Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 26/03/2025, n. 180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 180 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
RGL n. 13 /2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Sassari SEZIONE LAVORO
Sentenza pronunciata a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. (udienza figurata del 25/02/2025), nella causa n. 13/2022 RGL, promossa da:
, , ass. dall'Avv.to Parte_1 P.IVA_1
GIANFRANCO MEAZZA e dall'Avv.to DOMENICO MICHELE MARCHI
PARTE OPPONENTE
contro
:
, , ass. dall'Avv.ta NOEMI CINZIA DEMURO, CP_1 C.F._1
e dall'Avv.ta MONICA CUI
PARTE OPPOSTA Motivi della decisione Premesso che: ha proposto opposizione Parte_2 avverso il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 630 del 19/11/21 emesso dal Tribunale di Sassari avente ad oggetto il pagamento di € 1.360,45, oltre interessi e spese, a titolo di indennità e maggiorazioni relative alle festività di cui all' art. 88 del CCNL per dipendenti di Istituti di Vigilanza e servizi fiduciari, per il periodo aprile 2015/giugno 2021; ha dedotto che parte opposta, assunta a tempo indeterminato il 21/2/15, ha svolto l'attività di guardia giurata particolare con inquadramento nel IV livello del CCNL ed è stato correttamente retribuito, ai sensi dell'art. 89 CCNL, con la maggiorazione ivi prevista nei casi in cui la festività sia caduta nel giorno di riposo e non sia stata recuperata con altra giornata di riposo e, ai sensi dell'art. 116 CCNL, per la prestazione di lavoro nelle giornate di festività nazionali e infrasettimanali;
che la prospettazione dell'opposto viola l'art. 89 CCNL poiché pretende il pagamento della maggiorazione anche per le giornate in cui ha effettivamente goduto del giorno di riposo che non ha coinciso con la festività nazionale e/o infrasettimanale;
la nullità del procedimento monitorio per assenza di prova scritta;
la prescrizione del credito con riferimento all'arco temporale ricompreso tra il aprile 2015 e ottobre 2016;
− nel merito, parte opponente ha eccepito che risultano non correttamente individuate e conteggiate le seguenti festività: 6/1/17 (non lavorata, ma goduta e non coincidente con il giorno di riposo previsto e goduto il 9/1/17), 1/1/19 1
− la datrice di lavoro ha, inoltre, rilevato che le maggiorazioni relative al lavoro straordinario e alle ferie maturate sono state corrisposte al dipendente in misura superiore rispetto a quanto effettivamente dovuto, generando un'ipotesi di indebito oggettivo per la somma complessiva di € 3.084,69; in particolare, tenuto conto del limite dell'orario di lavoro giornaliero di 7 ore (art. 76 CCNL) e del sistema di turnazione del dipendente secondo il sistema 5+1, afferma risultare dalle buste paga che lo straordinario sia stato riconosciuto una volta superate le 6,67 ore di lavoro effettivo con conseguente indebito di € 2.834,69; quanto alle ferie, sostiene che dal 2016 al 2020, sono stati riconosciuti come maturati dal dipendente 26 giorni di ferie all'anno, anziché i 25 effettivamente corrispondenti al sistema di servizio attuato dal medesimo come previsto dall'art. 85 CCNL con conseguente credito aziendale di € 250,00;
− parte opponente ha pertanto rassegnato le seguenti conclusioni:
“
1. in via preliminare e/o pregiudiziale: sospendere e/o revocare immediatamente e "inaudita altera parte" l'efficacia esecutiva del Decreto Ingiuntivo n. 630/2021 del 18.11.2021, per i gravi motivi specificamente indicati in espositiva;
2. sempre in via preliminare e/o pregiudiziale: per i motivi sopra indicati, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dell'asserito credito indicato nei conteggi in relazione al periodo dal aprile 2015 al ottobre 2016 ( per euro 166,23) per l' inutile decorso del termine stabilito dalla legge.
3. nel merito: in accoglimento della presente opposizione, revocare e porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il detto Decreto Ingiuntivo opposto n° 630/2021, emesso dal Tribunale di Sassari - sezione lavoro, per i motivi di cui in narrativa e con rigetto di ogni domanda avversaria;
4. in via subordinata nel merito: dichiarare l'opponente/ricorrente Parte_1 tenuto al pagamento della sola somma che sarà accertata in corso di
[...] causa e in rapporto alla reale entità delle prestazioni materialmente effettivamente dovute, accertati anch'essi in corso di causa.
5. In via riconvenzionale: ogni contraria istanza disattesa e previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, accertare e dichiarare l'indebito percepito dal CP_1 nel corso del rapporto di lavoro, per l'effetto, condannare il medesimo alla ripetizione in favore di di quanto illegittimamente percepito a Parte_1 titolo di emolumenti non dovuti, per la somma di euro 3.084,69 o di quella che sarà accertata in corso di causa.
2
6. In via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi in cui venisse provato un eventuale credito del nei confronti dell'opponente, venga CP_1 dichiarata la compensazione del credito oggetto dell'ingiunzione con un maggior controcredito originato dallo stesso rapporto, da quantificarsi in corso di causa, chiedendo la condanna dell'ingiungente al pagamento del residuo risultante dalla compensazione.
7. in ogni caso, con vittoria di spese e onorari del presente giudizio.”
− parte opposta si è costituita affermando che l'azienda, CP_1 dall'aprile 2015, ha erroneamente conteggiato la percentuale applicata alle maggiorazioni per le festività (30%) e, dal mese di gennaio 2019, ha calcolato in maniera errata le giornate da retribuire;
− sotto il primo profilo, ha rilevato che, ai sensi dell'art. 116 CCNL, le maggiorazioni per lavoro festivo (art. 88 CCNL) e straordinario sono il 35% per le ore di lavoro prestate nei limiti dell'orario giornaliero contrattuale (nel caso di specie 7) e il 40% per tutte le ore prestate oltre tale limite e che parte opponente non ha contestato quanto richiesto in forza del riconteggio operato applicando tali percentuali alle giornate di festività lavorate per come risultanti dalle buste paga del periodo aprile 2015/gennaio 2019 (febbraio e marzo non hanno festività);
− quanto al secondo aspetto, parte opposta ha dedotto che la datrice di lavoro, nel periodo aprile 2019/aprile 2021, ha indicato in busta paga sotto la voce
“retribuzione ordinaria” 25 giornate, ovvero un numero inferiore alle 26 previste dall'art. 115 CCNL, ha poi aggiunto le giornate festive e ha calcolato le (corrette) maggiorazioni per il lavoro festivo ordinario, ma al netto della retribuzione ordinaria oraria che non viene considerata (€ 7,51); infine, rileva che da maggio 2021 nei cedolini risultano correttamente indicate 26 giornate di retribuzione ordinaria;
− con riferimento alle doglianze di parte opponente, il lavoratore rileva che sono contestate solo otto delle giornate di festività ricalcolate ma, tra queste, per le festività lavorate del 6/1/19, 15/8/19, 25/4/20, 1/5/20 e 15/8/20, a fronte del riconoscimento della maggiorazione per festività e della quota dovuta a titolo di straordinari festivi, risulta decurtata la giornata di retribuzione ordinaria, per la giornata del 13/4/20 nessun emolumento è stato richiesto e le giornate del 6/1/17 e del 1/1/19 risultano coincidenti con il riposo;
sostiene che il fatto che la festività sia preceduta o seguita da altro giorno di riposo non è dirimente, posto che il maggior numero di riposi è conseguente al numero di ore ordinarie totali dichiarate in cedolino, nettamente superiori a quelle previste dal CCNL;
se, infatti, il lavoratore raggiunge le 40 ore ordinarie settimanali in 4 giorni di lavoro sono attribuiti, all'interno della settimana, tre giorni di riposo;
censura, poi, l'eccezione di prescrizione alla luce delle tutele applicabili al rapporto e quanto richiesto con domanda riconvenzionale, infondata nell'an e nel quantum, oltre ad integrare, al più, errore non essenziale e riconoscibile ed essere calcolata al lordo e non al netto delle ritenute fiscali, previdenziali ed assistenziali, in violazione del vigente art. 10 comma 2 bis del TUIR che ha
3 modificato l'art. 150 del D.L. 34/2020 (Decreto Rilancio), convertito da L. 77/20;
− parte opposta ha così concluso:
“
1. confermare il decreto ingiuntivo opposto;
2. rigettare tutte le avverse domande per i motivi di cui in narrativa;
3. con vittoria di spese, competenze ed onorari da liquidarsi a favore degli avvocati che si dichiarano antistatari.”
− all'udienza del 20/12/22 parte opponente ha dato atto di aver corrisposto le somme portate da decreto ingiuntivo salva ripetizione;
− la causa è stata istruita mediante CTU al quale è stato assegnato il seguente quesito:
“Esaminati tutti i documenti prodotti ed applicato il CCNL di riferimento, dica il CTU:
1- se e in quale misura risultano dovuti al lavoratore importi a titolo di retribuzione ordinaria per le seguenti giornate festive: 6.1.2017, 1.1.2019, 6.1.2019, 15.8.2019, 13.4.2020, 25.4.2020, 1.5.2020;
2- se e in quale misura sia stato inserito nelle buste paga del lavoratore un importo eccessivo a titolo di straordinario rispetto alle ore ivi indicate per gli anni dal 2016 al 2020;
3- se e in quale misura, anche economica, siano stati conteggiati giorni di ferie eccedenti per gli anni dal 2016 al 2020”;
− fallito il tentativo di conciliazione della controversia, le parti hanno discusso la causa in trattazione scritta.
Ritenuto che:
1. deve preliminarmente essere rigettata l'eccezione di nullità del decreto ingiuntivo per mancanza di prova scritta: il decreto era fondato sulle buste paga, sul contratto collettivo e sulla documentazione contabile prodotta;
in ogni caso, il giudizio di opposizione integra un procedimento a cognizione piena nel quale il giudice, anche laddove accerti la mancanza delle condizioni richieste per l'ingiunzione, non può prescindere dal pronunciarsi sul merito del diritto fatto valere dal creditore (cfr. ex multis Cass. n. 7020/19);
2. anche l'eccezione di prescrizione risulta infondata: come noto, Cass. n. 26246/22, ha affermato che il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della Riforma Fornero e del Jobs Act, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità e, pertanto, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92/2012 (18 luglio 2012), il termine di prescrizione decorre, anche per i lavoratori dipendenti da aziende con i requisiti dimensionali di cui all'art. 18 Stat. Lav., dalla cessazione del rapporto di lavoro;
4 3. nel caso di specie, essendo il rapporto di lavoro ancora in essere e le somme richieste relative agli anni 2019/2021, la prescrizione risulta sospesa;
4. venendo al merito, occorre rilevare che parte opponente contesta i conteggi del lavoratore solo con riferimento a 7 giornate di seguito elencate con l'indicazione del rispettivo importo domandato dall'opposta (cfr. tabella
“differenze” pag. 7 conteggi opposto): 6.1.2017 € 51,24, 1.1.2019 € 50, 6.1.2019 € 50, 15.8.2019 € 50, 13.4.2020 nessun importo, 25.4.2020 € 50, 1.5.2020 € 50, per un totale di € 301,24; in relazione al 6.1.2017, 1.1.2019, e 13.4.2020, parte opponente eccepisce che il lavoratore abbia goduto della festività, non coincidente con il giorno di riposo e che, pertanto, la prospettazione dell'opposta violi l'art. 89 del CCNL il quale prevede sì il pagamento in favore del lavoratore, in aggiunta alla normale retribuzione mensile, di un ulteriore importo pari alla quota giornaliera di tale retribuzione
“In caso di coincidenza di una festività nazionale ed infrasettimanale di cui al precedente articolo con il giorno di riposo settimanale di cui alla legge n. 370/1934”, ma solo “qualora non si proceda a sostituire la festività con il godimento di un'altra giornata di riposo”; con riguardo, invece, alle giornate del 6.1.19, 15.8.19, 25.4.20 e 1.5.20 parte opponente sostiene che le stesse, essendo state lavorate, siano state correttamente pagate;
5. pertanto, in relazione alla somma portata dal decreto ingiuntivo di € 1.360,45, risultano in contestazione € 301,24 che parte opponente afferma non essere dovuti per avere il lavoratore goduto sia della festività che di altro giorno di riposo settimanale ovvero per essere stato correttamente remunerato il lavoro svolto;
alcuna contestazione è mossa in relazione al ricalcolo delle maggiorazioni per il lavoro festivo;
6. così perimetrato l'oggetto dell'opposizione, la disposta CTU ha consentito di accertare la coincidenza del riposo settimanale nelle giornate del 6.1.2017, 1.1.2019, 6.1.2019 e 13.4.2020 con conseguente diritto del lavoratore al pagamento di una giornata di lavoro ulteriore, ove non già riconosciuta, ai sensi dell'art. 89 CCNL che così stabilisce: “Nessuna decurtazione sarà operata sulla normale retribuzione mensile, in conseguenza della giustificata mancata prestazione di lavoro nei giorni di festività di cui al precedente articolo. In caso di coincidenza di una festività nazionale ed infrasettimanale di cui al precedente articolo con il giorno di riposo settimanale di cui alla legge n. 370/1934, e qualora non si proceda a sostituire la festività con il godimento di un'altra giornata di riposo, spetterà al lavoratore, in aggiunta alla normale retribuzione mensile, un ulteriore importo pari alla quota giornaliera di tale retribuzione. Trattandosi di attività a ciclo continuo, al personale di turno che presti la propria opera nelle festività nazionali e infrasettimanali elencate nel precedente articolo, è dovuta, oltre alla retribuzione mensile di fatto di cui all'art. 112, la quota giornaliera od oraria di tale retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate con la maggiorazione prevista al successivo art. 116”;
5 7. il CTU ha altresì rilevato che le giornate del 15.8.2019, 25.4.2020 e 1.5.2020 sono state lavorate e da ciò consegue, oltre alla maggiorazione pacificamente dovuta, il riconoscimento della retribuzione ordinaria (rif. artt. 115-116 CCNL che determinano la quota giornaliera della retribuzione -1/26 della retribuzione mensile- e quella oraria -1/173 della retribuzione mensile- e definiscono le maggiorazioni dovute in relazione all'attività prestata a titolo di lavoro festivo e straordinario);
8. in particolare, CTU ha rilevato: “ a) festività del 6.1.2017
L'analisi del cedolino paga del mese di gennaio 2017 fa emergere la coincidenza delle festività del 6 gennaio con il giorno di riposo settimanale Per l'effetto, compete al lavoratore una giornata di retribuzione ulteriore. Il corpo del cedolino evidenzia 25 giorni di retribuzione , oltre a un giorno di festività, per un totale di 26 giornate retribuite;
si ritiene che le giornate di retribuzione debbano essere pari a 26 + 1 festività, per un totale di 27 giornate, con una differenza di € 50,18 ancora dovuta;
b) festività del 1.1.2019 e del 6.1.2019
Le festività nel mese sono due: 1° gennaio e 6 gennaio, ambedue ricadenti in giornata di riposo settimanale;
devono dunque essere poste in pagamento due giornate aggiuntive, oltre alle 26 convenzionalmente retribuite per l'intero mese, per un totale di 28 giornate da retribuire (26+2). Ne risultano retribuite, invece, 27 (25+2), e per l'effetto, residua una ulteriore giornata da porre in pagamento, per l'importo di € 50,00.
c) festività del 15.8.2019
La festività è lavorata. Sono poste in pagamento 25+1 giornata, per un totale di 26 giornate mensili, oltre alle ore lavorate con la maggiorazione straordinaria festiva (+140%) per le 7 ore prestate nella medesima giornata.
Si ritiene di dover accogliere, sul punto, le osservazioni di parte lavoratore, per cui è dovuta una ulteriore quota giornaliera di retribuzione, per € 50,00;
d) festività del 13.4.2020 e del 25.4.2020
Nel cedolino paga risultano pagate 25 giornate ordinarie oltre a due festività, per un totale di 27 giornate;
le due festività sono il lunedì dell'angelo (pasquetta) ed il 25 aprile. La prima coincide con il giorno di riposo settimanale, mentre la seconda è stata lavorata con un numero di ore pari a 2. Dunque, le giornate da pagare complessivamente dovrebbero essere le seguenti: 26 ordinarie + 1 festività cadente in giorno di riposo, + 2 ore lavorate nell'altra festività e maggiorate al +140%. L'operato aziendale risponde alle disposizioni dell'art. 89 del CCNL applicato al rapporto.
e) festività del 1.5.2020
La festività è lavorata. Sono poste in pagamento 25+1 giornata, per un totale di 26 giornate mensili, oltre alle ore lavorate con la maggiorazione straordinaria festiva (+140%) per le 8 ore prestate nella medesima giornata.
6 Si ritiene di dover accogliere, sul punto, le osservazioni di parte lavoratore, per cui è dovuta una ulteriore quota giornaliera di retribuzione, per € 50,00;
Si può concludere evidenziando che ancora siano dovuti [al lavoratore] € 200,18 per le giornate festive.”
9. pertanto, rispetto ai € 301,24 domandati da parte opposta in relazione alle giornate in contestazione, risulta dovuto il minor importo di € 200,18;
10. sottraendo la differenza tra tali importi (€ 301,24-200,18= € 101,06) dalla somma di cui al decreto ingiuntivo (€ 1.360,45), si ottiene l'importo lordo di € 1.259,39, pertanto dovuto al lavoratore in parte in forza del principio di non contestazione e, in parte, alla luce delle risultanze della CTU;
11.quanto alla domanda riconvenzionale, parte opponente chiede che la controparte venga condannata a restituire gli importi indebitamente ricevuti a titolo di lavoro straordinario, stante il pagamento delle maggiorazioni al superamento delle 6,67 ore di lavoro giornaliero in luogo delle 7 previste dal contratto collettivo;
la datrice di lavoro domanda, inoltre, la ripetizione di quanto corrisposto in eccedenza per ferie godute rispetto a quanto previsto dal contratto collettivo, avendo l'opposto goduto di 26 giorni di ferie all'anno invece che di 25;
12. ritiene questa giudice che gli importi erogati all'opposto vadano considerati quali trattamenti di miglior favore, sia dal punto di vista retributivo, sia dal punto di vista delle ferie riconosciute, erogati dal datore al dipendente ai sensi dell'art. 2077 comma 2 c.c.; una volta riconosciuto un trattamento economico migliorativo rispetto a quello determinato dalla contrattazione collettiva, secondo il più recente orientamento giurisprudenziale, grava in capo al datore l'onere di dimostrare che l'erogazione sia stata determinata per errore, e che quest'ultimo fosse riconoscibile all'altra parte (cfr. Cass. n. 818/07);
13. dai cedolini e dalle giornaliere prodotte da parte opponente emerge, infatti, che la datrice di lavoro ha pagato la maggiorazione per lavoro straordinario una volta superate le 6,67 ore giornaliere di prestazione lavorativa fin dal 2015, ovvero dall'inizio del rapporto di lavoro e costantemente nel corso del tempo, fino anche al periodo successivo alla proposizione della domanda riconvenzionale, attinente al periodo 2016-2020;
14. la società ricorrente ha, infatti, continuato ad erogare al lavoratore un trattamento economico più favorevole di quello che sarebbe derivato dall'applicazione dell'orario di lavoro determinato dalla contrattazione collettiva, fino ad aprile 2021;
15.allo stesso modo, risulta che l'opponente abbia riconosciuto 26 giorni di ferie dall'inizio del rapporto;
16. non è poi stata contestata l'allegazione di parte convenuta relativa al fatto che la società ha agito col recupero dell'indebito solamente nei confronti di alcuni
7 lavoratori;
ciò postula che l'opponente abbia riconosciuto a tutti i dipendenti il trattamento retributivo in esame, senza peraltro che la stessa abbia avversato tale ricostruzione o dimostrato il contrario;
17. a ciò si aggiunga che non vi è prova che la datrice di lavoro abbia mai denunciato al dipendente l'indebito in epoca precedente alla notifica del decreto ingiuntivo;
18.quanto detto dimostra che la società opponente ha applicato scientemente il trattamento economico di cui si discute e che richiede per la prima volta solo in sede di opposizione al decreto ingiuntivo;
ritiene pertanto questa giudice che, nel caso di specie, l'importo a titolo di straordinario e le ferie erogate in eccedenza rispetto al minimo previsto dalla contrattazione collettiva non possano ritenersi quali indebiti passibili di recupero, essendo piuttosto elementi del trattamento economico consapevolmente riconosciuti dalla datrice di lavoro ed entrati stabilmente nel patrimonio del lavoratore;
19.la domanda riconvenzionale non può quindi trovare accoglimento;
20. per tutto quanto sopra, il decreto ingiuntivo deve essere revocato e parte opponente deve essere condannata a pagare all'opposto l'importo lordo di € 1.259,39, oltre interessi e rivalutazione;
21. le spese di lite seguono la soccombenza, e sono poste a carico di parte opponente nella misura indicata in dispositivo, liquidata ai sensi del DM 10/3/2014 n. 55, comprensiva della fase monitoria, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, con distrazione in favore dei procuratori antistatari;
22. le spese di CTU devono essere poste a carico della parte opponente in quanto soccombente.
P.Q.M.
visto l'art. 429 c.p.c., ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 630 del 19/11/21 emesso dal Tribunale di Sassari;
- condanna parte opponente al pagamento nei confronti di parte opposta dell'importo lordo di € 1.259,39, oltre interessi e rivalutazione;
- rigetta la domanda riconvenzionale;
- condanna parte opponente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in € 2.000, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, oltre CPA ed IVA come per legge, oltre contributo unificato se versato, con distrazione in favore dei procuratori antistatari;
- pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte opponente.
Così deciso in Sassari, il 26/03/2025. La Giudice dr.ssa Ilaria Grosso
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