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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 20/06/2025, n. 733 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 733 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. Maria Giuseppa Di Marco Presidente
2) dott. Michele De Maria Consigliere
3) dott. Caterina Greco Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 596 R.G.A. 2023 , promossa in grado di appello D A
, rappresentato e difeso da se stesso Parte_1
- Appellante - C O N T R O Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato di Palermo
- Appellato - E
rappresentato e difeso dall'Avv. Rizzo Antonino CP_2
- Appellato - All'udienza del 12/06/2025 i procuratori delle parti costituite concludevano come dai rispettivi atti difensivi. FATTO E DIRITTO Con la sentenza n. 1190/2022 del 20.12.2022 il Tribunale di Marsala ha parzialmente accolto l'opposizione proposta da avverso l'ordinanza Parte_1 ingiunzione n. 20/0381 emessa dall' di il Controparte_1 CP_1
27.07.2021 con cui gli era stata irrogata, quale legale rappresentante del la sanzione amministrativa di € 15.000,00 per aver impiegato CP_3 due lavoratrici subordinate ( e senza la Persona_1 Persona_2 preventiva formale instaurazione del rapporto di lavoro, come accertato con verbale unico di accertamento e notificazione n. 2016010063 redatto dagli ispettori dell' il 9.09.2016. CP_2
In particolare, dichiarato preliminarmente il difetto di legittimazione passiva dell' il Tribunale disattendeva, anzitutto, l'eccezione di prescrizione sollevata CP_2
1 dall'opponente, osservando che la regolare notifica del verbale ispettivo aveva efficacemente interrotto il relativo termine;
nel merito, poi, osservava che le risultanze dell'attività ispettiva, unitamente all'esito della prova testimoniale assunta con le lavoratrici interessate all'illecito contestato, avevano dimostrato la violazione soltanto con riferimento alla posizione della lavoratrice Persona_2 annullava, dunque, l'ordinanza opposta rideterminando nel minimo la sanzione dovuta con riferimento a tale posizione. Avverso tale sentenza ha proposto appello . Parte_1
Contesta, anzitutto, il rigetto dell'eccezione di prescrizione sostenendo che nessun effetto interruttivo poteva essere attribuito alla notifica del verbale di accertamento, effettuata presso un indirizzo (via F. Bisazza n. 23 – Messina) diverso dal proprio. In secondo luogo, reitera l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, contestando la costituzione degli accertati rapporti di lavoro con l'associazione sindacale dallo stesso rappresentata;
espone, in proposito, che la Federazione zonale di Mazara del Vallo è un'articolazione periferica CP_3 delle Organizzazioni promotrici del Patronato e, come tale, non svolge, né può svolgere CP_4 alcuna attività di Patronato, ma esercita esclusivamente attività sindacale a livello territoriale”; che, inoltre, “la CONFSAL/FASPI Federazione zonale di Mazara del Vallo, al fine di perfezionare il quadro dell'attività lavorativa, ha concesso in comodato d'uso gratuito al Patronato i locali della propria Sede” di Mazara del Vallo, presso la quale l' ha CP_4 CP_4 operato avvalendosi, come responsabile di sede, di un dipendente del sindacato comandato al patronato, , il quale aveva, infatti, sottoscritto i contratti Persona_3 di collaborazione con le predette lavoratrici. L' ha resistito al gravame;
l' Controparte_1 CP_2 anch'esso costituitosi, ha ribadito il proprio difetto di legittimazione passiva. All'udienza del 12/06/2025, sulle conclusioni delle parti di cui ai rispettivi atti difensivi, la causa è stata decisa come da dispositivo.
*** Va preliminarmente precisato che, in assenza di appello incidentale, è coperta dal giudicato la statuizione di parziale annullamento dell'ordinanza opposta quanto alla posizione della lavoratrice Persona_1
Il primo motivo di gravame è infondato. Indipendentemente dalla circostanza, asserita ma non provata, che all'epoca della notifica del verbale ispettivo, l'appellante risiedesse presso un indirizzo diverso, appare dirimente che il plico, non consegnato per assenza del destinatario, sia stato successivamente (il 22.09.2016) ritirato presso l'Ufficio Postale presso il
2 quale era stato ritualmente depositato, come emerge dall'esame del relativo avviso di ricevimento, permettendo, in tal modo, il perfezionamento della notifica. Da tale momento decorreva, pertanto, il quinquennio necessario al compimento della prescrizione che, alla data della notifica dell'ordinanza ingiunzione opposta (30.07.2021), non era ancora spirato. Merita, invece, accoglimento il secondo motivo. L'attività ispettiva compendiata nel verbale in atti, dalla quale è scaturita l'irrogazione della sanzione impugnata, ha visto come destinatario il sindacato ed è stata effettuata presso la sua sede di Mazara del Vallo, CP_5 ubicata in via Santa Maria del Gesù n. 97; ivi gli ispettori dell' hanno ritenuto CP_2 di accertare la sussistenza di due rapporti di lavoro non regolarizzati costituiti con la suddetta associazione sindacale, desumendo tale circostanza, primariamente, dalle dichiarazioni assunte dai lavoratori rinvenuti in sede, che qui di seguito appare opportuno riportare. In particolare, aveva dichiarato: “di essere dipendente Persona_3 dell'associazione al 29 Aprile 2015 con contratto a tempo indeterminato CP_5
e part-time; di essere distaccato sin dall'inizio della propria attività lavorativa presso il patronato con sede operativa a Mazara del Vallo via Santa Maria di Gesù (in quanto patronato CP_4
e sindacato hanno la stessa sede); di ricevere le direttive di lavoro dal Presidente dell'associazione Avv. di essere pagato regolarmente ad inizio mese con bonifico bancario da parte Parte_1 dell'associazione di essere il solo a gestire amministrativamente la sede CP_6 di Mazara del Vallo;
che la presenza delle due ragazze e Persona_1 Per_2
trovate sul luogo di lavoro dagli scriventi è giustificata da contratti di collaborazione
[...] volontaria firmati tra le stesse e l'avvocato ; di aver instaurato con la Pt_1 CP_5 un rapporto di collaborazione per il centro di assistenza fiscale che lo impegna a circa due ore al giorno e di ricevere compensi per tali attività a cui viene applicata la ritenuta d'acconto del 20%” (v. verbale ispettivo in atti).
Tali dichiarazioni sono state parzialmente smentite dalla documentazione in atti, in particolare dagli “accordi di collaborazione volontaria e gratuita” sottoscritti dalle due lavoratrici, stipulati con il patronato e non invece – come riferito CP_4 dal teste - con l'associazione sindacale destinataria dell'accertamento ispettivo;
ciò emerge dalla piana lettura di tali contratti, in atti, che risultano redatti su carta intestata del patronato il quale viene in essi indicato come datore di lavoro, CP_4
e sottoscritti da un soggetto qualificatosi come legale rappresentante del patronato, non già dell'associazione sindacale suddetta.
Sentito come testimone dal Tribunale, il ha poi precisato: “Le signore Per_3
e che conosco perché facevano volontariato presso il patronato Per_2 Persona_1 CP_4
3 non conoscevano il Presidente della di Mazara del Vallo che è l'avvocato CP_5 dal 2016 ad oggi. Ne sono a conoscenza in quanto lavoravo all' negli anni Parte_1 CP_4
2016 e 2017; se non ricordo male, le predette signore avevano un contratto di volontariato con l' Venivano al patronato solo al mattino in quanto solo al mattino si faceva attività di CP_4 patronato ed invece al pomeriggio si faceva attività di sindacato”. Tali precisazioni appaiono confermate, quanto agli orari in cui la sede veniva utilizzata per attività proprie del patronato, dal prospetto degli orari di apertura dello stesso, in atti. Ulteriori elementi di conferma della situazione descritta dal sono Per_3 altresì emersi dalle dichiarazioni rese da agli ispettori, Persona_2 precisamente “di lavorare come volontaria presso l'associazione dal mese di Aprile del 2015, di svolgere lavori amministrativi semplici sempre dietro la supervisione del signor Persona_3 utilizzando la password di quest'ultimo per l'utilizzo del computer;
di svolgere tale attività tre volte a settimana dalle 09:00 alle 13:00 e di ricevere un rimborso spese di circa euro 50 a fine mese”. Escussa come testimone nel corso del giudizio di primo grado, la stessa ha poi aggiunto di non conoscere l'avvocato e di essersi occupata, nel corso del Pt_1 rapporto di lavoro, di “ISEE, Naspi, permessi di soggiorno ed altro”, lavorando tutti i giorni tranne il sabato e la domenica nelle ore mattutine e, qualche volta, anche il pomeriggio. La tipologia delle mansioni che la ha dichiarato di aver svolto, Per_2 oltre che la collocazione oraria delle sue prestazioni (coincidenti con gli orari di apertura del patronato), consente di ricondurle con evidenza ai compiti proprio del patronato, con il quale, peraltro (come è documentale) la stessa aveva siglato un accordo di collaborazione;
l'art. 7 della L. n. 153/2001, infatti, così descrive le funzioni proprie dei patronati: “
1.Gli istituti di patronato e di assistenza sociale esercitano l'attività di informazione, di assistenza e di tutela, anche con poteri di rappresentanza, a favore dei lavoratori dipendenti e autonomi, dei pensionati, dei singoli cittadini italiani, stranieri e apolidi presenti nel territorio dello Stato e dei loro superstiti e aventi causa, per il conseguimento in Italia e all'estero delle prestazioni di qualsiasi genere in materia di sicurezza sociale, di immigrazione e emigrazione, previste da leggi, regolamenti, statuti, contratti collettivi ed altre fonti normative, erogate da amministrazioni e enti pubblici, da enti gestori di fondi di previdenza complementare o da Stati esteri nei confronti dei cittadini italiani o già in possesso della cittadinanza italiana, anche se residenti all'estero.
2. Rientra tra le attività degli istituti di patronato e di assistenza sociale l'informazione e la consulenza ai lavoratori e ai loro superstiti e aventi causa relative all'adempimento da parte del datore di lavoro degli obblighi contributivi e della responsabilità civile anche per eventi infortunistici”.
4 La circostanza riferita dalla teste è corroborata, ancora, dalla circostanza che il suo referente non fosse bensì che, pur essendo Parte_1 Persona_3 dipendente del sindacato, era stato comandato presso il patronato come CP_4 dallo stesso dichiarato, conformemente alla previsione di cui all'art. 6 della L. n. 152 del 2001 (“Per lo svolgimento delle proprie attività operative, gli istituti di patronato e di assistenza sociale possono avvalersi esclusivamente di lavoratori subordinati dipendenti degli istituti stessi o dipendenti delle organizzazioni promotrici, se comandati presso gli istituti stessi con provvedimento notificato alla Direzione provinciale del lavoro e per l'estero alle autorità consolari e diplomatiche”). Né divergenti indizi possono trarsi dalla mera circostanza che le lavoratrici di cui sopra siano state rinvenute al lavoro presso la sede del sindacato oggetto di ispezione, dovendosi tener conto della comunanza di sede con il predetto patronato, che ne aveva acquisito la disponibilità in forza di un contratto di comodato gratuito siglato il 30.6.2015, in atti. Alla luce dei richiamati plurimi indizi, tra loro concordanti, deve dunque ritenersi che i rapporti di lavoro accertati dagli ispettori si siano costituiti non già con l'associazione sindacale di Mazara del Vallo, legalmente CP_5 rappresentata dall'odierno appellante, bensì con l'istituto di patronato CP_4 riconosciuto giuridicamente con D.M. 9.06.2003, che svolgeva presso la stessa sede la propria attività istituzionale. Essendo pacifico che non riveste alcuna carica all'interno del Parte_1 predetto patronato, del quale certamente non è legale rappresentante, ne consegue la non riferibilità allo stesso dei rapporti di lavoro di che trattasi e, a caduta, l'illegittimità della sanzione allo stesso irrogata con l'ordinanza ingiunzione impugnata, non potendo lo stesso ritenersi responsabile della violazione contestata. In riforma della sentenza impugnata, pertanto, il ricorso di primo grado va integralmente accolto con annullamento dell'ordinanza ingiunzione impugnata. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. Stante il passaggio in giudicato della statuizione (non impugnata) con cui il Tribunale ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell' qui evocato in CP_2 giudizio soltanto quale litisconsorte processuale ex art. 331 c.p.c., le spese nei suoi confronti vanno interamente compensate.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, in riforma della sentenza n. 1190/2022 resa il 20.12.2022 dal Tribunale di Marsala, annulla l'ordinanza ingiunzione n. 20/0381 e condanna l' medesimo al CP_1 pagamento, in favore di , delle spese processuali che liquida per Parte_1
5 compensi in € 2.540,00 per il primo grado ed in € 1.984,00 per questo grado, oltre rimb. forf. spese generali, IVA e CPA. Compensa le spese nei confronti dell' CP_2
Palermo, 12/06/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Caterina Greco Maria Giuseppa Di Marco
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