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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 02/07/2025, n. 2813 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2813 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
4121 /2019 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona del giudice istruttore
nella causa n. 4121/2019 R.G., all'esito della discussione, ha emesso ai sensi dell'art.281sexies cpc la seguente
s e n t e n z a viste le conclusioni delle parti come da verbale di causa;
visti ed esaminati gli atti;
rilevato che l'attore è comproprietario degli immobili siti nel Parte_1
Comune di Castel Mella in via Don Giovanni Minzoni n. 2, catastalmente identificati nella Sez. Urbana NCT, fg. 1, Particella 94, sub 5, Categoria A/2,
Classe 4, consistenza 7 vani, rendita € 542,28, Piano S1 – T1 e Sez. Urbana NCT,
Fg. 1, Particella 94, Sub 10, Categoria C/6, Classe 3, consistenza 16 mq, rendita €
45,45, Piano S1;
rilevato che, secondo quanto dedotto dall'attore, a seguito di un fenomeno temporalesco che aveva interessato il Comune di Castel Mella nel tardo pomeriggio dell' 8 giugno 2016, egli subiva un allagamento dei locali posti nel seminterrato
1 della propria abitazione (cfr. doc. 1 di parte attrice) causato dal confluire di un ingente quantità di acqua, caduta in occasione del temporale, presente sulla strada comunale antistante alla propria abitazione e posta ad un livello superiore rispetto ai locali seminterrati di sua proprietà;
rilevato che l'allagamento provocava ingenti danni ai locali di in Parte_1
particolare alle pareti -ove l'acqua raggiungeva il mezzo metro d'altezza-, ai beni ivi presenti, nel dettaglio un'autovettura BMW 325 targata DC653AG di proprietà di esso attore, alla porta del locale caldaia e alla caldaia stessa, oltre alla lavatrice (cfr. docc. da 5 a 17 di parte attrice allegati al ricorso per ATP);
rilevato che l'attore rivolgeva reiterate richieste di risarcimento del danno al
, sia personalmente che a mezzo dei propri legali (cfr. docc. Controparte_1
da 21 a 25 di parte attrice allegati al ricorso per ATP) tutte prive di riscontro, motivo per cui instaurava prima il procedimento ex art 696bis cpc chiedendo che fosse ammessa la consulenza tecnica preventiva richiesta e la descrizione dello stato dei luoghi, della strada antistante alla propria abitazione, nonché del sistema fognario/smaltimento, il tutto al fine di determinare l'origine e la responsabilità dei danni subiti dallo stesso a seguito del fenomeno atmosferico dell' 8 giugno
2016, nonché l'entità degli stessi e la quantificazione del risarcimento dovuto, determinando altresì il valore delle opere necessarie per eliminare i vizi e gli ulteriori danni subiti (cfr. pag. 2 atto di citazione);
rilevato che nel corso del procedimento ex art. 696bis cpc (Tribunale di Brescia n.
10983/2017 R.G.) il CTU geom. quantificava i danni subiti Persona_1
dall'attore in euro 7.522,00 più IVA ed in ordine alla responsabilità affermava: “se la condotta fognaria analizzata fosse stata libera da ostruzioni per scaricare al suo recapito finale, le portate derivanti dagli eventi meteorici dell' 08/06/2016 avrebbero potuto defluire senza alcun problema. Purtroppo invece (…) la tubazione per un lungo
2 tratto risulta essere parzialmente ostruita da depositi di fondo fino ad una percentuale pari a circa il 40% della sezione. Così come in un punto specifico evidenziato nella relazione della video ispezione stessa, ove si riscontrava la presenza di materiale cementizio che ne ostruisce circa il 40% della sezione (….).Per le anomalie riscontrate
e riferite alla mancata manutenzione delle condotte oggetto della presente, è da ritenersi ovviamente responsabile l'ente pubblico o privato titolare della gestione delle reti di sottoservizi fognari del (cfr. relazione CTU nel Controparte_1
procedimento di ATP sopra richiamato pagg. 56 - 62); rilevato che l'attore pagava quindi la somma di euro 3.630,00 per la sostituzione della caldaia danneggiata in occasione dell'evento temporalesco (di cui però il CTU in sede di ATP non rinveniva prove sufficienti per la correlazione tra danno e allagamento), oltre l'importo di euro 8.740,26 per spese e compensi del CTU nel procedimento ex art. 696bis cpc e al compenso al proprio consulente di parte;
rilevato quindi che l'attore al fine di trovare una bonaria definizione invitava il alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita ex Controparte_1
art. 3 D.L. 132/2014 convertito in L. 62/2014 (cfr. doc. 10 di parte attrice), invito che, sebbene accettato dal (cfr. doc. 11 di parte attrice), aveva però esito CP_1
negativo per cui l'attore citava in giudizio il Parte_1 Controparte_1
chiedendo nel merito che il fosse condannato al risarcimento dei danni CP_1
ammontanti complessivamente ad euro 12.806,84 o la diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione, al pagamento di euro 8.740,26, a titolo di compenso liquidato al CTU nella fase di consulenza tecnica preventiva, oltre alle spese per il consulente tecnico di parte ed infine la condanna del al CP_1
pagamento delle spese di causa oltre quelle afferenti alla procedura di negoziazione assistita;
3 rilevato che si costituiva in giudizio il contestando sia l'an Controparte_1
che il quantum debeatur e chiedendo che fossero rigettate tutte le domande formulate nei confronti dell'ente in quanto infondate in fatto ed in diritto;
rilevato che il giudice istruttore con ordinanza a verbale del 24 settembre 2020 disponeva l'acquisizione del fascicolo relativo al procedimento di ATP Tribunale di Brescia n. 10983/2017 R.G. e quindi, svolta l'istruzione con l'escussione di alcuni testi e precisate le conclusioni, all'esito dell'udienza di discussione ex art 281 sexies cpc, tratteneva la causa in decisione;
ciò premesso, va rilevato innanzitutto che possono essere fatte proprie da questo giudice le conclusioni cui è pervenuto il CTU nel procedimento ex art 696bis cpc già sopra ricordato (Tribunale di Brescia n. 10983/2017 R.G.), svolto tra le medesime parti, essendo il relativo elaborato peritale congruo e ben motivato;
rilevato innanzitutto che risulta pacifico il fatto storico dedotto dall'attore, così come confermato anche dal convenuto secondo cui “unica ed esclusiva CP_1
causa dell'allagamento ex adverso denunciato è stato il forte nubifragio che nel pomeriggio del 08.06.2016 ha creato ingenti danni in tutta l'area Bresciana” (cfr. pag. 2 della comparsa di costituzione), circostanza richiamata anche dal CTU che nel proprio elaborato peritale facendo riferimento alle rilevazioni adottate dall'ARPA - stazione di Brescia, osservava che “l'evento meteorico ha avuto origine tra le 16:40 e le 16:50, praticamente all'improvviso, si è passati da precipitazioni nulle
a 6,20 mm in 10 minuti” (cfr. pag. 49 relazione CTU geom. datata 8 Persona_1
novembre 2018); rilevato che anche i testi di parte attrice hanno confermato che il seminterrato di proprietà di si era allagato proprio a seguito delle precipitazioni dell' Parte_1
8 giugno 2016, in particolare il teste riferiva “ho aiutato il signor Testimone_1
a ripulire il seminterrato che si era allagato, a seguito del temporale, la sera Pt_1
4 stessa (…) era evidente che il seminterrato si era allagato, c'erano i segni sui muri ed era tutto sporco, così come l'auto e gli elettrodomestici” (cfr. verbale udienza del 21 dicembre 2020); rilevato quanto alla causa dell'allagamento che dalle verifiche effettuate dal CTU
è risultato che “allo stato attuale la condotta di via Don Giovanni Minzoni presenta in alcuni tratti delle importanti anomalie che non ne garantiscono il corretto funzionamento soprattutto in occasione di consistenti fenomeni atmosferici ove le problematiche rilevate non consentono il corretto funzionamento dello smaltimento e quindi della rete fognaria in questione” (cfr. pag. 38 della relazione del CTU cit.), tant' è che, prosegue il CTU, “se la condotta fognaria fosse stata libera da ostruzioni per scaricare al suo recapito finale, le portate derivanti dagli eventi meteorici del
08/06/2016 avrebbero potuto defluire senza alcun problema. Purtroppo invece come rilevato dalla videoispezione robotizzata eseguita dalla società…. in data 18/04/2018, la tubazione per lungo tratto, risulta essere parzialmente ostruita da depositi di fondo fino ad una percentuale pari a circa il 40% della sezione, così come in un punto specifico evidenziato nella relazione della videoispezione stessa, ove si riscontrava la presenza di materiale cementizio che ne ostruisce circa il 40% della sezione” (cfr. pag.
56 della relazione del CTU cit.), per cui concludeva il CTU “le condizioni riscontrate non hanno consentito alla portata derivante dalle precipitazioni del 08/06/2016 di defluire in condotta regolarmente, determinando di fatto il rigurgito delle caditoie ad essa collegate…” (cfr. pag. 57 della relazione del CTU cit.); rilevato quanto alle caditoie poste nella pubblica strada che il CTU nel proprio elaborato evidenziava come le stesse “sono risultate idonee per smaltire la pioggia caduta in data 08/06/2016 ma solo in condizioni di assoluta efficienza della sottostante rete fognaria (condizioni ben lontane da quanto accertato)”, mentre l'analisi dei sistemi per lo smaltimento delle piogge presenti nella proprietà del “ha Pt_1
5 restituito esito positivo, risultando la pompa ivi presente di caratteristiche ben superiori alle portate defluenti dallo scivolo ivi presente” (cfr. pagg. 61 e 62 della relazione del
CTU cit.); rilevato quindi che per le anomalie riscontrate e la mancata manutenzione delle condotte fognarie, il CTU concludeva che “è da ritenersi ovviamente responsabile
l'ente pubblico o privato titolare della gestione delle reti di sottoservizi fognari del di Castel Mella” precisando in risposta all'osservazione del CTP di parte CP_1
convenuta, che “non vi è ombra di dubbio che l'evento atmosferico del 08/06/2016 debba ritenersi di carattere eccezionale” ma, “allo stesso modo lo scrivente ribadisce che se la condotta fognaria analizzata fosse stata libera da ostruzioni per scaricare al suo recapito finale, le portate derivanti dagli eventi meteorici del 08/06/2016 avrebbero potuto defluire senza alcun problema” (cfr. pagg. 62 e 71 della relazione del CTU cit.); ritenuto pertanto che può dirsi accertata e provata la responsabilità del
[...]
ai sensi dell'art.2051 cc per i danni derivati all'attore a seguito CP_1
dell'evento temporalesco dell'8 giugno 2016 atteso che, se le condotte fognarie, di proprietà del non fossero state parzialmente ostruite, come accertato dal CP_1
CTU, l'acqua avrebbe potuto defluire regolarmente;
rilevato quanto ai danni che il CTU li ha quantificati nella somma di euro
7.522,00, oltre IVA (cfr. pag. 67 della relazione del CTU cit.), riconoscendo a questo riguardo le spese necessarie per la sistemazione dei muri, quelle per la riparazione dei vari danni all'autovettura e per la riparazione della lavatrice); rilevato quanto alla spesa per la sostituzione della caldaia che il CTU non riconosceva alcuna posta di danno poiché non riteneva certo che la causa dell'eventuale danneggiamento fosse ascrivibile al temporale dell'8 giugno 2016, mentre i tesi escussi in questa sede hanno riferito che “anche la caldaia, a terra, era
6 tutta sporca (…) il locale caldaia era stato allagato anch'esso, con circa un metro
d'acqua” ed ancora “anche il locale caldaia si era allagato e l'acqua aveva danneggiato la caldaia” ed infine anche sentito come teste all'udienza del Testimone_2
9 marzo 2021 riferiva che veniva chiamato dall'attore per verificare se la caldaia funzionasse a seguito dell'allagamento e lo stesso riferiva che “infatti la caldaia non funzionava” (cfr. verbale udienza 21 dicembre 2020 e 9 marzo 2021); ritenuto pertanto che va risarcito anche il danno relativo alla caldaia per euro
3.630,00 come da fattura datata 30 novembre 2016 (cfr. doc. 2 di parte attrice); rilevato pertanto che l'importo dei danni, aumentato dell'IVA nei casi in cui è stato documentato il relativo pagamento con fattura e/o ricevuta fiscale, e con la rivalutazione e gli interessi (trattandosi di debito di valore) dal fatto ad oggi data della liquidazione, ammonta complessivamente ad euro 15.650,00 e quindi il va condannato a pagare a a titolo di Controparte_1 Parte_1
risarcimento dei danni la complessiva somma di euro 15.650,00, con gli interessi legali da oggi, data della liquidazione, sino al saldo effettivo;
rilevato che per il principio della soccombenza il va altresì Controparte_1
condannato a rimborsare all'attore le spese relative al compenso del Parte_1
CTU come già liquidate dal giudice nel procedimento di ATP Tribunale di Brescia
n. 10983/2017 R.G., così come documentate e, rivalutate ad oggi con gli interessi pari ad euro 9.000,00, mentre va rigettata la domanda di rimborso del compenso per il CTP non avendo provato l'attore il relativo esborso;
rilevato infine che, sempre per il principio della soccombenza, il Controparte_1
va condannato a rimborsare all'attore le spese legali relative
[...] Parte_1
al procedimento di ATP ed a questo giudizio nonché le spese relative al procedimento di negoziazione assistita, spese che si liquidano come in dispositivo,;
7
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra contraria domanda e/o eccezione, così giudica:
a) accertata la responsabilità del nella causazione Controparte_1
dell'allagamento per cui è causa, condanna il a Controparte_1
pagare a a titolo di risarcimento dei danni la somma di euro Parte_1
15.650,00 nonché la somma di euro 9.000,00 quale rimborso delle spese per il CTU nel procedimento di ATP Tribunale di Brescia n. 10983/2017 R.G., per entrambe le voci con gli interessi legali da oggi, data della liquidazione, sino al saldo effettivo;
b) condanna il a rimborsare a le spese di Controparte_1 Parte_1
causa che si liquidano per il procedimento di ATP Tribunale di Brescia n.
10983/2017 in euro 3.000,00 per compensi professionali ed euro 145,50 per spese e/o anticipazioni, oltre rimborso spese forfettario IVA e CPA come per legge e per questo giudizio in euro 5.000,00 per compensi professionali ed euro 264,00 per spese e/o anticipazioni, oltre rimborso spese forfettario IVA
e CPA come per legge nonché le spese relative al procedimento di negoziazione assistita che si liquidano in euro 500,00 00 per compensi professionali oltre rimborso spese forfettario IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Brescia il 2 luglio 2025
Il giudice
Gianni Sabbadini
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona del giudice istruttore
nella causa n. 4121/2019 R.G., all'esito della discussione, ha emesso ai sensi dell'art.281sexies cpc la seguente
s e n t e n z a viste le conclusioni delle parti come da verbale di causa;
visti ed esaminati gli atti;
rilevato che l'attore è comproprietario degli immobili siti nel Parte_1
Comune di Castel Mella in via Don Giovanni Minzoni n. 2, catastalmente identificati nella Sez. Urbana NCT, fg. 1, Particella 94, sub 5, Categoria A/2,
Classe 4, consistenza 7 vani, rendita € 542,28, Piano S1 – T1 e Sez. Urbana NCT,
Fg. 1, Particella 94, Sub 10, Categoria C/6, Classe 3, consistenza 16 mq, rendita €
45,45, Piano S1;
rilevato che, secondo quanto dedotto dall'attore, a seguito di un fenomeno temporalesco che aveva interessato il Comune di Castel Mella nel tardo pomeriggio dell' 8 giugno 2016, egli subiva un allagamento dei locali posti nel seminterrato
1 della propria abitazione (cfr. doc. 1 di parte attrice) causato dal confluire di un ingente quantità di acqua, caduta in occasione del temporale, presente sulla strada comunale antistante alla propria abitazione e posta ad un livello superiore rispetto ai locali seminterrati di sua proprietà;
rilevato che l'allagamento provocava ingenti danni ai locali di in Parte_1
particolare alle pareti -ove l'acqua raggiungeva il mezzo metro d'altezza-, ai beni ivi presenti, nel dettaglio un'autovettura BMW 325 targata DC653AG di proprietà di esso attore, alla porta del locale caldaia e alla caldaia stessa, oltre alla lavatrice (cfr. docc. da 5 a 17 di parte attrice allegati al ricorso per ATP);
rilevato che l'attore rivolgeva reiterate richieste di risarcimento del danno al
, sia personalmente che a mezzo dei propri legali (cfr. docc. Controparte_1
da 21 a 25 di parte attrice allegati al ricorso per ATP) tutte prive di riscontro, motivo per cui instaurava prima il procedimento ex art 696bis cpc chiedendo che fosse ammessa la consulenza tecnica preventiva richiesta e la descrizione dello stato dei luoghi, della strada antistante alla propria abitazione, nonché del sistema fognario/smaltimento, il tutto al fine di determinare l'origine e la responsabilità dei danni subiti dallo stesso a seguito del fenomeno atmosferico dell' 8 giugno
2016, nonché l'entità degli stessi e la quantificazione del risarcimento dovuto, determinando altresì il valore delle opere necessarie per eliminare i vizi e gli ulteriori danni subiti (cfr. pag. 2 atto di citazione);
rilevato che nel corso del procedimento ex art. 696bis cpc (Tribunale di Brescia n.
10983/2017 R.G.) il CTU geom. quantificava i danni subiti Persona_1
dall'attore in euro 7.522,00 più IVA ed in ordine alla responsabilità affermava: “se la condotta fognaria analizzata fosse stata libera da ostruzioni per scaricare al suo recapito finale, le portate derivanti dagli eventi meteorici dell' 08/06/2016 avrebbero potuto defluire senza alcun problema. Purtroppo invece (…) la tubazione per un lungo
2 tratto risulta essere parzialmente ostruita da depositi di fondo fino ad una percentuale pari a circa il 40% della sezione. Così come in un punto specifico evidenziato nella relazione della video ispezione stessa, ove si riscontrava la presenza di materiale cementizio che ne ostruisce circa il 40% della sezione (….).Per le anomalie riscontrate
e riferite alla mancata manutenzione delle condotte oggetto della presente, è da ritenersi ovviamente responsabile l'ente pubblico o privato titolare della gestione delle reti di sottoservizi fognari del (cfr. relazione CTU nel Controparte_1
procedimento di ATP sopra richiamato pagg. 56 - 62); rilevato che l'attore pagava quindi la somma di euro 3.630,00 per la sostituzione della caldaia danneggiata in occasione dell'evento temporalesco (di cui però il CTU in sede di ATP non rinveniva prove sufficienti per la correlazione tra danno e allagamento), oltre l'importo di euro 8.740,26 per spese e compensi del CTU nel procedimento ex art. 696bis cpc e al compenso al proprio consulente di parte;
rilevato quindi che l'attore al fine di trovare una bonaria definizione invitava il alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita ex Controparte_1
art. 3 D.L. 132/2014 convertito in L. 62/2014 (cfr. doc. 10 di parte attrice), invito che, sebbene accettato dal (cfr. doc. 11 di parte attrice), aveva però esito CP_1
negativo per cui l'attore citava in giudizio il Parte_1 Controparte_1
chiedendo nel merito che il fosse condannato al risarcimento dei danni CP_1
ammontanti complessivamente ad euro 12.806,84 o la diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione, al pagamento di euro 8.740,26, a titolo di compenso liquidato al CTU nella fase di consulenza tecnica preventiva, oltre alle spese per il consulente tecnico di parte ed infine la condanna del al CP_1
pagamento delle spese di causa oltre quelle afferenti alla procedura di negoziazione assistita;
3 rilevato che si costituiva in giudizio il contestando sia l'an Controparte_1
che il quantum debeatur e chiedendo che fossero rigettate tutte le domande formulate nei confronti dell'ente in quanto infondate in fatto ed in diritto;
rilevato che il giudice istruttore con ordinanza a verbale del 24 settembre 2020 disponeva l'acquisizione del fascicolo relativo al procedimento di ATP Tribunale di Brescia n. 10983/2017 R.G. e quindi, svolta l'istruzione con l'escussione di alcuni testi e precisate le conclusioni, all'esito dell'udienza di discussione ex art 281 sexies cpc, tratteneva la causa in decisione;
ciò premesso, va rilevato innanzitutto che possono essere fatte proprie da questo giudice le conclusioni cui è pervenuto il CTU nel procedimento ex art 696bis cpc già sopra ricordato (Tribunale di Brescia n. 10983/2017 R.G.), svolto tra le medesime parti, essendo il relativo elaborato peritale congruo e ben motivato;
rilevato innanzitutto che risulta pacifico il fatto storico dedotto dall'attore, così come confermato anche dal convenuto secondo cui “unica ed esclusiva CP_1
causa dell'allagamento ex adverso denunciato è stato il forte nubifragio che nel pomeriggio del 08.06.2016 ha creato ingenti danni in tutta l'area Bresciana” (cfr. pag. 2 della comparsa di costituzione), circostanza richiamata anche dal CTU che nel proprio elaborato peritale facendo riferimento alle rilevazioni adottate dall'ARPA - stazione di Brescia, osservava che “l'evento meteorico ha avuto origine tra le 16:40 e le 16:50, praticamente all'improvviso, si è passati da precipitazioni nulle
a 6,20 mm in 10 minuti” (cfr. pag. 49 relazione CTU geom. datata 8 Persona_1
novembre 2018); rilevato che anche i testi di parte attrice hanno confermato che il seminterrato di proprietà di si era allagato proprio a seguito delle precipitazioni dell' Parte_1
8 giugno 2016, in particolare il teste riferiva “ho aiutato il signor Testimone_1
a ripulire il seminterrato che si era allagato, a seguito del temporale, la sera Pt_1
4 stessa (…) era evidente che il seminterrato si era allagato, c'erano i segni sui muri ed era tutto sporco, così come l'auto e gli elettrodomestici” (cfr. verbale udienza del 21 dicembre 2020); rilevato quanto alla causa dell'allagamento che dalle verifiche effettuate dal CTU
è risultato che “allo stato attuale la condotta di via Don Giovanni Minzoni presenta in alcuni tratti delle importanti anomalie che non ne garantiscono il corretto funzionamento soprattutto in occasione di consistenti fenomeni atmosferici ove le problematiche rilevate non consentono il corretto funzionamento dello smaltimento e quindi della rete fognaria in questione” (cfr. pag. 38 della relazione del CTU cit.), tant' è che, prosegue il CTU, “se la condotta fognaria fosse stata libera da ostruzioni per scaricare al suo recapito finale, le portate derivanti dagli eventi meteorici del
08/06/2016 avrebbero potuto defluire senza alcun problema. Purtroppo invece come rilevato dalla videoispezione robotizzata eseguita dalla società…. in data 18/04/2018, la tubazione per lungo tratto, risulta essere parzialmente ostruita da depositi di fondo fino ad una percentuale pari a circa il 40% della sezione, così come in un punto specifico evidenziato nella relazione della videoispezione stessa, ove si riscontrava la presenza di materiale cementizio che ne ostruisce circa il 40% della sezione” (cfr. pag.
56 della relazione del CTU cit.), per cui concludeva il CTU “le condizioni riscontrate non hanno consentito alla portata derivante dalle precipitazioni del 08/06/2016 di defluire in condotta regolarmente, determinando di fatto il rigurgito delle caditoie ad essa collegate…” (cfr. pag. 57 della relazione del CTU cit.); rilevato quanto alle caditoie poste nella pubblica strada che il CTU nel proprio elaborato evidenziava come le stesse “sono risultate idonee per smaltire la pioggia caduta in data 08/06/2016 ma solo in condizioni di assoluta efficienza della sottostante rete fognaria (condizioni ben lontane da quanto accertato)”, mentre l'analisi dei sistemi per lo smaltimento delle piogge presenti nella proprietà del “ha Pt_1
5 restituito esito positivo, risultando la pompa ivi presente di caratteristiche ben superiori alle portate defluenti dallo scivolo ivi presente” (cfr. pagg. 61 e 62 della relazione del
CTU cit.); rilevato quindi che per le anomalie riscontrate e la mancata manutenzione delle condotte fognarie, il CTU concludeva che “è da ritenersi ovviamente responsabile
l'ente pubblico o privato titolare della gestione delle reti di sottoservizi fognari del di Castel Mella” precisando in risposta all'osservazione del CTP di parte CP_1
convenuta, che “non vi è ombra di dubbio che l'evento atmosferico del 08/06/2016 debba ritenersi di carattere eccezionale” ma, “allo stesso modo lo scrivente ribadisce che se la condotta fognaria analizzata fosse stata libera da ostruzioni per scaricare al suo recapito finale, le portate derivanti dagli eventi meteorici del 08/06/2016 avrebbero potuto defluire senza alcun problema” (cfr. pagg. 62 e 71 della relazione del CTU cit.); ritenuto pertanto che può dirsi accertata e provata la responsabilità del
[...]
ai sensi dell'art.2051 cc per i danni derivati all'attore a seguito CP_1
dell'evento temporalesco dell'8 giugno 2016 atteso che, se le condotte fognarie, di proprietà del non fossero state parzialmente ostruite, come accertato dal CP_1
CTU, l'acqua avrebbe potuto defluire regolarmente;
rilevato quanto ai danni che il CTU li ha quantificati nella somma di euro
7.522,00, oltre IVA (cfr. pag. 67 della relazione del CTU cit.), riconoscendo a questo riguardo le spese necessarie per la sistemazione dei muri, quelle per la riparazione dei vari danni all'autovettura e per la riparazione della lavatrice); rilevato quanto alla spesa per la sostituzione della caldaia che il CTU non riconosceva alcuna posta di danno poiché non riteneva certo che la causa dell'eventuale danneggiamento fosse ascrivibile al temporale dell'8 giugno 2016, mentre i tesi escussi in questa sede hanno riferito che “anche la caldaia, a terra, era
6 tutta sporca (…) il locale caldaia era stato allagato anch'esso, con circa un metro
d'acqua” ed ancora “anche il locale caldaia si era allagato e l'acqua aveva danneggiato la caldaia” ed infine anche sentito come teste all'udienza del Testimone_2
9 marzo 2021 riferiva che veniva chiamato dall'attore per verificare se la caldaia funzionasse a seguito dell'allagamento e lo stesso riferiva che “infatti la caldaia non funzionava” (cfr. verbale udienza 21 dicembre 2020 e 9 marzo 2021); ritenuto pertanto che va risarcito anche il danno relativo alla caldaia per euro
3.630,00 come da fattura datata 30 novembre 2016 (cfr. doc. 2 di parte attrice); rilevato pertanto che l'importo dei danni, aumentato dell'IVA nei casi in cui è stato documentato il relativo pagamento con fattura e/o ricevuta fiscale, e con la rivalutazione e gli interessi (trattandosi di debito di valore) dal fatto ad oggi data della liquidazione, ammonta complessivamente ad euro 15.650,00 e quindi il va condannato a pagare a a titolo di Controparte_1 Parte_1
risarcimento dei danni la complessiva somma di euro 15.650,00, con gli interessi legali da oggi, data della liquidazione, sino al saldo effettivo;
rilevato che per il principio della soccombenza il va altresì Controparte_1
condannato a rimborsare all'attore le spese relative al compenso del Parte_1
CTU come già liquidate dal giudice nel procedimento di ATP Tribunale di Brescia
n. 10983/2017 R.G., così come documentate e, rivalutate ad oggi con gli interessi pari ad euro 9.000,00, mentre va rigettata la domanda di rimborso del compenso per il CTP non avendo provato l'attore il relativo esborso;
rilevato infine che, sempre per il principio della soccombenza, il Controparte_1
va condannato a rimborsare all'attore le spese legali relative
[...] Parte_1
al procedimento di ATP ed a questo giudizio nonché le spese relative al procedimento di negoziazione assistita, spese che si liquidano come in dispositivo,;
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P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra contraria domanda e/o eccezione, così giudica:
a) accertata la responsabilità del nella causazione Controparte_1
dell'allagamento per cui è causa, condanna il a Controparte_1
pagare a a titolo di risarcimento dei danni la somma di euro Parte_1
15.650,00 nonché la somma di euro 9.000,00 quale rimborso delle spese per il CTU nel procedimento di ATP Tribunale di Brescia n. 10983/2017 R.G., per entrambe le voci con gli interessi legali da oggi, data della liquidazione, sino al saldo effettivo;
b) condanna il a rimborsare a le spese di Controparte_1 Parte_1
causa che si liquidano per il procedimento di ATP Tribunale di Brescia n.
10983/2017 in euro 3.000,00 per compensi professionali ed euro 145,50 per spese e/o anticipazioni, oltre rimborso spese forfettario IVA e CPA come per legge e per questo giudizio in euro 5.000,00 per compensi professionali ed euro 264,00 per spese e/o anticipazioni, oltre rimborso spese forfettario IVA
e CPA come per legge nonché le spese relative al procedimento di negoziazione assistita che si liquidano in euro 500,00 00 per compensi professionali oltre rimborso spese forfettario IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Brescia il 2 luglio 2025
Il giudice
Gianni Sabbadini
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