Ordinanza collegiale 10 ottobre 2025
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. III, sentenza 19/01/2026, n. 56 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 56 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00056/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01102/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1102 del 2025, proposto da
OM SA, rappresentato e difeso dall’avvocato Franca Iannuzzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Istituto Nazionale Previdenza Sociale - Direzione Provinciale di Torino, non costituito in giudizio;
Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale II Torino e Ader Agenzia delle Entrate Riscossione Direzione Regionale Piemonte Valle d’Aosta, ciascuna in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentate e difese dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell’Arsenale, n. 21;
Inps - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Franca Borla, Silvia Zecchini e Tommaso Parisi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di Torino, non costituita in giudizio;
per l’accertamento
dell’illegittimità del silenzio-inadempimento, nonché declaratoria dell’accertamento dell’obbligo dell’amministrazione intimata INPS di provvedere in ordine alle istanze di cui agli atti in virtù dei poteri alla medesima conferiti e conseguente condanna della stessa Amministrazione intimata a provvedere in ordine alle istanze entro il termine di 30 giorni. Con richiesta di nomina di un Commissario ad acta ex art. 117, comma 3, c.p.a.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale II Torino, di Ader Agenzia delle Entrate Riscossione Direzione Regionale Piemonte Valle d’Aosta e dell’Inps - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2026 il dott. RO IA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente ha adito questo Tribunale per l’accertamento dell'illegittimità del silenzio inadempimento serbato dall’I.N.P.S. in ordine all’istanza avanzata in data 7 ottobre 2024 e avente a oggetto la richiesta di annullamento e/o revoca in autotutela degli avvisi di addebito, di seguito elencati: “ Avviso di addebito n. 410 2021 0031668 67 000 ”, “ Avviso di addebito n. 410 2022 00049527 53 000 ”, “ Avviso di addebito n. 410 2023 00057753 78 000 ”, “ Avviso di addebito n. 410 2022 00107866 81 000 ”, con riferimento al periodo intercorrente tra il 26 febbraio 2019 e il 23 dicembre 2022 in relazione alla società “ AB e OM S.r.l.s. ”, di cui il sig. SA OM era titolare e socio unico.
Il ricorrente ha articolato i seguenti motivi di ricorso, così testualmente rubricati:
1) “ A. Sulla violazione dell’art. 97 della Carta Costituzionale - Violazione dei principi di celerità, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa e sulla violazione dell’art. 41 della Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione Europea; B. Sulla violazione e falsa applicazione dell’art. 2, Legge n. 241/1990 ”;
2) “ A. Sulla violazione dell’art. 21 nonies Legge 241/1990 e successive modifiche e B. Sulla violazione del Regolamento Inps n. 9 del 18 gennaio 2023 e conseguentemente sulla violazione delle disposizioni di cui alla Circolare INPS 47 del 17 maggio 2023; B. Sulla violazione del Regolamento Inps n. 9 del 18 gennaio 2023 e delle direttive di cui alla Circolare INPS 47 del 17 maggio 2023 ”;
3) “ Sull’illegittimità degli addebiti pretesi dall’INPS nel periodo successivo alla cessazione dell’attività della società de qua di cui il ricorrente era titolare e unico socio ”.
L’Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale II di Torino e l’Agenzia delle Entrate Riscossione Direzione Regionale Piemonte Valle d’Aosta si sono costituite in giudizio con memoria di stile per resistere al ricorso; con la successiva memoria depositata in data 17 settembre 2025 hanno eccepito la carenza di legittimazione passiva delle Agenzie rispetto alle quali non emergerebbero interessi contrapposti a quelli del ricorrente, dal momento che il ricorrente ha sollevato vizi relativi ad avvisi di addebito emessi dall’I.N.P.S., non rientranti nell’ambito di competenza dell’attività di recupero di crediti tributari, propria invece – solo quest’ultima – dell’Agenzia delle Entrate.
All’esito dell’udienza camerale svoltasi in data 8 ottobre 2025, con ordinanza collegiale n. 1391 del 10 ottobre 2025 la Sezione ha ritenuto che, stante la mancata costituzione in giudizio dell’I.N.P.S. al quale il ricorso non risultava regolarmente notificato, fosse doverosa l’assegnazione di un termine per la rinnovazione della notifica nei confronti dell’Amministrazione resistente a norma dell’art. 44, comma 4, c.p.a., nel testo risultante dalla declaratoria di parziale incostituzionalità resa con sentenza della Corte costituzionale 9 luglio 2021 n. 148.
In data 13 ottobre il ricorrente ha notificato correttamente il ricorso all’I.N.P.S. che si è successivamente costituito in giudizio per resistere al ricorso, eccependo in rito il difetto di giurisdizione del Giudice adito, in favore del Tribunale ordinario Sezione del Lavoro, atteso che per tutte le questioni relative ai contributi sia dei lavoratori dipendenti che dei lavoratori autonomi e, in particolare, per le richieste di pagamento dei contributi contenute negli avvisi di addebito, sussiste la giurisdizione del Tribunale ordinario Sezione Lavoro quale Giudice delle questioni contributive in luogo del Giudice amministrativo; gli avvisi di addebito possono essere opposti entro il termine di quaranta giorni dalla notifica, giusta quanto disposto dall’art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46/1999, davanti al Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, nella cui circoscrizione ricade la sede I.N.P.S. che ha emesso l’avviso stesso (come peraltro indicato negli avvisi di addebito).
Con memoria depositata in data 18 dicembre 2025 anche le Agenzie – ferma l’eccezione di difetto di legittimazione passiva – hanno richiamato giurisprudenza secondo la quale sussiste il difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo in tema di silenzio sulle istanze di autotutela aventi a oggetto avvisi di addebito (cfr. Cass. civ., Sez. V, 5 marzo 2025, n. 5890, che ha riconosciuto sul punto la giurisdizione del Giudice ordinario).
Alla odierna udienza camerale la causa è stata trattenuta in decisione.
Il Collegio osserva che la domanda giudiziale proposta, ancorché configurata come domanda contra silentium , è riservata alla giurisdizione del giudice ordinario nei casi in cui afferisca a contributi previdenziali e assistenziali o comunque a diritti soggettivi ( ex multis , T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II ter, 27 gennaio 2020, nn. 1085, 1105, 1109 e 1110). Infatti, la giurisdizione del giudice amministrativo in tema di silenzio non deriva dall’art. 117 del c.p.a., che è norma sul rito, ma dai consueti criteri di riparto; conseguentemente è da escludersi che tale disposizione fondi un’ipotesi di giurisdizione esclusiva al di fuori degli eccezionali casi tassativamente contemplati dall’art. 133 c.p.a., sicché il rito speciale in esame è praticabile esclusivamente se il giudice amministrativo ha giurisdizione sul rapporto cui inerisce la richiesta rimasta inevasa. Nel caso in esame, poiché vengono in rilievo controversie in materia di contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali, il rapporto fuoriesce dall’ambito della giurisdizione del Giudice amministrativo, radicandosi la giurisdizione in capo al Tribunale ordinario Sezione Lavoro ai sensi dall’art. 24 del d.lgs. n. 46/1999, come del resto si evince dagli stessi avvisi di addebito versati in atti.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e pertanto, ai sensi dell’art. 11 d.lgs. n. 104 del 2010, deve essere dichiarata, per quanto premesso, la giurisdizione del giudice ordinario.
La causa potrà essere riproposta davanti al Giudice fornito di giurisdizione secondo quanto disposto dall’art. 11 c.p.a.
Il Collegio ritiene di dover disporre la compensazione delle spese di giudizio, tenuto conto della definizione in rito della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo; dichiara la giurisdizione del Giudice ordinario, secondo quanto indicato in motivazione, davanti al quale la causa potrà essere riproposta ai sensi dell’art. 11 c.p.a.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
RO PE, Presidente
RO IA, Primo Referendario, Estensore
Lorenzo Maria Lico, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RO IA | RO PE |
IL SEGRETARIO