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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 13/05/2025, n. 2135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2135 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 11045/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Raffaella Paesano ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 12.05.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11045/2023 R.G. LAVORO
TRA
, nata a [...] il [...], C.F. , rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv.to Domenico Mirra, come da procura in atti
RICORRENTE
E
– C.F. , in Controparte_1 P.IVA_1 persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti Massimiliano Gorgoni ed Erminio Capasso, come da procura generale alle liti
RESISTENTE
OGGETTO: indebito assistenziale
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 14/09/2023, la ricorrente indicata in epigrafe esponeva di aver ricevuto CP_ dall' comunicazione del 24/06/2022, di rideterminazione dell'importo della pensione in godimento – Cat. INVCIV n. 07518239 – a decorrere dal 01 gennaio 2018 fino al 31 luglio 2022, mentre a partire dall'agosto 2022 la prestazione veniva revocata;
che nel mese di febbraio 2023
l' rendeva noto che a decorrere dal 01 gennaio 2018 fino al luglio 2022 aveva ricevuto un CP_1 pagamento superiore a quanto dovuto per un importo complessivo di € 21.529,10, a causa della percezione di redditi superiori ai limiti, con richiesta di restituzione delle predette somme e con le modalità in esso indicate;
di aver presentato in data 27/06/2017, a seguito della morte del marito
, domanda di pensione di reversibilità, con la conseguenza che nell'anno 2018 Persona_1 aveva percepito, in aggiunta alla sopra indicata prestazione, anche la pensione di reversibilità Cat. SO
n. 28837831; che i redditi percepiti erano soltanto quelli erogati dall' per le prestazioni in CP_1 godimento e da questi conosciuti;
che proprio in considerazione di tale circostanza aveva riposto affidamento sulla legittima erogazione di entrambe le prestazioni, nella consapevolezza che alcun dolo e/o colpa potesse essere rinvenuto nella propria condotta;
di aver proposto ricorso avverso il provvedimento di cui al capo 1, in data 03/07/2023 rimasto senza esito.
Tanto premesso dedotta l'illegittimità della pretesa restitutoria dell'istituto, chiedeva accogliere il ricorso e, per l'effetto, accertare e dichiarare nullo e/o illegittimo e/o inefficace il provvedimento di CP_ indebito da parte dell' del 08/02/2023 e, di conseguenza, non dovuta la somma di € 21.529,10, ovvero, quell'altra eventuale e diversa somma determinata dal Giudicante, con tutte le conseguenze di legge, vinte le spese di lite.
L' si costituiva in giudizio sostenendo l'infondatezza della domanda attorea affermando in CP_1 primo luogo il superamento da parte dell'istante dei limiti reddituali utili ai fini del riconoscimento dell'assegno di invalidità, nel periodo in contestazione;
asseriva inoltre l'esistenza del dolo dell'accipiens nella sua particolare nozione elaborata dalla giurisprudenza in materia di indebito previdenziale.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, viste le note depositate, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Venendo alla fattispecie in esame non è revocato in dubbio da parte della difesa della ricorrente la circostanza che negli anni dal 2018 al 2022 vi sia stato il superamento del limite reddituale utile per la percezione dell'assegno di invalidità civile, avendo la stessa percepito anche la pensione di reversibilità Cat. SO n. 28837831. CP_ Ciò posto deve ritenersi che non sussista il diritto dell' di ripetere la somma di € 21.529,10 corrispondente ad erogazioni a titolo di assegno di invalidità civile in godimento – Cat. INVCIV n.
07518239 – a decorrere dal 01 gennaio 2018 fino al 31 luglio 2022, intervenute in relazione al periodo anteriore alla data del provvedimento di recupero dell'ente (comunicato nel febbraio 2023), intendendo il giudice nella fattispecie per cui è causa fare applicazione di recenti arresti giurisprudenziali di legittimità in materia di indebito assistenziale.
La giurisprudenza più recente (cfr. Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 3 febbraio – 20 maggio
2021, n. 13917), ha invero ritenuto che, in tema di prestazioni economiche corrisposte agli invalidi civili e di assistenza sociale, le somme indebitamente percepite per mancanza del requisito reddituale devono essere restituite a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non sia dovuta, salvo che l'erogazione indebita sia addebitale alla parte percipiente e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento. Nel medesimo senso, la sentenza n. 13916 nella quale la Suprema Corte nell'affrontare una fattispecie in cui l'indebito risulta essersi determinato in ragione dei maggiori redditi percepiti ostativi all'assegno sociale erogato ex art. 3, comma 6, I. n. 335 del 1995, ha riaffermato il principio secondo il quale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, l'indebito è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'accipiens, affermando che la ripetizione sarà da escludersi in presenza di una serie di situazioni di fatto avente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta e la presenza di un legittimo affidamento
(trattasi invero di un caso in cui la Corte territoriale aveva accertato in fatto che l' non aveva mai CP_1 disconosciuto di aver ricevuto la dichiarazione reddituale del 26 agosto 1998 attestante la percezione da parte dell'accipiens di reddito da pensione in misura ostativo alla fruizione dell'assegno sociale, deducendo, con procedimento logico presuntivo, pertanto che non fosse addebitabile all'accipiens
l'erronea erogazione e che, quindi, vi era una situazione idonea a fondare l'affidamento circa la effettiva spettanza del diritto).
Le due richiamate pronunzie si pongono nel solco della precedente sentenza del 9 novembre 2018, n.
28771, con cui la suprema Corte ha affermato che l'indebito assistenziale per venire meno dei requisiti reddituali determina il diritto a ripetere le somme versate solo a partire dal momento in cui l'ente preposto accerti il superamento dei requisiti reddituali;
ciò a meno che risulti provato che l'accipiens si trovasse, al momento della percezione, in situazione di dolo rispetto al venire meno del suo diritto
(come ad es. allorquando l'incremento reddituale sia talmente significativo da rendere inequivocabile il venir meno del beneficio), trattandosi di coefficiente che naturalmente fa venire meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito (interessante notare, vista la odierna fattispecie che in detta pronunzia la Corte interveniva su di un ricorso avverso una sentenza nella quale la Corte territoriale aveva positivamente accertato l'insussistenza del dolo atteso che il provvedimento di accertamento dell'indebito maturato nel 2007 era intervenuto nell'anno 2008 allorquando la pensionata aveva pacificamente recuperato le condizioni reddituali che le consentivano di godere del beneficio). CP_ L' non ha allegato e documentato che l'indebito sia addebitabile alla ricorrente, limitandosi ad affermare che spettava alla stessa dimostrare che i redditi percepiti nel periodo di riferimento siano nei limiti di cui alla normativa di riferimento per l'erogazione della prestazione. Ritiene il Tribunale che nella fattispecie in esame ricorre un legittimo affidamento della ricorrente CP_ quale accipiens delle somme oggi chieste in ripetizione dall' il riconoscimento e la erogazione CP_ in suo favore, a partire dall'anno 2018, da parte dell' della pensione di reversibilità (che insieme all'altra già riconosciuta dallo stesso ha dato luogo al superamento del limite reddituale) ha CP_1
CP_ indotto senz'altro la ricorrente a ritenere che l' avesse accertato la ricorrenza dei presupposti per la erogazione di tale ulteriore provvidenza. Il reddito percepito a partire dall'anno 2018 che ha dato luogo alla rideterminazione della prestazione in godimento da parte dell' è per intero un CP_1 reddito pensionistico o assistenziale e quindi già conosciuto dall' . Pertanto, in Controparte_2
CP_ applicazione dell'indicato indirizzo giurisprudenziale, non ricorre il diritto dell' al recupero dell'indebito.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell' e si liquidano come da dispositivo. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede: CP_ Dichiara non dovuta la somma di € 21.529,10 di cui al provvedimento di indebito dell' del febbraio 2023; condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 2.697, 00 oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge, con attribuzione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Si comunichi.
Aversa, 13/05/2025
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Raffaella Paesano
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Raffaella Paesano ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 12.05.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11045/2023 R.G. LAVORO
TRA
, nata a [...] il [...], C.F. , rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv.to Domenico Mirra, come da procura in atti
RICORRENTE
E
– C.F. , in Controparte_1 P.IVA_1 persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti Massimiliano Gorgoni ed Erminio Capasso, come da procura generale alle liti
RESISTENTE
OGGETTO: indebito assistenziale
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 14/09/2023, la ricorrente indicata in epigrafe esponeva di aver ricevuto CP_ dall' comunicazione del 24/06/2022, di rideterminazione dell'importo della pensione in godimento – Cat. INVCIV n. 07518239 – a decorrere dal 01 gennaio 2018 fino al 31 luglio 2022, mentre a partire dall'agosto 2022 la prestazione veniva revocata;
che nel mese di febbraio 2023
l' rendeva noto che a decorrere dal 01 gennaio 2018 fino al luglio 2022 aveva ricevuto un CP_1 pagamento superiore a quanto dovuto per un importo complessivo di € 21.529,10, a causa della percezione di redditi superiori ai limiti, con richiesta di restituzione delle predette somme e con le modalità in esso indicate;
di aver presentato in data 27/06/2017, a seguito della morte del marito
, domanda di pensione di reversibilità, con la conseguenza che nell'anno 2018 Persona_1 aveva percepito, in aggiunta alla sopra indicata prestazione, anche la pensione di reversibilità Cat. SO
n. 28837831; che i redditi percepiti erano soltanto quelli erogati dall' per le prestazioni in CP_1 godimento e da questi conosciuti;
che proprio in considerazione di tale circostanza aveva riposto affidamento sulla legittima erogazione di entrambe le prestazioni, nella consapevolezza che alcun dolo e/o colpa potesse essere rinvenuto nella propria condotta;
di aver proposto ricorso avverso il provvedimento di cui al capo 1, in data 03/07/2023 rimasto senza esito.
Tanto premesso dedotta l'illegittimità della pretesa restitutoria dell'istituto, chiedeva accogliere il ricorso e, per l'effetto, accertare e dichiarare nullo e/o illegittimo e/o inefficace il provvedimento di CP_ indebito da parte dell' del 08/02/2023 e, di conseguenza, non dovuta la somma di € 21.529,10, ovvero, quell'altra eventuale e diversa somma determinata dal Giudicante, con tutte le conseguenze di legge, vinte le spese di lite.
L' si costituiva in giudizio sostenendo l'infondatezza della domanda attorea affermando in CP_1 primo luogo il superamento da parte dell'istante dei limiti reddituali utili ai fini del riconoscimento dell'assegno di invalidità, nel periodo in contestazione;
asseriva inoltre l'esistenza del dolo dell'accipiens nella sua particolare nozione elaborata dalla giurisprudenza in materia di indebito previdenziale.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, viste le note depositate, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Venendo alla fattispecie in esame non è revocato in dubbio da parte della difesa della ricorrente la circostanza che negli anni dal 2018 al 2022 vi sia stato il superamento del limite reddituale utile per la percezione dell'assegno di invalidità civile, avendo la stessa percepito anche la pensione di reversibilità Cat. SO n. 28837831. CP_ Ciò posto deve ritenersi che non sussista il diritto dell' di ripetere la somma di € 21.529,10 corrispondente ad erogazioni a titolo di assegno di invalidità civile in godimento – Cat. INVCIV n.
07518239 – a decorrere dal 01 gennaio 2018 fino al 31 luglio 2022, intervenute in relazione al periodo anteriore alla data del provvedimento di recupero dell'ente (comunicato nel febbraio 2023), intendendo il giudice nella fattispecie per cui è causa fare applicazione di recenti arresti giurisprudenziali di legittimità in materia di indebito assistenziale.
La giurisprudenza più recente (cfr. Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 3 febbraio – 20 maggio
2021, n. 13917), ha invero ritenuto che, in tema di prestazioni economiche corrisposte agli invalidi civili e di assistenza sociale, le somme indebitamente percepite per mancanza del requisito reddituale devono essere restituite a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non sia dovuta, salvo che l'erogazione indebita sia addebitale alla parte percipiente e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento. Nel medesimo senso, la sentenza n. 13916 nella quale la Suprema Corte nell'affrontare una fattispecie in cui l'indebito risulta essersi determinato in ragione dei maggiori redditi percepiti ostativi all'assegno sociale erogato ex art. 3, comma 6, I. n. 335 del 1995, ha riaffermato il principio secondo il quale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, l'indebito è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'accipiens, affermando che la ripetizione sarà da escludersi in presenza di una serie di situazioni di fatto avente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta e la presenza di un legittimo affidamento
(trattasi invero di un caso in cui la Corte territoriale aveva accertato in fatto che l' non aveva mai CP_1 disconosciuto di aver ricevuto la dichiarazione reddituale del 26 agosto 1998 attestante la percezione da parte dell'accipiens di reddito da pensione in misura ostativo alla fruizione dell'assegno sociale, deducendo, con procedimento logico presuntivo, pertanto che non fosse addebitabile all'accipiens
l'erronea erogazione e che, quindi, vi era una situazione idonea a fondare l'affidamento circa la effettiva spettanza del diritto).
Le due richiamate pronunzie si pongono nel solco della precedente sentenza del 9 novembre 2018, n.
28771, con cui la suprema Corte ha affermato che l'indebito assistenziale per venire meno dei requisiti reddituali determina il diritto a ripetere le somme versate solo a partire dal momento in cui l'ente preposto accerti il superamento dei requisiti reddituali;
ciò a meno che risulti provato che l'accipiens si trovasse, al momento della percezione, in situazione di dolo rispetto al venire meno del suo diritto
(come ad es. allorquando l'incremento reddituale sia talmente significativo da rendere inequivocabile il venir meno del beneficio), trattandosi di coefficiente che naturalmente fa venire meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito (interessante notare, vista la odierna fattispecie che in detta pronunzia la Corte interveniva su di un ricorso avverso una sentenza nella quale la Corte territoriale aveva positivamente accertato l'insussistenza del dolo atteso che il provvedimento di accertamento dell'indebito maturato nel 2007 era intervenuto nell'anno 2008 allorquando la pensionata aveva pacificamente recuperato le condizioni reddituali che le consentivano di godere del beneficio). CP_ L' non ha allegato e documentato che l'indebito sia addebitabile alla ricorrente, limitandosi ad affermare che spettava alla stessa dimostrare che i redditi percepiti nel periodo di riferimento siano nei limiti di cui alla normativa di riferimento per l'erogazione della prestazione. Ritiene il Tribunale che nella fattispecie in esame ricorre un legittimo affidamento della ricorrente CP_ quale accipiens delle somme oggi chieste in ripetizione dall' il riconoscimento e la erogazione CP_ in suo favore, a partire dall'anno 2018, da parte dell' della pensione di reversibilità (che insieme all'altra già riconosciuta dallo stesso ha dato luogo al superamento del limite reddituale) ha CP_1
CP_ indotto senz'altro la ricorrente a ritenere che l' avesse accertato la ricorrenza dei presupposti per la erogazione di tale ulteriore provvidenza. Il reddito percepito a partire dall'anno 2018 che ha dato luogo alla rideterminazione della prestazione in godimento da parte dell' è per intero un CP_1 reddito pensionistico o assistenziale e quindi già conosciuto dall' . Pertanto, in Controparte_2
CP_ applicazione dell'indicato indirizzo giurisprudenziale, non ricorre il diritto dell' al recupero dell'indebito.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell' e si liquidano come da dispositivo. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede: CP_ Dichiara non dovuta la somma di € 21.529,10 di cui al provvedimento di indebito dell' del febbraio 2023; condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 2.697, 00 oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge, con attribuzione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Si comunichi.
Aversa, 13/05/2025
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Raffaella Paesano