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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 27/03/2025, n. 1364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1364 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
Il giorno 17/03/2025, ore 9:44, davanti al g.o.p. Giuseppa Caraccia, nel processo iscritto al n. 2540/2023 R.G.A.C., si dà atto che è presente l'Avv. Franzonello anche in sostituzione dell'Avv. Giannone per parte attrice che conclude come in citazione e note conclusive, discute brevemente la causa e chiede che venga decisa.
IL G.O.P.
Dopo la camera di consiglio, in cui si è ritirato dopo la trattazione degli altri procedimenti come da odierno ruolo di udienza, alle ore 16:00, riapre il verbale che allega alla sentenza emessa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., di cui, in assenza delle parti, dà lettura.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
Terza Sezione Civile
in composizione monocratica, in persona del giudice onorario, dott.ssa Giuseppa
Caraccia, all'esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura in udienza del dispositivo e contestuale motivazione, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 2540/2023 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi promossa
1 da
nato a [...], il [...] (Cod. Fisc. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente, dall'Avv. Annalisa Franzonello
( e dall'Avv. Emanuele Giannone Email_1
( giusta procura rilasciata in foglio separato congiunto Email_2 all'atto di citazione
ATTRICE
Contro
, (P.IVA ) in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 P.IVA_1
tempore, elettivamente domiciliato per la carica in Torino, Via Guglielmo Reiss
Romoli, 243/6 – pec: Email_3
CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO: inadempimento contrattuale
……………
Il Tribunale, in persona del giudice onorario, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
➢ condanna la in persona del legale rappresentante pro tempore, Email_4 alla restituzione, in favore del sig. , della somma di € 25.000,00, Parte_1
oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
➢ condanna la in persona del legale rappresentante pro tempore, Email_4
al pagamento delle spese del giudizio liquidate in € 2.770,00 di cui € 230,00 per esborsi ed € 2.540,00 per onorario, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, iva e cpa come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Annalisa
Franzonello e dell'Avv. Emanuele Giannone dichiaratisi antistatari.
MOTIVI DELLA DECISIONE
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Tribunale di Palermo
Terza Sezione Civile
Con atto di citazione notificato a mezzo pec il 14/02/2023, il sig. ha Parte_1 chiesto la condanna della società al pagamento della somma di € Controparte_1
25.000,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, per violazione degli obblighi di cui al contratto di noleggio a lungo termine n. 000292/A del 17/09/2020.
La società attrice ha esposto che, in forza del predetto contratto, ha noleggiato per il periodo di sette anni un'auto di fascia 3,5, dietro il pagamento in due soluzioni del complessivo importo di € 35.000,00 e che, dopo la corresponsione dell'importo concordato, in data 17/09/2020, la gli ha consegnato l'autovettura Controparte_1
BMW 218I tg. GA952ZF di colore nero;
ha evidenziato che il contratto poneva, a carico della società noleggiante, tutti gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione ma che, però, questa ha omesso tali interventi e, dunque, con pec del 12/07/2022 ha comunicato all'azienda la risoluzione del contratto provvedendo a restituire l'autovettura e richiedendo la restituzione della somma di €
25.000,00.
La , regolarmente convenuta in giudizio, non si è costituita e con Controparte_1
ordinanza del 25/05/2023 è stata dichiarata la sua contumacia.
Espletata l'istruttoria, solo documentale, la causa è stata rinviata per la discussione orale, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 27/03/2025.
………………
Preliminarmente, deve darsi atto del verificarsi della condizione di procedibilità di cui all'art. 3, comma 1, del D.L. n. 132/14 conv. in L. n. 162/14, stante l'avvio del procedimento di negoziazione assistita nei confronti della con pec Controparte_1
del 07/12/2022 (cfr. doc. 6 produzione attrice).
In punto di diritto, va evidenziato che è principio giurisprudenziale consolidato quello secondo cui in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento
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Tribunale di Palermo
Terza Sezione Civile
(cfr. Cass.11/12/2023 n. 34475; Cass. 27/02/2023 n. 5853; Cass. 16/02/2022 n. 5128;
Cass. 11/02/2021 n. 3587; Cass. 12/10/2018 n. 25584; Cass. 29/05/2018 n. 13370;
Cass. 20/01/2015 n. 826 e Cass. sez. un. 30/10/2001 n. 13533).
Ciò posto, la domanda attrice è fondata e va accolta.
Il ha prodotto la seguente documentazione. il contratto di noleggio a lungo Pt_1 termine n. 000292/A del 17/09/2020, il modulo dell'avvenuta consegna dell'auto BMW
218I tg. GA952ZF in data 17/09/2020, le fatture n. 639 del 09/12/2019 di € 25.000,01 e n. 117 del 18/02/2020 di € 11.999,99 ove sono indicati gli estremi del bonifico di pagamento nonché la corrispondenza con la società convenuta ove si evince che l'auto aveva bisogno di interventi e che tra le parti doveva essere concordata la data per la riparazione (cfr. docc. 1- 2 – 3- 4 – 5).
È stato appurato, quindi, che tra le parti si è formato il vincolo negoziale del bene concesso a noleggio, che l'attore ha versato l'importo pattuito, che il veicolo doveva essere sottoposto a riparazioni e che l'auto è stata riconsegnata alla società convenuta ma che questa non ha restituito l'importo di € 25.000,00; circostanze, peraltro, rimaste tutte incontestate posta la contumacia della società convenuta.
Ciò detto, va rilevato che il contratto intercorso tra l'odierno attore e la società convenuta aveva ad oggetto il noleggio di un'autovettura di fascia 3,5 della durata di 84 mesi ed a fronte di detta fornitura l'attore si è impegnato a corrispondere un importo in due soluzioni pari complessivamente ad € 35.000,00 per l'uso del veicolo e per i servizi inclusi.
Per quanto qui di interesse, al punto 8.1 dell'Allegato A delle Condizioni Generali, il contratto prevedeva che “Gli oneri economici per la manutenzione ordinaria e straordinaria della vettura e per le riparazioni sono, salvo diversa comunicazione, a carico di . CP_1
Nel caso di specie parte attrice, pertanto, atteso che l'autovettura aveva bisogno di riparazioni e che la non vi ha provveduto, con mail del 12/07/2022 Controparte_1
ha provveduto a recedere dal contratto restituendo, in data pari data, l'auto; restituzione che la società convenuta ha accettato senza obiezione alcuna.
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Tribunale di Palermo
Terza Sezione Civile
Non è chi non veda come un tale comportamento concludente, pacificamente adottato da entrambe le parti contraenti, ha reso manifesta la reciproca volontà di cessare il contratto e liberarsi delle rispettive obbligazioni. Il contratto ha, pertanto, esaurito i propri effetti tra le parti per mutuo consenso.
Infatti, a fronte della mancata riparazione dell'auto oggetto del contratto, l'attore ha legittimamente esercitato il proprio diritto di recesso provvedendo alla messa in mora della società convenuta per consentirle il corretto adempimento e, all'esito negativo della diffida, ha provveduto alla riconsegna dell'auto; riconsegna che non è stata in nessun modo contestata dalla controparte contrattuale che, invece, ha accettato il manifestato recesso con ciò dichiarando nei fatti il proprio consenso alla cessazione del contratto.
Tanto considerato, la risoluzione convenzionale, avvenuta nel caso di specie per il recesso di una parte pacificamente accettato dall'altra, prescinde dalla valutazione della gravità dell'inadempimento e stante che una prestazione è già stata eseguita da una parte, occorre che venga ristabilito l'equilibrio sinallagmatico tra prestazione e controprestazione.
Come già detto, a seguito della sottoscrizione del contratto di noleggio l'attore ha corrisposto la complessiva somma di € 35.000,00, somma che in caso di recesso deve essere restituita in parte, come previsto nell'art.
9.2 delle Condizioni Generali del contratto ovvero quella “…pari alla differenza di tempo in anni tra quanto utilizzato e quanto non utilizzato del servizio pagato, l'anno in cui il Cliente effettua il recesso verrà considerato totalmente utilizzato…”.
Conseguentemente, tenuto conto che l'auto noleggiata è stata utilizzata per due anni ed il contratto era stato stipulato per sette anni, all'attore va, dunque, restituita la complessiva somma di € 25.000,00, oltre gli interessi legali dalla domanda. Va evidenziato come le restituzioni a favore della parte adempiente non ineriscono ad un'obbligazione risarcitoria e, quando attengono a somme di denaro, non danno luogo a debiti di valore ma di valuta, non soggetti a rivalutazione monetaria.
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Terza Sezione Civile
Per ciò che concerne le spese di lite, in ossequio al principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., la società convenuta va condannata al pagamento delle spese di lite in favore dell'attore.
Non può avere rilievo alcuno la circostanza che la parte che ha dato causa al processo abbia poi omesso di costituirsi e di dispiegare attività difensiva.
Infatti, alla luce della costante giurisprudenza di legittimità ai fini della distribuzione dell'onere delle spese del processo tra le parti, essenziale criterio rivelatore della soccombenza è l'aver dato causa al giudizio;
la soccombenza non è esclusa dalla circostanza che, una volta convenuta in giudizio, la parte sia rimasta contumace (cfr.
Cass. civ. 13/01/2015 n. 373 e Cass. 15.10.2014 n. 21871).
La liquidazione di tali spese, per la quale si rimanda al dispositivo, viene integralmente effettuata sulla base dei parametri introdotti dal D.M. Giustizia 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/22, facendo riferimento ai valori minimi della tabella n. 2 per le cause di valore da € 5.200,01 fino ad € 26.000,00 atteso che l'istruzione probatoria è stata solo documentale e che le note conclusive redatte da parte attrice riproducono quanto già scritto in citazione.
Così deciso in Palermo, 27 marzo 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Giuseppa Caraccia
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