Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. I, sentenza 29/01/2026, n. 637
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Sentenza 29 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Nullità della notifica via Pec per indirizzo non indicato in Reginde

    La Corte rileva che la normativa consente la notifica via Pec da parte dell'Agente della riscossione a soggetti obbligati ad avere un indirizzo Pec, e anche a soggetti diversi dietro richiesta. Inoltre, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno stabilito che l'irritualità della notifica Pec non ne comporta la nullità se ha prodotto la conoscenza dell'atto. Nel caso specifico, la proposizione del ricorso ha sanato l'eventuale vizio di notifica.

  • Rigettato
    Omessa notifica degli atti presupposti

    La Corte ritiene che la cartella di pagamento sia stata notificata nei termini previsti per le somme dovute a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis del DPR 600/73, tenendo conto anche della normativa emergenziale Covid19. Pertanto, il comportamento dell'ufficio è corretto e le eccezioni sollevate sono irrilevanti.

  • Rigettato
    Decadenza della pretesa tributaria

    La Corte afferma che la cartella di pagamento è stata notificata nei termini previsti dall'art. 25 del DPR n. 602/73 per le somme dovute a seguito di liquidazione automatizzata ex art. 36-bis del DPR 600/73, anche considerando la normativa emergenziale Covid19. Pertanto, la notifica è tempestiva.

  • Accolto
    Controllo automatizzato ex art. 36-bis DPR 600/73

    La Corte conferma che si tratta di un controllo automatizzato ex art. 36-bis del DPR 600/73, eseguito su modelli integrativi Irap e Modello Unico, per imposte dichiarate e non versate. La notifica della cartella è stata effettuata nel pieno rispetto dell'art. 6 comma 5 della legge 212/2000.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. I, sentenza 29/01/2026, n. 637
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza
    Numero : 637
    Data del deposito : 29 gennaio 2026

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