Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 07/04/2025, n. 1017 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1017 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Maria LEONE, ha pronunciato la seguente
Sentenza ex art.429 cpc nella causa per controversia di previdenza ed assistenza sociale, recante R.G. n°3115 2024 promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv. DEL VECCHIO Parte_1
MASSIMILIANO
- Ricorrente - contro
Controparte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. APRILE ERNESTO
- Resistente -
OGGETTO: “Prestazione: indennita - rendita vitalizia o equivalente - altre ipotesi ” CP_1
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 25/03/2024 la ricorrente in epigrafe indicata ha chiesto al Giudice del
Lavoro di Taranto di voler accertare e dichiarare il proprio diritto ad un maggiore indennizzo per l'infortunio occorso in data 15.5.2023, inutilmente invocato in sede amministrativa, e, conseguentemente, condannare l' al pagamento del dovuto in ossequio alla vigente CP_1
normativa, oltre accessori di legge e spese.
Lamenta, infatti, la ricorrente che a seguito di visita disposta dall'Ente, con nota del 12.09.2023 gli veniva comunicato il riconoscimento della malattia professionale, accertando, tuttavia, una menomazione dell'integrità psico – fisica, a dire di parte ricorrente, incongrua e pari al 6%, oltra ad un ridotto numero di giornate di inabilità temporanea.
Si costituiva ritualmente l' che contestava la fondatezza della proposta domanda, CP_1
chiedendone il rigetto.
Espletata la consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza odierna la causa è stata decisa come da infrascritto dispositivo.
Va rilevato, infatti, che l'espletata consulenza tecnica ha consentito di appurare che parte ricorrente
è affetta da “esiti algo-disfunzionali spalla sx in lesione del tendine sovraspinoso” e che tali infermità sono conseguenti dell'infortunio sul lavoro occorso in data 15/05/2023.
Il CTU ha ritenuto che il danno biologico determinato sia pari al 7% (sette per cento) e che il periodo di Inabilità Temporanea deve essere riconosciuto, nongià dal 19.05.2023 al 10.07.2023, ma dal
15.05.23 fino al 10.07.23.
Orbene, l' deve essere condannato al pagamento dell'indennizzo in capitale maturato e CP_1
maturando, nonché alla corresponsione di rivalutazione monetaria ed interessi legali, naturalmente con il limite di cui all'art. 16 co. 6 L. 30.12.91 n. 412 dal 31.12.91 con decorrenza dal 121° giorno successivo alla data predetta.
Le spese, liquidate e distratte come da dispositivo, seguono la soccombenza e vanno poste a totale carico dell' convenuto, per avervi dato causa. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiarato il diritto del ricorrente a conseguire un maggior indennizzo in capitale pari al 7% per inabilità permanente al lavoro, oltre che l'inabilità temporanea pari al periodo 15.5.2023 al 18.05.2023, condanna l' al pagamento del CP_1
dovuto con rivalutazione e interessi legali su quelli maturati successivamente al 120° giorno dalla data predetta, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n° 412/91;
2. condanna, altresì, l' convenuto alla rifusione delle spese e competenze del giudizio, che CP_1
liquida complessivamente in € 1.000,00, oltre IVA e CPA, con distrazione in favore del procuratore anticipatario.
Così deciso in Taranto, 7.4.2025
Il Giudice
dott.ssa Maria LEONE
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