Ordinanza cautelare 25 ottobre 2024
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. I, sentenza 12/05/2025, n. 850 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 850 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00850/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01574/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di NO (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1574 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo Esposito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo di Avellino, in persona dei legali rappresentati pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di NO, domiciliataria ex lege in NO, c.so Vittorio Emanuele, 58;
per l'annullamento, previa sospensione della efficacia
- del decreto prot. n. -OMISSIS-., adottato in data 13.6.2024 e notificato l’1.7.2024, con il quale il Vice Prefetto Vicario, -OMISSIS-, ha respinto l’istanza del ricorrente, intesa a chiedere “il rinnovo della licenza di porto di pistola per difesa personale”;
nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo di Avellino;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 aprile 2025 il dott. Raffaele Esposito e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato il 29 settembre 2024 e depositato il 7 ottobre 2024, il ricorrente impugna il diniego di rinnovo della licenza di porto di pistola per difesa personale, notificato il 1° luglio 2024 e adottato dalla Prefettura di Avellino in ragione della ritenuta insussistenza di pericoli attuali e concreti per la sua incolumità.
2. Il ricorrente deduce il difetto di istruttoria e di motivazione in quanto l'Amministrazione non avrebbe svolto una adeguata e complessiva analisi della sua posizione, tenendo conto della attività lavorativa svolta nonché delle ingenti movimentazioni di denaro compiute quotidianamente verso agenzie bancarie, considerato che l'assenza di minacce o aggressioni non può condurre al rigetto dell’istanza in quanto ben potrebbe ricollegarsi alla notoria e pregressa disponibilità del titolo di polizia. L’Amministrazione, inoltre, avrebbe omesso l'audizione personale del ricorrente e, in ogni caso, il contraddittorio procedimentale, con la conseguenza che al ricorrente non è stata consentita la dimostrazione dei versamenti bancari quotidianamente effettuati. Si evidenzia, infine, che il ricorrente è titolare della licenza di porto di pistola per difesa personale da più di dieci anni e ha sempre tenuto una condotta corretta e affidabile.
3. Si è costituita l'Amministrazione chiedendo il rigetto del ricorso.
4. All’ udienza pubblica del 16 aprile 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Occorre rammentare che la licenza di porto d’armi per difesa personale rientra tra le cosiddette autorizzazioni di polizia e costituisce una deroga al divieto di portare armi, sancito dall’art. 699 c.p. e dall’art. 4, comma 1, della legge n. 110/1975.
La giurisprudenza, riprendendo i principi espressi dalla Corte Costituzionale, afferma (ormai graniticamente) che il porto d’armi non è oggetto di un diritto assoluto, proprio in quanto eccezione al normale divieto di detenere e portare armi; la valutazione compiuta dall’Autorità di pubblica sicurezza ai fini del rilascio della predetta licenza risulta ampiamente discrezionale e presuppone un’analisi comparativa dell’interesse pubblico primario, degli interessi pubblici secondari nonché dell’interesse del privato, con prevalenza dell’interesse pubblico alla sicurezza e all’incolumità delle persone, stante l’assenza di un diritto assoluto al porto d’armi (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 22 gennaio 2024, n. 651).
In particolare, il rilascio del titolo di polizia per esigenze di difesa personale si fonda sull’art. 42 del TULPS; tale disposizione prevede che “… il Prefetto ha facoltà di concedere, in caso di dimostrato bisogno, licenza di portare rivoltelle o pistole di qualunque misura o bastoni animati la cui lama non abbia una lunghezza inferiore a centimetri 65”.
Quindi, l’art. 42 TULPS subordina l’autorizzazione in questione all’esistenza del “dimostrato bisogno” dell’arma; l’Autorità di pubblica sicurezza, pertanto, ha il preciso obbligo di valutare la sussistenza dell’effettivo bisogno del richiedente di proteggersi da una situazione di pericolo.
A tal fine, la citata Autorità è chiamata a compiere una valutazione tecnica in ordine al pericolo per l’incolumità personale dell’istante, desumibile da circostanze di fatto specifiche e attuali e non dalla tipologia di attività o professione svolta né dalla pluralità e consistenza degli interessi patrimoniali né dalla conseguente necessità di movimentare rilevanti somme di denaro. Inoltre il Ministero dell’Interno, nelle sue articolazioni centrali e periferiche, può fissare ex ante criteri di carattere generale per il rilascio delle licenze di porto d’armi, tenendo conto del contesto sociale e locale, del momento storico, nonché di ogni specifica considerazione utile alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 22 luglio 2024 n. 6565).
Occorre aggiungere poi che Consiglio di Stato, Sez. III, 6 giugno 2024, n. 5072, ha affermato che “ in materia di porto di armi la prova del “dimostrato bisogno” ricade sul richiedente e la circostanza che il porto sia stato autorizzato in passato non genera una inversione dell’onere probatorio; chi chiede il rinnovo deve provare l’esistenza di condizioni attuali e concrete di bisogno che giustificano la concessione dello speciale titolo di polizia … Il rilascio del titolo di porto d’armi, come deroga al divieto di portare armi, non genera diritti, né legittimi affidamenti sul rinnovo in perpetuo, ma soggiace a un controllo assiduo e continuo, assai penetrante, che si dispiega normalmente proprio all’atto del periodico rinnovo, non solo sull’uso (o non abuso) del titolo e sul permanere attuale di tutti i requisiti e le condizioni che avevano condotto all’autorizzazione, ma che abilita altresì l’Autorità competente a condurre, nonostante i precedenti rinnovi, anche una riconsiderazione discrezionale sulla stessa opportunità del permanere del titolo autorizzatorio, e ciò eventualmente anche alla luce di mutati indirizzi in materia di sicurezza pubblica ”.
Nel caso di specie, il provvedimento impugnato esclude che “l’interessato, in relazione all’attività svolta, sia esposto a rischi per la propria incolumità personale che possano giustificare la necessità di girare armato”, in quanto, sulla base dell’istruttoria esperita e delle informazioni assunte, non risulta che “l’interessato abbia ricevuto minacce o altri atti intimidatori o versi in situazioni di reale pericolo”; infatti “il richiedente ha rappresentato una generica esposizione a rischio, [in relazione alla attività svolta ovvero quella di titolare e gestore di impianti di distribuzione di carburanti] ... senza fornire elementi che facciano temere l’insorgenza di gravi pericoli per la propria incolumità”. Il medesimo provvedimento fa inoltre riferimento al sempre maggiore utilizzo degli strumenti di pagamento elettronici e alla disciplina in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, destinati a ridurre la circolazione del denaro contante, evidenziando infine che “la tutela della persona è istituzionalmente affidata alle Forze dell’Ordine mentre l’autotutela non può essere consentita se non nei casi di estrema necessità, quando ogni altra via sia preclusa e sempre che il bene esposto a rischio attenga all’incolumità della persona e non di beni materiali”.
Ciò posto, occorre considerare che le informative dei Carabinieri, acquisite nell’ambito dell’istruttoria, affermano e ribadiscono l’insussistenza di situazioni di pericolo a carico del ricorrente.
Non essendo stato vittima di condotte di violenza, minaccia, aggressione, lesione, intimidazione, estorsione o comunque di comportamenti che abbiano messo direttamente e immediatamente in pericolo la sua incolumità personale, non sussistono elementi da cui desumere la necessità dell’arma.
A ciò occorre aggiungere che, come evidenziato dalla giurisprudenza sopra richiamata, l’Amministrazione non è vincolata alle ragioni che hanno già determinato il rilascio o il rinnovo della licenza, dovendo operare, in occasione delle successive istanze, una nuova valutazione delle circostanze rappresentate e della loro idoneità a evidenziare il “dimostrato bisogno” previsto dall’art. 42 del TULPS.
Anzi, proprio in ragione di tale ripetuto rinnovo, l’Amministrazione ha provveduto a ulteriori approfondimenti presso le Forze dell’Ordine, al fine di verificare, nonostante l’assenza di denunce sporte, la sussistenza di rischi concreti e attuali per la sua incolumità, tuttavia con esito radicalmente negativo.
Peraltro lo stesso ricorrente non rappresenta situazioni concrete che costituiscano indice della sussistenza di una situazione di effettivo rischio, richiamando unicamente l’attività svolta e le elevate movimentazioni di denaro contante ad essa connesse, circostanze queste che appaiono riconnettersi a un rischio meramente potenziale e di per sé inidonee a dimostrare una sovraesposizione al pericolo di divenire vittima di fatti delittuosi.
In tale contesto non può essere imputato all'Amministrazione alcun difetto di istruttorio, avendo provveduto ad acquisire, tramite la ripetuta corrispondenza intercorsa con le Forze dell’ordine, ogni elemento utile alle valutazioni richieste dalla disciplina di riferimento e avendo chiarito ogni profilo di concreta e reale esposizione del ricorrente a pericoli per la sua persona.
Occorre infine considerare che al ricorrente sono stati regolarmente comunicati i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza (prot. n. 54401/6G/P.A. del 21 giugno 2022), con la conseguenza che il contradditorio procedimentale risulta correttamente articolato. A ciò di aggiunga che tra le prerogative previste dall’art. 10 bis della legge n. 241 del 1990 non è compresa quella dell’audizione personale dell’istante; il contraddittorio attivato dalla predetta comunicazione risulta meramente documentale, con la conseguenza che la citata disposizione non risulta violata neppure sotto tale profilo.
6. In conclusione, il ricorso è infondato e va respinto.
I profili di peculiarità della controversia giustificano l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sezione staccata di NO (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in NO nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Salvatore Mezzacapo, Presidente
Antonio Andolfi, Consigliere
Raffaele Esposito, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Raffaele Esposito | Salvatore Mezzacapo |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.