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Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 06/12/2025, n. 1450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 1450 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
Rg Vg-Fa 1949/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Il Tribunale composto dagli Ill.mi Signori: Dott.ssa Antonia MUSSA PRESIDENTE REL. Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO GIUDICE Dott.ssa Federica LORENZATTI GIUDICE Ha pronunciato la seguente: S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1949/2025 Rg Vg-Fa avente per oggetto la separazione personale con contestuale domanda per lo scioglimento del matrimonio cumulativo promossa congiuntamente da:
Parte_1
a Castellamonte (TO) il 18/01/1970 e residente in [...] Trieste n. 16 e Parte_2
), nata a [...] il [...] e residente in [...] Trieste n. 16; entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Silvia Azzolina (Cf. ), del C.F._3
Foro di Torino, presso il cui Studio eleggono domicilio in Cuorgnè (TO), alla ocura in atti Parti Ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero che ha concluso nei seguenti sensi:
“Visto, il PM Gabriella Viglione esprime parere favorevole - 29/09/2025” Collegio del 2.12.2025
CONCLUSIONI CONGIUNTE PER LA SEPARAZIONE DEPOSITATE IN PCT Voglia l'Ill.mo Tribunale:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente, nel reciproco rispetto.
2. Dichiarare la separazione dei coniugi e (matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 civile in data 02/09/2006 nel Comun ello Stato Civile del Comune di Cuorgnè al N. 7, anno 2006, registro Atti di Matrimonio, parte 1).
3. Ordinare alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo dell'emananda sentenza, al suo passaggio in giudicato, ai competenti Ufficiali dello Stato Civile per procedere alla sua trascrizione nel Registro Atti di Matrimonio dell'anno corrente e di eseguire le prescritte annotazioni a margine dell'atto di matrimonio e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3.11.2000, n. 396;
4. Dare atto che i coniugi hanno già pattuito quanto segue:
- che la casa coniugale sita in Cuorgnè (TO), Via Trieste n. 16 resti in uso esclusivo alla signora con Parte_2 ogni arredo e pertinenza;
- il signor si impegna a trasferire per un importo di € 80.000,00 la propria quota di Parte_1 proprietà ) alla signora , che accetta e si impegna ad acquistare ed ove Parte_2 ella manterrà la propria residenza. La somma di Euro 80.000,00 verrà corrisposta in sede di rogito notarile successivamente alla sentenza che pronuncia la separazione personale dei coniugi passata in giudicato.
5. Il sig. rasferirà la propria residenza abituale entro il 31.12.2025 presso un immobile Parte_1 che cond olleretto AS (TO) alla Via Castelletto n. 22. 6. I figli e , entrambi maggiorenni, manterranno la propria residenza abituale presso l'abitazione coniugale Per_1 Per_2 in Cuorg ) ste n. 16;
7. Disporre che il sig. si impegni a versare, a titolo di contributo al mantenimento del Parte_1 figlio la somma T, tramite bonifico bancario da effettuarsi su conto c/c intestato Per_1 al medesimo, entro il giorno 05 di ogni mese, oltre il 50% delle spese mediche, scolastiche, ludiche ricreative debitamente concordate tra le parti e documentate come indicate e regolate da Protocollo di Intesa intercorso tra Magistrati-COA di Ivrea;
8. Disporre che il sig. si impegni a versare, a titolo di contributo al mantenimento del Parte_1 figlio , la so ISTAT, tramite bonifico bancario da effettuarsi su conto c/c Per_2 intestato al medesimo, entro il giorno 05 di ogni mese, oltre il 50% delle spese mediche, scolastiche, ludiche ricreative debitamente concordate tra le parti e documentate come indicate e regolate da Protocollo di Intesa intercorso tra Magistrati- COA di Ivrea;
Detto contributo cesserà in caso di reperimento di attività lavorativa con assunzione a mezzo di contratto di lavoro anche a tempo determinato;
9. Spese di lite compensate”. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
e hanno contratto matrimonio civile a Cuorgnè in Parte_1 Parte_2 data 02/09/2006, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune (Atto n. 7, Parte I, Anno 2006), optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni. Dall'unione coniugale sono nati due figli: (03/07/2003) e Persona_3 Persona_4 (20/04/2007). Com dell'affectio coniugali i maturate negli anni e via via sempre più acuitesi è venuta meno la comunione d'intenti, tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza e da determinare le parti a separarsi consensualmente. Le Parti hanno dichiarato di essere reciprocamente indipendenti, rinunciando a qualsivoglia assegno divorzile. Le Parti hanno inoltre dichiarato di non volersi riconciliare. Tanto premesso, va evidenziato che la domanda di separazione personale è meritevole di accoglimento, in quanto le risultanze di causa depongono chiaramente nel senso dell'insorgenza tra i coniugi di una situazione di insanabile contrasto. Devono eseguirsi le formalità previste per legge. Le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti possono essere integralmente recepite e ratificate dal collegio, come anche chiesto dal PM. Le parti hanno anche chiesto che – ai sensi dell'art 473-bis.49 – decorsi i termini di legge, venga pronunciato il divorzio. È dunque necessario rimettere, con separata contestuale ordinanza, la causa sul ruolo per l'ulteriore attività processuale di acquisizione documentale e, verificata la sussistenza dei presupposti di legge, per la pronuncia di “divorzio”. Il regime delle spese di lite, dovendo il procedimento proseguire per la pronuncia di “divorzio”, sarà definito all'esito dell'intero procedimento.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Ivrea definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, autorizzati i coniugi a vivere separati, così provvede:
1. preso atto degli accordi intervenuti tra le parti, OMOLOGA la separazione personale dei coniugi
[...]
e alle condizioni concordate e sopra riportate;
Parte_1 Parte_2 devono eseguirsi le formalità previste per legge;
2. DISPONE con separata ordinanza la rimessione della causa sul ruolo ai fini dell'ulteriore corso del giudizio;
3. DISPONE che la decisione in ordine alla regolamentazione delle spese processuali sarà assunta all'esito dell'intero giudizio. Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea il giorno 2.12.2025
IL PRESIDENTE Dott.ssa Antonia Mussa
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Il Tribunale composto dagli Ill.mi Signori: Dott.ssa Antonia MUSSA PRESIDENTE REL. Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO GIUDICE Dott.ssa Federica LORENZATTI GIUDICE Ha pronunciato la seguente: S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1949/2025 Rg Vg-Fa avente per oggetto la separazione personale con contestuale domanda per lo scioglimento del matrimonio cumulativo promossa congiuntamente da:
Parte_1
a Castellamonte (TO) il 18/01/1970 e residente in [...] Trieste n. 16 e Parte_2
), nata a [...] il [...] e residente in [...] Trieste n. 16; entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Silvia Azzolina (Cf. ), del C.F._3
Foro di Torino, presso il cui Studio eleggono domicilio in Cuorgnè (TO), alla ocura in atti Parti Ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero che ha concluso nei seguenti sensi:
“Visto, il PM Gabriella Viglione esprime parere favorevole - 29/09/2025” Collegio del 2.12.2025
CONCLUSIONI CONGIUNTE PER LA SEPARAZIONE DEPOSITATE IN PCT Voglia l'Ill.mo Tribunale:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente, nel reciproco rispetto.
2. Dichiarare la separazione dei coniugi e (matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 civile in data 02/09/2006 nel Comun ello Stato Civile del Comune di Cuorgnè al N. 7, anno 2006, registro Atti di Matrimonio, parte 1).
3. Ordinare alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo dell'emananda sentenza, al suo passaggio in giudicato, ai competenti Ufficiali dello Stato Civile per procedere alla sua trascrizione nel Registro Atti di Matrimonio dell'anno corrente e di eseguire le prescritte annotazioni a margine dell'atto di matrimonio e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3.11.2000, n. 396;
4. Dare atto che i coniugi hanno già pattuito quanto segue:
- che la casa coniugale sita in Cuorgnè (TO), Via Trieste n. 16 resti in uso esclusivo alla signora con Parte_2 ogni arredo e pertinenza;
- il signor si impegna a trasferire per un importo di € 80.000,00 la propria quota di Parte_1 proprietà ) alla signora , che accetta e si impegna ad acquistare ed ove Parte_2 ella manterrà la propria residenza. La somma di Euro 80.000,00 verrà corrisposta in sede di rogito notarile successivamente alla sentenza che pronuncia la separazione personale dei coniugi passata in giudicato.
5. Il sig. rasferirà la propria residenza abituale entro il 31.12.2025 presso un immobile Parte_1 che cond olleretto AS (TO) alla Via Castelletto n. 22. 6. I figli e , entrambi maggiorenni, manterranno la propria residenza abituale presso l'abitazione coniugale Per_1 Per_2 in Cuorg ) ste n. 16;
7. Disporre che il sig. si impegni a versare, a titolo di contributo al mantenimento del Parte_1 figlio la somma T, tramite bonifico bancario da effettuarsi su conto c/c intestato Per_1 al medesimo, entro il giorno 05 di ogni mese, oltre il 50% delle spese mediche, scolastiche, ludiche ricreative debitamente concordate tra le parti e documentate come indicate e regolate da Protocollo di Intesa intercorso tra Magistrati-COA di Ivrea;
8. Disporre che il sig. si impegni a versare, a titolo di contributo al mantenimento del Parte_1 figlio , la so ISTAT, tramite bonifico bancario da effettuarsi su conto c/c Per_2 intestato al medesimo, entro il giorno 05 di ogni mese, oltre il 50% delle spese mediche, scolastiche, ludiche ricreative debitamente concordate tra le parti e documentate come indicate e regolate da Protocollo di Intesa intercorso tra Magistrati- COA di Ivrea;
Detto contributo cesserà in caso di reperimento di attività lavorativa con assunzione a mezzo di contratto di lavoro anche a tempo determinato;
9. Spese di lite compensate”. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
e hanno contratto matrimonio civile a Cuorgnè in Parte_1 Parte_2 data 02/09/2006, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune (Atto n. 7, Parte I, Anno 2006), optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni. Dall'unione coniugale sono nati due figli: (03/07/2003) e Persona_3 Persona_4 (20/04/2007). Com dell'affectio coniugali i maturate negli anni e via via sempre più acuitesi è venuta meno la comunione d'intenti, tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza e da determinare le parti a separarsi consensualmente. Le Parti hanno dichiarato di essere reciprocamente indipendenti, rinunciando a qualsivoglia assegno divorzile. Le Parti hanno inoltre dichiarato di non volersi riconciliare. Tanto premesso, va evidenziato che la domanda di separazione personale è meritevole di accoglimento, in quanto le risultanze di causa depongono chiaramente nel senso dell'insorgenza tra i coniugi di una situazione di insanabile contrasto. Devono eseguirsi le formalità previste per legge. Le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti possono essere integralmente recepite e ratificate dal collegio, come anche chiesto dal PM. Le parti hanno anche chiesto che – ai sensi dell'art 473-bis.49 – decorsi i termini di legge, venga pronunciato il divorzio. È dunque necessario rimettere, con separata contestuale ordinanza, la causa sul ruolo per l'ulteriore attività processuale di acquisizione documentale e, verificata la sussistenza dei presupposti di legge, per la pronuncia di “divorzio”. Il regime delle spese di lite, dovendo il procedimento proseguire per la pronuncia di “divorzio”, sarà definito all'esito dell'intero procedimento.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Ivrea definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, autorizzati i coniugi a vivere separati, così provvede:
1. preso atto degli accordi intervenuti tra le parti, OMOLOGA la separazione personale dei coniugi
[...]
e alle condizioni concordate e sopra riportate;
Parte_1 Parte_2 devono eseguirsi le formalità previste per legge;
2. DISPONE con separata ordinanza la rimessione della causa sul ruolo ai fini dell'ulteriore corso del giudizio;
3. DISPONE che la decisione in ordine alla regolamentazione delle spese processuali sarà assunta all'esito dell'intero giudizio. Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea il giorno 2.12.2025
IL PRESIDENTE Dott.ssa Antonia Mussa
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento