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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 11/06/2025, n. 528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 528 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. V.G. 4494/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Carmen Giraldi Giudice Relatore dott. Silvia Migliori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 4494/2025 promossa da: nata a [...] il [...], C.F. , residente in [...]CP_1 C.F._1
(BO), via Pellegrino Rossi, 7
e
, nato a [...], il [...], residente in [...]
Pasubio, 92 entrambi con l'assistenza e difesi dall' Avv. Giulia Macello, con studio in Reggio Emilia (RE), Via Filippo Ferrari n. 2, ove eleggono domicilio
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte telematicamente depositate in sostituzione dell'udienza del 13/05/2025; il P.M è intervenuto pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
considerato che, con il ricorso introduttivo depositato in data 31/03/2025, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto venisse pronunciato lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia;
rilevato che, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), L. 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni che la separazione si è protratta ininterrottamente per oltre sei mesi a far data dal 2024 davanti al Giudice designato alla trattazione della separazione consensuale definita con sentenza del Tribunale di Bologna del 16/07/2024;
considerato che le parti hanno depositato entro i termini assegnati dal Giudice relatore le rispettive dichiarazioni di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70 e hanno altresì
dichiarato di riportarsi interamente a quanto richiesto nel ricorso introduttivo con riferimento allo scioglimento del matrimonio;
ritenuto che
la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto tra nata a [...] il CP_1
09.10.1976 e , nato a [...], il [...], celebrato il 02/01/2015 in Controparte_2
BOLOGNA (BO), trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di BOLOGNA - al N. 1 P. 1
anno 2015;
2. recepisce l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo lo scioglimento del matrimonio è sottoposto alle seguenti condizioni:
1. dispone che i coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto, ciascuno libero di fissare la residenza ove vorrà, fatto salvo l'obbligo di comunicarsi reciprocamente ogni eventuale variazione della stessa a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno;
eventuali trasferimenti comportanti un eccessivo allontanamento dei genitori dal figlio minore, dovranno essere decisi di comune accordo tra i genitori stessi;
2. affida il minore in via condivisa e paritaria e con convivenza dello stesso con entrambi i genitori con collocamento paritario alternato e residenza presso la madre. Tale soluzione risulta essere per il caso di specie quella maggiormente rispondente all'interesse di poiché permette allo stesso di mantenere Per_1
pagina 2 di 4 un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore;
i genitori hanno individuato le modalità del collocamento alternato del figlio, come da piano genitoriale e che si riportano di seguito:
- come da piano genitoriale): Controparte_3
- prima settimana: il minore trascorrerà con la madre il lunedì e il martedì, con il padre il mercoledì e il giovedì e con la madre il venerdì, sabato e la domenica;
- seconda settimana: il minore trascorrerà con il padre il lunedì e il martedì, con la madre il mercoledì e il giovedì e con il padre il venerdì, sabato e domenica;
- terza settimana: il minore trascorrerà con la madre il lunedì e il martedì, con il padre il mercoledì e il giovedì e con la madre il venerdì, sabato e la domenica;
- quarta settimana: il minore trascorrerà con il padre il lunedì e il martedì, con la madre il mercoledì e il giovedì e con il padre il venerdì, sabato e domenica;
- quinta settimana: il minore trascorrerà con la madre il lunedì e il martedì, con il padre il mercoledì e il giovedì e con la madre il venerdì, sabato e la domenica;
- sesta settimana: il minore trascorrerà con il padre il lunedì e il martedì, con la madre il mercoledì e il giovedì e con il padre il venerdì, sabato e domenica;
VACANZE, PAUSE SCOLASTICHE, GIORNI FESTIVI: I giorni relativi delle pause scolastiche verranno ripartite equamente tra i due genitori, anche facendo riferimento al calendario di cui sopra;
- i giorni dei compleanni del figlio saranno passati tutti insieme. Ai giorni dei compleanni dei genitori il bambino sarà presente, mentre l'altro genitore potrà decidere se essere presente o meno, in accordo con l'altro;
- VACANZE ESTIVE: il periodo estivo inizia con la fine dell'ultimo giorno delle lezioni e finisce con l'inizio del primo giorno di scuola. Nel mese di agosto il bambino trascorrerà il tempo in maniera equa con entrambi i genitori. Negli altri mesi saranno privilegiate vacanze programmate con i genitori, tempo da trascorrere con la nonna materna e in alternativa campi estivi. Le spese relative alle vacanze saranno sostenute in libertà e rispettivamente da ciascun genitore, mentre quelle dei campi estivi saranno ripartite equamente;
- PERIODI DI VACANZA: Entrambi i genitori potranno viaggiare durante il periodo in cui hanno con sé il figlio. Ogni genitore potrà avere giorni 7 consecutivi ogni anno per andare in vacanza con il minore. Tali
periodi di vacanza non potranno interferire con il calendario scolastico del minore. Tutti i periodi estivi di vacanza dovranno essere calendarizzati entro la fine del mese di maggio di ogni anno. Il viaggio fuori dal paese di residenza o all'estero è consentito quando all'altro genitore saranno fornite tutte le informazioni al riguardo con 30 giorni di anticipo. Le informazioni includono itinerario, mezzi di trasporto, indirizzo di pernottamento e numero di telefono;
pagina 3 di 4 3. dispone che il mantenimento del minore è diretto e proporzionale in base al collocamento alternato settimanale, il padre e la madre s'impegnano quindi a sostenere personalmente le spese ordinarie afferenti al figlio nei periodi di rispettiva permanenza, non è pertanto richiesto alcun assegno di mantenimento per lo stesso;
4. obbliga i genitori a sostenere, in ragione del 50% ciascuno, le spese straordinarie necessarie per la cura, la salute e l'educazione del figlio , al riguardo riportandosi interamente al protocollo oggi in Per_1
essere presso il Tribunale di Bologna. I genitori continueranno a seguire , come sinora fatto, in Per_1
stretta collaborazione tra loro;
5. prende atto che i coniugi si dichiarano di aver regolato ogni e qualsiasi rapporto in dipendenza crisi coniugale e di null'altro avere a pretendere per qualsivoglia titolo o ragione ad eccezione di quanto previsto nella sentenza di separazione resa dal Tribunale di Bologna il 16.07.2024 nel proc. R.G. 3920/2024;
6. prende atto che i coniugi espressamente si autorizzano vicendevolmente e quindi prestano il proprio consenso, a richiedere i documenti validi per l'espatrio del figlio nonché dei propri;
7. nulla sulle spese.
8. ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di BOLOGNA di procedere all'annotazione del capo 1 del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data
_4.6.2025___________
IL GIUDICE ESTENSORE
dott.ssa Carmen Giraldi
IL PRESIDENTE
dott. Bruno Perla
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Carmen Giraldi Giudice Relatore dott. Silvia Migliori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 4494/2025 promossa da: nata a [...] il [...], C.F. , residente in [...]CP_1 C.F._1
(BO), via Pellegrino Rossi, 7
e
, nato a [...], il [...], residente in [...]
Pasubio, 92 entrambi con l'assistenza e difesi dall' Avv. Giulia Macello, con studio in Reggio Emilia (RE), Via Filippo Ferrari n. 2, ove eleggono domicilio
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte telematicamente depositate in sostituzione dell'udienza del 13/05/2025; il P.M è intervenuto pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
considerato che, con il ricorso introduttivo depositato in data 31/03/2025, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto venisse pronunciato lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia;
rilevato che, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), L. 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni che la separazione si è protratta ininterrottamente per oltre sei mesi a far data dal 2024 davanti al Giudice designato alla trattazione della separazione consensuale definita con sentenza del Tribunale di Bologna del 16/07/2024;
considerato che le parti hanno depositato entro i termini assegnati dal Giudice relatore le rispettive dichiarazioni di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70 e hanno altresì
dichiarato di riportarsi interamente a quanto richiesto nel ricorso introduttivo con riferimento allo scioglimento del matrimonio;
ritenuto che
la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto tra nata a [...] il CP_1
09.10.1976 e , nato a [...], il [...], celebrato il 02/01/2015 in Controparte_2
BOLOGNA (BO), trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di BOLOGNA - al N. 1 P. 1
anno 2015;
2. recepisce l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo lo scioglimento del matrimonio è sottoposto alle seguenti condizioni:
1. dispone che i coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto, ciascuno libero di fissare la residenza ove vorrà, fatto salvo l'obbligo di comunicarsi reciprocamente ogni eventuale variazione della stessa a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno;
eventuali trasferimenti comportanti un eccessivo allontanamento dei genitori dal figlio minore, dovranno essere decisi di comune accordo tra i genitori stessi;
2. affida il minore in via condivisa e paritaria e con convivenza dello stesso con entrambi i genitori con collocamento paritario alternato e residenza presso la madre. Tale soluzione risulta essere per il caso di specie quella maggiormente rispondente all'interesse di poiché permette allo stesso di mantenere Per_1
pagina 2 di 4 un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore;
i genitori hanno individuato le modalità del collocamento alternato del figlio, come da piano genitoriale e che si riportano di seguito:
- come da piano genitoriale): Controparte_3
- prima settimana: il minore trascorrerà con la madre il lunedì e il martedì, con il padre il mercoledì e il giovedì e con la madre il venerdì, sabato e la domenica;
- seconda settimana: il minore trascorrerà con il padre il lunedì e il martedì, con la madre il mercoledì e il giovedì e con il padre il venerdì, sabato e domenica;
- terza settimana: il minore trascorrerà con la madre il lunedì e il martedì, con il padre il mercoledì e il giovedì e con la madre il venerdì, sabato e la domenica;
- quarta settimana: il minore trascorrerà con il padre il lunedì e il martedì, con la madre il mercoledì e il giovedì e con il padre il venerdì, sabato e domenica;
- quinta settimana: il minore trascorrerà con la madre il lunedì e il martedì, con il padre il mercoledì e il giovedì e con la madre il venerdì, sabato e la domenica;
- sesta settimana: il minore trascorrerà con il padre il lunedì e il martedì, con la madre il mercoledì e il giovedì e con il padre il venerdì, sabato e domenica;
VACANZE, PAUSE SCOLASTICHE, GIORNI FESTIVI: I giorni relativi delle pause scolastiche verranno ripartite equamente tra i due genitori, anche facendo riferimento al calendario di cui sopra;
- i giorni dei compleanni del figlio saranno passati tutti insieme. Ai giorni dei compleanni dei genitori il bambino sarà presente, mentre l'altro genitore potrà decidere se essere presente o meno, in accordo con l'altro;
- VACANZE ESTIVE: il periodo estivo inizia con la fine dell'ultimo giorno delle lezioni e finisce con l'inizio del primo giorno di scuola. Nel mese di agosto il bambino trascorrerà il tempo in maniera equa con entrambi i genitori. Negli altri mesi saranno privilegiate vacanze programmate con i genitori, tempo da trascorrere con la nonna materna e in alternativa campi estivi. Le spese relative alle vacanze saranno sostenute in libertà e rispettivamente da ciascun genitore, mentre quelle dei campi estivi saranno ripartite equamente;
- PERIODI DI VACANZA: Entrambi i genitori potranno viaggiare durante il periodo in cui hanno con sé il figlio. Ogni genitore potrà avere giorni 7 consecutivi ogni anno per andare in vacanza con il minore. Tali
periodi di vacanza non potranno interferire con il calendario scolastico del minore. Tutti i periodi estivi di vacanza dovranno essere calendarizzati entro la fine del mese di maggio di ogni anno. Il viaggio fuori dal paese di residenza o all'estero è consentito quando all'altro genitore saranno fornite tutte le informazioni al riguardo con 30 giorni di anticipo. Le informazioni includono itinerario, mezzi di trasporto, indirizzo di pernottamento e numero di telefono;
pagina 3 di 4 3. dispone che il mantenimento del minore è diretto e proporzionale in base al collocamento alternato settimanale, il padre e la madre s'impegnano quindi a sostenere personalmente le spese ordinarie afferenti al figlio nei periodi di rispettiva permanenza, non è pertanto richiesto alcun assegno di mantenimento per lo stesso;
4. obbliga i genitori a sostenere, in ragione del 50% ciascuno, le spese straordinarie necessarie per la cura, la salute e l'educazione del figlio , al riguardo riportandosi interamente al protocollo oggi in Per_1
essere presso il Tribunale di Bologna. I genitori continueranno a seguire , come sinora fatto, in Per_1
stretta collaborazione tra loro;
5. prende atto che i coniugi si dichiarano di aver regolato ogni e qualsiasi rapporto in dipendenza crisi coniugale e di null'altro avere a pretendere per qualsivoglia titolo o ragione ad eccezione di quanto previsto nella sentenza di separazione resa dal Tribunale di Bologna il 16.07.2024 nel proc. R.G. 3920/2024;
6. prende atto che i coniugi espressamente si autorizzano vicendevolmente e quindi prestano il proprio consenso, a richiedere i documenti validi per l'espatrio del figlio nonché dei propri;
7. nulla sulle spese.
8. ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di BOLOGNA di procedere all'annotazione del capo 1 del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data
_4.6.2025___________
IL GIUDICE ESTENSORE
dott.ssa Carmen Giraldi
IL PRESIDENTE
dott. Bruno Perla
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