Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 03/02/2026, n. 2089 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2089 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02089/2026 REG.PROV.COLL.
N. 06029/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6029 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Samir Landi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del decreto di rigetto dell’istanza di concessione della cittadinanza (K10/-OMISSIS-);
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 dicembre 2025 il dott. UC VE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- In data 22.11.2021 il ricorrente ha presentato istanza per la concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 9, comma primo, lettera f) della legge 5 febbraio 1992, n. 91.
Il Ministero dell’Interno, con decreto n. K10/-OMISSIS- del 25.2.2025, ha respinto la domanda dell’istante ritenendo che non vi fosse coincidenza tra l’interesse pubblico e quello del richiedente alla concessione della cittadinanza in ragione della sussistenza a suo carico del seguente precedente penale:
“- sentenza emessa in data 15.01.2019 dal Tribunale in composizione monocratica di Massa, divenuta irrevocabile il 31.05.2019 per i reati di cui agli artt.648 comma 2 del c.p.(ricettazione), e 474 del (introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi )”.
Ad ulteriore sostegno del diniego è stato rilevato che l’istante, all’atto della presentazione della domanda, “ ha affermato di non essere stato condannato in procedimenti penali in Italia, rendendo conseguentemente dichiarazione mendace secondo il dettato del D.P.R. 445/2000, art. 76 ”.
Inoltre, il diniego risulta motivato anche in ragione della ritenuta carenza del requisito reddituale.
Avverso il predetto decreto di rigetto ha quindi proposto ricorso l’interessato, deducendone l’illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere per difetto d’istruttoria e carenza di motivazione, lamentando essenzialmente:
- che l’Amministrazione ha erroneamente riportato nella motivazione che, a fronte della comunicazione del preavviso di diniego ex art. 10 bis l. n. 241/90, “ non sono pervenute osservazioni ed è ampiamente decorso il termine assegnato” , considerato che il richiedente ha ritualmente trasmesso le proprie controdeduzioni in data 23.12.2024, allegando tutte le dichiarazioni reddituali, nonché dichiarando di non essere mai stato a conoscenza della condanna perpetrata nei suoi confronti e che avrebbe prontamente provveduto al deposito dell’istanza di riabilitazione;
- che, quanto alla rilevata carenza reddituale, evidenzia di aver percepito un reddito superiore ai parametri minimi previsti, come comprovato dalla documentazione depositata;
- che, quanto all’elemento di controindicazione di rilievo penale, deduce che la suddetta condanna è comunque insufficiente a sostenere, sotto il profilo motivazionale, il diniego impugnato, anche perché l’interessato, per un verso, era convinto di essere stato assolto secondo quanto riferitogli dal difensore e, per altro verso, si è prontamente attivato per presentare istanza di riabilitazione;
- che il provvedimento impugnato è anche affetto da difetto di istruttoria, in quanto l’Amministrazione avrebbe dovuto tenere conto in concreto della complessiva condotta tenuta dal richiedente nell'arco dell'intero periodo di permanenza sul territorio nazionale, essendosi ormai compiutamente integrato nel tessuto economico e sociale.
L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio per resistere al ricorso, depositando anche gli atti del procedimento e documentando, altresì, il preavviso di diniego regolarmente comunicato il 28.11.2024.
All’odierna udienza pubblica la causa è stata trattenuta per la decisione.
2.- Il ricorso è infondato.
Giova premettere un richiamo alla giurisprudenza formatasi in questa materia, ricostruita dalla Sezione in recenti pronunce (cfr., ex multis , TAR Lazio, Roma, Sez. V bis, nn. 2943, 2944, 2945, 3018, 3471, 4280 e 5130 del 2022, 20023 del 2023, 10363 del 2024 e 11770 del 2025).
Ebbene, è appena il caso di ricordare che, ai sensi del menzionato articolo 9 comma 1 lettera f), la cittadinanza italiana " può " essere concessa allo straniero che risieda legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica.
L'utilizzo dell'espressione evidenziata sta ad indicare che la residenza nel territorio per il periodo minimo indicato è solo un presupposto per proporre la domanda a cui segue "una valutazione ampiamente discrezionale sulle ragioni che inducono lo straniero a chiedere la nazionalità italiana e delle sue possibilità di rispettare i doveri che derivano dall'appartenenza alla comunità nazionale" (cfr., tra le tante, Consiglio di Stato sez. III, 23/07/2018 n. 4447).
Il conferimento dello status civitatis , cui è collegata una capacità giuridica speciale, si traduce in un apprezzamento di opportunità sulla base di un complesso di circostanze, atte a dimostrare l'integrazione del richiedente nel tessuto sociale, sotto il profilo delle condizioni lavorative, economiche, familiari e di irreprensibilità della condotta (Consiglio di Stato sez. VI, 9 novembre 2011, n. 5913; n. 52 del 10 gennaio 2011; Tar Lazio, sez. II quater, n. 3547 del 18 aprile 2012).
L'interesse pubblico sotteso al provvedimento di concessione della particolare capacità giuridica, connessa allo status di cittadino, impone che si valutino, anche sotto il profilo indiziario, le prospettive di ottimale inserimento del soggetto interessato nel contesto sociale del Paese ospitante (Tar Lazio, sez. II quater, n. 5565 del 4 giugno 2013), atteso che, lungi dal costituire per il richiedente una sorta di diritto che il Paese deve necessariamente e automaticamente riconoscergli ove riscontri la sussistenza di determinati requisiti e l'assenza di fattori ostativi, rappresenta il frutto di una meticolosa ponderazione di ogni elemento utile al fine di valutare la sussistenza di un concreto interesse pubblico ad accogliere stabilmente all'interno dello Stato comunità un nuovo componente e dell'attitudine dello stesso ad assumersene anche tutti i doveri ed oneri.
In altri termini, il provvedimento di concessione della cittadinanza in esame “ è atto squisitamente discrezionale di ‘alta amministrazione’, condizionato all'esistenza di un interesse pubblico che con lo stesso atto si intende raggiungere e da uno ‘ status illesae dignitatis’ (morale e civile) di colui che lo richiede ” (Consiglio di Stato, sez. III, 07/01/2022, n. 104).
Pertanto, l’anzidetta valutazione discrezionale può essere sindacata in questa sede nei ristretti ambiti del controllo estrinseco e formale; il sindacato del giudice, infatti, non si estende al merito della valutazione compiuta dall'Amministrazione, non potendo dunque spingersi al di là della verifica della ricorrenza di un sufficiente supporto istruttorio, della veridicità dei fatti posti a fondamento della decisione e dell'esistenza di una giustificazione motivazionale che appaia logica, coerente e ragionevole (cfr., ex multis , Consiglio di Stato sez. III, 16 novembre 2020, n. 7036; nonché, TAR Lazio, sez. V bis, n. 2944/2022 su prospettive e limiti dell’applicazione del principio di proporzionalità in tale materia).
Quanto, in particolare, all’onere motivazionale, la giurisprudenza ha più volte precisato che l'ampiezza e la profondità dell'obbligo di motivazione del provvedimento di diniego della concessione della cittadinanza devono correlarsi allo stadio del procedimento penale, alla natura del reato commesso, nonché alla circostanza che esso sia stato commesso a distanza di tempo dal momento in cui l'istanza di concessione della cittadinanza viene proposta. Questi profili incidono anche sul livello di discrezionalità dell'amministrazione per la quale la valutazione della condotta penalmente rilevante deve costituire, a norma di legge, uno degli elementi rilevanti ai fini della decisione sulla concessione della cittadinanza, con la conseguenza che, “ nel caso di sentenza penale e, a fortiori , di sentenza passata in giudicato l'ampiezza e l'intensità dell'obbligo motivazionale relativo al diniego di concessione di cittadinanza può essere minore rispetto a quello che deve, invece, caratterizzare un diniego in presenza di una mera comunicazione di notizia di reato o di una denuncia, della quale il ricorrente potrebbe non essere al corrente ” (Consiglio di Stato sez. I, 04/04/2022, n.713; cfr., in senso conforme, Cons. Stato, Sez. II, 31 maggio 2021, n. 4151).
3.- Tanto chiarito, ritiene il Collegio che, anzitutto, debba essere disatteso il primo profilo di censura relativo alla violazione dell’art. 10- bis .
In proposito, occorre osservare che, a fronte del preavviso di diniego regolarmente comunicato in data 28.11.2024 mediante caricamento sul portale CIVES (circostanza non contestata), il ricorrente ha dedotto di aver inviato le proprie osservazioni soltanto in data 23.12.2024, di modo che esse – in tesi - avrebbero dovuto comunque essere debitamente considerate prima del provvedimento finale, adottato nella fattispecie concreta il 25.2.2025.
Ora, sebbene sia granitica la giurisprudenza sulla natura ordinatoria del termine di dieci giorni assegnato dalla legge per le deduzioni di parte al preavviso di diniego di cui all’art. 10- bis in argomento, appare evidente che l’a gere dell’autorità pubblica non sia suscettibile di censure laddove tali osservazioni vengano tardivamente trasmesse dopo la chiusura della fase istruttoria, non potendo legittimamente esigersi dall’Amministrazione l’obbligo di rimanere in attesa sine die delle osservazioni dell’istante; ciò anche al fine di non pregiudicare le contrapposte esigenze di buon andamento e speditezza dell’azione amministrativa (cfr. anche Tar Lazio, Roma, sez. V bis, 13 giugno 2022 n. 7817).
Ne discende che, nel caso di specie, la valutazione delle osservazioni – peraltro palesemente ininfluenti sul contenuto del provvedimento finale quanto meno in relazione al grave precedente penale a suo carico - trasmesse dall’istante a distanza di quasi un mese dal preavviso di diniego è stata legittimamente omessa dall’Amministrazione, tenuto conto dell’imminente emissione del provvedimento finale, adottato in data 25.2.2025.
Il primo motivo di censura va, pertanto, respinto.
4.- Ciò posto e venendo alle doglianze di eccesso di potere per difetto d’istruttoria e carenza di motivazione, ritiene il Collegio che, nel caso concreto, il Ministero abbia legittimamente esercitato il potere discrezionale di cui dispone a norma dell’art. 9, assolvendo all’onere di motivazione e senza venir meno ai criteri di ragionevolezza e proporzionalità nel bilanciamento degli interessi, non difettando la motivazione circa il carattere ostativo delle vicende penali emerse a carico del richiedente, anche alla luce delle emergenze sociali che assumono maggiore disvalore e allarme nella nostra comunità nazionale.
Difatti, quanto alla sentenza irrevocabile di condanna del 2019 a carico del ricorrente per il reato di ricettazione ai sensi dell’art. 648, comma 2, c.p., occorre osservare che tale fatto è punito con la reclusione da uno a quattro anni: considerato che tra le ipotesi automaticamente ostative all’acquisto della cittadinanza “di diritto” per matrimonio previste dall’art. 6 della legge n. 91 del 1992 è contemplata anche “ la condanna per un delitto non colposo per il quale la legge preveda una pena edittale non inferiore nel massimo a tre anni di reclusione ”, tale fattispecie di reato, rientrando tra quelle preclusive all’acquisto della cittadinanza per matrimonio, costituisce, a fortiori , circostanza ostativa alla richiesta cittadinanza per naturalizzazione (Cons. Stato, sez. III, n. 52/2011, 1726/2019, 8734/2019, 4151/2021; TAR Lazio, sez. II quater, n. 1833/15; 3582/14; n. 9947/2016, 324/2017; TAR Lazio, sez. I ter, n. 11734/2019, 4632/2020; TAR Lazio, sez. V bis, n. 2944/2022; n. 4236/22; n. 4295/2022; 4941/2022; n. 5130/2022; n. 5131/2022; n. 6254/2022; 6604/2022).
Si tratta, peraltro, di una fattispecie delittuosa volta ad evitare che venga agevolata la fruizione di profitti derivanti da reati offensivi del patrimonio onde impedire anche di “alimentare” un circuito economico contra ius . Per tali ragioni, pertanto, non appare manifestamente irragionevole o illogica la valutazione discrezionale dell’Amministrazione, laddove ha ritenuto di far assurgere tale condotta criminosa ad indice sintomatico di una mancata integrazione e volontà di adesione alle regole che informano la vita sociale dello Stato di cui il ricorrente chiede la cittadinanza.
Inoltre, con la ridetta sentenza penale del 2019 il ricorrente è stato condannato anche per il reato di commercio di prodotti con segni falsi ex art. 474 c.p.; è evidente che anche tale fatto criminoso è stato ragionevolmente assunto ad indice di inaffidabilità e mancata integrazione del ricorrente, considerato che il bene giuridico protetto dalla fattispecie è innanzitutto la tutela della pubblica fede, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi o segni distintivi, che individuano le opere dell'ingegno e i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione. Al riguardo, questo TAR ha ripetutamente evidenziato, con riferimento ai reati di falso in generale, che tali comportamenti sono indicativi di una scarsa affidabilità nel rapportarsi con le Istituzioni dello Stato di cui si aspira a divenire cittadino, il che avvalora il giudizio di insufficiente adesione da parte dello straniero ai valori dell'ordinamento del Paese di cui chiede lo status civitatis (cfr. di recente T.A.R. Lazio, sez. V bis, nn. 2947/2022 e 3026/2022, con specifico riferimento alle false autocertificazioni in sede di domanda di concessione della cittadinanza italiana ma con considerazioni che valgono più in generale).
Si aggiunga, ad ulteriore supporto del diniego, che tali reati ricadono in quell’arco temporale - ossia il decennio anteriore alla presentazione della domanda - che costituisce il “periodo di osservazione” in cui devono essere maturati i requisiti per la cittadinanza, ai sensi dell'art. 9 legge n. 91 del 1992, inclusi quelli dell’irreprensibilità della condotta (vedi, da ultimo, TAR Lazio, sez. V bis, n. 2643/2022; 2944, 2945 del 2022), salvi i fatti di particolare gravità che possono essere apprezzati nel loro particolare valore “sintomatico” in quanto anche indicativi di tendenze caratteriali, potendo in tal caso essere considerati anche oltre il decennio (Consiglio di Stato sez. VI n. 52/2011, Consiglio di Stato sez. III n. 1726/2019, 5271/2019, 4122/2021; TAR Lazio, sez. II quater, n. 10678/13, 5615/2015, 5917/21; cfr., TAR Lazio, sez. V bis, n. 2643, 2945, 2946, 4469 del 2022; cfr. con specifico riferimento al reato di resistenza a pubblico ufficiale; nonché TAR Lazio, sez. II quater, 1833/2015, TAR Lazio, sez. V bis, n. 2644/2022).
Infine, non può assumere rilievo contrario a tale conclusione neanche la circostanza che il ricorrente si sarebbe prontamente attivato per presentare l’istanza di riabilitazione. Invero, premesso che, alla data di adozione del diniego, la riabilitazione non risultava concessa (cfr., ex multis , Consiglio di Stato, sez. III, 07/01/2022, n. 104 secondo cui la legittimità del diniego va valutata sulla base delle circostanze di fatto esistenti al momento della sua adozione), in ogni caso va rammentato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui, al di fuori dell’ipotesi considerata dal citato art. 6 in relazione all’art. 5, in cui la riabilitazione da parte del giudice penale ha effetti particolari che si giustificano con la natura di diritto soggettivo della cittadinanza per matrimonio con italiana/o, nel caso invece della cittadinanza per naturalizzazione, ai sensi dell’art. 9, la riabilitazione non comporta alcun automatismo circa l'ottenimento della cittadinanza, poiché lascia sempre in capo alla pubblica amministrazione la decisione discrezionale inerente alla concessione della cittadinanza: “ciò in quanto, come più volte pure sottolineato da questa stessa Sezione nella sua costante giurisprudenza, il mutamento dello status civitatis è un fatto di rilevante importanza pubblica e, pertanto, i requisiti di cui all'art. 9 della l. n. 91 del 1992, da leggere in combinato con gli elementi ostativi dell'art. 6, per quanto necessari, non risultano tuttavia da soli sufficienti . D etti requisiti infatti, oltre a non essere sufficienti, non costituiscono nemmeno una presunzione di idoneità al conseguimento dell'invocato status (v., ex plurimis , Cons. St., sez. III, 20/03/2019, n.1837; 13/11/2018, n. 6374).
In altri termini, in virtù della cd. pluriqualificazione dei fatti giuridici, mentre sul piano penale gli effetti della riabilitazione sono chiaramente diretti ad agevolare il reinserimento nella società del reo, in quanto eliminano le conseguenze penali residue e fanno riacquistare all’interessato la capacità giuridica persa in seguito alla condanna, viceversa, sul piano amministrativo, la valutazione che l’Amministrazione è chiamata a compiere per concedere lo status di cittadino ha riguardo principalmente all’interesse pubblico alla tutela dell’ordinamento.
Ne consegue che, nel riconoscere la cittadinanza ai sensi dell'art. 9 della l. n. 91 del 1992, pur se intervenuta la riabilitazione, l’Amministrazione è chiamata, comunque, a prendere in considerazione il “fatto storico” per il particolare valore sintomatico che può assumere in quel procedimento (Consiglio di Stato, sez. IV, n. 1788/2009, n. 4862/2010; sez. III, n. 7022/2019; T.A.R. Lazio sez. II quater, n. 10590/12; 10678/2013).
Da quanto esposto consegue che, nel caso di specie, anche se la riabilitazione fosse intervenuta prima del gravato decreto, l’istante non avrebbe comunque potuto beneficiare di alcun automatismo in ragione dei rilievi innanzi descritti, residuando in capo alla P.A. ogni valutazione discrezionale in merito alla richiesta concessione della cittadinanza.
5.- Infine, si ritiene che, ad ulteriore supporto del diniego, deponga anche l’ulteriore circostanza espressamente richiamata nella motivazione del gravato decreto di rigetto, in particolare l’autocertificazione dell’istante, all’atto della presentazione della domanda, di non aver mai riportato condanne penali, nonostante la sussistenza del precedente penale sopra indicato.
In questa prospettiva, come condivisibilmente rilevato nella motivazione del diniego, l’istante ha fornito una falsa dichiarazione suscettibile di sanzione sotto il profilo penale e rilevante, comunque, anche sul piano del procedimento amministrativo in esame come comportamento indicativo di scarsa affidabilità nel rapportarsi con le Istituzioni dello Stato di cui aspira a divenire cittadino; il che avvalora ulteriormente il giudizio di insufficiente adesione da parte dello straniero ai valori dell'ordinamento del Paese di cui chiede lo status civitatis (cfr., di recente, T.A.R. Roma, (Lazio) sez. I, 12/10/2020, n.10317; n. 7919/21; da ultimo, TAR Lazio, sez. V bis, n. 2944, 2945, 2946, 2947, 3026, 3475 nonché 3621 del 2022).
Non merita, peraltro, condivisione la prospettazione del ricorrente ove giustifica tale omessa dichiarazione adducendo il proprio errore incolpevole.
Infatti, il giudizio di disvalore dei fatti in questione non può ritenersi inficiato dall’asserito errore in buona fede in cui sarebbe incorso il richiedente, atteso che il precedente penale a suo carico era senza dubbio ben noto all’istante, con conseguente onere di dichiararlo come richiesto nel modulo di istanza di cittadinanza.
6.- Le assorbenti considerazioni che precedono rendono irrilevante la disamina della doglianza avverso la rilevata carenza del requisito reddituale, in omaggio al costante orientamento della giurisprudenza secondo cui « in presenza di un atto amministrativo cd. " plurimotivato " è sufficiente la legittimità di una sola delle giustificazioni per sorreggere l'atto in sede giurisdizionale, dal momento che nel caso di un atto fondato su una pluralità di ragioni indipendenti ed autonome le une dalle altre, il rigetto delle censure proposte contro una di tali ragioni rende superfluo l'esame di quelle relative alle altre parti del provvedimento» (cfr., ex plurimis, Consiglio di Stato sez. V, 03/03/2022, n.1529).
7.- In ultima analisi, considerato che il provvedimento di concessione della cittadinanza rappresenta un atto eminentemente discrezionale di "alta amministrazione” suscettibile di essere sindacato solo nei ristretti ambiti del controllo di legittimità – escluso ogni sindacato sostitutivo - ritiene il Collegio che la valutazione dell’Amministrazione sia esente da vizi di illogicità o irragionevolezza.
La tesi dell'istante non tiene conto dell'amplissima discrezionalità, informata anche a criteri di precauzione di profilo oggettivo (Cons. St., sez. III, 11 maggio 2016, n. 1874) e di cautela (Cons. St., sez. III, 29 marzo 2019, n. 2102; 6 settembre 2018, n. 5262), che - come già osservato - caratterizza il provvedimento di concessione della cittadinanza italiana, in quanto atto che attribuisce definitivamente uno status che comporta rilevanti conseguenze per il patrimonio giuridico del richiedente e sui suoi diritti all'interno dello Stato; tale concessione può però comportare conseguenze altrettanto rilevanti, anche gravemente perniciose per l'interesse nazionale in caso di infelice concessione (T.A.R. Lazio sez. I - Roma, 05/05/2021, n. 5261). Proprio per la rilevanza di tale riconoscimento, l'art. 9, l. n. 91 del 1992 demanda al Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell'interno, la concessione della cittadinanza.
Peraltro, considerato che, nel caso di accoglimento dell’istanza, le conseguenze sono tendenzialmente irreversibili ed interessano l’intera collettività in quanto il soggetto viene ad essere ammesso stabilmente nella comunità nazionale in via definitiva (con diritto di partecipazione alla determinazione delle scelte politiche), non appare sproporzionato il provvedimento che nega la cittadinanza, in via di precauzione adeguatamente avanzata, a quei soggetti di cui si dubita che possano assicurare il rispetto dei valori fondamentali, quali la vita e la incolumità delle persone, la fiducia ed il riguardo per le Istituzioni dello Stato di cui entra a far parte, ed altri beni riconosciuti e tutelati dalla Costituzione.
Nel caso di specie, il diniego risulta fondato sulla ridetta sentenza irrevocabile di condanna del 2019 e sull’omessa dichiarazione di tale precedente all’atto della presentazione della domanda di cittadinanza, elementi questi che appaiono idonei a sorreggere adeguatamente il giudizio di inaffidabilità e non compiuta integrazione del ricorrente nel tessuto sociale, con conseguente esito negativo sulla concessione della cittadinanza.
Del resto, la valutazione del Ministero dell'Interno è avvenuta sulla base di accertamenti il cui esito, in termini di prognosi di idoneità allo stabile inserimento nella comunità nazionale con il conferimento della cittadinanza, rientra negli apprezzamenti di merito non sindacabili dinanzi al giudice amministrativo, se non per evidente travisamento dei fatti ed illogicità, vizi che non risultano sussistere nel caso di specie.
Né la natura di alta amministrazione del provvedimento gravato consente a questo giudice di sostituire valutazioni di merito, riservate all'Autorità amministrativa preposta, con altre, attesi i vincoli al sindacato giurisdizionale in questa materia.
Si rende opportuno osservare, inoltre, che la difesa della parte ricorrente non contesta la sussistenza dei fatti sopra indicati, ma si limita ad invocare la sussistenza della residenza in Italia da oltre un decennio e l’asserito inserimento nel contesto sociale, ritenendo che tali circostanze siano sufficienti al rilascio della cittadinanza; tali argomentazioni difensive, tuttavia, non appaiono idonee a scalfire il giudizio svolto dall’Amministrazione.
L’istante, infatti, non offre elementi che possano integrare meriti speciali, atteso che lo stabile inserimento, anche nella realtà economica, se, per un verso, rappresenta una condizione del tutto ordinaria, in quanto costituisce solo il presupposto per conservare il titolo di soggiorno, per altro verso rappresenta soltanto il prerequisito per la concessione della cittadinanza alla stregua di quanto sopra osservato.
Difatti, il conferimento della cittadinanza italiana per naturalizzazione presuppone l'accertamento di un interesse pubblico da valutarsi anche in relazione ai fini propri della società nazionale e non già sul semplice riferimento dell'interesse privato di chi si risolve a domandare la cittadinanza per il soddisfacimento di personali esigenze.
Il riconoscimento della cittadinanza, per sua natura irrevocabile (salvi i casi di revoca normativamente previsti), si fonda su determinazioni che rappresentano un'esplicazione del potere sovrano dello Stato di ampliare il numero dei propri cittadini (Cons. Stato, Sez. III, 7 gennaio 2022, n. 104) e, pertanto, presuppone che " nessun dubbio, nessuna ombra di inaffidabilità del richiedente sussista, anche con valutazione prognostica per il futuro, circa la piena adesione ai valori costituzionali su cui Repubblica Italiana si fonda " (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 14 febbraio 2017, n. 657).
D’altronde, la particolare cautela con cui l'Amministrazione valuta la rilevanza di condotte antigiuridiche è compensata dalla facoltà di reiterazione dell’istanza che l’ordinamento riconosce al richiedente una volta mutate le condizioni oggettive sottese all'esito negativo originario.
In conclusione, il provvedimento appare adeguatamente motivato e scevro dalle dedotte censure, pertanto il ricorso proposto deve essere respinto.
8.- Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del Ministero dell’Interno, che liquida complessivamente in €1.500,00 (millecinquecento/00) oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RI IZ, Presidente
Enrico Mattei, Consigliere
UC VE, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| UC VE | RI IZ |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.