di fatto sulla cosa per le esigenze del fondo dominante”). Anche dunque a voler ammettere che il passaggio di , dante causa dell'attore, Parte_3 asserito titolare della servitù di passaggio fosse avvenuto tra il 1996 ed il 2019 sporadicamente o per tolleranza dei titolari del fondo servente, la servitù di transito per ciò solo non può dichiararsi estinta ai sensi dell'art. 1073 c.c., difettando prova inequivoca del non uso per un periodo continuo di vent'anni.
Debbono allora esaminarsi gli argomenti che nel merito sviluppano le parti al fine di decidere se il testamento olografo di del 29.9.1986 abbia o meno efficacemente istituito in via Persona_1 convenzionale la servitù di passaggio indicata in atto di citazione dall'attore, ancor meglio descritta e rappresentata graficamente, per maggior e miglior comprensione, dal consulente tecnico d'ufficio geom. all'uopo incaricato (cfr. relazione geom. p. 9 e p. 18, percorso n. 2 in colore Pt_4 Pt_4 giallo), a carico del fondo servente mappale n. 293 dei convenuti ed a vantaggio dei fondi dominanti dell'attore mappali nn. 190 e 267.
Va allora precisato che per costante giurisprudenza di merito e legittimità, pur non dovendosi ritenere necessario l'uso di formule sacramentali nell'atto istitutivo al fine di ritenere costituita una servitù di passaggio per via volontaria, debbono comunque emergere con certezza quantomeno l'identità del fondo dominante e del fondo servente oltre al suo oggetto, volto a far sì che l'uno rechi utilità all'altro così come previsto dagli artt. 1027 e 1028 c.c. (cfr. Tribunale Torino, Sez. II, Sentenza, 04/01/2022, n.
22: “Al fine di una valida costituzione negoziale di una servitù non è necessaria l'indicazione espressa del fondo dominante, di quello servente e delle modalità dell'assoggettamento di questo al primo, ma è sufficiente che tutti tali elementi siano con certezza ricavabili, mediante i consueti strumenti pagina 6 di 9 ermeneutici, dal contenuto dell'atto, non essendo per contro sufficiente la mera costituzione di un vincolo a carico di un fondo e l'indicazione dell'utilitas a vantaggio di un altro. Con particolare riguardo alle servitù di passaggio, poi, si è osservato che non è richiesto, ai fini della loro costituzione,
l'uso di formule sacramentali essendo sufficiente che dalla relativa clausola siano determinabili con certezza il fondo dominante, il fondo servente e l'oggetto, rappresentato dall'assoggettamento dell'uno all'utilità dell'altro”).
A ben vedere, detti requisiti del diritto reale di servitù che si chiede di accertare in via giudiziale non sussistono nel caso di specie.
Occorre in effetti prendere le mosse dall'interpretazione in ossequio ai criteri ermeneutici di cui all'art. 1362 e ss. c.c. del testamento olografo di del 29.9.1986, trattandosi dell'atto che Persona_1 parte attrice identifica come costitutivo della servitù di passaggio a favore di , Parte_3 prima, e odierno attore, successivamente (cfr. Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, Parte_1
15/07/2024, n. 19380: “In tema di servitù di passaggio, l'interpretazione del titolo costitutivo rappresenta un accertamento di fatto riservato al giudice di merito. Quest'ultimo deve fondare la propria decisione sui canoni legali di ermeneutica contrattuale previsti dagli artt. 1362 ss. c.c., e non su mere presunzioni. È incensurabile in sede di legittimità se non in caso di omesso esame di fatti decisivi o violazione manifesta dei canoni ermeneutici”).
Sicché è bene evidenziare che il testo del predetto testamento, che sin d'ora va chiarito non essere di chiara espressione letterale, così testualmente recita:
“Io sottoscritto dichiaro la mia volontà dei miei beni;
lascio la casa vecchia dove Persona_1 abito con sei metri di terreno davanti a sud con passaggio di cinque metri e il terreno a nord compreso il passaggio con diritto di passare anche i fratelli e;
(a ). La casa in CP_1 CP_3 Pt_3 costruzione al figlio situata a sud, poi il terreno vicino a casa va diviso in tre parti uguali ai CP_3 figli quello agricolo va diviso in altrettanti parti uguali a mia moglie Persona_4
l'usufrutto di tutto. In fede 29 settembre 1986” (cfr. doc. 3 attore). Persona_1
Va premesso che, considerata la rappresentazione e descrizione dei luoghi di causa effettuata dal geom.
e le deduzioni in atti di parte attrice, la servitù contesa è quella cui si riferisce il testatore Pt_4 allorché scrive “lascio la casa vecchia dove abito con sei metri di terreno davanti a sud con passaggio di cinque metri”, posto che per “casa vecchia” va identificata quella ad oggi ancora esistente insistente sul mappale n. 190 di parte attrice, di cui v'è documentazione fotografica effettivamente risalente al
1986 (cfr. doc. 5 attore). Pertanto, l'attore parrebbe dedurre che laddove ha scritto Persona_1 di suo pugno che la casa veniva lasciata a “con passaggio di cinque metri” egli ha Parte_3 inteso includere la servitù di passaggio oggetto di causa gravante sul fondo a sud che oggi è degli odierni convenuti.
Tuttavia, anche a voler considerare che, in applicazione del criterio dell'interpretazione della volontà del testatore (art. 1362 c.c.) e di quello dell'interpretazione complessiva delle clausole (art. 1363 c.c.), il testatore avesse effettivamente voluto gravare la “casa in costruzione al figlio a sud” del CP_3 passaggio a favore dalla “casa vecchia” lasciata a , detto vincolo risulterebbe del Parte_3 tutto privo delle caratteristiche del diritto reale di servitù per essere qualificato come tale, nel senso che pagina 7 di 9 l'ispezione effettuata presso i luoghi di causa dall'ausiliario ha messo in evidenzia che nessuna utilità
(art. 1027 c.c.) deriverebbe mai dal quel passaggio così come descritto in testamento a favore del fondo lasciato a , poiché per raggiungere la pubblica via San Daniele si sarebbe comunque Parte_3 dovuto attraversare il fondo (intermedio) di cui s'è detto in premessa, ovverossia il mappale n. 259 di proprietà di e (cfr. relazione geom. p. 18), proprietà di Controparte_5 Controparte_6 Pt_4 terzi che dunque chiaramente il testatore non avrebbe potuto mai gravare di una servitù a proprio favore.
D'altro canto, il testamento non chiarisce nemmeno quale la maggiore comodità o amenità per il preteso fondo dominante, con la conseguenza che anche per questa ragione, pur condividendosi un concetto ampio di utilitas, essa va reputata insussistente nel caso di specie (cfr. Cass. Civ.
Sez. 2, Ordinanza n. 18465 del 04/09/2020: “In tema di servitù prediali, il concetto di "utilitas" è talmente ampio da ricomprendere ogni elemento che, secondo la valutazione sociale, sia legato da un nesso di strumentalità con la destinazione del fondo dominante e si immedesimi obiettivamente nel godimento di questo, in modo tale che la servitù possa soddisfare ogni bisogno di tale fondo, assicurando ad esso una maggiore amenità, abitabilità, anche evitando rumori o impedendo costruzioni che abbiano una destinazione spiacevole o fastidiosa. conf a Cass. n. 4333 del 1979 (Rv.
400842 - 01)”).
A conforto di siffatta conclusione v'è anche la menzione della lunghezza del predetto passaggio, che in testamento è indicata di metri cinque.
In effetti, sempre considerata la esatta configurazione dei luoghi di causa, è evidente che il testatore non ha inteso istituire un diritto di passaggio gravante sul mappale n. 293 (a sud), oggi di proprietà dei convenuti, affinché dal mappale n. 190 (o n. 267) (a nord), oggi di proprietà dell'attore, si potesse accedere alla pubblica via San Daniele, posto che detto tragitto (segnato come percorso 2 nella relazione peritale del geom. ha lunghezza ben superiore a metri cinque. Pt_4
Si intende dire, che la descrizione del passaggio fatta dal testatore è priva di quei requisiti indispensabili previsti al fine di poter ritenere istituito il diritto reale di servitù di transito, ovverossia è priva della indicazione, in alcun modo rinvenibile o determinabile, di quale l'utilità, maggiore comodità
o amenità per il fondo dominante a fronte del peso imposto o gravante sul fondo servente.
Il diritto di passaggio non è dunque stato validamente costituito da per mezzo del Persona_1 testamento olografo del 29.9.1986.
Per tutte queste ragioni, la domanda di accertamento della servitù di passaggio proposta dall'attore va respinta ed ogni ulteriore domanda sequenziale e connessa va ritenuta assorbita.
Da ultimo, la regolamentazione delle spese di lite.
Le spese processuali vanno poste a carico dell'attore in ossequio al principio della soccombenza, secondo i parametri del DM 55/2014, valore della causa determinato in atto di citazione ex art. 15 c.p.c. previo aumento legato alla domanda risarcitoria (scaglione euro 26.000,00-euro 52.000,00), ma nei limiti della nota spese di parte convenuta (cfr. allegato alla comparsa conclusionale depositata in data
17.3.2025), importi medi per tutte le fasi del giudizio non sussistendo in concreto ragioni per discostarsene. Stessa sorte per le spese di c.t.u..
pagina 8 di 9
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa che reca numero 3278/2022, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. RIGETTA la domanda di accertamento dell'esistenza della servitù di passaggio descritta in atti proposta da nei confronti di e . Parte_1 NT Controparte_2
2. CONDANNA al pagamento delle spese di lite in favore di e Parte_1 NT
, in solido tra loro, che quantifica pari ad euro 7.600,00 per compensi, oltre al 15% di Controparte_2 spese generali, Iva e Cassa professionale come per legge.
3. PONE definitivamente le spese di consulenza tecnica d'ufficio a carico di . Parte_1
4. SI PUBBLICHI.
Vicenza, 18 giugno 2025
Il Giudice
Francesca Grassi
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