TRIB
Sentenza 8 dicembre 2025
Sentenza 8 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 08/12/2025, n. 3411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3411 |
| Data del deposito : | 8 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8217/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Alessandra Villecco Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8217/2025 avente ad oggetto: mutamento di sesso, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GUERCIO Parte_1 C.F._1 GIOVANNI elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. GUERCIO GIOVANNI
ATTORE/I Nei confronti di
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Parte attrice ha concluso come da ricorso introduttivo.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 19.6.2025, nata a [...] il [...], nubile e Parte_1 senza figli, allegava che fin dall'infanzia aveva sempre manifestato una sua natura psicologica e comportamentale tipicamente maschile pur essendo un individuo di sesso biologico femminile;
che, al fine di adeguare l'aspetto fisico alla sua psiche, aveva ormai da tempo assunto l'aspetto e gli atteggiamenti di un uomo;
che, sentendo soggettivamente propria l'identità sessuale maschile, viveva con sofferenza la propria condizione con notevoli problemi nell'integrazione sociale;
chiedeva, pertanto di essere autorizzata ad un trattamento chirurgico al fine di adeguare i propri caratteri sessuali a quelli maschili;
chiedeva al Tribunale, contestualmente all'autorizzazione a procedere con intervento pagina 1 di 4 chirurgico, la pronuncia dell'ordine di rettifica del sesso e del nome, dichiarando di voler assumere il nome di . Allegava altresì, di aver ricevuto nulla-osta all'intervento dagli specialisti CP_1 dai quali è seguita.
Ritualmente notificato l'atto di citazione al Pubblico Ministero, questi non si costituiva in giudizio.
La parte attrice compariva personalmente all'udienza e veniva sentita dal G.i.
Il difensore chiedeva che la causa, istruita documentalmente, fosse posta immediatamente in decisione.
Il transessualismo è l'atteggiamento psicologico di quegli individui che provano il desiderio irresistibile di appartenere al sesso opposto e compiono ogni sforzo per modificare le proprie fattezze corporee per vivere in modo conforme all'altro sesso. Ne consegue che il transessuale rifiuta decisamente il suo sesso e vuole cambiarlo. Egli vive il suo stato considerando l'aspetto esterno del proprio corpo come una limitazione che impedisce alla psiche di potersi realizzare nel senso desiderato. Il transessuale, in definitiva, si identifica nel sesso opposto e vuole essere considerato, in tutto e per tutto, come appartenente a quest'ultimo.
Nel caso in esame, alla luce dei documenti versati in atti, è avvalorata in termini decisivi la divergenza tra il sesso anatomico e la psicosessualità percepita e vissuta dalla parte attrice, in termini tali da determinare nella stessa un atteggiamento conflittuale e di definitivo radicale rifiuto della propria morfologia anatomica, sì da rendere giustificati per la tutela della salute, per il pieno benessere psicofisico e per la realizzazione delle aspirazioni esistenziali della parte attrice la rettificazione anagrafica e l'eventuale intervento di adeguamento chirurgico (cfr. Corte di Cass., Sez. I n.
15138/2015).
Nella fattispecie in esame l'interessato ha già raggiunto un'armonia con il proprio corpo che lo ha portato a sentirsi donna a prescindere da un qualsivoglia trattamento demolitorio e/o modificativo dei propri caratteri sessuali anatomici primari, per i quali comunque richiede in questa sede l'autorizzazione all'esecuzione.
Sul punto, con riguardo ad un accertamento di carattere tecnico (essenzialmente medico), seppure non sia stata disposta una c.t.u., parte attrice ha depositato documentazione medica che si ritiene sufficiente ai fini della presente decisione, istruita, per l'appunto, documentalmente.
Parte attrice ha già iniziato (con decorrenza dal 2024) un percorso di preparazione – essendo seguita dall'Attività Consultoriale MIT di Bologna – per accedere all'intervento chirurgico di rettificazione del proprio sesso. Contemporaneamente, sin dal 2022, è in atto un percorso psicoterapeutico di sostegno, parallelo ed integrato con quello di riattribuzione medico-chirurgica, finalizzato ad elaborare le modificazioni ormonali e somatiche. Il nome scelto dall'interessato per l'identità maschile è CP_1
. Ha depositato la relazione in data 22.4.2025 a firma della Dott.ssa , psicologa-
[...] Persona_1
pagina 2 di 4 psicoterapeuta presso l'Attività Consultoriale MIT di Bologna, e la certificazione in data 4 aprile 2025
a firma della Prof.ssa , specialista in ginecologia-ostetricia e endocrinologia, Persona_2 che hanno attestato, ciascuna per gli aspetti di propria competenza, l'assenza di controindicazioni mediche a un eventuale intervento chirurgico di affermazione di genere, nonché hanno attestato che la richiesta di rettificazione anagrafica e di sesso appare legittima, motivata, meditata e supportata da una chiara consapevolezza di tutte le sue implicazioni e, in particolare, della sua irreversibilità de facto.
La presenza all'udienza della parte ed il suo libero interrogatorio rappresentano preziosi elementi forniti direttamente al giudice (di cui questi può servirsi ai fini della decisione), in considerazione proprio della particolare natura del giudizio e della estrema personalizzazione di questo. L'istante, presente all'udienza, è stato sottoposto ed interrogatorio libero da parte del g.i., presentandosi come soggetto già esteriormente appartenente a sesso diverso da quello risultante dai suoi dati anagrafici. Nel corso del colloquio parte attrice ha mostrato la sua, già consolidata, convinzione di appartenenza al genere nel quale si chiede giudizialmente la rettificazione, tanto da aver assunto con evidenza l'immagine esteriore del sesso maschile (aspetto, voce, comportamento). La sua esperienza di vita, fin dall'infanzia, ha visto l'istante sentirsi di sesso diverso e nell'identificarsi in tale diverso genere ha riscontrato, col tempo, una sua armonia ed il raggiungimento di un equilibrio psichico che si è consolidato negli anni, fino a giungere ad un percorso univoco e diretto al mutamento del sesso. Invero, anche nei suoi rapporti sociali, in famiglia, nell'ambito dei rapporti di tipo amicale, come sul posto di lavoro, a parte attrice è pacificamente riconosciuta già l'identità maschile.
Ad avviso del Collegio, risulta meritevole di accoglimento anche la domanda tesa all'autorizzazione all'intervento chirurgico di riconversione del sesso, in quanto intesa alla corrispondenza dei tratti somatici con quelli del sesso di appartenenza, quale mezzo per il conseguimento del pieno benessere psico-fisico in attuazione del diritto alla salute dell'individuo, vieppiù confermandosi tale conclusione alla luce di quanto recentemente ribadito da Corte Cost, Sentenza 143/2024. Considerata la natura istituzionale di contraddittore necessario rivestita dal P.M., a fronte della non contestazione della domanda, si ritiene rispondente a giustizia non assumere provvedimenti sulle spese di giudizio.
P . Q . M . Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa, così provvede:
1-attribuisce a (C.F.: ) nata a [...] il Parte_1 C.F._1
22.07.2002 ed ivi residente in [...], a norma degli artt.1 ss. Legge 14 aprile
1982, n.164, il sesso maschile, attribuendogli il nome di , così rettificando l'atto CP_1 di nascita (parte I seria A/2 n. 435) ove vi è enunciato il sesso femminile ed il nome , Pt_1
pagina 3 di 4 ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Bologna, ove l'atto di nascita è stato trascritto, di procedere alla rettificazione nel relativo registro;
2-autorizza parte attrice a sottoporsi ad intervento chirurgico di riconversione del sesso da femmina a maschio;
3-nulla sulle spese.
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 2.12.2025.
Il Giudice est. Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Alessandra Villecco Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8217/2025 avente ad oggetto: mutamento di sesso, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GUERCIO Parte_1 C.F._1 GIOVANNI elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. GUERCIO GIOVANNI
ATTORE/I Nei confronti di
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Parte attrice ha concluso come da ricorso introduttivo.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 19.6.2025, nata a [...] il [...], nubile e Parte_1 senza figli, allegava che fin dall'infanzia aveva sempre manifestato una sua natura psicologica e comportamentale tipicamente maschile pur essendo un individuo di sesso biologico femminile;
che, al fine di adeguare l'aspetto fisico alla sua psiche, aveva ormai da tempo assunto l'aspetto e gli atteggiamenti di un uomo;
che, sentendo soggettivamente propria l'identità sessuale maschile, viveva con sofferenza la propria condizione con notevoli problemi nell'integrazione sociale;
chiedeva, pertanto di essere autorizzata ad un trattamento chirurgico al fine di adeguare i propri caratteri sessuali a quelli maschili;
chiedeva al Tribunale, contestualmente all'autorizzazione a procedere con intervento pagina 1 di 4 chirurgico, la pronuncia dell'ordine di rettifica del sesso e del nome, dichiarando di voler assumere il nome di . Allegava altresì, di aver ricevuto nulla-osta all'intervento dagli specialisti CP_1 dai quali è seguita.
Ritualmente notificato l'atto di citazione al Pubblico Ministero, questi non si costituiva in giudizio.
La parte attrice compariva personalmente all'udienza e veniva sentita dal G.i.
Il difensore chiedeva che la causa, istruita documentalmente, fosse posta immediatamente in decisione.
Il transessualismo è l'atteggiamento psicologico di quegli individui che provano il desiderio irresistibile di appartenere al sesso opposto e compiono ogni sforzo per modificare le proprie fattezze corporee per vivere in modo conforme all'altro sesso. Ne consegue che il transessuale rifiuta decisamente il suo sesso e vuole cambiarlo. Egli vive il suo stato considerando l'aspetto esterno del proprio corpo come una limitazione che impedisce alla psiche di potersi realizzare nel senso desiderato. Il transessuale, in definitiva, si identifica nel sesso opposto e vuole essere considerato, in tutto e per tutto, come appartenente a quest'ultimo.
Nel caso in esame, alla luce dei documenti versati in atti, è avvalorata in termini decisivi la divergenza tra il sesso anatomico e la psicosessualità percepita e vissuta dalla parte attrice, in termini tali da determinare nella stessa un atteggiamento conflittuale e di definitivo radicale rifiuto della propria morfologia anatomica, sì da rendere giustificati per la tutela della salute, per il pieno benessere psicofisico e per la realizzazione delle aspirazioni esistenziali della parte attrice la rettificazione anagrafica e l'eventuale intervento di adeguamento chirurgico (cfr. Corte di Cass., Sez. I n.
15138/2015).
Nella fattispecie in esame l'interessato ha già raggiunto un'armonia con il proprio corpo che lo ha portato a sentirsi donna a prescindere da un qualsivoglia trattamento demolitorio e/o modificativo dei propri caratteri sessuali anatomici primari, per i quali comunque richiede in questa sede l'autorizzazione all'esecuzione.
Sul punto, con riguardo ad un accertamento di carattere tecnico (essenzialmente medico), seppure non sia stata disposta una c.t.u., parte attrice ha depositato documentazione medica che si ritiene sufficiente ai fini della presente decisione, istruita, per l'appunto, documentalmente.
Parte attrice ha già iniziato (con decorrenza dal 2024) un percorso di preparazione – essendo seguita dall'Attività Consultoriale MIT di Bologna – per accedere all'intervento chirurgico di rettificazione del proprio sesso. Contemporaneamente, sin dal 2022, è in atto un percorso psicoterapeutico di sostegno, parallelo ed integrato con quello di riattribuzione medico-chirurgica, finalizzato ad elaborare le modificazioni ormonali e somatiche. Il nome scelto dall'interessato per l'identità maschile è CP_1
. Ha depositato la relazione in data 22.4.2025 a firma della Dott.ssa , psicologa-
[...] Persona_1
pagina 2 di 4 psicoterapeuta presso l'Attività Consultoriale MIT di Bologna, e la certificazione in data 4 aprile 2025
a firma della Prof.ssa , specialista in ginecologia-ostetricia e endocrinologia, Persona_2 che hanno attestato, ciascuna per gli aspetti di propria competenza, l'assenza di controindicazioni mediche a un eventuale intervento chirurgico di affermazione di genere, nonché hanno attestato che la richiesta di rettificazione anagrafica e di sesso appare legittima, motivata, meditata e supportata da una chiara consapevolezza di tutte le sue implicazioni e, in particolare, della sua irreversibilità de facto.
La presenza all'udienza della parte ed il suo libero interrogatorio rappresentano preziosi elementi forniti direttamente al giudice (di cui questi può servirsi ai fini della decisione), in considerazione proprio della particolare natura del giudizio e della estrema personalizzazione di questo. L'istante, presente all'udienza, è stato sottoposto ed interrogatorio libero da parte del g.i., presentandosi come soggetto già esteriormente appartenente a sesso diverso da quello risultante dai suoi dati anagrafici. Nel corso del colloquio parte attrice ha mostrato la sua, già consolidata, convinzione di appartenenza al genere nel quale si chiede giudizialmente la rettificazione, tanto da aver assunto con evidenza l'immagine esteriore del sesso maschile (aspetto, voce, comportamento). La sua esperienza di vita, fin dall'infanzia, ha visto l'istante sentirsi di sesso diverso e nell'identificarsi in tale diverso genere ha riscontrato, col tempo, una sua armonia ed il raggiungimento di un equilibrio psichico che si è consolidato negli anni, fino a giungere ad un percorso univoco e diretto al mutamento del sesso. Invero, anche nei suoi rapporti sociali, in famiglia, nell'ambito dei rapporti di tipo amicale, come sul posto di lavoro, a parte attrice è pacificamente riconosciuta già l'identità maschile.
Ad avviso del Collegio, risulta meritevole di accoglimento anche la domanda tesa all'autorizzazione all'intervento chirurgico di riconversione del sesso, in quanto intesa alla corrispondenza dei tratti somatici con quelli del sesso di appartenenza, quale mezzo per il conseguimento del pieno benessere psico-fisico in attuazione del diritto alla salute dell'individuo, vieppiù confermandosi tale conclusione alla luce di quanto recentemente ribadito da Corte Cost, Sentenza 143/2024. Considerata la natura istituzionale di contraddittore necessario rivestita dal P.M., a fronte della non contestazione della domanda, si ritiene rispondente a giustizia non assumere provvedimenti sulle spese di giudizio.
P . Q . M . Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa, così provvede:
1-attribuisce a (C.F.: ) nata a [...] il Parte_1 C.F._1
22.07.2002 ed ivi residente in [...], a norma degli artt.1 ss. Legge 14 aprile
1982, n.164, il sesso maschile, attribuendogli il nome di , così rettificando l'atto CP_1 di nascita (parte I seria A/2 n. 435) ove vi è enunciato il sesso femminile ed il nome , Pt_1
pagina 3 di 4 ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Bologna, ove l'atto di nascita è stato trascritto, di procedere alla rettificazione nel relativo registro;
2-autorizza parte attrice a sottoporsi ad intervento chirurgico di riconversione del sesso da femmina a maschio;
3-nulla sulle spese.
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 2.12.2025.
Il Giudice est. Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
pagina 4 di 4