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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 27/03/2025, n. 1369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1369 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE PRIMA CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Eleonora Bruno Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 14993/2021 Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
nata a [...] il [...] (con l'avv. Montesanto Vincenza Parte_1
Hellen);
-parte ricorrente-
CONTRO
nato a [...] il [...] (con l'avv. Cannizzaro Vincenzo); Controparte_1
-parte resistente-
E CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
-interveniente necessario-
Oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili
Conclusioni delle parti: all'udienza cartolare del 18/11/2024 parte ricorrente concludeva come da note di trattazione scritta alle quale si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito della emissione, in data 08/01/2024, della sentenza non definitiva n.
73/2024, con la quale è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, restano da esaminare le ulteriori domande formulate dalle parti.
In particolare, con riferimento alla domanda di corresponsione di un contributo al mantenimento della LI RE (nata a [...], l'[...]), Persona_1 occorre premettere che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, secondo il precetto di cui all'art. 147 c.c., impone ai genitori, anche in caso di separazione e di divorzio, di far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, certamente non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma inevitabilmente estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, alla assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione.
Il parametro di riferimento, ai fini della corretta determinazione del rispettivo concorso negli oneri finanziari, è costituito, giusto disposto dell'art. 148 c.c., non soltanto dalle “rispettive sostanze”, ma anche dalla rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione non soltanto delle risorse economiche individuali, ma anche delle accertate potenzialità reddituali.
Deve rammentarsi poi che l'obbligo di mantenere i figli non viene meno con carattere di automaticità quando costoro abbiano raggiunto la maggiore età, ma è destinato a protrarsi oltre là dove i figli, senza colpa, siano ancora dipendenti dai genitori (Cass.
20/08/2020 n. 17380; Cass. 14/12/2018 n. 32529).
In ambito giudiziale, la cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti deve essere fondata su un accertamento di fatto che abbia riguardo, invero, all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa, nonché, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, dal raggiungimento della maggiore età, da parte dell'avente diritto (Cass. 05/03/ 2018, n. 5088; Cass.
22/06/2016, n. 12952).
Peraltro, sotto il profilo dell'onere probatorio, spetta al figlio divenuto RE dimostrare di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni (Cass. 14/08/2020, n. 17183, Cass. 13/10/2021 n. 27904 conf. da
Cass. Ord. 03/12/2021, n. 38366, Cass. Ord. 25/07/2022 n. 23132). Nel caso in esame, è pacifico tra le parti che la LI della coppia, , ormai Per_1
RE, sia domiciliata in via prevalente presso la madre e non sia economicamente autosufficiente, in quanto studentessa universitaria.
Ora, , pur dichiarandosi disoccupato, ha precisato, in comparsa di Controparte_1
costituzione, di essere disponibile al versamento della somma di € 500,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento della LI, come già previsto in sede di separazione (vedi memoria di costituzione e risposta).
All'udienza del 13/06/2023, il resistente ha, poi, dichiarato di essere disponibile a versare la somma complessiva di € 600,00 mensili (verbale di udienza del 13/06/2023).
Invero, nel caso di specie, alla luce della scarna documentazione reddituale prodotta e delle dichiarazioni rese, appare opportuno confermare a carico di Controparte_1
l'obbligo di versare in favore della ricorrente la somma di € 600,00 a titolo di contributo per il mantenimento della LI RE , già stabilito in sede di ordinanza Per_1 presidenziale.
Il resistente va, inoltre, obbligato a partecipare, nella misura del 50%, alle spese straordinarie che si rendessero necessarie per la LI, nella accezione e secondo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordinarie sottoscritto da questo
Tribunale con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo.
Non può trovare accoglimento, invece, la richiesta della ricorrente di pagamento diretto dell'assegno in favore della LI RE, in assenza di domanda formulata dall'avente diritto e fatti comunque eventuali accordi tra le parti.
Va rilevata, peraltro, l'inammissibilità in questa sede di domande restitutorie aventi ad oggetto beni mobili.
❖❖❖
Consegue, in ogni caso, alla regolamentazione del domicilio prevalente della LI,
l'assegnazione in favore della ricorrente dell'immobile già adibito a casa coniugale, ritenendosi tale provvedimento necessario al fine di garantire la preservazione in favore della predetta dell'habitat domestico, inteso come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare.
❖❖❖ Tenuto conto dell'esito complessivo della lite, si reputano sussistenti i presupposti per compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
- pone a carico di l'obbligo di corrispondere in favore di Controparte_1 Parte_1
la somma mensile di € 600,00 a titolo di contributo per il mantenimento della
[...] LI RE , da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese e da Per_1
rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie con le modalità e secondo le prescrizioni specificate in motivazione;
- assegna la casa coniugale in favore della ricorrente;
- compensa tra le parti le spese di lite;
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del Tribunale, il 26/03/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente Dott. Francesco Micela e dal relatore Dott.ssa Eleonora Bruno, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE PRIMA CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Eleonora Bruno Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 14993/2021 Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
nata a [...] il [...] (con l'avv. Montesanto Vincenza Parte_1
Hellen);
-parte ricorrente-
CONTRO
nato a [...] il [...] (con l'avv. Cannizzaro Vincenzo); Controparte_1
-parte resistente-
E CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
-interveniente necessario-
Oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili
Conclusioni delle parti: all'udienza cartolare del 18/11/2024 parte ricorrente concludeva come da note di trattazione scritta alle quale si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito della emissione, in data 08/01/2024, della sentenza non definitiva n.
73/2024, con la quale è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, restano da esaminare le ulteriori domande formulate dalle parti.
In particolare, con riferimento alla domanda di corresponsione di un contributo al mantenimento della LI RE (nata a [...], l'[...]), Persona_1 occorre premettere che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, secondo il precetto di cui all'art. 147 c.c., impone ai genitori, anche in caso di separazione e di divorzio, di far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, certamente non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma inevitabilmente estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, alla assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione.
Il parametro di riferimento, ai fini della corretta determinazione del rispettivo concorso negli oneri finanziari, è costituito, giusto disposto dell'art. 148 c.c., non soltanto dalle “rispettive sostanze”, ma anche dalla rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione non soltanto delle risorse economiche individuali, ma anche delle accertate potenzialità reddituali.
Deve rammentarsi poi che l'obbligo di mantenere i figli non viene meno con carattere di automaticità quando costoro abbiano raggiunto la maggiore età, ma è destinato a protrarsi oltre là dove i figli, senza colpa, siano ancora dipendenti dai genitori (Cass.
20/08/2020 n. 17380; Cass. 14/12/2018 n. 32529).
In ambito giudiziale, la cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti deve essere fondata su un accertamento di fatto che abbia riguardo, invero, all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa, nonché, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, dal raggiungimento della maggiore età, da parte dell'avente diritto (Cass. 05/03/ 2018, n. 5088; Cass.
22/06/2016, n. 12952).
Peraltro, sotto il profilo dell'onere probatorio, spetta al figlio divenuto RE dimostrare di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni (Cass. 14/08/2020, n. 17183, Cass. 13/10/2021 n. 27904 conf. da
Cass. Ord. 03/12/2021, n. 38366, Cass. Ord. 25/07/2022 n. 23132). Nel caso in esame, è pacifico tra le parti che la LI della coppia, , ormai Per_1
RE, sia domiciliata in via prevalente presso la madre e non sia economicamente autosufficiente, in quanto studentessa universitaria.
Ora, , pur dichiarandosi disoccupato, ha precisato, in comparsa di Controparte_1
costituzione, di essere disponibile al versamento della somma di € 500,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento della LI, come già previsto in sede di separazione (vedi memoria di costituzione e risposta).
All'udienza del 13/06/2023, il resistente ha, poi, dichiarato di essere disponibile a versare la somma complessiva di € 600,00 mensili (verbale di udienza del 13/06/2023).
Invero, nel caso di specie, alla luce della scarna documentazione reddituale prodotta e delle dichiarazioni rese, appare opportuno confermare a carico di Controparte_1
l'obbligo di versare in favore della ricorrente la somma di € 600,00 a titolo di contributo per il mantenimento della LI RE , già stabilito in sede di ordinanza Per_1 presidenziale.
Il resistente va, inoltre, obbligato a partecipare, nella misura del 50%, alle spese straordinarie che si rendessero necessarie per la LI, nella accezione e secondo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordinarie sottoscritto da questo
Tribunale con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo.
Non può trovare accoglimento, invece, la richiesta della ricorrente di pagamento diretto dell'assegno in favore della LI RE, in assenza di domanda formulata dall'avente diritto e fatti comunque eventuali accordi tra le parti.
Va rilevata, peraltro, l'inammissibilità in questa sede di domande restitutorie aventi ad oggetto beni mobili.
❖❖❖
Consegue, in ogni caso, alla regolamentazione del domicilio prevalente della LI,
l'assegnazione in favore della ricorrente dell'immobile già adibito a casa coniugale, ritenendosi tale provvedimento necessario al fine di garantire la preservazione in favore della predetta dell'habitat domestico, inteso come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare.
❖❖❖ Tenuto conto dell'esito complessivo della lite, si reputano sussistenti i presupposti per compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
- pone a carico di l'obbligo di corrispondere in favore di Controparte_1 Parte_1
la somma mensile di € 600,00 a titolo di contributo per il mantenimento della
[...] LI RE , da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese e da Per_1
rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie con le modalità e secondo le prescrizioni specificate in motivazione;
- assegna la casa coniugale in favore della ricorrente;
- compensa tra le parti le spese di lite;
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del Tribunale, il 26/03/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente Dott. Francesco Micela e dal relatore Dott.ssa Eleonora Bruno, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.