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Ordinanza 1 aprile 2025
Ordinanza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, ordinanza 01/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Palermo
Sezione ATP - Accertamento Tecnico Preventivo
N. R.G. 97/2025
Il Presidente delegato alla trattazione degli ATP dott. Rita Paola Terramagra;
nella causa civile iscritta al n. r.g. 97/2025 promossa da:
nei confronti di e Parte_1 Parte_2
ha pronunciato la seguente CP_1
ORDINANZA
Letti gli atti e le note scritte depositate da entrambe le parti, sostitutive dell'udienza del 25 marzo
2025, osserva quanto segue.
Il Condominio di ha proposto ricorso per ATP urgente “al fine di accertare la Parte_1
causa delle copiose infiltrazioni meteoriche verificatesi negli immobili di proprietà dei condomini
/ e / , siti nelle Scale B e C, provenienti dalla copertura dell'Edificio Pt_3 Parte_4 Pt_5 Pt_6
A, verificando se le stesse risultano imputabili al sistema di impermeabilizzazione utilizzato dai
resistenti (sostituito in corso d'opera dal D.L. rispetto a quello previsto nel C.M.E. iniziale);
accertare e verificare i danni negli immobili di proprietà dei condomini / e Pt_3 Parte_4
/ , siti nelle Scale B e C, in nesso causale con le predette infiltrazioni meteoriche Pt_5 Pt_6
provenienti dalla copertura dell'Edificio A;
accertare e verificare se risulta corretta o meno la
scelta tecnica operata dal D.L. in corso d'opera ed avente ad oggetto la sostituzione del sistema di
impermeabilizzazione tipo Mapelastic (previsto originariamente nel C.M.E.) con il sistema
impermeabilizzante “Acqua stop”, il cui utilizzo è stato disposto dal D.L. come indicato e motivato
nel Verbale di sopralluogo e nella Relazione tecnica del 17.10.2014 e nella successiva Relazione del 19.11.2014; accertare e verificare le opere manutentive necessarie alla eliminazione dei
fenomeni di infiltrazione delle acque meteoriche ed alla copertura dell'edificio A, al fine di
restituire tenuta e durabilità alla stessa, nonché per il ripristino dello status quo ante degli
immobili di proprietà dei condomini / e / , siti nelle Scale B e C, e Pt_3 Parte_4 Pt_5 Pt_6
provenienti dalla copertura dell'Edificio A, con descrizione degli interventi e quantificazione dei
relativi costi”.
I resistenti, costituitisi con distinte comparse, hanno eccepito la decadenza dalla garanzia per vizi,
l'inammissibilità del ricorso per il difetto del requisito dell'urgenza e la sola impresa anche il rigetto nel merito per carenza dei presupposti, non avendo il ricorrente sollevato contestazioni specifiche in ordine alla inesatta esecuzione dei lavori.
***
Tanto premesso, il ricorso in esame, indubbiamente da qualificarsi ATP ordinario, come testualmente denominato da parte ricorrente, come testimoniato dai frequenti richiami al requisito dell'urgenza e dalla carenza di qualsiasi riferimento alle finalità conciliative, è inammissibile per carenza dei presupposti.
Va, innanzi tutto rilevato che le questioni concernenti la decadenza dall'azione di garanzia per vizi dell'opera e la prescrizione della medesima devono trovare la loro giusta composizione nel giudizio a cognizione piena.
Nel merito dell'ammissibilità del ricorso per ATP, si osserva che è devoluta al giudice, con delibazione sommaria, una preliminare verifica circa la sussistenza delle condizioni dell'azione cautelare volta ad ottenere l'indagine preventiva, anche al fine di impedire l'ingresso di ATP
esplorative e cioè finalizzate, in prospettiva, a supplire deficienze delle allegazioni ed offerte di prova gravanti sul ricorrente nel futuro giudizio di merito, ovvero a compiere un'indagine tendente alla ricerca di elementi di fatto o circostanze non provati dal soggetto su cui ricade il relativo onere. In altri termini, la sommarietà deve essere intesa unicamente come omissione di formalità
sacramentali e di snellimento delle procedure, non come deroga al principio fondamentale dell'onere della prova.
Trattandosi di tutelare il buon esito del futuro processo, quanto al fumus occorre valutare se dalla mancata assunzione della prova possa riuscire concretamente compromesso l'accertamento della verità dei fatti e, pertanto, sia reso inattuabile lo stesso diritto azionato, se questo ha bisogno di prove per essere riconosciuto e tutelato.
In ordine al periculum, occorre la allegazione, prima ancora che la dimostrazione sommaria, che trattandosi di ambiti spaziali sottoposti ad eventi particolari, è altamente verosimile che le situazioni di fatto siano destinate a mutare o a venire meno nel breve tempo, rendendo verosimile il paventato rischio di un'irrimediabile modificazione dei luoghi che renderebbe impossibile, nelle more dello svolgimento del giudizio ordinario, raccogliere le prove necessarie a sostenere le ragioni della ricorrente.
La ratio dell'ATP ex art. 696 cpc risiede, infatti, nell'intento di impedire l'irrimediabile
dispersione degli elementi probatori, provocata dalle modificazioni cui, con il decorso del tempo,
possono essere soggetti luoghi o persone fisiche, al fine di preservare quei profili che di fatto sono destinati, per la loro rilevanza, a confluire nel successivo giudizio di merito radicato a tutela dei diritti lesi dalla commissione di un fatto illecito ovvero dalla violazione di altre normative.
Nella fattispecie, è pacifico ed è documentato in atti che la consegna delle opere da parte dell'impresa ,che aveva provveduto alla manutenzione straordinaria dell'edificio su CP_1
incarico del , giusto contratto del mese di agosto del 2014, è avvenuta nel mese di Parte_1
dicembre 2014, e solo parecchi anni dopo e, cioè, nel mese di ottobre 2022 ( cfr. perizia arch.
[...]
, è stata denunciata l'insorgenza di un fenomeno infiltrativo da parte di una delle proprietarie Per_1
degli immobili sottostanti alla copertura dell'edificio.
Per altri versi, emerge dagli atti che il sia intervenuto sul lastrico solare con opere Parte_1
manutentive che hanno modificato almeno in parte lo stato dei luoghi rispetto al 2014, che potrebbero avere alterato l'originaria consistenza dell'attività edile dell'impresa, rendendo difficoltoso un accertamento della copertura ora per allora, che peraltro, non può costituire oggetto dell'ATP urgente, che si propone altre finalità.
Circostanze che, all'esito di una valutazione sommaria, incidono negativamente sull'esistenza del fumus.
Pare difettare anche il profilo del periculum in mora, evocato dal richiamo normativo dell'art. 696
cpc all'urgenza, che ricorre ogniqualvolta l'attesa ordinaria dell'istruzione nel giudizio di merito impedirebbe o renderebbe più difficile assumere la prova con uguale risultato, sia perchè le condizioni sono destinate a mutare nel tempo, sia perché il mantenimento della situazione di fatto esistente ( per il tempo necessario a svolgere accertamenti nell'ordinario giudizio di cognizione)
imporrebbe costi e sacrifici sproporzionati all'interessato.
Il profilo dell'urgenza di fare verificare prima del giudizio lo stato dei luoghi o la qualità o la condizione di cose è strettamente collegato alla prossimità temporale dei rilievi al fatto storico prima che si deteriori in modo inarrestabile lo stato dei luoghi.
I lavori appaltati all'impresa resistente sono stati completati nel 2014, e le prime avvisaglie di percolazioni, risalenti al 2022, a tutt'oggi non hanno provocato alcuna modificazione irrecuperabile dello stato dei luoghi, tant'è che non viene nemmeno allegato in ricorso il rischio di una irreversibile dispersione degli stessi elementi fattuali in attesa del giudizio di merito, essendo stato richiamato solo un aggravamento delle condizioni degli immobili dei condomini, non costituente oggetto dell'azione proposta.
E ciò anche a superare l'assorbente considerazione che l'amministratore del è Parte_1
totalmente privo di legittimazione processuale a fare valere pregiudizi diversi da quelli riguardanti le parti comuni dell'edificio.
Nella fattispecie, dal 2022 e, comunque, prima degli interventi edili del sui luoghi, era Parte_1
ben possibile avviare un giudizio di cognizione ordinario, con cui contestare l'errata progettazione dei lavori da parte del solo direttore dei lavori, dal momento che, in effetti, nessun inadempimento specifico viene contestato alla società appaltatrice dei lavori edili. Invero, la valutazione dell'inadempimento del direttore dei lavori all'esatta esecuzione della prestazione dovuta presuppone una valutazione della condotta del detto contraente che non può
essere demandata allo schema dell' atp preventivo, ma va condotta nella pienezza della cognizione ordinaria e con gli strumenti dell' ordinaria istruzione probatoria.
Pertanto, appare carente il presupposto primario di utile esperibilità del presente procedimento di istruzione preventiva, costituito (ex art. 696 c.p.c.) dal requisito dell'urgenza ("di far verificare,
prima del giudizio, lo stato dei luoghi o la qualità o la condizione di cose") inteso come pericolo di dispersione delle fonti di prova di fatti rilevanti ai fini della decisione di eventuali cause di merito
(Cass. n.496/86).
Del resto, il carattere dell'urgenza, necessario per l'ammissibilità del procedimento di accertamento tecnico preventivo, ricorre unicamente quando sussista la possibilità che il trascorrere del tempo modifichi lo stato di luoghi o cose, rendendo impossibile o inefficace un successivo accertamento nel rispetto dei tempi processuali.
Neppure l'allegazione di danni generici agli appartamenti dei condomini rende il ricorso ammissibile.
Ne segue che i danni, possono essere “probatoriamente accertati in ogni momento e nella
appropriata sede processuale di cognizione ordinaria senza che il decorso del tempo possa di per
sè pregiudicare irreversibilmente la genuinità, la completezza e l'utilità dell'attività istruttoria
diretta alla valutazione dell'effettiva sussistenza o meno dei suddetti fatti materiali(non essendo
stata allegata alcuna concreta e specifica ragione plausibilmente preclusiva della possibilità di
accertare, nel corso dell'ordinario giudizio di cognizione o del processo cautelare anticipatorio,
gli stessi fatti materiali (Tribunale di Fermo 3.9. 2013 negli stessi termini tribunale di Catania
27.1.2016).
Né l'ATP può essere ammesso per paralizzare il rischio di una modifica dello stato dei luoghi derivante dall'allegato intento di conferire l'appalto per la manutenzione della copertura ad una terza impresa. Agli atti non vi è alcuna prova, nemmeno indiziaria, che il ricorrente abbia conferito la manutenzione della terrazza ad una ditta, con conseguente pericolo di ulteriore modifica dello stato dei luoghi, che comunque non sarebbe riferibile ad un evento esterno, bensì alla scelta discrezionale di una delle parti.
Il ricorso va, quindi, dichiarato inammissibile e deve provvedersi al regolamento delle spese
Le spese giudiziali relative all'accertamento tecnico preventivo sono ordinariamente liquidabili,
in base al principio della soccombenza, o al termine del relativo procedimento, ogniqualvolta il ricorso introduttivo non sia stato accolto (Corte di cassazione, sentenza 29 marzo 1996, n.
2937), ovvero al termine del conseguente giudizio di merito (Corte di cassazione, sentenza 23
dicembre 1993, n. 12759).
Tali spese vanno liquidate, secondo i parametri vigenti per i procedimenti di istruzione preventiva, di valore indeterminabile a complessità alta, in assenza di fase istruttoria, nei valori medi in euro 1.772,00 a carico del ricorrente e in favore di ciascuna parte resistente,
oltre rimborso spese generali, cpa e iva come per legge dovuti.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso
Condanna il in a pagare le spese del presente Controparte_2 Pt_1
procedimento liquidate in euro 1.772,00 oltre accessori di legge, in favore di ciascuna parte resistente.
Si comunichi
Palermo 31 marzo 2025
Il Presidente
Rita Paola Terramagra
Sezione ATP - Accertamento Tecnico Preventivo
N. R.G. 97/2025
Il Presidente delegato alla trattazione degli ATP dott. Rita Paola Terramagra;
nella causa civile iscritta al n. r.g. 97/2025 promossa da:
nei confronti di e Parte_1 Parte_2
ha pronunciato la seguente CP_1
ORDINANZA
Letti gli atti e le note scritte depositate da entrambe le parti, sostitutive dell'udienza del 25 marzo
2025, osserva quanto segue.
Il Condominio di ha proposto ricorso per ATP urgente “al fine di accertare la Parte_1
causa delle copiose infiltrazioni meteoriche verificatesi negli immobili di proprietà dei condomini
/ e / , siti nelle Scale B e C, provenienti dalla copertura dell'Edificio Pt_3 Parte_4 Pt_5 Pt_6
A, verificando se le stesse risultano imputabili al sistema di impermeabilizzazione utilizzato dai
resistenti (sostituito in corso d'opera dal D.L. rispetto a quello previsto nel C.M.E. iniziale);
accertare e verificare i danni negli immobili di proprietà dei condomini / e Pt_3 Parte_4
/ , siti nelle Scale B e C, in nesso causale con le predette infiltrazioni meteoriche Pt_5 Pt_6
provenienti dalla copertura dell'Edificio A;
accertare e verificare se risulta corretta o meno la
scelta tecnica operata dal D.L. in corso d'opera ed avente ad oggetto la sostituzione del sistema di
impermeabilizzazione tipo Mapelastic (previsto originariamente nel C.M.E.) con il sistema
impermeabilizzante “Acqua stop”, il cui utilizzo è stato disposto dal D.L. come indicato e motivato
nel Verbale di sopralluogo e nella Relazione tecnica del 17.10.2014 e nella successiva Relazione del 19.11.2014; accertare e verificare le opere manutentive necessarie alla eliminazione dei
fenomeni di infiltrazione delle acque meteoriche ed alla copertura dell'edificio A, al fine di
restituire tenuta e durabilità alla stessa, nonché per il ripristino dello status quo ante degli
immobili di proprietà dei condomini / e / , siti nelle Scale B e C, e Pt_3 Parte_4 Pt_5 Pt_6
provenienti dalla copertura dell'Edificio A, con descrizione degli interventi e quantificazione dei
relativi costi”.
I resistenti, costituitisi con distinte comparse, hanno eccepito la decadenza dalla garanzia per vizi,
l'inammissibilità del ricorso per il difetto del requisito dell'urgenza e la sola impresa anche il rigetto nel merito per carenza dei presupposti, non avendo il ricorrente sollevato contestazioni specifiche in ordine alla inesatta esecuzione dei lavori.
***
Tanto premesso, il ricorso in esame, indubbiamente da qualificarsi ATP ordinario, come testualmente denominato da parte ricorrente, come testimoniato dai frequenti richiami al requisito dell'urgenza e dalla carenza di qualsiasi riferimento alle finalità conciliative, è inammissibile per carenza dei presupposti.
Va, innanzi tutto rilevato che le questioni concernenti la decadenza dall'azione di garanzia per vizi dell'opera e la prescrizione della medesima devono trovare la loro giusta composizione nel giudizio a cognizione piena.
Nel merito dell'ammissibilità del ricorso per ATP, si osserva che è devoluta al giudice, con delibazione sommaria, una preliminare verifica circa la sussistenza delle condizioni dell'azione cautelare volta ad ottenere l'indagine preventiva, anche al fine di impedire l'ingresso di ATP
esplorative e cioè finalizzate, in prospettiva, a supplire deficienze delle allegazioni ed offerte di prova gravanti sul ricorrente nel futuro giudizio di merito, ovvero a compiere un'indagine tendente alla ricerca di elementi di fatto o circostanze non provati dal soggetto su cui ricade il relativo onere. In altri termini, la sommarietà deve essere intesa unicamente come omissione di formalità
sacramentali e di snellimento delle procedure, non come deroga al principio fondamentale dell'onere della prova.
Trattandosi di tutelare il buon esito del futuro processo, quanto al fumus occorre valutare se dalla mancata assunzione della prova possa riuscire concretamente compromesso l'accertamento della verità dei fatti e, pertanto, sia reso inattuabile lo stesso diritto azionato, se questo ha bisogno di prove per essere riconosciuto e tutelato.
In ordine al periculum, occorre la allegazione, prima ancora che la dimostrazione sommaria, che trattandosi di ambiti spaziali sottoposti ad eventi particolari, è altamente verosimile che le situazioni di fatto siano destinate a mutare o a venire meno nel breve tempo, rendendo verosimile il paventato rischio di un'irrimediabile modificazione dei luoghi che renderebbe impossibile, nelle more dello svolgimento del giudizio ordinario, raccogliere le prove necessarie a sostenere le ragioni della ricorrente.
La ratio dell'ATP ex art. 696 cpc risiede, infatti, nell'intento di impedire l'irrimediabile
dispersione degli elementi probatori, provocata dalle modificazioni cui, con il decorso del tempo,
possono essere soggetti luoghi o persone fisiche, al fine di preservare quei profili che di fatto sono destinati, per la loro rilevanza, a confluire nel successivo giudizio di merito radicato a tutela dei diritti lesi dalla commissione di un fatto illecito ovvero dalla violazione di altre normative.
Nella fattispecie, è pacifico ed è documentato in atti che la consegna delle opere da parte dell'impresa ,che aveva provveduto alla manutenzione straordinaria dell'edificio su CP_1
incarico del , giusto contratto del mese di agosto del 2014, è avvenuta nel mese di Parte_1
dicembre 2014, e solo parecchi anni dopo e, cioè, nel mese di ottobre 2022 ( cfr. perizia arch.
[...]
, è stata denunciata l'insorgenza di un fenomeno infiltrativo da parte di una delle proprietarie Per_1
degli immobili sottostanti alla copertura dell'edificio.
Per altri versi, emerge dagli atti che il sia intervenuto sul lastrico solare con opere Parte_1
manutentive che hanno modificato almeno in parte lo stato dei luoghi rispetto al 2014, che potrebbero avere alterato l'originaria consistenza dell'attività edile dell'impresa, rendendo difficoltoso un accertamento della copertura ora per allora, che peraltro, non può costituire oggetto dell'ATP urgente, che si propone altre finalità.
Circostanze che, all'esito di una valutazione sommaria, incidono negativamente sull'esistenza del fumus.
Pare difettare anche il profilo del periculum in mora, evocato dal richiamo normativo dell'art. 696
cpc all'urgenza, che ricorre ogniqualvolta l'attesa ordinaria dell'istruzione nel giudizio di merito impedirebbe o renderebbe più difficile assumere la prova con uguale risultato, sia perchè le condizioni sono destinate a mutare nel tempo, sia perché il mantenimento della situazione di fatto esistente ( per il tempo necessario a svolgere accertamenti nell'ordinario giudizio di cognizione)
imporrebbe costi e sacrifici sproporzionati all'interessato.
Il profilo dell'urgenza di fare verificare prima del giudizio lo stato dei luoghi o la qualità o la condizione di cose è strettamente collegato alla prossimità temporale dei rilievi al fatto storico prima che si deteriori in modo inarrestabile lo stato dei luoghi.
I lavori appaltati all'impresa resistente sono stati completati nel 2014, e le prime avvisaglie di percolazioni, risalenti al 2022, a tutt'oggi non hanno provocato alcuna modificazione irrecuperabile dello stato dei luoghi, tant'è che non viene nemmeno allegato in ricorso il rischio di una irreversibile dispersione degli stessi elementi fattuali in attesa del giudizio di merito, essendo stato richiamato solo un aggravamento delle condizioni degli immobili dei condomini, non costituente oggetto dell'azione proposta.
E ciò anche a superare l'assorbente considerazione che l'amministratore del è Parte_1
totalmente privo di legittimazione processuale a fare valere pregiudizi diversi da quelli riguardanti le parti comuni dell'edificio.
Nella fattispecie, dal 2022 e, comunque, prima degli interventi edili del sui luoghi, era Parte_1
ben possibile avviare un giudizio di cognizione ordinario, con cui contestare l'errata progettazione dei lavori da parte del solo direttore dei lavori, dal momento che, in effetti, nessun inadempimento specifico viene contestato alla società appaltatrice dei lavori edili. Invero, la valutazione dell'inadempimento del direttore dei lavori all'esatta esecuzione della prestazione dovuta presuppone una valutazione della condotta del detto contraente che non può
essere demandata allo schema dell' atp preventivo, ma va condotta nella pienezza della cognizione ordinaria e con gli strumenti dell' ordinaria istruzione probatoria.
Pertanto, appare carente il presupposto primario di utile esperibilità del presente procedimento di istruzione preventiva, costituito (ex art. 696 c.p.c.) dal requisito dell'urgenza ("di far verificare,
prima del giudizio, lo stato dei luoghi o la qualità o la condizione di cose") inteso come pericolo di dispersione delle fonti di prova di fatti rilevanti ai fini della decisione di eventuali cause di merito
(Cass. n.496/86).
Del resto, il carattere dell'urgenza, necessario per l'ammissibilità del procedimento di accertamento tecnico preventivo, ricorre unicamente quando sussista la possibilità che il trascorrere del tempo modifichi lo stato di luoghi o cose, rendendo impossibile o inefficace un successivo accertamento nel rispetto dei tempi processuali.
Neppure l'allegazione di danni generici agli appartamenti dei condomini rende il ricorso ammissibile.
Ne segue che i danni, possono essere “probatoriamente accertati in ogni momento e nella
appropriata sede processuale di cognizione ordinaria senza che il decorso del tempo possa di per
sè pregiudicare irreversibilmente la genuinità, la completezza e l'utilità dell'attività istruttoria
diretta alla valutazione dell'effettiva sussistenza o meno dei suddetti fatti materiali(non essendo
stata allegata alcuna concreta e specifica ragione plausibilmente preclusiva della possibilità di
accertare, nel corso dell'ordinario giudizio di cognizione o del processo cautelare anticipatorio,
gli stessi fatti materiali (Tribunale di Fermo 3.9. 2013 negli stessi termini tribunale di Catania
27.1.2016).
Né l'ATP può essere ammesso per paralizzare il rischio di una modifica dello stato dei luoghi derivante dall'allegato intento di conferire l'appalto per la manutenzione della copertura ad una terza impresa. Agli atti non vi è alcuna prova, nemmeno indiziaria, che il ricorrente abbia conferito la manutenzione della terrazza ad una ditta, con conseguente pericolo di ulteriore modifica dello stato dei luoghi, che comunque non sarebbe riferibile ad un evento esterno, bensì alla scelta discrezionale di una delle parti.
Il ricorso va, quindi, dichiarato inammissibile e deve provvedersi al regolamento delle spese
Le spese giudiziali relative all'accertamento tecnico preventivo sono ordinariamente liquidabili,
in base al principio della soccombenza, o al termine del relativo procedimento, ogniqualvolta il ricorso introduttivo non sia stato accolto (Corte di cassazione, sentenza 29 marzo 1996, n.
2937), ovvero al termine del conseguente giudizio di merito (Corte di cassazione, sentenza 23
dicembre 1993, n. 12759).
Tali spese vanno liquidate, secondo i parametri vigenti per i procedimenti di istruzione preventiva, di valore indeterminabile a complessità alta, in assenza di fase istruttoria, nei valori medi in euro 1.772,00 a carico del ricorrente e in favore di ciascuna parte resistente,
oltre rimborso spese generali, cpa e iva come per legge dovuti.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso
Condanna il in a pagare le spese del presente Controparte_2 Pt_1
procedimento liquidate in euro 1.772,00 oltre accessori di legge, in favore di ciascuna parte resistente.
Si comunichi
Palermo 31 marzo 2025
Il Presidente
Rita Paola Terramagra