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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 26/06/2025, n. 9628 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9628 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 51398/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 51398/2023 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
CP_1
CONVENUTO/I
Oggi 26/06/2025, innanzi al dott. Corrado Cartoni, sono comparsi:
Per l'avv. IPPOLITI ANDREA Parte_1
Il Giudice procede alla lettura del dispositivo ed al contestuale deposito della motivazione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Seconda Sezione Civile
Il giudice, dr. Corrado Cartoni, all'udienza del 26.6.2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 51398 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, tra
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con domicilio digitale, Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Ippoliti per procura in atti,
- ricorrente -
e in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura CP_1
Comunale, Via del Tempio di Giove n. 21, rappresentato e difeso dal funzionario delegato Piero
AR per procura in atti,
- resistente -
FATTO
Con citazione ritualmente notificata, proponeva opposizione ex art. 6 d.l.vo n. Parte_1
150/2011 avverso la determinazione dirigenziale n. 29819/2023/8/2/1 del 31.10.2023, con la quale era ingiunto il pagamento della somma di euro 1.228,50 per violazione dell'art. 6, 3° comma, del d.l.vo n. 193/2007, in quanto nella qualità di titolare di “laboratorio di gastronomia e vicinato
Parte alimentare ometteva di comunicare alla per tramite del SUAP, l'aggiornamento della registrazione in quanto autorizzata per metri quadri 40 di vendita alimentare di fatto questa veniva effettuata in metri quadrati 56”.
Parte ricorrente eccepiva la violazione dell'art. 24 della Costituzione e del diritto di difesa per la mancata registrazione delle eventuali dichiarazioni del trasgressore e la mancanza della firma accanto alla dicitura “nulla da dichiarare”, il difetto di motivazione e l'inesistenza della violazione.
Si costituiva in giudizio eccependo la infondatezza dell'opposizione. CP_1
All'udienza del 26.6.2025 parte ricorrente conclude per l'annullamento del provvedimento opposto, per il rigetto dell'opposizione ed il giudice procede alla lettura del dispositivo ed al CP_1
contestuale deposito della motivazione.
DIRITTO
L'opposizione merita accoglimento per un motivo che si presenta assorbente. Parte Al ricorrente è stato contestata l'omessa comunicazione alla per tramite del SUAP, dell'aggiornamento della registrazione in quanto autorizzata per metri quadri quaranta di vendita alimentare, mentre di fatto questa era esercita in metri quadrati cinquantasei.
In realtà, in base alla documentazione in atti, non risulta alcuna violazione.
Infatti, la SCIA n. CA/2013/115370 del 16.12.2013, avente ad oggetto “Esercizi di vicinato”, indica alla voce “Superficie complessiva dell'esercizio (compresa la superficie adibita ad altri usi)” la misura di “mq. 56” (doc. n. 1 fascicolo parte ricorrente).
La SCIA n. CA/2013/115366 del 16.12.2013, avente ad oggetto “Laboratori Artigiani,” sempre alla voce “Superficie Attività” indica ancora la misura di “mq. 56” (doc. n. 2 fascicolo parte ricorrente).
Dunque, non essendo prodotte altre SCIA e non essendo contestata l'esistenza di una attività senza autorizzazione, ma solo un ampliamento di attività autorizzata, non è dimostrata la violazione stessa, vale a dire l'ampliamento dell'attività da quaranta metri a cinquantasei metri, i quali, invece, risultano autorizzati. Ciò è da dirsi anche perché, come è noto, in materia di opposizione ad ordinanza-ingiunzione grava sull'amministrazione l'onere di provare l'esistenza degli elementi costitutivi, soggettivi ed oggettivi, dell'illecito (da ultimo Cass. civ. Sez. II Ord., 08/10/2018, n. 24691).
A tale regola deve inoltre coordinarsi il principio, già sancito dall'art. 23, comma 12, della legge
689/81 ed oggi ribadito dall'art. 6, 11° comma, del d.l.vo n. 150/2011, in base al quale: “Il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente”.
In definitiva, in accoglimento dell'opposizione, il provvedimento opposto è annullato
Le spese processuali seguono la soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando:
a) accoglie l'opposizione; b) annulla la determinazione dirigenziale n. 29819/2023/8/2/1 del
31.10.2023; c) condanna in persona del sindaco pro-tempore, al pagamento delle CP_1
spese processuali che liquida in euro 850,00 per compensi ed euro 150,00 per spese, oltre spese generali, iva e c.p.a., da distrarsi in favore del difensore.
Roma, 26.6.2025
Il Giudice
Dr. Corrado Cartoni
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 51398/2023 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
CP_1
CONVENUTO/I
Oggi 26/06/2025, innanzi al dott. Corrado Cartoni, sono comparsi:
Per l'avv. IPPOLITI ANDREA Parte_1
Il Giudice procede alla lettura del dispositivo ed al contestuale deposito della motivazione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Seconda Sezione Civile
Il giudice, dr. Corrado Cartoni, all'udienza del 26.6.2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 51398 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, tra
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con domicilio digitale, Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Ippoliti per procura in atti,
- ricorrente -
e in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura CP_1
Comunale, Via del Tempio di Giove n. 21, rappresentato e difeso dal funzionario delegato Piero
AR per procura in atti,
- resistente -
FATTO
Con citazione ritualmente notificata, proponeva opposizione ex art. 6 d.l.vo n. Parte_1
150/2011 avverso la determinazione dirigenziale n. 29819/2023/8/2/1 del 31.10.2023, con la quale era ingiunto il pagamento della somma di euro 1.228,50 per violazione dell'art. 6, 3° comma, del d.l.vo n. 193/2007, in quanto nella qualità di titolare di “laboratorio di gastronomia e vicinato
Parte alimentare ometteva di comunicare alla per tramite del SUAP, l'aggiornamento della registrazione in quanto autorizzata per metri quadri 40 di vendita alimentare di fatto questa veniva effettuata in metri quadrati 56”.
Parte ricorrente eccepiva la violazione dell'art. 24 della Costituzione e del diritto di difesa per la mancata registrazione delle eventuali dichiarazioni del trasgressore e la mancanza della firma accanto alla dicitura “nulla da dichiarare”, il difetto di motivazione e l'inesistenza della violazione.
Si costituiva in giudizio eccependo la infondatezza dell'opposizione. CP_1
All'udienza del 26.6.2025 parte ricorrente conclude per l'annullamento del provvedimento opposto, per il rigetto dell'opposizione ed il giudice procede alla lettura del dispositivo ed al CP_1
contestuale deposito della motivazione.
DIRITTO
L'opposizione merita accoglimento per un motivo che si presenta assorbente. Parte Al ricorrente è stato contestata l'omessa comunicazione alla per tramite del SUAP, dell'aggiornamento della registrazione in quanto autorizzata per metri quadri quaranta di vendita alimentare, mentre di fatto questa era esercita in metri quadrati cinquantasei.
In realtà, in base alla documentazione in atti, non risulta alcuna violazione.
Infatti, la SCIA n. CA/2013/115370 del 16.12.2013, avente ad oggetto “Esercizi di vicinato”, indica alla voce “Superficie complessiva dell'esercizio (compresa la superficie adibita ad altri usi)” la misura di “mq. 56” (doc. n. 1 fascicolo parte ricorrente).
La SCIA n. CA/2013/115366 del 16.12.2013, avente ad oggetto “Laboratori Artigiani,” sempre alla voce “Superficie Attività” indica ancora la misura di “mq. 56” (doc. n. 2 fascicolo parte ricorrente).
Dunque, non essendo prodotte altre SCIA e non essendo contestata l'esistenza di una attività senza autorizzazione, ma solo un ampliamento di attività autorizzata, non è dimostrata la violazione stessa, vale a dire l'ampliamento dell'attività da quaranta metri a cinquantasei metri, i quali, invece, risultano autorizzati. Ciò è da dirsi anche perché, come è noto, in materia di opposizione ad ordinanza-ingiunzione grava sull'amministrazione l'onere di provare l'esistenza degli elementi costitutivi, soggettivi ed oggettivi, dell'illecito (da ultimo Cass. civ. Sez. II Ord., 08/10/2018, n. 24691).
A tale regola deve inoltre coordinarsi il principio, già sancito dall'art. 23, comma 12, della legge
689/81 ed oggi ribadito dall'art. 6, 11° comma, del d.l.vo n. 150/2011, in base al quale: “Il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente”.
In definitiva, in accoglimento dell'opposizione, il provvedimento opposto è annullato
Le spese processuali seguono la soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando:
a) accoglie l'opposizione; b) annulla la determinazione dirigenziale n. 29819/2023/8/2/1 del
31.10.2023; c) condanna in persona del sindaco pro-tempore, al pagamento delle CP_1
spese processuali che liquida in euro 850,00 per compensi ed euro 150,00 per spese, oltre spese generali, iva e c.p.a., da distrarsi in favore del difensore.
Roma, 26.6.2025
Il Giudice
Dr. Corrado Cartoni