CA
Sentenza 22 gennaio 2024
Sentenza 22 gennaio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 22/01/2024, n. 410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 410 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Persona e Famiglia - Minorenni
La Corte, composta dai magistrati: dott. Sofia Rotunno Presidente dott. Francesca Romana Salvadori Consigliere dott. Gabriele Sordi Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di secondo grado iscritta al n. 7164 del ruolo generale dell'anno 2021, vertente tra nata a [...] il [...] C.F. Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Nicoletta Grande ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma alla Via F. Datini 8 come da procura in atti;
appellante e
(C.F. ) nato in [...] il Controparte_1 C.F._2
06/08/1963, rappresentato e difeso dall' Avv. Giovanna Salvidio, con elezione di domicilio presso il suo studio in Roma, via Innocenzo XI;
appellato con la partecipazione del Procuratore Generale;
OGGETTO: appello avverso la sentenza 8862/21 emessa dal Tribunale civile di Roma il
19.5.21.
Conclusioni
Parte appellante: «In riforma di quanto statuito al punto n. 2 delle motivazioni, determinare nella misura di € 800,00 mensili, o nella misura che riterrà di giustizia, l'assegno a carico del sig. per il mantenimento del figlio , da rivalutare Controparte_1 Per_1
annualmente secondo gli indici ISTAT, e da corrispondersi al domicilio della sig.ra
[...]
e non oltre il giorno 5 di ogni mese, restando a carico di entrambi i genitori, Persona_2
nella misura del 50% ognuno ,così come invece disposto al punto 3 della sentenza, le spese
1 straordinarie per il figlio , come da Protocollo d'Intesa del Tribunale di Roma del Per_1
17/12/2014. In ogni caso, con vittoria di spese di lite, diritti, onorari, rimborso forfettario per spese generali, CPA ed IVA, per entrambi i gradi di giudizio».
Parte appellata: «“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: - ritenuti e dichiarati infondati in fatto e in diritto i motivi di gravame proposti, rigettare il Ricorso in Appello proposto dalla Signora Parte_1
e, conseguentemente, confermare la sentenza N. 29238/2016 emessa dal Tribunale Ordina- rio di Roma in tutte le sue disposizioni (proc. RGN. 29238/2016); - in ogni caso, con condanna di spese, competenze ed onorari, da distrarsi a favore dello scrivente procuratore che si dichiara antistatario».
- = =
La signora ed il sig. contraevano matrimonio Parte_1 Controparte_1
in data 27.04.1991 a Roma.
In data 26.04.1996, dalla loro unione veniva alla luce , il loro unico figlio, nato Per_1
con un grave handicap (Ventricolomegalia da stenosi acqueduttale con grave ipotonia motoria).
Il 10.07.2001 veniva omologata dal Tribunale civile di Roma la separazione consensuale dei coniugi. In tale circostanza le parti avevano concordato che il figlio venisse Per_1
affidato alla madre, ponendo a carico del padre un assegno mensile di £. 718.000 (pari ad
€ 370,62) per il suo mantenimento, da rivalutare ogni anno come per legge (oggi pari, dunque, ad € 557,78), senza alcun ulteriore onere per le spese straordinarie.
Con ricorso al Tribunale Civile di Roma rubricato al n. R.G. 29238/2016, il sig. CP_1
domandava la cessazione degli effetti civili del matrimonio. A modifica di quanto a suo tempo stabilito, chiedeva l'affido condiviso del figlio, la collocazione dello stesso presso la madre e regolari modalità di visita, disporsi per il mantenimento ordinario un assegno mensile di € 150,00. La richiesta della riduzione di tale importo trovava la sua ragione sull'assunto che il ragazzo gode di una propria pensione di invalidità, pari ad € 290,08 mensili, oltre all'indennità di accompagno per € 508,55 e sin dalla nascita beneficia dell'esenzione sanitaria al 100% per farmaci e visite mediche specialistiche, del servizio di assistenza domiciliare riconosciuto dalla di competenza e ad altri erogati CP_2 dall' per i figli dei dipendenti pubblici. Deduceva, infine, di essere dipendente del Org_1
per i beni e le attività culturali, con un reddito netto mensile di circa € 1.450,00. CP_3
Si costituiva in giudizio la sig.ra deducendo di essersi sempre occupata in via Pt_1
esclusiva del figlio , e rappresentando come, sin dal momento della separazione, Per_1
2 il padre fosse stato assente, senza occuparsi di lui, essendosi limitato pedissequamente a rispettare quanto scritto nel provvedimento di omologa, ma soprattutto senza in alcun modo aver partecipato alle tante decisioni importanti che era stato necessario assumere nel corso della sua vita, considerata la gravità del suo stato di salute. Rappresentava, inoltre, che il ricorrente è proprietario in via esclusiva, o quantomeno in comunione con la madre ed il fratello, di numerosi immobili e, diversamente da quanto questi aveva tentato di far credere, viveva presso la casa di sua madre, quindi senza spese di gestione di un immobile, mentre ella era gravata dal mutuo della casa di abitazione con rata mensile di euro 926,19, mutuo che si era reso necessario contrarre nella previsione di lasciare in futuro al figlio perlomeno un luogo dove poter vivere ed essere assistito. Assumeva di dover sostenere numerose spese per le esigenze del figlio chiedendo quindi di aumentare ad € 800,00 l'importo del contributo al mantenimento da porsi a carico del padre. Proponeva altresì domanda di risarcimento da danno endofamiliare.
Espletato invano il tentativo di conciliazione, il Presidente f.f. confermava le vigenti condizioni della separazione coniugale.
Con sentenza parziale n.15975/2017 pubblicata il 07/08/2017 il Tribunale di Roma pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti e con separata ordinanza disponeva la rimessione della causa in istruttoria sulle domande accessorie.
Il Tribunale definitivamente pronunciando disponeva: 1) dichiarando inammissibile la domanda di affidamento del figlio maggiorenne;
2) determinando in 300,00 euro Per_1
il contributo mensile dovuto dal sig. per il mantenimento del Controparte_1
figlio , da corrispondersi alla sig.ra presso il di lei domicilio, Per_1 Parte_1
entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dalla data del deposito della presente sentenza, fermi restando i provvedimenti assunti in corso di causa, e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall' 3) che ciascun genitore contribuisca nella misura del 50% alle spese Org_2 straordinarie per il figlio , come da Protocollo d'Intesa del Tribunale di Roma del Per_1
17/12/2014, di cui alla parte motiva;
4) dichiarando inammissibile la domanda di risarcimento proposta da parte resistente;
5) compensava le spese di lite.
Con ricorso depositato il 6.12.21 contro la sentenza ha proposto appello la sig.ra Pt_1 lamentandone l'erroneità in quanto il Tribunale: non aveva tenuto conto dei pur da lei documentati numerosi esborsi mensilmente dovuti per sostenere le numerose esigenze di salute e di accudimento del figlio, esorbitanti l'ammontare di € 798,63 al medesimo
3 riconosciuti a titolo di pensione di invalidità ed indennità di accompagno;
non aveva fatto riferimento all'ultima dichiarazione reddituale del padre che aveva visto il suo reddito annuo lordo salire da € 23.565,oo ad € 25.295,oo; non aveva considerato che ella era impegnata al versamento dell'oneroso rateo semestrale di mutuo di € 5.547,14 (pari ad €
926,19 mese) per l'acquisto della casa ove abitava anche, e soprattutto, al fine di assicurare al figlio la possibilità di godere dell'uso della stessa dimora pur dopo la sua scomparsa, mentre il padre viveva presso la di lui madre.
Pertanto, ella formulava le conclusioni sopra trascritte.
La Presidente della Sezione, in applicazione della previsione di cui all'art 127 ter c.p.c., disponeva la sostituzione della trattazione orale dell'udienza con il deposito di ulteriori note cui autorizzava le rispettive difese.
Nelle sue depositate il 12.4.23 il difensore della parte appellante, premesso di non aver potuto provvedere ad effettuare la notifica del suo ricorso introduttivo con il decreto presidenziale di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti a causa di gravi problemi personali, anche dipendenti in via diretta dalla pandemia, che lo avevano costretto a lungo fuori Roma per assistere un familiare, senza la possibilità di rientrare a studio per adempiere alle proprie incombenze lavorative, e che il termine assegnatogli per tale incombente non poteva, comunque, esser considerato perentorio, attesa la assoluta necessità di dare impulso al giudizio a tutela del figlio della sig.ra , gravemente disabile, Pt_1
chiedeva la rimessione in termini mediante ordinanza con la quale disporsi il termine perentorio per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione della nuova udienza per la comparizione delle parti.
La Corte accoglieva l'istanza e concedeva alla parte appellante concessione di nuovo termine per provvedere alla notifica del ricorso introduttivo rinviando la comparizione delle parti all'udienza del 18.1.24, anch'essa “cartolarizzata” con decreto presidenziale, questa volta adottato ai sensi dell'art 127 ter c.p.c..
Costituitosi in giudizio, il sig. ha replicato affermando: di essere proprietario CP_1
solo di 1/3 di abitazione sita nel piccolo Comune di Falconara Albanese (CS) e di 1/3 di terreni qualità “ficheto”, siti nel piccolissimo comune di Longobardi (CS), mentre gli altri fabbricati pervenutigli in eredità dal di lui padre defunto nel 1986, erano stati tutti dichiarati inagibili ed inabitabili dal Comune di Longobardi (CS) con attestazione del 26.06.1998 che di nuovo allegava unitamente alla dichiarazione sostituiva di atto notorio aggiornata al 10 ottobre 2023; di vivere in un monolocale di proprietà del fratello, sito in Roma alla Via
Alberto Mario n. 40, del quale affrontava interamente tutte le spese ed utenze domestiche
4 ammontanti a circa 300,oo euro mensili;
trattavasi di un piccolo appartamento dove egli sin dal 2001, ogni martedì e giovedì pomeriggio e a fine settimana alterni di sua spettanza, per come stabilito dal Tribunale ordinario di Roma, aveva regolarmente ospitato il figlio
, sempre desideroso di incontrare e stare con il padre, rapporto che era stato Per_1
drasticamente interrotto dalla odierna appellante alla vigilia della sentenza di primo grado, non perché egli non si interessasse del figlio ma esclusivamente per poter trarre un vantaggio economico per se stessa motivo per il quale era ricorsa in appello dopo due anni;
a decorrere dal 5 luglio del 2001 egli aveva sempre corrisposto alla sig.ra la somma Pt_1
mensile di Lire 718.000, pari alla metà dello stipendio all'epoca percepito, corrispondenti ad euro 435,57, comprensivo di rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT nonché delle spese straordinarie per il figlio stesso, fino all'emissione della sentenza di primo grado oggi impugnata, ovvero fino al mese di maggio 2021 compreso, quando il Tribunale di
Roma determinava in euro 300,00 il contributo mensile da lui dovuto per il mantenimento del figlio , da corrispondere alla sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese, con Per_1 Pt_1
decorrenza dalla data del deposito della sentenza (06.05.2021), e disponeva che ciascun genitore contribuisse nella misura del 50% alle spese straordinarie per il figlio , Per_1 come da Protocollo d'Intesa del Tribunale di Roma del 17.12.2014 di cui alla parte motiva secondo cui, “ad eccezione di quelle “obbligatorie” dovranno essere previamente concordate tra i genitori;
in difetto di previo accordo, dovranno essere sostenute dal genitore che unilateralmente ha assunto la decisione di affrontarle”; pertanto, egli disconosceva tutte le fatture allegate dalla ricorrente per spese affrontate nell'interesse del figlio senza alcun previo accordo con lui;
egli, trovandosi costretto a vivere da anni con un reddito mensile netto appena sufficiente per far fronte alle proprie esigenze e a quelle del figlio, si era reso disponibile, in sede di udienza presidenziale, a confermare le statuizioni economiche come da separazione tanto da chiedere con memoria integrativa di voler rigettare la richiesta della sig.ra per il mantenimento del figlio , Pt_1 Per_1
confermando a carico dello stesso la somma mensile di euro 435,00, onnicomprensiva delle spese straordinarie per il figlio stesso oltre rivalutazione annuale e, in subordine, Org_2
determinare a suo carico una somma non superiore ad euro 200,00, oltre al 50% delle spese straordinarie per il figlio stesso, previamente concordate e documentate nel rispetto del protocollo di intesa con il Foro di Roma del 17 dicembre 2014; ciò nonostante la ricorrente avesse, nel frattempo, migliorato le proprie condizioni economiche ed il figlio avesse di fatto raggiunto l'indipendenza economica, considerato che l'importo netto della pensione percepita dallo stesso era pari ad euro 1.227,34 (data da una pensione lorda di euro 324,24
5 + incremento maggioritario Finanziaria. 2002 di euro 375,94 + indennità di euro 527,16) oltre all'assegno unico strutturato ad oggi pari ad euro 189,20 per un totale mensile di euro
1.416,24, somme praticamente analoghe ai redditi percepiti oggi dal padre che confluisce in un conto corrente cointestato con la di lui madre, la quale risulta essere titolare anche di un conto corrente bancario personale, entrambi attivi.
Pertanto, egli invocava la conferma della sentenza di primo grado unitamente al favore delle spese di lite.
Con decreto di nuovo assunto ai sensi dell'art 127 c.p.c. la Presidente della Sezione ha
“cartolarizzato” anche l'udienza del 18.1.24 in vista della quale le rispettive difese hanno depositate note conclusionali.
* * *
A norma dell'art 337 quater c.c. ciascuno dei genitori deve provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, il giudice dovendo all'occorrenza quantificare l'assegno periodico a carico dell'uno o dell'altro tenendo conto delle attuali esigenze del figlio, del suo tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori, dei tempi di sua permanenza presso ciascun genitore, delle risorse economiche di entrambi i genitori, della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Ebbene, nel caso di specie - premesso che il sig. ha dimostrato CP_1
Org_ documentalmente che l' eroga mensilmente complessivi euro 1.227,34 a favore del figlio cui si aggiunge l'assegno unico di euro 189,20 incassato dalla madre - deve ritenersi che la quantificazione operata dal Tribunale circa l'entità del contributo del mantenimento dovuto mensilmente dal padre per concorrere al soddisfacimento delle necessità del figlio
è equa, avuto riguardo sia alle esigenze di quest'ultimo sia alla quantità delle risorse a disposizione del sig. , percettore di stipendio mensile di circa euro 1.600,oo. Ed CP_1 infatti, all'obbligo impostogli di versare il mensile di euro 300,oo si accompagna oggi l'ulteriore di rimborsare il 50% delle spese straordinarie occorrenti al figlio, se non coperte dagli emolumenti assistenziali, da concordarsi preventivamente fra i genitori come disciplinato dal richiamato Protocollo adottato dal medesimo Tribunale.
D'altro canto, la sig.ra (percettrice di 13 ratei stipendiali annui da euro 1993,oo netti Pt_1
ciascuno) risulta sopportare il dichiarato onere per il mutuo comunque contratto per l'acquisto della casa dalla stessa dichiarata nella sua esclusiva proprietà.
Per tali motivi l'appello è rigettato e la ricorrente è condannata a rimborsare al difensore del resistente, dichiaratosene anticipatario, le spese di lite per come si liquidano in
6 dispositivo nel rispetto del DM n. 55/14, aggiornato dal DM n. 147/22, stimato il valore della controversia ai sensi dell'art 13 co. 1° c.p.c. con riferimento all'incremento dell'importo dell'assegno reclamato dalla parte appellante.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Procuratore Generale, ogni ulteriore istanza ed eccezione disattesa:
- rigetta l'appello;
- condanna la sig.ra a rimborsare all'Avv. Giovanna Salvidio, Parte_1
difensore del sig. dichiaratosi antistatario, le spese di lite Controparte_1
che liquida in euro 3.000,oo per compensi professionali, oltre r.f. al 15%, Iva e Cna come per legge.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 18.1.24.
Il Consigliere est. Il Presidente
Gabriele Sordi Sofia Rotunno
7