TRIB
Sentenza 12 ottobre 2025
Sentenza 12 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 12/10/2025, n. 1319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1319 |
| Data del deposito : | 12 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Prima Sezione civile, in composizione collegiale, nelle persone dei Giudici:
- Dott. Giuseppe Disabato Presidente
- Dott.ssa Rosella Nocera Giudice
- Dott.ssa Tiziana Di Gioia Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella procedura iscritta sotto il n. 1476/2025 R.G. V.G., promossa con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c., pendente tra
, nato a [...] il Parte_1
19/10/1974, rappresentato e difeso dall'Avv. VERNIA DELIA e
, nata a [...] l'[...], Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. CELLARO ANNA nonché Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. IN FATT O E DI RITT O Con il ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato il 18/03/2025,
e premesso che: Parte_1 Controparte_1
- avevano contratto matrimonio concordatario in data 07/09/2013 in Gioia del Colle (BA) (anno 2013 – parte II – serie A – n. 78);
- dall'unione coniugale nasceva, il 12.06.2016, la figlia;
Per_1
- all'atto del matrimonio i coniugi sceglievano di adottare il regime della separazione dei beni;
- in data 26/03/2024 il Tribunale di Bari aveva dichiarato omologata la separazione dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo sottoscritto congiuntamente da entrambi i coniugi del 13/12/2023 e depositato nei registri informatici in data 30/12/2023 iscritto al n. r.g. 498/2024
- le parti si erano accordate anche in ordine alle condizioni con cui divorziare;
tutto ciò premesso, chiedevano al Tribunale di Bari di recepire tali loro accordi, dichiarando espressamente di non volersi riconciliare. Con decreto del 31.03.2025, il Presidente, letto il ricorso, disponeva la comparizione personale delle parti per l'udienza del l'01.07.2025. All'udienza dell'01.07.2025, il Giudice delegato, esaminati gli atti e rilevato che il ricorso congiunto non recava la sottoscrizione della ma del solo , rinviava la causa all'udienza del CP_1 Parte_1
17.09.2025 invitando le parti al deposito del ricorso de bitamente sottoscritto. All'udienza del 17.09.2025, il Giudice delegato, rilevato che le parti avevano dichiarato di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., preso atto dell'impossibilità della riconciliazione, riservava la causa per la decisione in Camera di consiglio Il Pubblico Ministero rendeva parere favorevole l'01.04.2025
***** La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio su ricorso congiunto è fondata e merita, pertanto, accoglimento sussistendo le condizioni previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), della legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche. Invero, dalla copia della sentenza di omologa della separazione personale dei coniugi emerge non solo che i coniugi sono separati ma che dalla data di comparizione tenutasi in quel procedimento a quella di proposizione del presente ricorso risulta compiuto il termine di legge richiesto dalla citata norma. Alla stregua delle risultanze della documentazione anagrafica in atti, inoltre, appare legittimo desumere che dalla data di comparizione del giudizio separativo ad oggi le parti siano vissute ininterrottamente separate: ne consegue l'assoluta impossibilità di ricostruire tra loro quella comunione materiale e spirituale necessaria al perdurare del matrimonio. Ai sensi dell'art. 5 comma 2° della legge n. 898/1970, la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio. All'Ufficiale dello Stato Civile del Comune del luogo di celebrazione del matrimonio, nei cui atti il matrimonio risulta trascritto, va ordinato di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000. Quanto ai rapporti personali ed economici tra le parti, le pattuizioni concordate (affidamento condiviso del la figlia minore in favore di Per_1 entrambi i genitori con collocamento privilegiato presso la madre, regolamentazione del diritto di visita paterno, contributo a titolo di mantenimento della minore a carico del padre nella misura di € 300,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, assegno unico universale interamente in favore della madre, rinuncia ad ogni forma di mantenimento tra coniugi ecc.) sono conformi alla legge e, pertanto, devono essere recepite in sentenza. Le spese processuali sono compensate integralmente come da accordi tra le parti. La sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, Prima Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda congiunta proposta da e Parte_1
, nel giudizio n. 1476/2025 R.G. V.G., con Controparte_1
l'intervento del P.M. in sede, così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra i coniugi anzidetti in Gioia del Colle (BA) in data 07/09/2013, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune (anno 2013, atto n. 78, parte II, serie A) alle condizioni concordate nel ricorso congiunto, da intendersi qui integralmente trascritte;
2. la moglie perde il cognome del marito;
3. ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune del luogo di celebrazione del matrimonio per le annotazioni e gli ulteriori adempimenti di cui all'art. 69 lett. d) del d.P.R. n. 396/2000; 4. spese compensate. Così deciso in Bari, nella Camera di consiglio della Prima Sezione civile del Tribunale, il giorno 7 ottobre 2025.
IL GIU DICE ES TEN SOR E
Dr.ssa Tiziana Di Gioia IL PRESID EN TE
Dr. Giuseppe Disabato
Il Tribunale di Bari, Prima Sezione civile, in composizione collegiale, nelle persone dei Giudici:
- Dott. Giuseppe Disabato Presidente
- Dott.ssa Rosella Nocera Giudice
- Dott.ssa Tiziana Di Gioia Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella procedura iscritta sotto il n. 1476/2025 R.G. V.G., promossa con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c., pendente tra
, nato a [...] il Parte_1
19/10/1974, rappresentato e difeso dall'Avv. VERNIA DELIA e
, nata a [...] l'[...], Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. CELLARO ANNA nonché Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. IN FATT O E DI RITT O Con il ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato il 18/03/2025,
e premesso che: Parte_1 Controparte_1
- avevano contratto matrimonio concordatario in data 07/09/2013 in Gioia del Colle (BA) (anno 2013 – parte II – serie A – n. 78);
- dall'unione coniugale nasceva, il 12.06.2016, la figlia;
Per_1
- all'atto del matrimonio i coniugi sceglievano di adottare il regime della separazione dei beni;
- in data 26/03/2024 il Tribunale di Bari aveva dichiarato omologata la separazione dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo sottoscritto congiuntamente da entrambi i coniugi del 13/12/2023 e depositato nei registri informatici in data 30/12/2023 iscritto al n. r.g. 498/2024
- le parti si erano accordate anche in ordine alle condizioni con cui divorziare;
tutto ciò premesso, chiedevano al Tribunale di Bari di recepire tali loro accordi, dichiarando espressamente di non volersi riconciliare. Con decreto del 31.03.2025, il Presidente, letto il ricorso, disponeva la comparizione personale delle parti per l'udienza del l'01.07.2025. All'udienza dell'01.07.2025, il Giudice delegato, esaminati gli atti e rilevato che il ricorso congiunto non recava la sottoscrizione della ma del solo , rinviava la causa all'udienza del CP_1 Parte_1
17.09.2025 invitando le parti al deposito del ricorso de bitamente sottoscritto. All'udienza del 17.09.2025, il Giudice delegato, rilevato che le parti avevano dichiarato di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., preso atto dell'impossibilità della riconciliazione, riservava la causa per la decisione in Camera di consiglio Il Pubblico Ministero rendeva parere favorevole l'01.04.2025
***** La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio su ricorso congiunto è fondata e merita, pertanto, accoglimento sussistendo le condizioni previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), della legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche. Invero, dalla copia della sentenza di omologa della separazione personale dei coniugi emerge non solo che i coniugi sono separati ma che dalla data di comparizione tenutasi in quel procedimento a quella di proposizione del presente ricorso risulta compiuto il termine di legge richiesto dalla citata norma. Alla stregua delle risultanze della documentazione anagrafica in atti, inoltre, appare legittimo desumere che dalla data di comparizione del giudizio separativo ad oggi le parti siano vissute ininterrottamente separate: ne consegue l'assoluta impossibilità di ricostruire tra loro quella comunione materiale e spirituale necessaria al perdurare del matrimonio. Ai sensi dell'art. 5 comma 2° della legge n. 898/1970, la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio. All'Ufficiale dello Stato Civile del Comune del luogo di celebrazione del matrimonio, nei cui atti il matrimonio risulta trascritto, va ordinato di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000. Quanto ai rapporti personali ed economici tra le parti, le pattuizioni concordate (affidamento condiviso del la figlia minore in favore di Per_1 entrambi i genitori con collocamento privilegiato presso la madre, regolamentazione del diritto di visita paterno, contributo a titolo di mantenimento della minore a carico del padre nella misura di € 300,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, assegno unico universale interamente in favore della madre, rinuncia ad ogni forma di mantenimento tra coniugi ecc.) sono conformi alla legge e, pertanto, devono essere recepite in sentenza. Le spese processuali sono compensate integralmente come da accordi tra le parti. La sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, Prima Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda congiunta proposta da e Parte_1
, nel giudizio n. 1476/2025 R.G. V.G., con Controparte_1
l'intervento del P.M. in sede, così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra i coniugi anzidetti in Gioia del Colle (BA) in data 07/09/2013, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune (anno 2013, atto n. 78, parte II, serie A) alle condizioni concordate nel ricorso congiunto, da intendersi qui integralmente trascritte;
2. la moglie perde il cognome del marito;
3. ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune del luogo di celebrazione del matrimonio per le annotazioni e gli ulteriori adempimenti di cui all'art. 69 lett. d) del d.P.R. n. 396/2000; 4. spese compensate. Così deciso in Bari, nella Camera di consiglio della Prima Sezione civile del Tribunale, il giorno 7 ottobre 2025.
IL GIU DICE ES TEN SOR E
Dr.ssa Tiziana Di Gioia IL PRESID EN TE
Dr. Giuseppe Disabato