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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 15/12/2025, n. 7604 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7604 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA Terza Sezione Civile
Così composta:
Dott. Geremia CASABURI Presidente,
Dott. Antonella Miryam STERLICCHIO Consigliere,
Dott. Biagio Roberto CIMINI Consigliere rel. ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile di II° grado iscritta al N. 1728/2022 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, riservata in decisione all'esito della udienza del 09/12/2025 ex art. 281 sexies c.p.c., svoltasi secondo le modalità previste dall'art.127 ter c.p.c., avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 3744 del 2022 del Tribunale di Roma e vertente
TRA
corrente a Villadose (RO) in Via del Parte_1
Lavoro n. 4, codice fiscale e partita IVA (di seguito P.IVA_1
“ ”), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, e di (già , Controparte_1 Controparte_2 corrente a Villadose (RO) in Via del Lavoro n. 4, codice fiscale partita IVA (di seguito P.IVA_2 P.IVA_3 CP_1
”), in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] elettivamente domiciliate presso lo Studio a Padova in Corso Milano n. 106, telefax 049 5000201, telefax 049 5000201, rappresentati e difesi dagli avvocati Francesco AR, codice fiscale
(PEC ), LA C.F._1 Email_1
Calabrò, codice fiscale (PEC C.F._2
), e ER AR, codice fiscale Email_2
(PEC ), giusta C.F._3 Email_3 procura alle liti congiunta all'atto di citazione notificato in data 13 dicembre 2017 nel procedimento di primo grado, n. 6/2018 R.G. del Tribunale di Roma.
- appellante – E
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 1 C.F. e P.IVA ), in persona del Parte_2 P.IVA_4 suo legale rappresentante Dott. , con sede in Roma, Parte_3
Via Barberini n. 86 (00187), rappresentata e difesa giusta delega allegata al presente atto, anche disgiuntamente tra loro, dagli Avv.ti Giampiero Placidi (C.F. ; PEC C.F._4
; Fax 06/622.77326) e Email_4
LU NT (C.F. ; PEC C.F._5
; Fax 06/622.77326) ed Email_5 elettivamente domiciliata presso il loro Studio in Roma, Piazza della Marina n. 1.
- Appellata-
IN FATTO E IN DIRITTO Rilevato che:
- In ragione della riorganizzazione interna dell'Ufficio e della conseguente redistribuzione dei carichi di ruolo, il consigliere dott. Biagio Roberto Cimini è subentrato quale relatore in sostituzione del Presidente dott. Geremia Casaburi inizialmente designato;
- il giudizio di cui in epigrafe è stato interrotto da questa Corte con decreto del 16/05/2023;
-non è stato riassunto;
Ritenuto che:
-i procedimenti civili interrotti ai sensi degli art. 299 ss c.p.c. e non riassunti nel termine perentorio di tre mesi, ex art. 305 c.p.c., devono considerarsi, ai sensi dell'art. cit., irreversibilmente estinti;
-l'estinzione “opera di diritto” e pertanto può e deve essere dichiarata anche d'ufficio, v. l'art. 307 u.c. c.p.c. (nel testo novellato dalla l. 69\09, art. 46, comma 15, lett. c), che ha soppresso la previgente disposizione, nella parte in cui disponeva che l'estinzione
“deve essere eccepita dalla parte interessata prima di ogni altra sua difesa”);
-più di preciso l'estinzione deve essere sempre dichiarata anche d'ufficio dal giudice, una volta verificata la sussistenza dei presupposti di legge, anche in caso di istanza di riassunzione tardiva;
tuttavia, nella gran parte dei casi, le parti non sollecitano una tale misura;
da qui la pendenza in senso tecnico- giuridico) di procedimenti (solo) formalmente non estinti;
- occorre porre rimedio a tale anomalia, sostanzialmente fonte di
“false pendenze”, tenuto anche conto degli obiettivi del PNRR,
-l'art. 307 u.c. c.p.c. cit. dispone che l'estinzione va dichiarata dal Collegio con sentenza;
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 2 -al riguardo, trattandosi di misura che- come detto- opera “di diritto” e “d'ufficio” non è indispensabile la fissazione di udienza, tenuto anche conto delle stesse peculiarità delle diverse fattispecie di estinzione;
-in ogni caso, prudenzialmente, anche al fine di consentire l'eventuale interlocuzione con le parti ancora costituite, va fissata, come avvenuto nella specie udienza con discussione ex art. 281 sexies c.p.c. sostituita da note scritte, contenenti richieste e conclusioni, ex art. 127 ter c.p.c. (come da generale provvedimento organizzativo del rito cartolare di questo Presidente, successivo a Cass. SU 17603\25);
- Ritenuto che nella specie non sono state depositate memorie e note, e che può procedersi all'estinzione del giudizio;
P.Q.M
Dichiara l'estinzione del giudizio e dispone la cancellazione della causa dal ruolo. Così deciso in Roma il giorno 15/12/2025. Il Consigliere Estensore Il Presidente Dr. Biagio Roberto Cimini Dr. Geremia Casaburi
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 3