Ordinanza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, ordinanza 14/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
LA CORTE DI APPELLO DI POTENZA SEZIONE CIVILE in persona di: dott. Pasquale Cristiano Presidente rel. dott. Michele Videtta Consigliere dott. Mariadomenica Marchese Consigliere all'esito della udienza camerale collegiale del 8-4-2025, svolta mediante il deposito in telematico di note scritte, come previsto dall'art. 127 ter cod. proc. civ., introdotto dall'art. 3, comma 10, lett. b), del decreto legislativo n. 149 del 10-10-2022 a decorrere dal 1-1-2023, ha pronunciato la seguente ORDINANZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 551/2023, avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo”, tra ( ), con sede in Tito, alla zona Parte_1 P.IVA_1 industriale, area ex Liquichimica, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di primo grado, dall'avv. Fernando
Russo ( ), presso il cui studio elettivamente domicilia C.F._1 in Potenza, alla via Giacomo Rossini 12 appellante e
( ) già Controparte_1 P.IVA_2 nonché Controparte_2 Controparte_3 con sede in Viggiano alla Via Rocco Pellettieri 56/58, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di appello, dall'avv. Marialicia D'Atena ( ), presso il cui studio CodiceFiscale_2 elettivamente domicilia in Potenza al Piazzale Pescara 2 appellata esaminati gli atti del procedimento in epigrafe, avente ad oggetto l'appello proposto dalla avverso la sentenza del Tribunale Parte_1 di Potenza, in composizione monocratica, n. 1058/2023, pubblicata il 25-8- 2023, corretta con ordinanza del 12-1-2024, in forza della quale, previa revoca del decreto ingiuntivo 633/2011 del Tribunale di Potenza, è stata accolta l'opposizione proposta dalla nonché condannata Controparte_3
l'opposta, attuale appellante, in accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale, al pagamento in favore della opponente, attuale appellata, della somma di € 304.014,15, oltre interessi, nonché € 150.000,00
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visto il ricorso per sequestro conservativo in corso di causa depositato il 24- 2-2025 dalla rubricato sub 551-1/2023, avente ad Controparte_3 oggetto “tutti i beni e crediti della ivi compreso il Parte_2 macchinario denominato Unità Idrodinamica Mobile GPA 195 Kw ovunque esso sia collocato”, ovvero, secondo l'assunto della ricorrente, il solo bene in possesso dell'appellante utile a garantire parzialmente il presumibile credito di essa ricorrente, bene ancora allocato “nel piazzale antistante la sede della Società Hydros S.r.l., avente oggetto sociale simile e amministrata dal fratello del legale rappresentante p.t. della società appellante”; lette le note depositate dalle parti;
ritenuto che
non sono ravvisabili entrambi i presupposti alla cui ricorrenza è subordinata la richiesta misura cautelare, già considerata, quanto al fumus boni iuris, l'ordinanza del 24-7-2024, vigente la nuova formulazione dell'art. 283 cod. proc. civ., di sospensione della esecutività della sentenza pronunziata in prime cure – ritenuto dalla Corte come “le ragioni formulate dall'appellante appaiono idonee, salvo il necessario più approfondito scrutinio in sede di decisione, ad inficiare la decisione impugnata, quantomeno sotto il profilo del quantum”; laddove, quanto al periculum, la asserita “propensione di parte resistente a sottrarre i beni posseduti alla garanzia del credito per cui è causa” non appare in realtà ragionevolmente inferibile dalla sola “dislocazione dei propri beni in luoghi apparentemente riferibili a soggetti terzi ( Hydros S.r.l.)”, sia pure unitamente alla Pt_2 dedotta “oggettiva incapienza del patrimonio di parte appellante”, nonché alla pretesa ambiguità della ubicazione della sede sociale, che l'appellante avrebbe fatto coincidere con quella della Hydros;
tanto, avuto riguardo altresì alle pertinenti difese formulate dalla resistente, costruttrice del bene di che trattasi su commissione della ricorrente, quanto alla titolarità di un interesse semmai a custodire il bene oggetto del ricorso cautelare, lo stesso relativamente al quale si controverte nel giudizio di merito, per
“consegnarlo, nella eventualità dell'accoglimento dell'appello, alla committente ricorrente e conseguirne il residuo corrispettivo come quantificato dall'Ausiliare” (ovvero nella precisata misura di € 174.252,68); laddove, ha aggiunto, le in realtà immutate condizioni economiche della resistente erano preesistenti e note alla controparte sin dal conferimento dell'incarico di realizzare la unità idrodinamica per cui è causa;
ritenuto, ciò premesso, anche a suffragio della detta prospettazione della resistente, come: con riguardo a obbligazioni contrattuali, l'inadeguatezza patrimoniale del debitore può giustificare la concessione del sequestro conservativo solo se successiva al sorgere del credito, con la conseguenza che non può aspirare
2 alla misura cautelare il creditore che abbia avuto modo di rendersi conto dell'inadeguatezza del patrimonio del debitore nel momento in cui il credito è sorto (Cass. 5886/98); ad onta delle (non specificamente contrastate) difese formulate dalla resistente, un eventuale progressivo e significativo deterioramento della situazione economica e finanziaria della resistente, circostanza eventualmente rilevante ai fini che qui occupano, rispetto a quella esistente all'epoca della stipula del contratto, non è allegata dalla ricorrente, anche mercé le note depositate il 7-4-2025 per l'udienza in modalità cartolare, stante la disamina operata dalla ricorrente precipuamente con riguardo all'anno 2023; il requisito del periculum in mora è inferibile da elementi soggettivi, rappresentati dal comportamento del debitore, nella specie tuttavia in concreto non ravvisabile (la stessa ricorrente precisa di avere avuto modo di accedere svariate volte al luogo ove il bene si trova al fine di visionarlo), tale da lasciar fondatamente presumere che, onde sottrarsi all'adempimento, ponga in essere atti dispositivi idonei a provocare l'eventuale depauperamento del suo patrimonio (Cass. 2081/2002); contrariamente all'assunto della ricorrente, l'ordinanza di accoglimento della istanza di cui all'art. 283 cod. proc. civ. non lascia “intendere che l'an non è in discussione”; del resto, sono sub iudice le articolate censure dell'appellante, attuale resistente, che appaiono correlate all'impianto motivazionale della impugnata sentenza, in quanto afferenti, non senza richiamo al risultato della prova testimoniale e alla omessa verifica, ancorché per quanto onerosa, della funzionalità del macchinario da parte del c.t.u., proprio la ritenuta fondatezza della eccezione di inadempimento dedotta dalla opponente, attuale ricorrente, oltre la ritenuta infondatezza della contrapposta domanda di esatto adempimento (in definitiva la sussistenza della ragione di credito azionata in via monitoria), nonché il criterio posto a base della contestata liquidazione del risarcimento;
non sembra superfluo soggiungere per completezza come il primo giudice abbia anche dato atto del rigetto del ricorso in corso di causa per sequestro giudiziario del medesimo bene, proposto dalla ricorrente il 27-2-2012, e ciò, per avere il giudicate ritenuto come “il ricorrente non avesse fornito nessun elemento neanche sul piano indiziario, in grado di dimostrare che, nel tempo necessario alla definizione del giudizio di merito, il macchinario avrebbe potuto subire un pregiudizio nella sua consistenza materiale o un decremento di valore”; ritenuto pertanto, che, va rigettato il ricorso,
P.Q.M.
rigetta il ricorso di cui in narrativa;
spese al definitivo;
si comunichi. Così deciso all'esito della camera di consiglio svolta da remoto il 14-4-24 Il Presidente rel. dott. Pasquale Cristiano
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