Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 05/05/2025, n. 458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 458 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1270/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
N. 1270/2024 V.G.
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione Civile, composto dai seguenti Magistrati di dott.ssa Silvia Barison Presidente dott.ssa Federica Benvenuti Giudice rel./est. dott. Matteo Del Vesco Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa n. 1270/2024 V.G. promossa con ricorso congiunto da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
Entrambi con l'avv. Giuliana Castelletti con l'intervento del Pubblio Ministero in sede in punto: scioglimento del matrimonio
All'udienza dell' 11.03.2025, celebrata mediante scambio di note scritte in sostituzione di udienza ex art. 473bis. 51 c.p.c., il Tribunale ha riservato la decisione sulle seguenti conclusioni: per i ricorrenti congiuntamente: “come da ricorso e confermate con note di trattazione scritta”; per il P.M. intervenuto: come da atto di intervento
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
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Con sentenza emessa da questo Tribunale in data 18.07.2024 (R.G.V.G. 1270/2024) è stata pronunziata sentenza di separazione personale tra le parti alle condizioni dalle stesse indicate ed è dunque stata rimessa la causa sul ruolo per la pronunzia della sentenza di scioglimento del matrimonio;
Con note di udienza dd.
6.3.2025 le parti hanno esposto che la separazione personale si è protratta ininterrottamente a far tempo dall'avvenuta comparizione avanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione;
Tanto premesso, hanno proposto - sulla base dei presupposti di legge - domanda diretta allo scioglimento del matrimonio, indicando le condizioni inerenti alla pronuncia, di seguito riportate, chiedendone concordemente l'accoglimento nell'udienza tenutasi l'11.3.2025 sostituita dal deposito di note.
CONDIZIONI
“1) Dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile celebrato tra e Parte_1 Parte_2
a Venezia il 12.07.2003, iscritto nel registro degli Atti di matrimonio del Comune di Venezia al
[...]
n. 120 parte 1, anno 2003.
2) La casa familiare, sita in Venezia, Sestiere Dorsoduro n. 3593 scala A int. 2, identificata al Catasto Fabbricati del Comune di Venezia al Foglio 14, Mappale 552, Subalterno 70, viene assegnata alla NO che la abiterà con le figlie. Pt_1
Per_ 3) La figlia minore è affidata a entrambi i genitori i quali eserciteranno la responsabilità genitoriale in modo condiviso, con collocamento prevalente presso la madre e diritto-dovere del padre di tenere la figlia con sé: a fine settimana alternati dal venerdì all'uscita della scuola alla domenica sera, un pomeriggio comprensivo del pernottamento nella settimana in cui terrà la figlia con sé il fine settimana e due pomeriggi comprensivi del pernottamento nella settimana in cui non terrà la figlia con sé nel fine settimana, una settimana durante le vacanze natalizie (alternando di anno in anno con l'altro genitore la settimana dal 23 al 30 dicembre con quella dal 31 dicembre al 6 gennaio), durante le vacanze pasquali ad anni alterni con l'altro genitore, tre settimane, anche non Per_ consecutive, durante le vacanze estive. I tempi di permanenza di presso il padre potranno essere modificati in base alle esigenze particolari della minore e diverso accordo tra i genitori.
4) Il sig. corrisponderà alla NO , a titolo di contributo al Parte_2 Parte_1 Per_ Per_ mantenimento delle figlie e , entro il giorno 5 di ogni mese, tramite bonifico bancario, la somma mensile di €1.500,00 (€750,00 per ciascuna figlia) somma rivalutabile annualmente in base gli indici ISTAT (base marzo 2024 - prima rivalutazione marzo 2025). Sempre a titolo di contributo al mantenimento delle figlie, il sig. si farà integralmente carico delle utenze e Parte_2 delle spese condominiali ordinarie relative alla casa familiare.
pagina 2 di 5 5) Le spese di carattere accessorio-straordinario al mantenimento delle figlie saranno sostenute dal sig. nella misura del 70% e dalla sig.ra nella misura del 30% secondo il Parte_2 Pt_1 protocollo del Tribunale di Venezia del 19.09.2019, e precisamente:
Spese senza preventivo accordo:
- Spese scolastiche: libri scolastici, spese per dotazione informatica di base (pc/tablet) imposte dalla scuola ovvero connesse al programma di studio differenziato (per queste ultime varrà il limite di spesa di €400,00), spese per la frequentazione di corsi scolastici pubblici o privati già concordati prima della separazione/divorzio.
- Spese medico-sanitarie: tickets sanitari, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco (rientranti tra le spese ordinarie), spese per interventi chirurgici indifferibili (sia presso strutture pubbliche che private), spese ortodontiche, oculistiche, e sanitarie effettuate presso il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese protesiche.
- Spese di natura ludica o parascolastica: spese relative ad un'unica attività sportiva o ricreativa extrascolastica comprensiva di abbigliamento e attrezzatura, per l'esborso che non superi il tetto annuo di €400,00.
- Spese di custodia di prole minorenne (baby sitting): laddove l'esigenza nasca con la separazione o divorzio e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che vi fa ricorso e non sia possibile l'ausilio dell'altro non collocatario o non in turno di responsabilità o in caso di malattia del minore infra quattordicenne.
- Altre spese: spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori, spese per il trasporto pubblico urbano/extraurbano se necessarie per la frequenza scolastica. Contributi, tassazione anche relativa alla frequenza scolastica e spese amministrative varie.
Spese con preventivo accordo:
- Spese scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private;
rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private;
corsi di specializzazione e master post universitari, corsi di recupero e lezioni private;
viaggi di istruzione organizzati dalla scuola con pernottamento;
frequenza del conservatorio o scuole di formazione;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi (quindi, acquisto di libri, dispense, eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di studio e di istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio.
- Spese di natura ludica o parascolastica: corsi per attività artistiche (musica, disegno, pittura, teatro etc); corsi di informatica con acquisto della relativa strumentazione;
corsi sportivi di rilevante impegno finanziario e agonistico, quali ippica, tennis, sci, ciclismo, scherma, nautica, vela, golf, subacquea, paracadutismo, surf, windsurf, kitesurf;
corsi privati per l'apprendimento delle lingue straniere;
il genitore che abbia prestato il proprio consenso alla frequentazione dei corsi anzidetti non potrà sottrarsi, a meno di una ragionevole giustificazione economica, dal partecipare a tutte le relative attività accessorie, quali acquisto e rinnovo periodico dell'attrezzatura e strumenti musicali, oneri di trasferta per la partecipazione a concorsi, gare e tornei, ritiri e soggiorni di esercitazione allo studio;
centri ricreativi estivi (oratorio, grest, campus organizzati da pagina 3 di 5 scuole pubbliche o da enti territoriali) quando comportino una spesa complessiva settimanale superiore ad €60,00 oltre ad eventuali spese di vitto;
viaggi di istruzione;
vacanze trascorse autonomamente senza i genitori;
spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni), nonché di acquisto e manutenzione straordinaria dei mezzi di trasporto (minicar, macchina, motorino, moto).
- Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici a fini meramente estetici;
spese per apparecchi ortodontici che comportino una spesa superiore ad €500 annui;
spese per occhiali e/o lenti a contatto quando comportino una spesa superiore ad €300,00 annua salvo diverso accordo dei genitori); spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite il SSN;
spese mediche e di degenza per interventi presso strutture private non convenzionate;
esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia, cure fisioterapiche, termali e simili presso strutture private.
Modalità con cui manifestare il dissenso ad una spesa straordinaria per la prole: il genitore obbligato, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, deve manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo entro 10 giorni), ovvero in un termine all'uopo fissato;
in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa straordinaria per la prole.
I genitori alla fine di ogni mese si scambieranno le spese sostenute con relative pezze giustificative per gli opportuni conguagli secondo le rispettive quote di spettanza.
6) L'assegno unico e universale verrà percepito al 100% dalla NO . Pt_1
7) Il sig. corrisponderà alla NO , a titolo di assegno di divorzio, Parte_2 Pt_1 entro il giorno 5 di ogni mese, tramite bonifico bancario, l'importo di €500,00 mensili, importo da rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat (base marzo 2024 - prima rivalutazione marzo 2025).
8) Spese legali divise a metà tra i coniugi”
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. I e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e come modificato dall'art. 27, co.1, lett. a) del D.L.vo n. 149 del 2022, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente per il tempo previsto dalla norma di legge sopra indicata.
Tale circostanza comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Il Collegio ratifica la regolamentazione dei reciproci interessi secondo le condizioni sopra riportate.
PER QUESTI MOTIVI
pagina 4 di 5 - dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto con rito civile da e Parte_1 [...] in data 12.07.2003 a Venezia (VE), trascritto nel registro degli atti di Parte_2 matrimonio alla parte I, n. 120, Uff. 1, anno 2003 del Comune di Venezia (VE);
- ordina all'ufficiale dello stato civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine dell'atto;
- ratifica la regolamentazione dei reciproci interessi secondo le condizioni sopra riportate;
- spese come da accordi tra le parti.
Così deciso in Venezia il 10.4.2025
Il Presidente dott.ssa Silvia Barison
Il Giudice rel./est. dott.ssa Federica Benvenuti
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