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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 15/01/2025, n. 49 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 49 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2328 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice dott.ssa Giulia Tavella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2328 /2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ABBATE Parte_1 C.F._1
GIUSEPPINA ed elettivamente domiciliata presso lo Email_1
studio del predetto difensore, via Del Pian dei Carpini n. 21, Firenze
e da
C.F. ), Parte_2 C.F._2
con intervento del PM in sede con ad oggetto: separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
La parte ricorrente (l'unica costituita) ha concluso come da ricorso all'udienza del 5 dicembre 2024, il cui verbale è da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso che reca in calce la data del 2 luglio 2024, allegava di aver contratto il Parte_1
19 dicembre 2019 in Pisa matrimonio civile con dall'unione col quale non nascevano Parte_2
figli.
Allegava il venir meno dell'unione materiale e spirituale tra i coniugi e l'impossibilità della prosecuzione della vita coniugale, tanto che la loro convivenza era cessata e i coniugi non avevano più rapporti da tempo. Concludeva, pertanto, domandando pronunciarsi la separazione personale tra i coniugi, nulla disponendo in punto di condizioni accessorie.
Il resistente, seppur raggiunto da rituale notifica, non si costituiva in giudizio, né compariva all'udienza del 5 dicembre 2024, all'esito della quale il Giudice, dichiarata la contumacia di Pt_2
rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
[...]
-.-.-.-.-
Il Collegio ritiene che debba essere senz'altro pronunciata la separazione personale dei coniugi, considerato che dal comportamento di entrambe le parti e dalle allegazioni in atti sono emersi argomenti di prova ed indizi, gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale.
Non può, allora, dubitarsi del venir meno di qualsivoglia rapporto di affezione tra i coniugi, e dell'ormai avvenuta disgregazione del rapporto di coniugio;
l'atteggiamento processuale ed extraprocessuale dei coniugi dimostra l'impossibilità di ricostruire tra di loro la comunione materiale e spirituale, così, pertanto, ricorrendo le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ricorrono senza dubbio, le condizioni previste dall'art. 151 c.c. e, conseguentemente, in accoglimento della richiesta concorde delle parti, deve essere pronunziata la loro separazione personale senza alcuna condizione accessoria, non essendovi alcuna domanda a riguardo.
Nessun obbligo di mantenimento è previsto reciprocamente in quanto non vi è domanda alcuna in tal senso non ricorrendo, altresì, le condizioni né di fatto né di diritto.
Si ritiene che le spese di lite - non essendovi stata resistenza alla domanda, avendo parte resistente dato causa all'instaurazione del giudizio contenzioso, rendendosi irreperibile e non consentendo alla coniuge di definire consensualmente la controversia - debbano essere poste a carico del resistente
(ancorché contumace) che deve essere condannato alla refusione delle stesse in favore di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
PRONUNCIA la separazione personale tra i coniugi, e Parte_1 Parte_2
CONDANNA il resistente alla refusione delle spese di lite in favore della ricorrente, che liquida in €
1.500,00, oltre IVA e CPA come per legge.
ORDINA all'ufficiale dello stato civile del Comune di Pisa di procedere all'annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato a Pisa, il giorno 19 dicembre 2019, trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Pisa al n. 111, parte I, serie, anno 2019, ufficio 1.
Il Tribunale preso altresì atto della domanda di scioglimento del matrimonio ex art. 473 bis.49 c.p.c., procedibile alle sole condizioni di cui al suddetto articolo, rimette la causa sul ruolo per l'eventuale prosecuzione come da separata ordinanza.
Così deciso nella camera di consiglio a Pisa, il 09/01/2025
Il Presidente Relatore
dott.ssa Santa Spina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice dott.ssa Giulia Tavella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2328 /2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ABBATE Parte_1 C.F._1
GIUSEPPINA ed elettivamente domiciliata presso lo Email_1
studio del predetto difensore, via Del Pian dei Carpini n. 21, Firenze
e da
C.F. ), Parte_2 C.F._2
con intervento del PM in sede con ad oggetto: separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
La parte ricorrente (l'unica costituita) ha concluso come da ricorso all'udienza del 5 dicembre 2024, il cui verbale è da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso che reca in calce la data del 2 luglio 2024, allegava di aver contratto il Parte_1
19 dicembre 2019 in Pisa matrimonio civile con dall'unione col quale non nascevano Parte_2
figli.
Allegava il venir meno dell'unione materiale e spirituale tra i coniugi e l'impossibilità della prosecuzione della vita coniugale, tanto che la loro convivenza era cessata e i coniugi non avevano più rapporti da tempo. Concludeva, pertanto, domandando pronunciarsi la separazione personale tra i coniugi, nulla disponendo in punto di condizioni accessorie.
Il resistente, seppur raggiunto da rituale notifica, non si costituiva in giudizio, né compariva all'udienza del 5 dicembre 2024, all'esito della quale il Giudice, dichiarata la contumacia di Pt_2
rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
[...]
-.-.-.-.-
Il Collegio ritiene che debba essere senz'altro pronunciata la separazione personale dei coniugi, considerato che dal comportamento di entrambe le parti e dalle allegazioni in atti sono emersi argomenti di prova ed indizi, gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale.
Non può, allora, dubitarsi del venir meno di qualsivoglia rapporto di affezione tra i coniugi, e dell'ormai avvenuta disgregazione del rapporto di coniugio;
l'atteggiamento processuale ed extraprocessuale dei coniugi dimostra l'impossibilità di ricostruire tra di loro la comunione materiale e spirituale, così, pertanto, ricorrendo le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ricorrono senza dubbio, le condizioni previste dall'art. 151 c.c. e, conseguentemente, in accoglimento della richiesta concorde delle parti, deve essere pronunziata la loro separazione personale senza alcuna condizione accessoria, non essendovi alcuna domanda a riguardo.
Nessun obbligo di mantenimento è previsto reciprocamente in quanto non vi è domanda alcuna in tal senso non ricorrendo, altresì, le condizioni né di fatto né di diritto.
Si ritiene che le spese di lite - non essendovi stata resistenza alla domanda, avendo parte resistente dato causa all'instaurazione del giudizio contenzioso, rendendosi irreperibile e non consentendo alla coniuge di definire consensualmente la controversia - debbano essere poste a carico del resistente
(ancorché contumace) che deve essere condannato alla refusione delle stesse in favore di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
PRONUNCIA la separazione personale tra i coniugi, e Parte_1 Parte_2
CONDANNA il resistente alla refusione delle spese di lite in favore della ricorrente, che liquida in €
1.500,00, oltre IVA e CPA come per legge.
ORDINA all'ufficiale dello stato civile del Comune di Pisa di procedere all'annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato a Pisa, il giorno 19 dicembre 2019, trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Pisa al n. 111, parte I, serie, anno 2019, ufficio 1.
Il Tribunale preso altresì atto della domanda di scioglimento del matrimonio ex art. 473 bis.49 c.p.c., procedibile alle sole condizioni di cui al suddetto articolo, rimette la causa sul ruolo per l'eventuale prosecuzione come da separata ordinanza.
Così deciso nella camera di consiglio a Pisa, il 09/01/2025
Il Presidente Relatore
dott.ssa Santa Spina