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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 10/11/2025, n. 707 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 707 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
N. 832/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Trerè Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice relatore dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 832/2025 R.G. vertente
TRA
, nata a [...] il [...] (C.F. e residente Parte_1 C.F._1 in Cotignola (RA), Corso Sforza n. 74, rappresentata e difesa dall'Avv. Barbara Liverani, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Faenza (RA), Corso Garibaldi n. 85, in virtù di procura allegata al ricorso
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], residente a[...]
11, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Deanna Bertazzoli e Francesco Barone, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Lugo (RA), via Tellarini n. 13, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
pagina 1 di 3 Le parti concludevano come da verbale di udienza del 23/10/2025, in adesione alla proposta conciliativa formulata dal Giudice relatore delegato all'udienza del 17/09/2025, ai sensi e per gli effetti dell'art.185 bis cpc, come segue:
“affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la residenza della madre in Cotignola, diritto del padre di vedere e tenere con sé il figlio a fine settimana alternati dal venerdì uscita dalla scuola fino alla domenica sera oltre ad un giorno infrasettimanale della settimana in cui lo stesso ha il fine settimana e due giorni infrasettimanali nella settimana in cui non gli spetta il weekend;
tre giorni durante le vacanze pasquali, sette giorni durante le vacanze natalizie
e quindici giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive;
obbligo di versare assegno mensile per il contributo al mantenimento del figlio di € 150,00 annualmente rivalutabili in base agli indici ISTAT oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie per lo stesso sulla scorta del Protocollo in essere presso questo Tribunale, assegno unico interamente alla madre, spese di lite compensate”
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso ai sensi dell'art. 337 bis c.c. depositato in data 12/04/2025 conveniva in Parte_1 giudizio dinanzi all'intestato Tribunale in composizione collegiale, deducendo di aver CP_1 intrapreso con il convenuto una convivenza more uxorio a far data dal 2017, dalla quale era nato il figlio
, in data 30.05.2019, riconosciuto da entrambi i genitori, e che, successivamente, i Persona_1 rapporti tra le parti si erano gradualmente deteriorati, determinando la cessazione della convivenza nel
2024.
Con decreto emesso in data 19/04/2025, il Giudice relatore delegato fissava udienza in data 17/09/2025, per la comparizione personale delle parti e ordinava la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero presso la Procura di Ravenna.
In data 05/06/2025 il Pubblico Ministero interveniva ritualmente nel procedimento.
Provvedeva a costituirsi nel procedimento con comparsa depositata in data 14/07/2025 il resistente
, che, contestate le allegazioni della ricorrente, chiedeva disporsi statuizioni diverse da CP_1 quelle indicate da Parte_1
All'udienza del 17/09/2025 il Giudice relatore delegato formulava alle parti la proposta conciliativa sopra riportata in corsivo, ai sensi e per gli effetti dell'art.185 bis cpc., alla quale le parti hanno aderito congiuntamente alla successiva udienza del 23/10/2025. Con ordinanza in pari data la causa veniva rimessa in decisione al Collegio ai sensi dell'art. 473 bis 21, comma 3, c.p.c.
Il PM concludeva come in atti in data 29/10/2025.
pagina 2 di 3 Tanto premesso, il Collegio osserva che gli accordi intercorsi tra le parti, sopra riportati in corsivo, in adesione alla proposta conciliativa formulata dal Giudice relatore delegato all'udienza del 17/09/2025, non risultano porsi in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico, né con gli interessi tutelati del minore . Per_1
Sussistono pertanto i presupposti affinché il Tribunale omologhi tali accordi, ai sensi dell'art. 473 bis 51, comma 4, c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 832/2025
RG, così provvede:
a) OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti, sopra riportati in corsivo, in adesione alla proposta conciliativa formulata dal Giudice relatore delegato all'udienza del 17/09/2025;
b) COMPENSA le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Ravenna, nella camera di consiglio del 07/11/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Alessia Vicini dott. Giovanni Trerè
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Trerè Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice relatore dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 832/2025 R.G. vertente
TRA
, nata a [...] il [...] (C.F. e residente Parte_1 C.F._1 in Cotignola (RA), Corso Sforza n. 74, rappresentata e difesa dall'Avv. Barbara Liverani, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Faenza (RA), Corso Garibaldi n. 85, in virtù di procura allegata al ricorso
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], residente a[...]
11, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Deanna Bertazzoli e Francesco Barone, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Lugo (RA), via Tellarini n. 13, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
pagina 1 di 3 Le parti concludevano come da verbale di udienza del 23/10/2025, in adesione alla proposta conciliativa formulata dal Giudice relatore delegato all'udienza del 17/09/2025, ai sensi e per gli effetti dell'art.185 bis cpc, come segue:
“affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la residenza della madre in Cotignola, diritto del padre di vedere e tenere con sé il figlio a fine settimana alternati dal venerdì uscita dalla scuola fino alla domenica sera oltre ad un giorno infrasettimanale della settimana in cui lo stesso ha il fine settimana e due giorni infrasettimanali nella settimana in cui non gli spetta il weekend;
tre giorni durante le vacanze pasquali, sette giorni durante le vacanze natalizie
e quindici giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive;
obbligo di versare assegno mensile per il contributo al mantenimento del figlio di € 150,00 annualmente rivalutabili in base agli indici ISTAT oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie per lo stesso sulla scorta del Protocollo in essere presso questo Tribunale, assegno unico interamente alla madre, spese di lite compensate”
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso ai sensi dell'art. 337 bis c.c. depositato in data 12/04/2025 conveniva in Parte_1 giudizio dinanzi all'intestato Tribunale in composizione collegiale, deducendo di aver CP_1 intrapreso con il convenuto una convivenza more uxorio a far data dal 2017, dalla quale era nato il figlio
, in data 30.05.2019, riconosciuto da entrambi i genitori, e che, successivamente, i Persona_1 rapporti tra le parti si erano gradualmente deteriorati, determinando la cessazione della convivenza nel
2024.
Con decreto emesso in data 19/04/2025, il Giudice relatore delegato fissava udienza in data 17/09/2025, per la comparizione personale delle parti e ordinava la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero presso la Procura di Ravenna.
In data 05/06/2025 il Pubblico Ministero interveniva ritualmente nel procedimento.
Provvedeva a costituirsi nel procedimento con comparsa depositata in data 14/07/2025 il resistente
, che, contestate le allegazioni della ricorrente, chiedeva disporsi statuizioni diverse da CP_1 quelle indicate da Parte_1
All'udienza del 17/09/2025 il Giudice relatore delegato formulava alle parti la proposta conciliativa sopra riportata in corsivo, ai sensi e per gli effetti dell'art.185 bis cpc., alla quale le parti hanno aderito congiuntamente alla successiva udienza del 23/10/2025. Con ordinanza in pari data la causa veniva rimessa in decisione al Collegio ai sensi dell'art. 473 bis 21, comma 3, c.p.c.
Il PM concludeva come in atti in data 29/10/2025.
pagina 2 di 3 Tanto premesso, il Collegio osserva che gli accordi intercorsi tra le parti, sopra riportati in corsivo, in adesione alla proposta conciliativa formulata dal Giudice relatore delegato all'udienza del 17/09/2025, non risultano porsi in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico, né con gli interessi tutelati del minore . Per_1
Sussistono pertanto i presupposti affinché il Tribunale omologhi tali accordi, ai sensi dell'art. 473 bis 51, comma 4, c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 832/2025
RG, così provvede:
a) OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti, sopra riportati in corsivo, in adesione alla proposta conciliativa formulata dal Giudice relatore delegato all'udienza del 17/09/2025;
b) COMPENSA le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Ravenna, nella camera di consiglio del 07/11/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Alessia Vicini dott. Giovanni Trerè
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