TAR Roma, sez. 2B, sentenza 11/05/2026, n. 8675
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Ordinanza cautelare 27 febbraio 2025
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TAR
Decreto presidenziale 3 giugno 2025
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Ordinanza cautelare 3 luglio 2025
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Sentenza 11 maggio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione principi buon andamento, economicità, efficienza, efficacia, buona fede e leale collaborazione; eccesso di potere per istruttoria assente e difetto di motivazione, travisamento dei fatti, irragionevolezza, illogicità e incoerenza, difetto di proporzionalità e ingiustizia manifesta

    Il Collegio ritiene che la mancata approvazione del progetto rimodulato non sia imputabile all'Amministrazione, bensì all'inerzia del Consorzio e alla defezione della ES S.r.l. Inoltre, la decisione di Roma Capitale di avocare a sé la realizzazione delle opere è giustificata dalla sopravvenuta impossibilità di realizzarle a scomputo.

  • Rigettato
    Illegittimità derivata e vizi propri (violazione principi buon andamento, economicità, efficienza, efficacia, tutela affidamento legittimo, eccesso di potere)

    La censura è infondata poiché l'Amministrazione non aveva un onere di motivazione specifico per la non rimodulabilità del progetto, giustificata dalla defezione della ES S.r.l. La decisione di Roma Capitale di procedere direttamente all'esecuzione delle opere è coerente e motivata.

  • Rigettato
    Illegittimità derivata dai vizi del ricorso introduttivo e dei primi motivi aggiunti

    Poiché le censure del ricorso introduttivo e dei primi motivi aggiunti sono state respinte, anche questa domanda, basata sull'illegittimità derivata, deve essere respinta.

  • Accolto
    Illegittimità della rivalutazione monetaria pretesa dal Comune

    Il Collegio accoglie questa parte della domanda, dichiarando illegittima la rivalutazione monetaria richiesta dall'Amministrazione, confermando la debenza dei soli interessi legali.

  • Rigettato
    Richiesta di decurtazione delle spese di progettazione sostenute dal Consorzio

    La domanda è respinta poiché la realizzazione delle opere a scomputo è una facoltà discrezionale dell'Amministrazione e non un diritto automatico del privato. In assenza di un accordo espresso sullo scomputo, la ricorrente è tenuta al pagamento integrale degli oneri.

  • Rigettato
    Richiesta di decurtazione dei costi affrontati dalla IA AC per la realizzazione anticipata di opere del II stralcio

    La domanda è respinta per le stesse ragioni relative alle spese di progettazione: lo scomputo è una facoltà discrezionale dell'Amministrazione e non un diritto del privato.

  • Rigettato
    Richiesta di decurtazione dei premi della polizza fideiussoria corrisposti dalla ricorrente

    La domanda è respinta in quanto non spettano decurtazioni per tali premi, dato che la richiesta di scomputo delle opere non è stata accolta.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 2B, sentenza 11/05/2026, n. 8675
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 8675
    Data del deposito : 11 maggio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo