TAR Roma, sez. 3T, sentenza 05/02/2026, n. 2209
TAR
Sentenza 5 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Mancato avviso di avvio del procedimento

    La normativa speciale (art. 80, comma 3, D.Lgs. 385/1993) deroga alle garanzie partecipative generali (artt. 7 ss. L. 241/1990) per ragioni di riservatezza a tutela del pubblico risparmio, sottraendo alla comunicazione preventiva sia il decreto del MEF che la proposta della Banca d'Italia.

  • Rigettato
    Assenza dei presupposti per la liquidazione coatta amministrativa

    L'art. 57 del TUF individua presupposti non cumulativi, tra cui le perdite patrimoniali di eccezionale gravità. Nel caso di specie, sono state accertate perdite di eccezionale gravità che giustificano la misura adottata, costituendo espressione di discrezionalità tecnica non manifestamente illogica o irragionevole. La censura relativa alla violazione dell'art. 17 del D.Lgs. 180/2015 è infondata in quanto le 'perdite patrimoniali di eccezionali gravità' rappresentano un presupposto comune alla liquidazione coatta amministrativa disciplinata dal TUF.

  • Rigettato
    Assenza di istanze di liquidazione giudiziale presentate da terzi

    La liquidazione giudiziale e la liquidazione coatta amministrativa delle SGR sono istituti autonomi e non presuppongono l'una l'altra. L'art. 57, comma 2, del TUF prevede espressamente la possibilità che i liquidatori presentino un'istanza motivata per l'avvio della liquidazione coatta amministrativa.

  • Rigettato
    Violazione del principio di proporzionalità

    I provvedimenti di gestione delle crisi degli intermediari finanziari, come l'amministrazione straordinaria e la liquidazione coatta amministrativa, non hanno natura sanzionatoria. Pertanto, la pronuncia invocata, che affronta la rilevanza della violazione nel contesto di un procedimento a carattere sanzionatorio, risulta inconferente.

  • Rigettato
    Travasamento dei fatti e assenza dei presupposti, carenza della motivazione

    Il decreto del MEF può essere motivato per relationem alla proposta della Banca d'Italia, purché il MEF ne esamini analiticamente il contenuto. Nel caso di specie, il MEF ha esaminato le risultanze istruttorie, valutato le circostanze accertate (gravità delle perdite, stato di illiquidità, atteggiamento dilatorio del socio, richiesta del liquidatore) e condiviso le conclusioni della Banca d'Italia, ritenendo ineludibile l'adozione del provvedimento. La motivazione è completa e consente di ricostruire l'iter logico seguito.

  • Rigettato
    Difetto di istruttoria da parte del MEF

    L'attività istruttoria del MEF non richiede un nuovo accertamento dei fatti, già svolto dalla Banca d'Italia, ma si sostanzia nell'esame degli elementi acquisiti dall'Istituto e nella valutazione della proposta formulata. Una diversa interpretazione porterebbe a una duplicazione di competenze e vanificherebbe le funzioni tecniche della Banca d'Italia.

  • Rigettato
    Incompetenza e mancata tempestività dell'adozione del provvedimento

    L'art. 57 del TUF prevede espressamente la possibilità di disporre la liquidazione coatta amministrativa anche quando sia in corso la liquidazione ordinaria, e consente ai liquidatori di presentare un'istanza motivata. La permanenza del potere di vigilanza della Banca d'Italia è giustificata dall'esistenza di un fondo ancora in corso di liquidazione, anche se l'attività è interrotta da oltre sei mesi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 3T, sentenza 05/02/2026, n. 2209
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 2209
    Data del deposito : 5 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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