Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 06/03/2025, n. 2315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2315 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
N. 24740/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
X SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice monocratico dott.ssa Anna Maria
Pezzullo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 24740/2022 R.G.A.C., avente ad oggetto l'accertamento del diritto al subentro nell'assegnazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica e vertente
TRA
, nato a [...] l'[...] (C.F. Parte_1
), ivi residente a[...], C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura su foglio separato da intendersi in calce all'atto di citazione, dall'Avv. Tommaso Perpetua, C.F.
e dall'Avv. Alfonso Savino, CF C.F._2
con il primo elett. te domiciliato in Napoli alla C.F._3
Via Loggia dei Pisani, 25
ATTORE
E
(c.f. ), in persona del Sindaco Controparte_1 P.IVA_1
p.t., dom.to per la carica in Napoli, presso la casa comunale sita in
Piazza Municipio n.1, al Palazzo S. Giacomo, in uno all'Avvocatura
Municipale, che lo rappresenta e difende a mezzo che lo rapp.ta e difende a mezzo dell'Avv. Irene Iacovella, C.F. , C.F._4 giusta procura generale alle liti conferita con atto per Notaio dott.
rep.22594 del 15.09.2022. Persona_1
CONCLUSIONI: come in atti da intendersi qui ripetute e trascritte.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato parte attrice conveniva dinanzi all'intestato Tribunale il per sentir, previa Controparte_1 disapplicazione della nota PG/805589 del 09.11.2021 e della disposizione dirigenziale del n. 275 del 11.05.2022, Controparte_1 accertare e dichiarare il suo diritto al subentro nella assegnazione dell'immobile sito in Napoli alla Via Molino dei Cordari, 20 e per l'effetto, condannare il alla assegnazione in suo Controparte_1 favore dell'immobile sito in Napoli alla Via Molino dei Cordari, 20; in subordine, previa disapplicazione della nota PG/805589 del 09.11.2021
e della disposizione dirigenziale del Comune di Napoli n. 275 del
11.05.2022, accertare e dichiarare il suo diritto alla regolarizzazione della occupazione dell'immobile sito in Napoli alla Via Molino dei
Cordari, 2 e per l'effetto, condannare il a disporre la Controparte_1 regolarizzazione della occupazione dell'immobile. In particolare deduceva di risiedere in Napoli alla Via Molino dei Cordari n. 20, presso immobile occupato dalla nonna IG. ra , sino Persona_2 al decesso avvenuto il 03.1.2021; che tale immobile risultava assegnato al nucleo familiare del nonno dell'istante, IG. , ex art. 4 Parte_1
Legge 219 del 1981, n. 24527 del 18.12.1991, n. 25007 del 31.01.1992; che successivamente al decesso del IG. , la moglie, Parte_1
IG. ra , aveva chiesto al Comune di Napoli la Persona_2 voltura di tale assegnazione;
che in data 26.8.2021 l'istante chiedeva il subingresso nell'immobile assegnato al nucleo familiare dei suoi dante causa ai sensi della Legge 219 del 1981; che con nota del 09.11.2021 il di Napoli comunicava l'archiviazione della istanza in CP_1 questione, in quanto il suo dante causa occupava l'alloggio senza titolo legittimante;
che contestualmente comunicava il trasferimento dell'istanza all'Ufficio regolarizzazioni;
che con successiva nota
PG734792 del 11.10.2021, il Comune di Napoli chiedeva di integrare l'istanza allegando l'ISEE aggiornato ed eventuale sentenza di separazione dalla moglie, sig. ra “residente alla Persona_3
Via Botteghelle 42”; che in data 07.02.2022, l'attore e la moglie procedevano alla separazione consensuale ai sensi dell'art. 12 della
- 2 - Legge 10.11.2014 n. 162; che con PEC del 10.3.2022, l'attore inviava l'ISEE del 2022 del nucleo familiare, che riportava un reddito complessivo di € 42.337,96; che con nota del 17.03.2022,
l'Amministrazione convenuta comunicava il preavviso di rigetto dell'istanza di regolarizzazione, asserendo la “mancanza del requisito previsto dall'art. 33 del Regionale n. 11 del 2019, comma 1, punto e bis: avere un ISEE non superiore ad € 22.500 al momento dell'assegnazione in sanatoria”; che successivamente, con disposizione dirigenziale n. 275 del 11.05.2022, disponeva il diniego dell'istanza di regolarizzazione.
Si costituiva in giudizio il convenuto comune chiedendo il rigetto della domanda per l'insussistenza dei requisiti per il subentro nell'assegnazione
Alla prima udienza, celebratasi in forma cartolare, il Giudice concedeva i termini di cui all'art. 183, comma VI c.p.c. Depositate le memorie istruttorie, il Giudice, in mancanza di richieste istruttorie, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 9.12.2024.
Sostituita la predetta udienza, con la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., all'esito del deposito delle note scritte, la causa era riservata in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Così riassunti i termini della controversia, va in via preliminare disattesa l'eccezione di difetto di giurisdizione, atteso che l'atto di diniego al subentro nel contratto di locazione di un alloggio E.R.P. per carenza dei requisiti implica l'esercizio di un'attività meramente vincolata, nella quale non sono spesi poteri discrezionali dell'Amministrazione generativi di interessi legittimi, con la conseguenza che rientra nella giurisdizione del G.O. Ciò in quanto, in materia di edilizia residenziale pubblica, la sola fase che precede l'assegnazione dell'alloggio è contraddistinto dall'esercizio di pubblici poteri, differendo dalla fase successiva, nella quale invece si svolge un rapporto paritetico, soggetto alle regole di diritto privato.
Ancora in punto di diritto giova premettere che in materia di edilizia residenziale pubblica, in caso di decesso dell'assegnatario, il legislatore non configura la possibilità di subentrare nell'assegnazione dell'alloggio e.r.p. come un automatismo ancorato alla sola condizione soggettiva di appartenere al nucleo familiare originario o ampliato, ma demanda altresì all'Ente Gestore la verifica in ordine alla insussistenza
- 3 - in capo al subentrante e a tutti i componenti del nucleo familiare di condizioni ostative alla permanenza nell'alloggio.
Tale verifica attiene alla permanenza dei requisiti di accessibilità all'edilizia residenziale pubblica i quali devono sussistere non solo al momento dell'assegnazione originaria, ma anche in costanza del rapporto e in ogni sua possibile evoluzione quale la possibilità di subentro dell'assegnazione ex art. 19 del regolamento regionale n.
11/2019.
Tale ultima disposizione, pertanto, individua i soggetti componenti del nucleo familiare legittimati attivamente ad esercitare il diritto di subentro nell'assegnazione, ma non esaurisce in tale accertamento la insorgenza e titolarità del diritto, richiedendosi, a tal fine, invece, la previa verifica di tutti i fatti costitutivi previsti dalla fattispecie normativa e, precisamente, la verifica della effettiva sussistenza in capo a tali soggetti dei requisiti prescritti per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa (cfr. Cass. n.10587/2021 secondo cui “l'accertamento dei requisiti soggettivi che qualificano
l'erede come componente del nucleo familiare originario od ampliato costituiscano condizione necessaria, ma non sufficiente al riconoscimento del diritto al subentro nella assegnazione dell'alloggio, occorrendo altresì che in capo al medesimo si verifichi anche il possesso dei requisiti legali prescritti per la concessione del titolo di assegnazione dell'alloggio”).
In particolare, l'art. 19 del Regolamento regionale n.11/2019, rubricato
– “subentro nell'assegnazione”, per quel che interessa il caso di specie dispone che “
1. I componenti del nucleo avente diritto originario, purché stabilmente conviventi, subentrano di diritto nella titolarità del contratto di locazione in caso di decesso dell'assegnatario o di suo abbandono dell'alloggio. […] 3. Al momento della voltura del contratto, l'Ente Gestore verifica che non sussistano per il subentrante e tutti i componenti del nucleo familiare eventuali condizioni ostative alla permanenza nell'alloggio. 3 bis Ai fini della voltura del contratto, il limite di reddito di tutti i componenti il nucleo familiare del subentrante non deve essere superiore al limite ISEE di cui all'articolo 9, comma 1, lettera e) aumentato del 50 per cento”.
- 4 - Tanto premesso in punto di diritto, in punto di fatto occorre rilevare che, nel caso di specie, il diniego al subentro, oggetto del presente giudizio, viene motivato deducendo l'assenza del requisito reddituale previsto dall'art.33 comma 2 lett.E bis del Regolamento Regionale n.11/2019 ai fini del subentro
Ebbene, secondo la prospettazione di parte attorea, poiché l'immobile oggetto della istanza di subentro è stato assegnato ai sensi della Legge
219 del 1981, la specialità delle norme che la prevedono preclude l'applicazione analogica delle disposizioni del Regolamento Regionale
n. 11 del 2019.
L'affermazione non coglie nel segno, stante la generale previsione di cui all'art.1 della Legge Regione Campania 02/07/1997, n°. 18, recante la “Nuova disciplina per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica”, che all'art. 1, precisa che le norme ivi contenute si applicano a tutti gli alloggi realizzati, recuperati ed acquistati da Enti pubblici a totale carico o con il concorso o contributo a qualsiasi titolo dello Stato o della Regione, delle Province o dei Comuni (…), nonché gli alloggi di cui al titolo VIII della legge 14/05/1981, n°. 219.
Neppure appare accoglibile la tesi del trasferimento gratuito dell'immobile. Ai fini del trasferimento della proprietà dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica costruito nel dopo terremoto ai sensi della legge n. 219 del 1981, pur dedotto dal ricorrente, si osserva che l'istante erede dell'assegnatario dell'immobile non ha provato che il de cuis aveva già stipulato con l'ente gestore un contratto preliminare di cessione di alloggio in proprietà prima di morire, non potendo così acquisire alcun diritto dominicale sull'immobile. Proprio di recente la Suprema Corte sulla questione testè sollevata, ha statuito che “In tema di trasferimento in proprietà di alloggi di edilizia residenziale pubblica costruiti nel dopo terremoto ai sensi della legge n. 219 del 1981, gli eredi dell'assegnatario dell'immobile, che non abbia già stipulato con
l'ente gestore un contratto preliminare di cessione di alloggio in proprietà prima di morire, non acquisiscono il diritto dominicale sull'alloggio e neppure vantano titolo per conseguirne la cessione ex art. 2932 c.c., perché il trasferimento dell'immobile può avvenire esclusivamente previa verifica della ricorrenza di determinate condizioni soggettive riferibili al solo assegnatario dell'alloggio, ed il diritto ad ottenere la cessione non è perciò trasmissibile, "iure
- 5 - haereditatis" (Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 5032 del
16/02/2022).
Quanto alla sussistenza in capo al ricorrente dei requisiti richiesti dalla normativa regionale per ottenere il subentro nell'assegnazione dell'immobile di edilizia popolare, rileva ictu oculi come l'istante, già in base alla dichiarazione ISEE dallo stesso presentata successivamente all'istanza di subentro del 26.8.2021, superasse il limite previsto dall'art. 19, comma 3 bis, del Regolamento Regionale della Campania del 28 ottobre 2019, n. 11 per il quale è richiesto che “ai fini della voltura del contratto, il limite di reddito di tutti i componenti il nucleo familiare del subentrante non deve essere superiore al limite ISEE di cui all'articolo 9, comma 1, lettera e) aumentato del 50 per cento”. Leggendo, dunque, questa norma unitamente all'art. 9, comma 1 lett. e), dello stesso Regolamento, dove sono previsti i requisiti per l'accesso all'Edilizia Residenziale Pubblica, in cui emerge un limite di “reddito ISEE non superiore ad euro 15.000 aggiornato biennalmente” appare chiaro come il , che ha presentato una dichiarazione ISEE su Pt_1 istanza il 10.03.2022 pari ad euro 42.337,96 e quindi ben superiore al limite risultate dall'art. 19 comma 3-bis, individuato in euro 22.500,00
(15.000,00 euro + il 50% pari a 7.500,00 euro), sia sprovvisto dei requisiti necessari ad ottenere il subentro. Tale comma - aggiunto dall'articolo 1, comma 1, lettera q), punto 2) del Regolamento Regionale
30 novembre 2020, n. 12 - era già vigente nel momento in cui il ha promosso istanza di subentro, nel 2021. L'attore non ha quindi dimostrato di avere conservato dalla data di decesso dell'originario conduttore e sino alla domanda di subentro i requisiti reddituali e patrimoniale richiesti dalla legge regionale. Né rileva, ai fini della sussistenza dei requisiti di reddito previsti dalla legge in relazione al nucleo familiare, la dedotta sopravvenuta ma non provata separazione dei coniugi, successiva comunque all'istanza di subentro (v. avviso di procedimento di separazione). In ogni caso non provata è la modifica del reddito del nucleo familiare.
La domanda, in conclusione, deve essere rigettata.
Le spese del giudizio seguono strettamente la soccombenza e si liquidano d'ufficio, come da dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014 (come modificato dal DM 147/2022), in relazione all'attività concretamente esercitata dal difensore costituito rapportata anche al
- 6 - tenore delle difese svolte, rilevando l'esiguità e semplicità di tale attività che si ritiene di liquidare ai minimi con applicazione dello scaglione indeterminabile complessità bassa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
1) rigetta la domanda;
2) condanna l'attore a pagare le spese di giudizio in favore del
[...] liquidandole in euro 3809,00 a titolo di compenso CP_1 professionale, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA
e CPA come per legge.
Così deciso in Napoli il 6/03/2025.
Il Giudice
Dott.ssa Anna Maria Pezzullo
- 7 -