Articolo 18 della Legge 16 agosto 1962, n. 1417
Articolo 17Articolo 19
Versione
20 ottobre 1962
Art. 18.
Il direttore dell'Ente:
a) sovraintende al funzionamento di tutti i servizi dell'Ente;
b) partecipa alle sedute del Consiglio direttivo ed a quelle del Comitato esecutivo.
Entrata in vigore il 20 ottobre 1962