TAR Torino, sez. III, sentenza 19/01/2026, n. 56
TAR
Ordinanza collegiale 10 ottobre 2025
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TAR
Sentenza 19 gennaio 2026

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  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo

    La domanda giudiziale, ancorché configurata come domanda contra silentium, è riservata alla giurisdizione del giudice ordinario nei casi in cui afferisca a contributi previdenziali e assistenziali o comunque a diritti soggettivi. Il rapporto fuoriesce dall'ambito della giurisdizione del Giudice amministrativo, radicandosi la giurisdizione in capo al Tribunale ordinario Sezione Lavoro ai sensi dall’art. 24 del d.lgs. n. 46/1999.

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo

    La domanda giudiziale, ancorché configurata come domanda contra silentium, è riservata alla giurisdizione del giudice ordinario nei casi in cui afferisca a contributi previdenziali e assistenziali o comunque a diritti soggettivi. Il rapporto fuoriesce dall'ambito della giurisdizione del Giudice amministrativo, radicandosi la giurisdizione in capo al Tribunale ordinario Sezione Lavoro ai sensi dall’art. 24 del d.lgs. n. 46/1999.

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo

    La domanda giudiziale, ancorché configurata come domanda contra silentium, è riservata alla giurisdizione del giudice ordinario nei casi in cui afferisca a contributi previdenziali e assistenziali o comunque a diritti soggettivi. Il rapporto fuoriesce dall'ambito della giurisdizione del Giudice amministrativo, radicandosi la giurisdizione in capo al Tribunale ordinario Sezione Lavoro ai sensi dall’art. 24 del d.lgs. n. 46/1999.

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo

    La domanda giudiziale, ancorché configurata come domanda contra silentium, è riservata alla giurisdizione del giudice ordinario nei casi in cui afferisca a contributi previdenziali e assistenziali o comunque a diritti soggettivi. Il rapporto fuoriesce dall'ambito della giurisdizione del Giudice amministrativo, radicandosi la giurisdizione in capo al Tribunale ordinario Sezione Lavoro ai sensi dall’art. 24 del d.lgs. n. 46/1999.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Torino, sez. III, sentenza 19/01/2026, n. 56
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
    Numero : 56
    Data del deposito : 19 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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