Art. 22.
Il secondo ed il terzo comma dell'articolo 10 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499 , sono sostituiti dai seguenti:
"E' pero' ammessa l'iscrizione del diritto di proprieta' di piani, alloggi, locali, aree o dipendenze immobiliari di un edificio, atti a separata utilizzazione, per i quali dovranno essere aperti separati fogli di proprieta' e degli aggravi.
Nel foglio di consistenza del corpo tavolare si descriveranno le singole parti dell'edificio con richiamo alla planimetria allo stesso allegata ed i diritti e gli aggravi derivanti dai rapporti di promiscuita' delle singole parti dell'edificio".
Il secondo ed il terzo comma dell'articolo 10 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499 , sono sostituiti dai seguenti:
"E' pero' ammessa l'iscrizione del diritto di proprieta' di piani, alloggi, locali, aree o dipendenze immobiliari di un edificio, atti a separata utilizzazione, per i quali dovranno essere aperti separati fogli di proprieta' e degli aggravi.
Nel foglio di consistenza del corpo tavolare si descriveranno le singole parti dell'edificio con richiamo alla planimetria allo stesso allegata ed i diritti e gli aggravi derivanti dai rapporti di promiscuita' delle singole parti dell'edificio".