Art. 1. Determinazione dei comparti di contrattazione collettiva
I dipendenti delle pubbliche amministrazioni indicati nell'art. 1 e nel primo comma dell'art. 26 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, sono raggruppati nei seguenti comparti di contrattazione collettiva:
1) comparto del personale dipendente dai Ministeri;
2) comparto del personale degli enti pubblici non economici;
3) comparto del personale delle regioni e degli enti pubblici non economici da esse dipendenti, dei comuni, delle province, delle comunita' montane, loro consorzi ed associazioni;
4) comparto del personale delle aziende e delle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo;
5) comparto del personale del Servizio sanitario nazionale;
6) comparto del personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione;
7) comparto del personale della scuola;
8) comparto del personale dell'universita'.
((decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348;))
I dipendenti delle pubbliche amministrazioni indicati nell'art. 1 e nel primo comma dell'art. 26 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, sono raggruppati nei seguenti comparti di contrattazione collettiva:
1) comparto del personale dipendente dai Ministeri;
2) comparto del personale degli enti pubblici non economici;
3) comparto del personale delle regioni e degli enti pubblici non economici da esse dipendenti, dei comuni, delle province, delle comunita' montane, loro consorzi ed associazioni;
4) comparto del personale delle aziende e delle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo;
5) comparto del personale del Servizio sanitario nazionale;
6) comparto del personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione;
7) comparto del personale della scuola;
8) comparto del personale dell'universita'.
((decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348;))