Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 13/05/2025, n. 463 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 463 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 469/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore dott.ssa Francesca Cerrone Giudice dott. Eugenio Bolondi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 469/2025 promosso dai coniugi:
(c.f. ), Parte_1 C.F._1
(c.f. ), Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'Avv. PANETTIERE MAURO
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- vista la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio depositata dai coniugi predetti;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e
127 ter c.p.c.; che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata e, segnatamente, il verbale di separazione consensuale dei coniugi in data 14/12/2022, successivamente omologato con decreto di omologazione cronol. n. 4672/2022 emesso dal Tribunale di Modena in data 21.12.2022 nel procedimento R.G. 6295/2022;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
- atteso che sono trascorsi oltre sei mesi dalla comparizione dei coniugi ricorrenti avanti al presidente del tribunale nel procedimento di separazione e che, mancando ogni contraria eccezione di parte, la pagina 1 di 5
1.12.1970 n.
898);
- atteso che non risulta intervenuta alcuna riconciliazione;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1) I coniugi continueranno a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto.
2) Il SI. continuerà a vivere in Collecorvino (PE), Via Dei Pini n. 59 ove si è trasferito al Parte_1 fine di assistere ed accudire l'anziana madre in virtù del distacco previsto dalla legge 104/92. Egli potrà continuare a fare saltuario ritorno a Modena al fine di far visita ai figli per brevi periodi durante i quali potrà alloggiare presso la casa coniugale. In tal senso le parti stabiliscono di comune accordo che il SI. potrà fare visita alla famiglia ogni qualvolta lo vorrà, previo accordo con la Parte_1
SI.ra alloggiando presso la casa coniugale, purché detti periodi di visita non eccedano la Pt_2
durata di una settimana. Qualora il SI. dovesse programmare periodi di permanenza a Parte_1
Modena più lunghi di una settimana, dovrà provvedere a reperire una sistemazione diversa rispetto alla casa coniugale, a proprie cure e spese.
3) Il marito è attualmente in cura presso l'Ospedale Civile di Baggiovara, eccellenza nazionale nella cura della CMT1A (malattia di Charcot-Marie-Tooth tipo 1) cui è affetto, ragione per cui le parti convengono che egli continuerà a mantenere il proprio domicilio presso la casa coniugale.
4) Il figlio oggi maggiorenne ma non economicamente indipendente, continuerà a vivere Per_1
insieme alla madre nella casa coniugale di Modena, Via Don Minzoni n. 173 che, Parte_2
conseguentemente, rimane assegnata alla moglie completa di arredo e suppellettili. Venuti meno i presupposti per l'assegnazione alla moglie della casa coniugale, le parti concorderanno le modalità di scioglimento della comunione che ricade sulla casa coniugale di cui sono comproprietari.
5) I coniugi sono entrambi lavoratori dipendenti.
La SI.ra lavora come operaia presso la Casa di cura “Villa Igea” con un contratto di lavoro Pt_2
f.t. a tempo indeterminato, percependo uno stipendio netto medio di circa € 1.400,00 mensili.
Il SI. invece, lavora come infermiere f.t. a tempo indeterminato percependo un reddito Parte_1 mensile medio di € 1.400,00. È percettore di una pensione di invalidità di € 850,00 ed è Consigliere
Nazionale ENPAPI, incarico per il quale riceve una indennità di € 500,00 mensili. In ragione delle rispettive possibilità reddituali, ed in continuità con gli accordi di separazione, le parti stabiliscono che il SI. continuerà a versare alla moglie , entro il giorno 15 Parte_1 Parte_2
pagina 2 di 5 di ogni mese, mediante bonifico bancario, la somma di € 500,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio oggi maggiorenne ma non economicamente indipendente, somma da rivalutarsi Per_1
annualmente secondo gli indici nazionali ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.
Il padre continuerà a corrispondere in favore della SI.ra il contributo per il mantenimento Pt_2
ordinario del figlio sino a che lo stesso non diverrà economicamente indipendente e/o non Per_1
cesserà di convivere stabilmente con la madre. Detto contributo ordinario verrà ridotto automaticamente ad € 400,00, senza necessità per i coniugi di formalizzare accordo di revisione delle presenti condizioni di divorzio, qualora il SI. dovesse documentare alla moglie di essere Parte_1 stato destituito dall'incarico di Consigliere Enpapi per scadenza mandato e/o qualsivoglia Parte_3
altra ragione. In questo caso, quindi, egli potrà ridurre il contributo al mantenimento ordinario del figlio in € 400,00 mensili, ferma restando la sua partecipazione al 50% delle spese Per_1
straordinarie come di seguito descritte e richiamate.
Nel caso in cui il figlio dovesse stabilire la propria abituale dimora in luogo diverso Per_1 dall'abitazione della madre, sita a Modena in Via Don Minzoni n. 173, i coniugi concordano che il padre potrà provvedere a versare il contributo per il mantenimento ordinario del figlio direttamente su c/c a quest'ultimo intestato, con rinuncia della SI.ra a richieste di ripetizione. Pt_2
6) I genitori contribuiranno al pagamento di tutte le spese di carattere straordinario del figlio nella misura del 50% ciascuno, così sommariamente e non esaustivamente individuate sulla base del vigente
Protocollo in uso presso il Tribunale di Modena:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari, e) farmaci da banco e non, purché prescritti da medico del Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo universitario;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione o formazione;
c) master universitari;
d) alloggio presso la sede universitaria;
pagina 3 di 5 - spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: spese per il pagamento di bollo ed assicurazione di autovettura in uso al figlio Per_1
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) viaggi e vacanze.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione.
I genitori stabiliscono sin d'ora che, ove abbiano sostenuto entrambi spese straordinarie per il figlio nello stesso mese di riferimento, il rimborso potrà essere effettuato anche mediante compensazione, anche parziale, e conguaglio.
7) L'assegno unico e ogni altro beneficio economico per il figlio verrà percepito per intero Per_1
dalla SI.ra , mentre le detrazioni fiscali per figlio a carico spetteranno ad entrambi i Parte_2
genitori al 50%.
8) I coniugi sono economicamente indipendenti e danno atto di aver già risolto ogni questione economico-patrimoniale in occasione della separazione, dichiarando reciprocamente di nulla avere a pretendere l'uno verso l'altro. Permane unicamente la comproprietà dei coniugi sulla casa coniugale di Modena, Via Don Minzoni n. 173, assegnata alla moglie, e si riservano di sciogliere tale comunione solo quando il figlio avrà raggiunto l'indipendenza economica o avrà cessato di coabitare con Per_1
la madre.
9) Ciascuno dei coniugi provvederà personalmente a soddisfare eventuali obbligazioni da lui contratte verso terzi in data antecedente la pronunciata separazione, con espressa manleva, quindi, per l'altro coniuge.
10) I coniugi danno atto di essere ancor oggi titolari di un conto corrente cointestato sul quale sono attualmente domiciliate le utenze domestiche, intestate al SI. ; dichiarano di Parte_1
prestarsi il reciproco assenso alla voltura delle utenze a servizio della casa coniugale in favore della moglie , la quale dovrà provvedere alle relative formalità. Il SI. si Parte_2 Parte_1
impegnerà a sottoscrivere, laddove necessario, ogni modulo e/o documento finalizzato alle predette volture. Una volta eseguite le volture in favore della SI.ra le parti provvederanno a chiudere Pt_2
il conto corrente cointestato.
pagina 4 di 5 11) Le spese di assistenza legale della presente procedura sono interamente sostenute dal marito
”. Parte_1
- ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole maggiorenne non economicamente indipendente, e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta di divorzio possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 4 comma 16° della legge 1 dicembre 1970 n° 898 e l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
I – DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto in CASTELNUOVO RANGONE il
28/10/1995 fra nato a [...] il [...] e Parte_1 Parte_2
nata a [...] il [...] alle condizioni sopra trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
II - ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di CASTELNUOVO RANGONE (MO) di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
Anno 1995 Atto n. 7 Parte I
III - dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della presente sentenza, quando sarà passata in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 7/05/2025.
Il Presidente estensore
Riccardo Di Pasquale
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