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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/12/2025, n. 11631 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11631 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
XIV SEZIONE CIVILE
in persona della dott.ssa RA TA ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 25826 del R.G.A.C.C. dell'anno 2022, vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 P.IVA_1
EM MA, , presso il quale è C.F._1 elettivamente domiciliata in Pozzuoli (Na) alla Via Montenuovo Licola
Patria n. 90 – Centro San Domenico
- ATTRICE-
E
, Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Di Stazio,
, ed elett.te dom.ta presso il suo studio sito in C.F._2
Mugnano di Napoli al viale Mons. A. Menna n. 14
- CONVENUTA-
OGGETTO: opposizione ex art. 615 c.p.c. e 617 c.p.c.
CONCLUSIONI
All'udienza del 04.11.2025 i procuratori delle parti costituite si riportavano alle conclusioni già rassegnate nei propri scritti difensivi.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, regolarmente notificato alle parti appellate, la impugnava l'avviso di intimazione n. Parte_1
03220229002064564000 notificato il 02.09.2022 per l'importo complessivo di euro 522.527,44 fondato sulle seguenti cartelle esattoriali: 1) numero 03220120006605479000 presuntivamente notificata in data 23.01.2013; 2) numero 03220130005093812000 presuntivamente notificata in data 28.11.2013; 3) numero
03220130006003992000 presuntivamente notificata in data
24.12.2013; 4) numero 03220140003479736000 presuntivamente notificata in data 05.12.2014; 5) numero 03220140004389722000 presuntivamente notificata in data 21.02.2017 ; 6) numero
03220140005770465000 presuntivamente notificata in data
06.10.2014; 7) numero 03220140006199376000 presuntivamente notificata in data 10.11.2014; 8) numero 03220140007020915000 presuntivamente notificata in data12.01.2015; 9) numero
03220140007021016000presuntivamente notificata in data
12.01.2015; 10) numero 03220150000358858000 presuntivamente notificata in data 04.02.2015; 11) numero 03220150001911453000 presuntivamente notificata in data 01.04.2015; 12) numero
03220150003255711000 presuntivamente notificata in data
29.05.2015; 13) numero 03220150004189044000 presuntivamente notificata in data 15.07.2015; 14) numero 03220150005789250000 presuntivamente notificata in data 12.11.2015; 15) numero
03220150005931477000 presuntivamente notificata in data
01.12.2015; 16) numero 03220150006551143000 presuntivamente notificata in data 15.01.2016; 17) numero 03220160000498341000 presuntivamente notificata in data 18.03.2016; 18) numero
03220160004135651000 presuntivamente notificata in data
12.05.2016; 19) numero 03220160006921005000presuntivamente notificata in data 23.11.2016; 20) numero 03220170000709186000 presuntivamente notificata in data 28.03.2017; 21) numero
2 03220170001120818000 presuntivamente notificata in data
30.03.2017; 22) numero 03220170002221450000 presuntivamente notificata in data 23.08.2017; 23) numero 03220170002691508000 presuntivamente notificata in data 11.09.2017; 24) numero
03220170003179148000 presuntivamente notificata in data
08.11.2017; 25) numero 03220170004738316000 presuntivamente notificata in data 19.01.2018; 26) numero 03220180000392969000 presuntivamente notificata in data 13.02.2018; 27) numero
032201800011009810000 presuntivamente notificata in data
12.04.2018; 28) numero 03220180005900690000 presuntivamente notificata in data 13.11.2018; 29) numero 03220190000898586000 presuntivamente notificata in data 14.01.2019; 30) numero
03220190005349347000 presuntivamente notificata in data
02.05.2019; 31) numero 03220190007241287000 presuntivamente notificata in data 30.08.2019; 32) numero 03220190007780586000 presuntivamente notificata in data 21.09.2019; 33) avviso di addebito numero 33220120001331562000 presuntivamente notificato in data
14.12.2012; 34) avviso di addebito numero 3320120001968818000 presuntivamente notificato in data 12.03.2013; 35) avviso di addebito numero 33220130001169506000 presuntivamente notificata in data
04.02.2014.
L'opponente premetteva che: a seguito di comunicazioni di preventiva iscrizione di ipoteca su un compendio immobiliare presente nel
Comune di Vasto, su cui già gravava un'iscrizione di ipoteca di primo grado da parte di un Istituto di Credito, in data 3 agosto 2022 inoltrava presso l' di Chieti istanza di accesso Controparte_1 agli atti finalizzata alla verifica delle cartelle di pagamento sottese e relative alle mentovate iscrizioni ipotecarie che erano state notificate alla odierna istante già da alcuni anni. Tale richiesta di accesso agli atti veniva riscontrata in data 23 agosto 2022 e da tale nota emergeva come l' non avesse alcuna valida Controparte_1 prova circa la corretta notifica delle sottese cartelle, mentre per
3 alcune di esse venivano prodotte relate di notifica a mezzo un indirizzo di posta certificato non ufficiale con la dicitura “ACC” e non
“PROTOCOLLO” con conseguente nullità della notifica per mancanza di idonea certificazione.
Tanto premesso, l'opponente impugnava la predetta intimazione chiedendo di accertare e dichiarare la decadenza del diritto a procedere in executivis per l'infruttuoso lasso temporale decorrente dalla data della presunta notifica delle cartelle e l'intimazione di pagamento;
accertare e dichiarare la prescrizione delle predette cartelle di pagamento per il decorso del termine prescrizionale e per l'effetto accertare e dichiarare l'illegittimità dell'azionata attività di riscossione, nonché di tutti gli atti prodromici, successivi e/o comunque ad essa collegata, ivi incluse le iscrizione di ipoteca;
in subordine chiedeva di accertare e dichiarare l'illegittimità dell'azionata procedura di riscossione;
ovvero disporre la riduzione di quanto ancora eventualmente dovuto;
con vittoria di spese ed onorari della causa.
Si costituiva l'opposta e Controparte_1 contestava la domanda dell'opponente chiedendone il rigetto, con vittoria di spese processuali.
All'udienza del 28.11.2025 la causa veniva assegnata in decisione con la concessione dei termini ridotti per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
---
In via preliminare, va rilevato il difetto di giurisdizione in relazione alle cartelle esattoriali n.ri 03220120006605479000;
03220130005093812000; 03220130006003992000;
03220140003479736000; 03220140004389722000;
03220140005770465000; 03220140006199376000;
03220140007020915000; 03220140007021016000;
03220150000358858000; 03220150001911453000;
4 03220150003255711000; 03220150004189044000;
03220150005789250000; 03220150005931477000;
03220150006551143000; 03220160000498341000;
03220160006921005000; 03220170000709186000;
03220170001120818000; 03220170002221450000;
03220170003179148000; 03220170004738316000;
03220180000392969000; 032201800011009810000;
03220180005900690000; 03220190000898586000 (limitatamente all'omesso versamento del Diritto annuale Camera di Commercio);
03220190005349347000; 03220190007241287000;
03220190007780586000; 33220120001331562000;
3320120001968818000; 33220130001169506000.
Al riguardo, giova in primo luogo rilevare che il primo comma dell'art. 2 del D.Lgs 546/1992, a seguito della modifica che ha riguardato detta norma (l. n. 448 del 2001), qualifica il giudice tributario come giudice “generale” della materia tributaria, deputato a conoscere tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, con esclusione delle sole controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento. Così viene testualmente previsto:
“appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il
Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonché gli interessi e ogni altro accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica”.
5 Il discrimine tra la giurisdizione ordinaria e quella speciale dei
Giudici tributari si fonda pertanto su due aspetti fondamentali: da un lato, rileva la natura del credito oggetto di cartella esattoriale e di intimazione di pagamento e, dall'altro, assume valore la fase del processo esecutivo in cui viene proposta opposizione da parte del contribuente.
In merito alla prima circostanza, non è in discussione la natura di tributo dei crediti portati dalle cartelle esattoriali indicate.
A tale circostanza si aggiunge, peraltro, il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui vanno distinti gli atti propedeutici e prodromici all'esecuzione (tra cui, a titolo esemplificativo, rientrano la cartella di pagamento e l'avviso di mora) da quelli propri dell'esecuzione stessa, che radicano, inevitabilmente, la giurisdizione del giudice ordinario (ad esempio, l'atto di pignoramento e successivi).
Alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa tributaria (inclusi i fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa in senso sostanziale) che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici;
alla giurisdizione ordinaria spetta, invece, la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo come tale (a prescindere dalla esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici), nonché sui fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria, successivi all'epoca della valida notifica della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento o successivi, in ipotesi di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica, all'atto esecutivo che abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione. (Cassazione civile sez. trib., 31/07/2024, n.21553).
6 In definitiva, avendo l'opponente impugnato un atto prodromico all'esecuzione per un credito tributario, per le cartelle indicate la giurisdizione spetta alla Commissione tributaria competente per territorio.
Per quanto riguarda le cartelle esattoriali n.ri
03220130006003992000; 03220140004389722000;
03220150004189044000; 03220150006551143000;
03220160004135651000; 03220170002221450000;
03220170002691508000; 03220170004738316000;
03220190000898586000 (limitatamente al carico spettante all' ); CP_2
03220190007241287000, invece, va affermata la giurisdizione di questo giudice ed i motivi di opposizione vanno esaminati nel merito.
L'opponente lamentava l'irregolarità della notifica in quanto effettuata via pec da un indirizzo di posta non valido, nonché lamentava l'intervenuto decorso del termine prescrizionale.
Orbene, riguardo la regolarità – o meno – della notifica via pec va rilevato che il motivo di opposizione è tardivo, in quanto attinente alla regolarità formale dell'atto e rientrante, quindi, nell'alveo delle fattispecie disciplinate dall'art. 617 c.p.c., per le quali la norma stessa prevede il termine perentorio di 20 giorni, non rispettato dall'opponente.
Ed invero, a fronte dell'introduzione della presente opposizione in data 08.11.2022, la cartella n. 03220130006003992000 veniva notificata in data 24.12.2013, la cartella n. 03220140004389722000 veniva notificata in data 21.02.2017, la cartella n.
03220150004189044000 veniva notificata in data 15.07.2015, la cartella n. 03220150006551143000 veniva notificata in data
15.01.2016, la cartella n. 03220160004135651000 veniva notificata in data 12.05.2016, la cartella n. 03220170002221450000 veniva notificata in data 23.08.2017, la cartella n. 03220170002691508000 veniva notificata in data 11.09.2017, la cartella n.
7 03220170004738316000 veniva notificata in data 19.01.2018, la cartella n. 03220190000898586000 veniva notificata in data
14.01.2019 e la cartella n. 03220190007241287000 veniva notificata in data 30.08.2019, sicché, per tutte le cartelle, risulta ampiamente decorso il termine di cui all'art. 617 c.p.c..
In via incidentale, giova in ogni caso precisare che il motivo oltre ad essere tardivo, risulta anche infondato. Ed infatti, nel caso di specie occorre applicare il principio generale per cui le violazioni formali sono irrilevanti se non causano un'effettiva lesione ai diritti del contribuente. Conseguentemente, una notificazione elettronica non è invalida se, pur provenendo da un indirizzo diverso da quello presente nei pubblici registri, il mittente è chiaramente riconoscibile.
Questo perché una diversa conclusione sarebbe contraria ai principi di buona fede e correttezza, soprattutto se il contribuente non dimostra che il diritto di difesa sia stato effettivamente compromesso.
Questo approccio, che privilegia la sostanza rispetto alla forma in assenza di lesione del diritto di difesa, è coerente con l'orientamento della Cassazione, che ha stabilito che la violazione di norme processuali non tutela l'interesse all'astratta regolarità del processo, ma solo la rimozione del danno concreto subito dalla parte. In altre parole, la violazione delle regole processuali rileva solo se causa un pregiudizio concreto alla parte. Nell'ambito specifico delle notificazioni, la giurisprudenza afferma che la nullità non può derivare semplicemente dalla violazione della forma, ma dalle conseguenze che essa abbia sull'efficacia della notifica nel raggiungere il suo scopo. L'inesistenza della notifica si verifica solo quando manca completamente o quando è priva degli elementi essenziali che permettono di riconoscerla come tale;
in tutti gli altri casi si parla di nullità.
Per concludere, secondo tale orientamento, una notifica via pec inviata da un indirizzo istituzionale non presente nei pubblici elenchi
8 non è nulla, se abbia comunque permesso al destinatario di difendersi senza incertezze riguardo la provenienza e l'oggetto.
La rigida osservanza delle forme previste dalle succitate norme è invece da ricercarsi nell'individuazione del soggetto destinatario della notifica, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio domicilio digitale. (Cfr. Cass. Sez. U.,
Sentenza n. 15979 del 18.05.2022 - Rv. 664909 - 01)
Per quanto concerne il motivo di opposizione relativo all'infruttuoso decorso del termine prescrizionale, giova in primo luogo precisare quale sia il termine di prescrizione applicabile: le cartelle n.ri
03220130006003992000; 03220140004389722000;
03220150004189044000; 03220150006551143000;
03220170002221450000; 03220170004738316000 e
03220190000898586000 (limitatamente al carico spettante all' ) CP_2 riguardano crediti;
mentre le cartelle n.ri CP_2
03220160004135651000; 03220170002691508000 e
03220190007241287000 riguardano spese processuali e contributo unificato. Per le prime, il termine di prescrizione applicabile è quello quinquennale (articolo 112, comma 2, del DPR n. 1124/1965 e articolo 3, comma 9, lettera b), legge n. 335/1995); per le seconde, invece, la prescrizione è decennale, a decorrere dalla data in cui la sentenza è divenuta definitiva (art. 2946 c.c. e art. 20, comma 6, d. lgs. n. 112 del 1999).
Per le cartelle n.ri 03220160004135651000;
03220170002691508000 e 03220190007241287000, quindi, considerato che le stesse venivano validamente notificate rispettivamente negli anni 2016, 2017 e 2019, la prescrizione decennale non risultava ancora decorso al momento della proposizione della domanda giudiziale, avvenuta in data 08.11.2022.
Per le cartelle n.ri 03220130006003992000;
03220140004389722000; 03220150004189044000;
9 03220150006551143000; 03220170002221450000;
03220170004738316000 e 03220190000898586000 (limitatamente al carico spettante all' ) va verificata la presenza di atti CP_2 interruttivi.
Per le cartelle esattoriali n.ri 03220130006003992000 (notificata il
24.12.2013); 03220140004389722000 (notificata il 21.02.2017);
03220150004189044000 (notificata il 15.07.2015) e
03220150006551143000 (notificata il 15.01.2016) la prescrizione risulta interrotta dall'intimazione di pagamento n.
03220189000963705000 notificata in data 10.04.2018; per le cartelle n.ri 03220170002221450000 (notificata il 23.08.2017) e
03220170004738316000 (notificata il 19.01.2018) la prescrizione risulta interrotta dall'intimazione di pagamento n.ro
03220199000637978000 notificata in data 26.02.2019; per la cartella n. 03220190000898586000 (limitatamente al carico spettante all' ) la prescrizione non risultava ancora decorsa al CP_2 momento della domanda, posto che la notifica della cartella avveniva in data 14.01.2019.
In definitiva, per le ragioni appena esposte ed in relazione alle cartelle per le quali è stata affermata la giurisdizione di questo giudice,
l'opposizione va rigettata.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del tenore delle difese svolte e dell'assenza di fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, sezione XIV, in persona del Giudice dott.ssa
RA TA definitivamente pronunziando sulla causa iscritta al
10 n. R.G. 25826/2022, ogni altra domanda, eccezione e/o deduzione disattesa, così provvede:
• dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in relazione alle cartelle indicate in motivazione per avere giurisdizione il giudice tributario e per l'effetto assegna termine perentorio di giorni 90 dalla comunicazione della presente sentenza per riassumere il giudizio dinanzi alla commissione tributaria territorialmente competente in primo grado;
• rigetta l'opposizione per le cartelle esattoriali n.ri
03220130006003992000; 03220140004389722000;
03220150004189044000; 03220150006551143000;
03220160004135651000; 03220170002221450000;
03220170002691508000; 03220170004738316000;
03220190000898586000 (limitatamente al carico spettante all' ); 03220190007241287000; CP_2
• condanna la al pagamento in favore di Parte_1 CP_1
delle spese di giudizio, che liquida in CP_1 CP_1 euro 7.831,00 per compensi professionali, oltre spese generali,
IVA e CPA.
Napoli, 11.12.2025 Il Giudice
dott.ssa RA TA
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
XIV SEZIONE CIVILE
in persona della dott.ssa RA TA ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 25826 del R.G.A.C.C. dell'anno 2022, vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 P.IVA_1
EM MA, , presso il quale è C.F._1 elettivamente domiciliata in Pozzuoli (Na) alla Via Montenuovo Licola
Patria n. 90 – Centro San Domenico
- ATTRICE-
E
, Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Di Stazio,
, ed elett.te dom.ta presso il suo studio sito in C.F._2
Mugnano di Napoli al viale Mons. A. Menna n. 14
- CONVENUTA-
OGGETTO: opposizione ex art. 615 c.p.c. e 617 c.p.c.
CONCLUSIONI
All'udienza del 04.11.2025 i procuratori delle parti costituite si riportavano alle conclusioni già rassegnate nei propri scritti difensivi.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, regolarmente notificato alle parti appellate, la impugnava l'avviso di intimazione n. Parte_1
03220229002064564000 notificato il 02.09.2022 per l'importo complessivo di euro 522.527,44 fondato sulle seguenti cartelle esattoriali: 1) numero 03220120006605479000 presuntivamente notificata in data 23.01.2013; 2) numero 03220130005093812000 presuntivamente notificata in data 28.11.2013; 3) numero
03220130006003992000 presuntivamente notificata in data
24.12.2013; 4) numero 03220140003479736000 presuntivamente notificata in data 05.12.2014; 5) numero 03220140004389722000 presuntivamente notificata in data 21.02.2017 ; 6) numero
03220140005770465000 presuntivamente notificata in data
06.10.2014; 7) numero 03220140006199376000 presuntivamente notificata in data 10.11.2014; 8) numero 03220140007020915000 presuntivamente notificata in data12.01.2015; 9) numero
03220140007021016000presuntivamente notificata in data
12.01.2015; 10) numero 03220150000358858000 presuntivamente notificata in data 04.02.2015; 11) numero 03220150001911453000 presuntivamente notificata in data 01.04.2015; 12) numero
03220150003255711000 presuntivamente notificata in data
29.05.2015; 13) numero 03220150004189044000 presuntivamente notificata in data 15.07.2015; 14) numero 03220150005789250000 presuntivamente notificata in data 12.11.2015; 15) numero
03220150005931477000 presuntivamente notificata in data
01.12.2015; 16) numero 03220150006551143000 presuntivamente notificata in data 15.01.2016; 17) numero 03220160000498341000 presuntivamente notificata in data 18.03.2016; 18) numero
03220160004135651000 presuntivamente notificata in data
12.05.2016; 19) numero 03220160006921005000presuntivamente notificata in data 23.11.2016; 20) numero 03220170000709186000 presuntivamente notificata in data 28.03.2017; 21) numero
2 03220170001120818000 presuntivamente notificata in data
30.03.2017; 22) numero 03220170002221450000 presuntivamente notificata in data 23.08.2017; 23) numero 03220170002691508000 presuntivamente notificata in data 11.09.2017; 24) numero
03220170003179148000 presuntivamente notificata in data
08.11.2017; 25) numero 03220170004738316000 presuntivamente notificata in data 19.01.2018; 26) numero 03220180000392969000 presuntivamente notificata in data 13.02.2018; 27) numero
032201800011009810000 presuntivamente notificata in data
12.04.2018; 28) numero 03220180005900690000 presuntivamente notificata in data 13.11.2018; 29) numero 03220190000898586000 presuntivamente notificata in data 14.01.2019; 30) numero
03220190005349347000 presuntivamente notificata in data
02.05.2019; 31) numero 03220190007241287000 presuntivamente notificata in data 30.08.2019; 32) numero 03220190007780586000 presuntivamente notificata in data 21.09.2019; 33) avviso di addebito numero 33220120001331562000 presuntivamente notificato in data
14.12.2012; 34) avviso di addebito numero 3320120001968818000 presuntivamente notificato in data 12.03.2013; 35) avviso di addebito numero 33220130001169506000 presuntivamente notificata in data
04.02.2014.
L'opponente premetteva che: a seguito di comunicazioni di preventiva iscrizione di ipoteca su un compendio immobiliare presente nel
Comune di Vasto, su cui già gravava un'iscrizione di ipoteca di primo grado da parte di un Istituto di Credito, in data 3 agosto 2022 inoltrava presso l' di Chieti istanza di accesso Controparte_1 agli atti finalizzata alla verifica delle cartelle di pagamento sottese e relative alle mentovate iscrizioni ipotecarie che erano state notificate alla odierna istante già da alcuni anni. Tale richiesta di accesso agli atti veniva riscontrata in data 23 agosto 2022 e da tale nota emergeva come l' non avesse alcuna valida Controparte_1 prova circa la corretta notifica delle sottese cartelle, mentre per
3 alcune di esse venivano prodotte relate di notifica a mezzo un indirizzo di posta certificato non ufficiale con la dicitura “ACC” e non
“PROTOCOLLO” con conseguente nullità della notifica per mancanza di idonea certificazione.
Tanto premesso, l'opponente impugnava la predetta intimazione chiedendo di accertare e dichiarare la decadenza del diritto a procedere in executivis per l'infruttuoso lasso temporale decorrente dalla data della presunta notifica delle cartelle e l'intimazione di pagamento;
accertare e dichiarare la prescrizione delle predette cartelle di pagamento per il decorso del termine prescrizionale e per l'effetto accertare e dichiarare l'illegittimità dell'azionata attività di riscossione, nonché di tutti gli atti prodromici, successivi e/o comunque ad essa collegata, ivi incluse le iscrizione di ipoteca;
in subordine chiedeva di accertare e dichiarare l'illegittimità dell'azionata procedura di riscossione;
ovvero disporre la riduzione di quanto ancora eventualmente dovuto;
con vittoria di spese ed onorari della causa.
Si costituiva l'opposta e Controparte_1 contestava la domanda dell'opponente chiedendone il rigetto, con vittoria di spese processuali.
All'udienza del 28.11.2025 la causa veniva assegnata in decisione con la concessione dei termini ridotti per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
---
In via preliminare, va rilevato il difetto di giurisdizione in relazione alle cartelle esattoriali n.ri 03220120006605479000;
03220130005093812000; 03220130006003992000;
03220140003479736000; 03220140004389722000;
03220140005770465000; 03220140006199376000;
03220140007020915000; 03220140007021016000;
03220150000358858000; 03220150001911453000;
4 03220150003255711000; 03220150004189044000;
03220150005789250000; 03220150005931477000;
03220150006551143000; 03220160000498341000;
03220160006921005000; 03220170000709186000;
03220170001120818000; 03220170002221450000;
03220170003179148000; 03220170004738316000;
03220180000392969000; 032201800011009810000;
03220180005900690000; 03220190000898586000 (limitatamente all'omesso versamento del Diritto annuale Camera di Commercio);
03220190005349347000; 03220190007241287000;
03220190007780586000; 33220120001331562000;
3320120001968818000; 33220130001169506000.
Al riguardo, giova in primo luogo rilevare che il primo comma dell'art. 2 del D.Lgs 546/1992, a seguito della modifica che ha riguardato detta norma (l. n. 448 del 2001), qualifica il giudice tributario come giudice “generale” della materia tributaria, deputato a conoscere tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, con esclusione delle sole controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento. Così viene testualmente previsto:
“appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il
Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonché gli interessi e ogni altro accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica”.
5 Il discrimine tra la giurisdizione ordinaria e quella speciale dei
Giudici tributari si fonda pertanto su due aspetti fondamentali: da un lato, rileva la natura del credito oggetto di cartella esattoriale e di intimazione di pagamento e, dall'altro, assume valore la fase del processo esecutivo in cui viene proposta opposizione da parte del contribuente.
In merito alla prima circostanza, non è in discussione la natura di tributo dei crediti portati dalle cartelle esattoriali indicate.
A tale circostanza si aggiunge, peraltro, il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui vanno distinti gli atti propedeutici e prodromici all'esecuzione (tra cui, a titolo esemplificativo, rientrano la cartella di pagamento e l'avviso di mora) da quelli propri dell'esecuzione stessa, che radicano, inevitabilmente, la giurisdizione del giudice ordinario (ad esempio, l'atto di pignoramento e successivi).
Alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa tributaria (inclusi i fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa in senso sostanziale) che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici;
alla giurisdizione ordinaria spetta, invece, la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo come tale (a prescindere dalla esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici), nonché sui fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria, successivi all'epoca della valida notifica della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento o successivi, in ipotesi di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica, all'atto esecutivo che abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione. (Cassazione civile sez. trib., 31/07/2024, n.21553).
6 In definitiva, avendo l'opponente impugnato un atto prodromico all'esecuzione per un credito tributario, per le cartelle indicate la giurisdizione spetta alla Commissione tributaria competente per territorio.
Per quanto riguarda le cartelle esattoriali n.ri
03220130006003992000; 03220140004389722000;
03220150004189044000; 03220150006551143000;
03220160004135651000; 03220170002221450000;
03220170002691508000; 03220170004738316000;
03220190000898586000 (limitatamente al carico spettante all' ); CP_2
03220190007241287000, invece, va affermata la giurisdizione di questo giudice ed i motivi di opposizione vanno esaminati nel merito.
L'opponente lamentava l'irregolarità della notifica in quanto effettuata via pec da un indirizzo di posta non valido, nonché lamentava l'intervenuto decorso del termine prescrizionale.
Orbene, riguardo la regolarità – o meno – della notifica via pec va rilevato che il motivo di opposizione è tardivo, in quanto attinente alla regolarità formale dell'atto e rientrante, quindi, nell'alveo delle fattispecie disciplinate dall'art. 617 c.p.c., per le quali la norma stessa prevede il termine perentorio di 20 giorni, non rispettato dall'opponente.
Ed invero, a fronte dell'introduzione della presente opposizione in data 08.11.2022, la cartella n. 03220130006003992000 veniva notificata in data 24.12.2013, la cartella n. 03220140004389722000 veniva notificata in data 21.02.2017, la cartella n.
03220150004189044000 veniva notificata in data 15.07.2015, la cartella n. 03220150006551143000 veniva notificata in data
15.01.2016, la cartella n. 03220160004135651000 veniva notificata in data 12.05.2016, la cartella n. 03220170002221450000 veniva notificata in data 23.08.2017, la cartella n. 03220170002691508000 veniva notificata in data 11.09.2017, la cartella n.
7 03220170004738316000 veniva notificata in data 19.01.2018, la cartella n. 03220190000898586000 veniva notificata in data
14.01.2019 e la cartella n. 03220190007241287000 veniva notificata in data 30.08.2019, sicché, per tutte le cartelle, risulta ampiamente decorso il termine di cui all'art. 617 c.p.c..
In via incidentale, giova in ogni caso precisare che il motivo oltre ad essere tardivo, risulta anche infondato. Ed infatti, nel caso di specie occorre applicare il principio generale per cui le violazioni formali sono irrilevanti se non causano un'effettiva lesione ai diritti del contribuente. Conseguentemente, una notificazione elettronica non è invalida se, pur provenendo da un indirizzo diverso da quello presente nei pubblici registri, il mittente è chiaramente riconoscibile.
Questo perché una diversa conclusione sarebbe contraria ai principi di buona fede e correttezza, soprattutto se il contribuente non dimostra che il diritto di difesa sia stato effettivamente compromesso.
Questo approccio, che privilegia la sostanza rispetto alla forma in assenza di lesione del diritto di difesa, è coerente con l'orientamento della Cassazione, che ha stabilito che la violazione di norme processuali non tutela l'interesse all'astratta regolarità del processo, ma solo la rimozione del danno concreto subito dalla parte. In altre parole, la violazione delle regole processuali rileva solo se causa un pregiudizio concreto alla parte. Nell'ambito specifico delle notificazioni, la giurisprudenza afferma che la nullità non può derivare semplicemente dalla violazione della forma, ma dalle conseguenze che essa abbia sull'efficacia della notifica nel raggiungere il suo scopo. L'inesistenza della notifica si verifica solo quando manca completamente o quando è priva degli elementi essenziali che permettono di riconoscerla come tale;
in tutti gli altri casi si parla di nullità.
Per concludere, secondo tale orientamento, una notifica via pec inviata da un indirizzo istituzionale non presente nei pubblici elenchi
8 non è nulla, se abbia comunque permesso al destinatario di difendersi senza incertezze riguardo la provenienza e l'oggetto.
La rigida osservanza delle forme previste dalle succitate norme è invece da ricercarsi nell'individuazione del soggetto destinatario della notifica, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio domicilio digitale. (Cfr. Cass. Sez. U.,
Sentenza n. 15979 del 18.05.2022 - Rv. 664909 - 01)
Per quanto concerne il motivo di opposizione relativo all'infruttuoso decorso del termine prescrizionale, giova in primo luogo precisare quale sia il termine di prescrizione applicabile: le cartelle n.ri
03220130006003992000; 03220140004389722000;
03220150004189044000; 03220150006551143000;
03220170002221450000; 03220170004738316000 e
03220190000898586000 (limitatamente al carico spettante all' ) CP_2 riguardano crediti;
mentre le cartelle n.ri CP_2
03220160004135651000; 03220170002691508000 e
03220190007241287000 riguardano spese processuali e contributo unificato. Per le prime, il termine di prescrizione applicabile è quello quinquennale (articolo 112, comma 2, del DPR n. 1124/1965 e articolo 3, comma 9, lettera b), legge n. 335/1995); per le seconde, invece, la prescrizione è decennale, a decorrere dalla data in cui la sentenza è divenuta definitiva (art. 2946 c.c. e art. 20, comma 6, d. lgs. n. 112 del 1999).
Per le cartelle n.ri 03220160004135651000;
03220170002691508000 e 03220190007241287000, quindi, considerato che le stesse venivano validamente notificate rispettivamente negli anni 2016, 2017 e 2019, la prescrizione decennale non risultava ancora decorso al momento della proposizione della domanda giudiziale, avvenuta in data 08.11.2022.
Per le cartelle n.ri 03220130006003992000;
03220140004389722000; 03220150004189044000;
9 03220150006551143000; 03220170002221450000;
03220170004738316000 e 03220190000898586000 (limitatamente al carico spettante all' ) va verificata la presenza di atti CP_2 interruttivi.
Per le cartelle esattoriali n.ri 03220130006003992000 (notificata il
24.12.2013); 03220140004389722000 (notificata il 21.02.2017);
03220150004189044000 (notificata il 15.07.2015) e
03220150006551143000 (notificata il 15.01.2016) la prescrizione risulta interrotta dall'intimazione di pagamento n.
03220189000963705000 notificata in data 10.04.2018; per le cartelle n.ri 03220170002221450000 (notificata il 23.08.2017) e
03220170004738316000 (notificata il 19.01.2018) la prescrizione risulta interrotta dall'intimazione di pagamento n.ro
03220199000637978000 notificata in data 26.02.2019; per la cartella n. 03220190000898586000 (limitatamente al carico spettante all' ) la prescrizione non risultava ancora decorsa al CP_2 momento della domanda, posto che la notifica della cartella avveniva in data 14.01.2019.
In definitiva, per le ragioni appena esposte ed in relazione alle cartelle per le quali è stata affermata la giurisdizione di questo giudice,
l'opposizione va rigettata.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del tenore delle difese svolte e dell'assenza di fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, sezione XIV, in persona del Giudice dott.ssa
RA TA definitivamente pronunziando sulla causa iscritta al
10 n. R.G. 25826/2022, ogni altra domanda, eccezione e/o deduzione disattesa, così provvede:
• dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in relazione alle cartelle indicate in motivazione per avere giurisdizione il giudice tributario e per l'effetto assegna termine perentorio di giorni 90 dalla comunicazione della presente sentenza per riassumere il giudizio dinanzi alla commissione tributaria territorialmente competente in primo grado;
• rigetta l'opposizione per le cartelle esattoriali n.ri
03220130006003992000; 03220140004389722000;
03220150004189044000; 03220150006551143000;
03220160004135651000; 03220170002221450000;
03220170002691508000; 03220170004738316000;
03220190000898586000 (limitatamente al carico spettante all' ); 03220190007241287000; CP_2
• condanna la al pagamento in favore di Parte_1 CP_1
delle spese di giudizio, che liquida in CP_1 CP_1 euro 7.831,00 per compensi professionali, oltre spese generali,
IVA e CPA.
Napoli, 11.12.2025 Il Giudice
dott.ssa RA TA
11