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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 23/09/2025, n. 2116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2116 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa OS ZI, ha pronunciato, in esito all' udienza del 22 settembre 2025, a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. R.G. 4520/2024
TRA
, c.f. , elettivamente domiciliata in Messina presso lo Parte_1 C.F._1 studio dell'Avv. Francesco Micali che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Marco Fazio
RESISTENTE
OGGETTO: pensione di vecchiaia anticipata
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso, depositato in data 3 settembre 2024, esponeva: Parte_1
- di aver presentato, in data 30 dicembre 2020, domanda al fine di ottenere il riconoscimento della pensione di vecchiaia anticipata in quanto affetta da patologie da renderla invalida nella misura pari o superiore all' 80%;
- l' , con provvedimento del 25 gennaio 2021, aveva respinto la domanda non riconoscendo ad CP_1 ella ricorrente un'invalidità pari o superiore all'80%;
- in data 8 settembre 2021, aveva proposto ricorso amministrativo per ottenere la pensione di vecchiaia anticipata, senza esito;
- in data 31 dicembre 2016, aveva cessato l'attività lavorativa, come da estratto contributivo in atti. Deduceva che, nella fattispecie in esame, ai fini del perfezionamento del requisito contributivo richiesto per l'accesso alla pensione di vecchiaia anticipata, fosse sufficiente un'anzianità contributiva pari a quindici anni, corrispondente a n. 780 settimane utili ai fini previdenziali.
Precisava che ella ricorrente aveva ampiamente superato il suddetto requisito, avendo maturato un'anzianità contributiva pari a oltre n. 1367 settimane utili ai fini previdenziali.
Richiamava la normativa in materia.
Chiedeva, pertanto, che ricorrendo i presupposti di legge, venisse dichiarato che era invalida nella misura pari o superiore all'80% dal compimento dei 57 anni di età e/o dalla diversa data accertanda, senza soluzione di continuità ed in via definitiva e che, pertanto, aveva diritto ad usufruire del requisito ridotto di età per il conseguimento da parte dell' in persona del legale rappresentante CP_1 pro-tempore della pensione di vecchiaia anticipata formulata in atti e che, conseguentemente, l' CP_1 venisse condannato al pagamento della predetta prestazione (pensione di vecchiaia anticipata) con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa, o ultima accertata, con gli interessi di legge e rivalutazione monetaria, con vittoria di spese e compensi da distrarre in favore del procuratore antistatario.
2.- L' , costituendosi in giudizio, eccepiva, preliminarmente, l'improcedibilità del ricorso ai sensi CP_1 dell'art. 445 bis c.p.c.
Nel merito, contestava la fondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto.
3.- Veniva disposta ed espletata c.t.u. medico-legale.
4.- L'udienza del 22 settembre 2025 veniva sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte e, in esito al deposito di note, la causa viene decisa.
5.- Ordine logico di trattazione impone di esaminare l'eccezione di improcedibilità della domanda per mancato previo esperimento dell'azione ex art. 445-bis c.p.c.
L'eccezione appare infondata e va, pertanto, disattesa, non rientrando la presente controversia tra quelle previste dall'art. 445-bis c.p.c..
6.- Nel merito, va rilevato che ai sensi dell'art. 1 del d.lgs. n. 503/1992 “
1. Il diritto alla pensione di vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti è subordinato al compimento dell'età indicata, per ciascun periodo, nella tabella A allegata.
2. Il limite di età previsto per l'applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 6, L. 29 dicembre 1990, n. 407, è elevato fino al compimento del 65° anno;
gli assicurati che alla data di entrata in vigore del presente decreto prestano ancora attività lavorativa, pur avendo maturato i requisiti per aver diritto alla pensione di vecchiaia, sono esonerati dall'obbligo della comunicazione di cui al richiamato articolo 6, comma 2; sono altresì esonerati dall'anzidetto obbligo gli assicurati che maturino i requisiti previsti entro sei mesi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto, fermo restando l'obbligo per gli assicurati stessi di effettuare la comunicazione sopra considerata non oltre la data in cui i predetti requisiti sono maturati....8. L'elevazione dei limiti di età di cui al comma 1 non si applica agli invalidi in misura non inferiore all'80 per cento”.
Il c.t.u., nominato nel corso del giudizio, ha ritenuto che è affetta da “Lombarizzazione Parte_1 di D12 ed emisacralizzazione sinistra di L5 con alterazioni spondilosiche del tratto lombare inferiore con apprezzabile limitazione funzionale. Diabete Mellito tipo 2 in attuale terapia mista. Cardiopatia ipertensiva a modesta incidenza funzionale.”
In particolare, il c.t.u. ha osservato che “La Ricorrente, sin dall'età di 48 anni, è affetta da Diabete
Mellito tipo 2. Ha praticato terapia orale sino al Febbraio 2025, epoca in cui ha intrapreso terapia mista con Insulina una volta al giorno. Non presenta apparenti complicanze micromacroangiopatiche con manifestazioni cliniche, pertanto è ascrivibile al N. Cod. 9309 delle
Tabelle annesse al D.M. 05.02.1992 con una percentuale di Invalidità del 41%. A carico dell'Apparato osteo-articolare ho rilevato una lieve deviazione scoliotica, spinalgia pressoria, limitazione antalgica della flessione del tronco e della rotazione di circa un terzo. Un esame radiografico eseguito .. in data 21.10.2024 ha messo in evidenza modeste alterazioni spondilosiche osteofitiche del tratto toracico medio, lombarizzazione di D12 ed emisacralizzazione sinistra di L5 con conseguente scomparsa dell'ultimo spazio discale, modeste alterazioni spondilosiche al tratto lombare inferiore con millimetrica anterolistesi di L4 su L5 e conseguente riduzione dello spazio discale interposto. E' una patologia ascrivibile al N. Cod. 7010 delle ricordate Tabelle e pertanto è valutabile con una percentuale di Invalidità del 40%. Infine la Ricorrente è affetta da Cardiopatia ipertensiva. L'E.C.G. eseguito .. il 10.10.2024 ha evidenziato ingrandimento atriale sinistro e anomalie aspecifiche della fase di ripolarizzazione ventricolare per cui tale patologia, in assenza di ulteriori alterazioni specifiche, è ascrivibile al N. Cod. 6441 delle ricordate Tabelle con una percentuale di Invalidità del 30%.”
Il consulente ha, dunque, concluso ritenendo che la ricorrente “presenta una percentuale di Invalidità del 74%””.
In seguito ai rilievi di parte ricorrente il ctu ha osservato di avere “valutato, patologie a carico dell'Apparato Osteo-Articolare, dell'Apparato Endocrino-Metabolico e dell'Apparato Cardio-
Vascolare. Sono patologie che interessano Organi e Funzioni differenti che coesistono ma che non si sommano fra loro”. Il consulente ha, poi, osservato: “Quanto .. alla mancata valutazione della asserita patologia psichica e neurovegetativa faccio notare che in Atti è stato versato solo un
Certificato di Visita Neurologica .. del 29.11.2024 che fa solo un generico riferimento a “calo del tono dell'umore, labilità emotiva, riferisce di non assumere farmaci per tale sintomatologia” e che riferisce che la paziente non esibisce documentazione sanitaria precedente. All'esame obiettivo i
Neurologi hanno riscontrato solo “tremori palpebrali a occhi chiusi” ed hanno concluso per una
“Sindrome ansioso depressiva non trattata”. E' obiettivamente un quadro clinico insufficiente per poter riconoscere una patologia Psichiatrica che, è bene notare, non presenta alcun precedente obiettivabile (terapia farmacologica, pregresse visite psichiatriche, trattamento presso Istituti specializzati, ricette di prescrizione di psicofarmaci). Per quanto riguarda l'Apparato Cardio-
Vascolare faccio presente di aver valutato una Invalidità del 30% rapportata alla prima classe NYHA in quanto è stata esibita solo una Visita Cardiologica con E.C.G. eseguita il 10.10.2024 … senza
l'esecuzione di Ecocardiogramma significativo. Infatti solo il riscontro di lesione di con tale Pt_2 accertamento avrebbe potuto far riconoscere una Classe NYHA superiore. Infine, per quanto riguarda l'Apparato Osteo-Articolare ho riconosciuto una percentuale del 40% rapportata al N. cod.
7010 delle Tabelle annesse al D.M. 05.02.1992 (anchilosi del rachide lombare) che rappresenta una equa valutazione per quanto riguarda sia il quadro anatomo patologico che funzionale.”.
Il ctu ha, dunque, confermato le conclusioni rese.
Il consulente tecnico ha adeguatamente valutato tutte le patologie risultanti dalla documentazione medica e le conclusioni cui giunge il CTU sono coerenti, dunque, con l'esame obiettivo da esso condotto e con la documentazione medica esaminata.
7.- In ragione di quanto esposto, che rende superflua ogni ulteriore valutazione, il ricorso va, pertanto rigettato.
8.- In presenza di dichiarazione ex art. 152 disp. att. cpc. da parte della ricorrente quest'ultima viene esonerata dal pagamento delle spese del presente procedimento e le spese di c.t.u., separatamente liquidate, vengono poste in via definitiva a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) esonera la ricorrente dal pagamento delle spese del presente procedimento;
c) pone le spese di ctu, separatamente liquidate, in via definitiva a carico dell' . CP_1
Messina, 23 settembre 2025
Il Giudice del Lavoro
OS ZI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa OS ZI, ha pronunciato, in esito all' udienza del 22 settembre 2025, a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. R.G. 4520/2024
TRA
, c.f. , elettivamente domiciliata in Messina presso lo Parte_1 C.F._1 studio dell'Avv. Francesco Micali che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Marco Fazio
RESISTENTE
OGGETTO: pensione di vecchiaia anticipata
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso, depositato in data 3 settembre 2024, esponeva: Parte_1
- di aver presentato, in data 30 dicembre 2020, domanda al fine di ottenere il riconoscimento della pensione di vecchiaia anticipata in quanto affetta da patologie da renderla invalida nella misura pari o superiore all' 80%;
- l' , con provvedimento del 25 gennaio 2021, aveva respinto la domanda non riconoscendo ad CP_1 ella ricorrente un'invalidità pari o superiore all'80%;
- in data 8 settembre 2021, aveva proposto ricorso amministrativo per ottenere la pensione di vecchiaia anticipata, senza esito;
- in data 31 dicembre 2016, aveva cessato l'attività lavorativa, come da estratto contributivo in atti. Deduceva che, nella fattispecie in esame, ai fini del perfezionamento del requisito contributivo richiesto per l'accesso alla pensione di vecchiaia anticipata, fosse sufficiente un'anzianità contributiva pari a quindici anni, corrispondente a n. 780 settimane utili ai fini previdenziali.
Precisava che ella ricorrente aveva ampiamente superato il suddetto requisito, avendo maturato un'anzianità contributiva pari a oltre n. 1367 settimane utili ai fini previdenziali.
Richiamava la normativa in materia.
Chiedeva, pertanto, che ricorrendo i presupposti di legge, venisse dichiarato che era invalida nella misura pari o superiore all'80% dal compimento dei 57 anni di età e/o dalla diversa data accertanda, senza soluzione di continuità ed in via definitiva e che, pertanto, aveva diritto ad usufruire del requisito ridotto di età per il conseguimento da parte dell' in persona del legale rappresentante CP_1 pro-tempore della pensione di vecchiaia anticipata formulata in atti e che, conseguentemente, l' CP_1 venisse condannato al pagamento della predetta prestazione (pensione di vecchiaia anticipata) con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa, o ultima accertata, con gli interessi di legge e rivalutazione monetaria, con vittoria di spese e compensi da distrarre in favore del procuratore antistatario.
2.- L' , costituendosi in giudizio, eccepiva, preliminarmente, l'improcedibilità del ricorso ai sensi CP_1 dell'art. 445 bis c.p.c.
Nel merito, contestava la fondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto.
3.- Veniva disposta ed espletata c.t.u. medico-legale.
4.- L'udienza del 22 settembre 2025 veniva sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte e, in esito al deposito di note, la causa viene decisa.
5.- Ordine logico di trattazione impone di esaminare l'eccezione di improcedibilità della domanda per mancato previo esperimento dell'azione ex art. 445-bis c.p.c.
L'eccezione appare infondata e va, pertanto, disattesa, non rientrando la presente controversia tra quelle previste dall'art. 445-bis c.p.c..
6.- Nel merito, va rilevato che ai sensi dell'art. 1 del d.lgs. n. 503/1992 “
1. Il diritto alla pensione di vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti è subordinato al compimento dell'età indicata, per ciascun periodo, nella tabella A allegata.
2. Il limite di età previsto per l'applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 6, L. 29 dicembre 1990, n. 407, è elevato fino al compimento del 65° anno;
gli assicurati che alla data di entrata in vigore del presente decreto prestano ancora attività lavorativa, pur avendo maturato i requisiti per aver diritto alla pensione di vecchiaia, sono esonerati dall'obbligo della comunicazione di cui al richiamato articolo 6, comma 2; sono altresì esonerati dall'anzidetto obbligo gli assicurati che maturino i requisiti previsti entro sei mesi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto, fermo restando l'obbligo per gli assicurati stessi di effettuare la comunicazione sopra considerata non oltre la data in cui i predetti requisiti sono maturati....8. L'elevazione dei limiti di età di cui al comma 1 non si applica agli invalidi in misura non inferiore all'80 per cento”.
Il c.t.u., nominato nel corso del giudizio, ha ritenuto che è affetta da “Lombarizzazione Parte_1 di D12 ed emisacralizzazione sinistra di L5 con alterazioni spondilosiche del tratto lombare inferiore con apprezzabile limitazione funzionale. Diabete Mellito tipo 2 in attuale terapia mista. Cardiopatia ipertensiva a modesta incidenza funzionale.”
In particolare, il c.t.u. ha osservato che “La Ricorrente, sin dall'età di 48 anni, è affetta da Diabete
Mellito tipo 2. Ha praticato terapia orale sino al Febbraio 2025, epoca in cui ha intrapreso terapia mista con Insulina una volta al giorno. Non presenta apparenti complicanze micromacroangiopatiche con manifestazioni cliniche, pertanto è ascrivibile al N. Cod. 9309 delle
Tabelle annesse al D.M. 05.02.1992 con una percentuale di Invalidità del 41%. A carico dell'Apparato osteo-articolare ho rilevato una lieve deviazione scoliotica, spinalgia pressoria, limitazione antalgica della flessione del tronco e della rotazione di circa un terzo. Un esame radiografico eseguito .. in data 21.10.2024 ha messo in evidenza modeste alterazioni spondilosiche osteofitiche del tratto toracico medio, lombarizzazione di D12 ed emisacralizzazione sinistra di L5 con conseguente scomparsa dell'ultimo spazio discale, modeste alterazioni spondilosiche al tratto lombare inferiore con millimetrica anterolistesi di L4 su L5 e conseguente riduzione dello spazio discale interposto. E' una patologia ascrivibile al N. Cod. 7010 delle ricordate Tabelle e pertanto è valutabile con una percentuale di Invalidità del 40%. Infine la Ricorrente è affetta da Cardiopatia ipertensiva. L'E.C.G. eseguito .. il 10.10.2024 ha evidenziato ingrandimento atriale sinistro e anomalie aspecifiche della fase di ripolarizzazione ventricolare per cui tale patologia, in assenza di ulteriori alterazioni specifiche, è ascrivibile al N. Cod. 6441 delle ricordate Tabelle con una percentuale di Invalidità del 30%.”
Il consulente ha, dunque, concluso ritenendo che la ricorrente “presenta una percentuale di Invalidità del 74%””.
In seguito ai rilievi di parte ricorrente il ctu ha osservato di avere “valutato, patologie a carico dell'Apparato Osteo-Articolare, dell'Apparato Endocrino-Metabolico e dell'Apparato Cardio-
Vascolare. Sono patologie che interessano Organi e Funzioni differenti che coesistono ma che non si sommano fra loro”. Il consulente ha, poi, osservato: “Quanto .. alla mancata valutazione della asserita patologia psichica e neurovegetativa faccio notare che in Atti è stato versato solo un
Certificato di Visita Neurologica .. del 29.11.2024 che fa solo un generico riferimento a “calo del tono dell'umore, labilità emotiva, riferisce di non assumere farmaci per tale sintomatologia” e che riferisce che la paziente non esibisce documentazione sanitaria precedente. All'esame obiettivo i
Neurologi hanno riscontrato solo “tremori palpebrali a occhi chiusi” ed hanno concluso per una
“Sindrome ansioso depressiva non trattata”. E' obiettivamente un quadro clinico insufficiente per poter riconoscere una patologia Psichiatrica che, è bene notare, non presenta alcun precedente obiettivabile (terapia farmacologica, pregresse visite psichiatriche, trattamento presso Istituti specializzati, ricette di prescrizione di psicofarmaci). Per quanto riguarda l'Apparato Cardio-
Vascolare faccio presente di aver valutato una Invalidità del 30% rapportata alla prima classe NYHA in quanto è stata esibita solo una Visita Cardiologica con E.C.G. eseguita il 10.10.2024 … senza
l'esecuzione di Ecocardiogramma significativo. Infatti solo il riscontro di lesione di con tale Pt_2 accertamento avrebbe potuto far riconoscere una Classe NYHA superiore. Infine, per quanto riguarda l'Apparato Osteo-Articolare ho riconosciuto una percentuale del 40% rapportata al N. cod.
7010 delle Tabelle annesse al D.M. 05.02.1992 (anchilosi del rachide lombare) che rappresenta una equa valutazione per quanto riguarda sia il quadro anatomo patologico che funzionale.”.
Il ctu ha, dunque, confermato le conclusioni rese.
Il consulente tecnico ha adeguatamente valutato tutte le patologie risultanti dalla documentazione medica e le conclusioni cui giunge il CTU sono coerenti, dunque, con l'esame obiettivo da esso condotto e con la documentazione medica esaminata.
7.- In ragione di quanto esposto, che rende superflua ogni ulteriore valutazione, il ricorso va, pertanto rigettato.
8.- In presenza di dichiarazione ex art. 152 disp. att. cpc. da parte della ricorrente quest'ultima viene esonerata dal pagamento delle spese del presente procedimento e le spese di c.t.u., separatamente liquidate, vengono poste in via definitiva a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) esonera la ricorrente dal pagamento delle spese del presente procedimento;
c) pone le spese di ctu, separatamente liquidate, in via definitiva a carico dell' . CP_1
Messina, 23 settembre 2025
Il Giudice del Lavoro
OS ZI