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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. I, sentenza 29/01/2026, n. 637 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 637 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 637/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 1, riunita in udienza il 20/03/2024 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MANES MYRIA, Presidente
MA CO, Relatore
RUBINO FRANCO ERNESTO, Giudice
in data 20/03/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5547/2022 depositato il 28/10/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420220009492854000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420220009492854000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420220009492854000 IRPEF-ALTRO 2015 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420220009492854000 IVA-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420220009492854000 IRAP 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso introduttivo RGR n. 5547/2022 il signor Ricorrente_1 rappresentato e difeso dall'avvocato Difensore_1 elettivamente domiciliato presso il suo studio, impugna e contesta la cartella di pagamento n. 03420220009492854000 notificatagli il 2/6/2022 via Pec dall'Agenzia Entrate Riscossione, con la quale l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Cosenza chiede il pagamento della somma complessiva di Euro 30.375,19 comprensiva di diritti di notifica, afferente carichi Irap Irpef ed Iva relativi all'annualità 2015.
Parte ricorrente eccepisce la nullità dell'atto impugnato per difetto di notifica via Pec effettuata da indirizzo non indicato in Reginde;
l'omessa notifica degli atti presupposti e la decadenza della pretesa tributaria;
concludendo per l'accoglimento del ricorso con la consequenziale condanna alle spese delle parti soccombenti, da distrarsi a favore del procuratore antistatario ex art. 93 C.p.c..
In data 15/12/2022 si costituisce l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Cosenza previo deposito di proprie controdeduzioni telematiche, nelle quali in confutazione delle eccezioni sollevate dalla parte ricorrente, rileva che la notifica via Pec dell'atto impugnato risulta corretta e che la richiesta obbligazione tributaria deriva dagli esiti del controllo ex art. 36/bis del DPR 600/73 dei rispettivi modelli integrativi Irap ed
Unico autoliquidati e trasmessi in data 29/1/2018 per l'annualità 2015. Pertanto chiede il rigetto del ricorso con la relativa condanna alle spese di parte ricorrente.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione si costituisce in data 30/1/2024 previo deposito di proprie controdeduzioni telematiche, nelle quali afferma la legittimità del proprio operato, evidenziando che la notifica
è stata effettuata nel pieno rispetto della disciplina sancita per le notifiche a mezzo Pec e che la cartella impugnata contiene tutti i requisiti previsti dalla normativa di specie, rilevando che nessuna decadenza risulta maturata anche ai fini dell'applicazione della normativa emergenziale Covid19, chiedendo pertanto il rigetto del ricorso e la consequenziale condanna alle spese di parte ricorrente con distrazione a favore del procuratore antistatario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente il Presidente del Collegio considerato che il relatore nominato dott. Franco Ernesto Rubino in data 21/5/2025 si è dimesso lo sostituisce con il sottoscritto relatore. Nel merito la Corte osserva che il ricorso è infondato e per gli effetti deve essere rigettato. Circa l'eccezione sull'inesistenza giuridica della notifica dell'atto avvenuta a mezzo Pec effettuata da parte dell'Ufficio sollevata dalla parte ricorrente, la stessa non ha pregio. Orbene Il decreto legge n. 193/2016, convertito con modificazioni dalla Legge n.
225/16, all'art.
7-quater è intervenuto in materia di notifica mediante Posta Elettronica Certificata (PEC), modificando il secondo comma dell'art. 26 del DPR n. 602/1973 e aggiungendo un nuovo comma all'art. 60 del DPR n. 600/1973.
Detta normativa prevede, a partire dal 1° luglio 2017, la possibilità per l'Agente della riscossione, di notificare via PEC avvisi e altri atti nei confronti di soggetti obbligati a disporre per legge di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) risultante dall'Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta elettronica certificata INI-
PEC e cioè imprese individuali o costituite in forma societaria e professionisti iscritti in albi o elenchi. La norma prevede inoltre che la notifica degli atti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, possa essere eseguita telematicamente anche nei confronti di soggetti diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo PEC presente nell'indice INI-PEC, dietro presentazione di apposita richiesta tramite lo specifico servizio disponibile nell'area riservata dell'Agenzia delle Entrate.
Infine, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato che l'irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità, se la consegna in via telematica dell'atto ha comunque prodotto il risultato della sua conoscenza e determinato così il raggiungimento dello scopo legale (Cfr. Cass. 26682/24; SS.UU. n. 15979/22). Tra l'altro, la Suprema Corte ha specificato che, laddove sussista il vizio di nullità della notificazione, la proposizione di tempestiva impugnazione avverso l'atto impositivo o di riscossione, produce un effetto sanante dell'asserito vizio ai sensi dell'art. 156 C.p.c,
(Cfr. Cass. 23593/19), evenienza che si rileva nel caso in esame.
Nella fattispecie trattasi di controllo automatizzato ex art. 36/bis del D.P.R 600/73 eseguito con procedure automatizzate, volte a riliquidare la dichiarazione fiscale del contribuente per come predisposta dallo stesso e pertanto, senza apportare rettifiche sostanziali da parte dell'Ufficio convenuto, che si limita alla correzione degli errori materiali afferenti la stessa dichiarazione (Cfr. Cass. n. 29520/2020; n.12023/15; Infatti l'Ufficio avvalendosi di procedure automatizzate effettua, entro l'inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni relative all'anno successivo, controlli sulla liquidazione delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti, nonché dei rimborsi spettanti, in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti d'imposta.
In applicazione di tale normativa l'Amministrazione Finanziaria procede al recupero delle imposte direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate, tramite la correzione di errori materiali e di calcolo, la riduzione di deduzioni dal reddito esposte in misura superiore a quelle previste dalla normativa, nonché la riduzione delle detrazioni d'imposta e la riduzione dei crediti esposti in misura superiore a quella consentita dalla legge, senza ricorrere all'art. 42 del DPR 600/73, ma solamente con l'iscrizione a ruolo delle somme dovute. Orbene è ormai consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte il principio secondo cui la notifica della cartella di pagamento a seguito di controllo automatizzato è legittima, anche se non è stata emessa la comunicazione preventiva prevista dall'art. 36-bis, comma 3, del D.P.R. 29 settembre 1973, n.
600, ogni qual volta la pretesa tributaria derivi dal mancato versamento di somme esposte in dichiarazione dallo stesso contribuente, ovvero da una divergenza tra le somme dichiarate e quelle effettivamente versate.
Infatti, la comunicazione preventiva all'iscrizione a ruolo è necessaria solo quando vengano rilevati degli errori nella dichiarazione, mentre in caso di riscontrata regolarità dichiarativa, non vi è alcun obbligo di preventiva informazione, se il contribuente ha poi omesso di versare gli importi dichiarati, o con riferimento all'art. 6 comma 5 legge n. 212/2000, se non sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione
(Cfr. Cass., n. 376/2019). Nel primo caso di comunicazione dell'esito della liquidazione quando dai controlli automatici eseguiti emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione ovvero dai controlli eseguiti, dall'ufficio ai sensi del comma 2-bis, emerge un'imposta o una maggiore imposta, il relativo obbligo imposto all'Amministrazione non è sanzionato da alcuna nullità.
Nella fattispecie l'Ufficio procede alla liquidazione automatizzata eseguita sui rispettivi modelli Integrativi
Irap e Modello Unico, in ragione di imposte dichiarate e non versate nel pieno rispetto dell'art. 6 comma 5 della legge 212/2000, riscontrando all'esito del suddetto controllo l'omesso versamento delle imposte per come riepilogato dettagliatamente nel prospetto riportato nella cartella impugnata.
Per quanto concerne la presunta intervenuta decadenza del credito sollevata dalla parte ricorrente tale eccezione non ha pregio, poiché nella fattispecie la stessa è stata notificata nei termini previsti dall'art. 25 del D.P.R. n. 602/73 per le somme che risultano dovute a seguito dell'attivita' di liquidazione prevista dall'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, tenuto conto anche della normativa emergenziale Covid19 di cui all'art. 68 comma 4 bis della Legge 18/20. Pertanto trattandosi nel caso in esame, di controllo automatico di cui all'art. 36 bis del D.P.R. n. 600/73, in ragione dei dati esposti, la notifica della cartella impugnata risulta tempestiva ed il comportamento dell'ufficio resistente risulta corretto. Di conseguenza devono considerarsi irrilevanti le eccezioni sollevate dalla parte ricorrente circa la legittimità dell'atto impugnato e ogni altra doglianza afferente alla lesione del diritto alla difesa. Alla luce delle argomentazioni svolte ed assorbiti gli altri motivi, questo Organo giudicante rigetta il ricorso in epigrafe. Compensa le spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Cosenza, rigetta il ricorso e per gli effetti conferma l'atto impugnato. Spese compensate.
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 1, riunita in udienza il 20/03/2024 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MANES MYRIA, Presidente
MA CO, Relatore
RUBINO FRANCO ERNESTO, Giudice
in data 20/03/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5547/2022 depositato il 28/10/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420220009492854000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420220009492854000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420220009492854000 IRPEF-ALTRO 2015 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420220009492854000 IVA-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420220009492854000 IRAP 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso introduttivo RGR n. 5547/2022 il signor Ricorrente_1 rappresentato e difeso dall'avvocato Difensore_1 elettivamente domiciliato presso il suo studio, impugna e contesta la cartella di pagamento n. 03420220009492854000 notificatagli il 2/6/2022 via Pec dall'Agenzia Entrate Riscossione, con la quale l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Cosenza chiede il pagamento della somma complessiva di Euro 30.375,19 comprensiva di diritti di notifica, afferente carichi Irap Irpef ed Iva relativi all'annualità 2015.
Parte ricorrente eccepisce la nullità dell'atto impugnato per difetto di notifica via Pec effettuata da indirizzo non indicato in Reginde;
l'omessa notifica degli atti presupposti e la decadenza della pretesa tributaria;
concludendo per l'accoglimento del ricorso con la consequenziale condanna alle spese delle parti soccombenti, da distrarsi a favore del procuratore antistatario ex art. 93 C.p.c..
In data 15/12/2022 si costituisce l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Cosenza previo deposito di proprie controdeduzioni telematiche, nelle quali in confutazione delle eccezioni sollevate dalla parte ricorrente, rileva che la notifica via Pec dell'atto impugnato risulta corretta e che la richiesta obbligazione tributaria deriva dagli esiti del controllo ex art. 36/bis del DPR 600/73 dei rispettivi modelli integrativi Irap ed
Unico autoliquidati e trasmessi in data 29/1/2018 per l'annualità 2015. Pertanto chiede il rigetto del ricorso con la relativa condanna alle spese di parte ricorrente.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione si costituisce in data 30/1/2024 previo deposito di proprie controdeduzioni telematiche, nelle quali afferma la legittimità del proprio operato, evidenziando che la notifica
è stata effettuata nel pieno rispetto della disciplina sancita per le notifiche a mezzo Pec e che la cartella impugnata contiene tutti i requisiti previsti dalla normativa di specie, rilevando che nessuna decadenza risulta maturata anche ai fini dell'applicazione della normativa emergenziale Covid19, chiedendo pertanto il rigetto del ricorso e la consequenziale condanna alle spese di parte ricorrente con distrazione a favore del procuratore antistatario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente il Presidente del Collegio considerato che il relatore nominato dott. Franco Ernesto Rubino in data 21/5/2025 si è dimesso lo sostituisce con il sottoscritto relatore. Nel merito la Corte osserva che il ricorso è infondato e per gli effetti deve essere rigettato. Circa l'eccezione sull'inesistenza giuridica della notifica dell'atto avvenuta a mezzo Pec effettuata da parte dell'Ufficio sollevata dalla parte ricorrente, la stessa non ha pregio. Orbene Il decreto legge n. 193/2016, convertito con modificazioni dalla Legge n.
225/16, all'art.
7-quater è intervenuto in materia di notifica mediante Posta Elettronica Certificata (PEC), modificando il secondo comma dell'art. 26 del DPR n. 602/1973 e aggiungendo un nuovo comma all'art. 60 del DPR n. 600/1973.
Detta normativa prevede, a partire dal 1° luglio 2017, la possibilità per l'Agente della riscossione, di notificare via PEC avvisi e altri atti nei confronti di soggetti obbligati a disporre per legge di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) risultante dall'Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta elettronica certificata INI-
PEC e cioè imprese individuali o costituite in forma societaria e professionisti iscritti in albi o elenchi. La norma prevede inoltre che la notifica degli atti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, possa essere eseguita telematicamente anche nei confronti di soggetti diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo PEC presente nell'indice INI-PEC, dietro presentazione di apposita richiesta tramite lo specifico servizio disponibile nell'area riservata dell'Agenzia delle Entrate.
Infine, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato che l'irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità, se la consegna in via telematica dell'atto ha comunque prodotto il risultato della sua conoscenza e determinato così il raggiungimento dello scopo legale (Cfr. Cass. 26682/24; SS.UU. n. 15979/22). Tra l'altro, la Suprema Corte ha specificato che, laddove sussista il vizio di nullità della notificazione, la proposizione di tempestiva impugnazione avverso l'atto impositivo o di riscossione, produce un effetto sanante dell'asserito vizio ai sensi dell'art. 156 C.p.c,
(Cfr. Cass. 23593/19), evenienza che si rileva nel caso in esame.
Nella fattispecie trattasi di controllo automatizzato ex art. 36/bis del D.P.R 600/73 eseguito con procedure automatizzate, volte a riliquidare la dichiarazione fiscale del contribuente per come predisposta dallo stesso e pertanto, senza apportare rettifiche sostanziali da parte dell'Ufficio convenuto, che si limita alla correzione degli errori materiali afferenti la stessa dichiarazione (Cfr. Cass. n. 29520/2020; n.12023/15; Infatti l'Ufficio avvalendosi di procedure automatizzate effettua, entro l'inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni relative all'anno successivo, controlli sulla liquidazione delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti, nonché dei rimborsi spettanti, in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti d'imposta.
In applicazione di tale normativa l'Amministrazione Finanziaria procede al recupero delle imposte direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate, tramite la correzione di errori materiali e di calcolo, la riduzione di deduzioni dal reddito esposte in misura superiore a quelle previste dalla normativa, nonché la riduzione delle detrazioni d'imposta e la riduzione dei crediti esposti in misura superiore a quella consentita dalla legge, senza ricorrere all'art. 42 del DPR 600/73, ma solamente con l'iscrizione a ruolo delle somme dovute. Orbene è ormai consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte il principio secondo cui la notifica della cartella di pagamento a seguito di controllo automatizzato è legittima, anche se non è stata emessa la comunicazione preventiva prevista dall'art. 36-bis, comma 3, del D.P.R. 29 settembre 1973, n.
600, ogni qual volta la pretesa tributaria derivi dal mancato versamento di somme esposte in dichiarazione dallo stesso contribuente, ovvero da una divergenza tra le somme dichiarate e quelle effettivamente versate.
Infatti, la comunicazione preventiva all'iscrizione a ruolo è necessaria solo quando vengano rilevati degli errori nella dichiarazione, mentre in caso di riscontrata regolarità dichiarativa, non vi è alcun obbligo di preventiva informazione, se il contribuente ha poi omesso di versare gli importi dichiarati, o con riferimento all'art. 6 comma 5 legge n. 212/2000, se non sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione
(Cfr. Cass., n. 376/2019). Nel primo caso di comunicazione dell'esito della liquidazione quando dai controlli automatici eseguiti emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione ovvero dai controlli eseguiti, dall'ufficio ai sensi del comma 2-bis, emerge un'imposta o una maggiore imposta, il relativo obbligo imposto all'Amministrazione non è sanzionato da alcuna nullità.
Nella fattispecie l'Ufficio procede alla liquidazione automatizzata eseguita sui rispettivi modelli Integrativi
Irap e Modello Unico, in ragione di imposte dichiarate e non versate nel pieno rispetto dell'art. 6 comma 5 della legge 212/2000, riscontrando all'esito del suddetto controllo l'omesso versamento delle imposte per come riepilogato dettagliatamente nel prospetto riportato nella cartella impugnata.
Per quanto concerne la presunta intervenuta decadenza del credito sollevata dalla parte ricorrente tale eccezione non ha pregio, poiché nella fattispecie la stessa è stata notificata nei termini previsti dall'art. 25 del D.P.R. n. 602/73 per le somme che risultano dovute a seguito dell'attivita' di liquidazione prevista dall'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, tenuto conto anche della normativa emergenziale Covid19 di cui all'art. 68 comma 4 bis della Legge 18/20. Pertanto trattandosi nel caso in esame, di controllo automatico di cui all'art. 36 bis del D.P.R. n. 600/73, in ragione dei dati esposti, la notifica della cartella impugnata risulta tempestiva ed il comportamento dell'ufficio resistente risulta corretto. Di conseguenza devono considerarsi irrilevanti le eccezioni sollevate dalla parte ricorrente circa la legittimità dell'atto impugnato e ogni altra doglianza afferente alla lesione del diritto alla difesa. Alla luce delle argomentazioni svolte ed assorbiti gli altri motivi, questo Organo giudicante rigetta il ricorso in epigrafe. Compensa le spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Cosenza, rigetta il ricorso e per gli effetti conferma l'atto impugnato. Spese compensate.