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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 18/03/2025, n. 512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 512 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3496/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Seconda Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3496/2023 tra
Parte_1
RICORRENTE/I
e
CP_1
RESISTENTE/I
Oggi 18 marzo 2025 ad ore 9.48 innanzi al dott.ssa Erminia Ceci, sono comparsi:
Per , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
l'avv. RAIA GIAMPAOLO, oggi sostituito dall'avv. SANTUCCI FRANCESCO
Per e alle ore 9.50 nessuno è comparso. Controparte_2 CP_3
Sono altresì presente ai fini della pratica forense il dott.ri e . Persona_1 Persona_2
L'avv. Santucci preliminarmente dà atto che la morosità persiste e che non è avvenuto alcun rilascio dell'immobile alla data odierna, dà atto di aver depositato memoria difensiva, alla quale si riporta integralmente e chiede che la causa venga decisa.
Il Giudice
Dato atto di quanto sopra, si ritira in Camera di Consiglio.
Il Giudice
dott.ssa Erminia Ceci
Il Funzionario Addetto Upp
Dott.ssa Francesca Caruso
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario, dott.ssa Erminia Ceci ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 3496/2023 promossa da:
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
rappresentati e difesi dall'avv. RAIA GIAMPAOLO
RICORRENTI contro
, Controparte_2 CP_3
RESISTENTI
OGGETTO: risoluzione del contratto di locazione per inadempimento- sfratto per morosità
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di intimazione di sfratto per morosità del 28.9.2023 gli attori indicati in epigrafe, premessa la qualità di proprietari dell'immobile ad uso abitativo sito in Cosenza alla Via Fratelli Bandiera n. 19, chiedono all'intestato Tribunale di convalidare lo sfratto nei confronti dei conduttori sig.ri
[...]
e stante la morosità nel pagamento delle mensilità di canone, pagate CP_2 CP_3
parzialmente, dal 2022 ad oggi, con contestuale emissione del decreto ingiuntivo per la somma di euro
4.200,00 per i canoni scaduti e a scadere. Vinte le spese di lite.
All'udienza di prima comparizione del 14.11.2023, il G.I. ordinava la rinnovazione della citazione nei confronti del Sig. . Controparte_2
Nella successiva udienza del 16.01.2024, il G.I. rilevata l'incompatibilità con il rito prescelto della notifica a , effettuata ai sensi dell'art. 143 cpc, disponeva la prosecuzione del giudizio Controparte_2
pagina 2 di 4 nelle forme del rito locatizio, fissando per la discussione l'udienza del 23 aprile 2024.
Seguiva rinvio per la notifica dell'ordinanza di mutamento di rito ai convenuti, cui seguiva ulteriore rinvio per la discussione e decisione della causa all'udienza odierna, assegnando termine fino a 10 giorni prima per il deposito di note.
All'udienza odierna, previa discussione da parte della difesa di parte attrice, la causa viene decisa.
La domanda va accolta.
Ed invero, preliminarmente, va osservato, sotto il profilo degli oneri probatori, che spetta all'attore provare la fonte del proprio diritto ed il relativo termine di scadenza, mentre al conduttore l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento o dall'esistenza di un diverso fatto estintivo (cfr. Cassazione civ., SS.UU., 30.10. 2001 n. 13533).
Nel caso di specie, appare documentalmente provata la fonte del diritto sussistendo tra le parti stipula di contratto di locazione ad uso abitativo del 01.11.2009 , registrato in data 26.11.2009 , cui deve attribuirsi efficacia di prova piena, con cui gli odierni attori hanno concesso in locazione l'immobile sito in Cosenza alla Via Fratelli Bandiera n. 19 per un canone annuo pari ad € 4.800,00, da suddividersi in rate mensili di € 400,00 da corrispondere presso il domicilio del locatore entro il giorno 5 di ogni mese.
Quanto all'inadempimento, la morosità dei conduttori, tenuto conto dei versamenti mensili parziali di €
200,00, è da riferirsi ai canoni che vanno da gennaio 2022 a settembre 2023 per un totale di €4.200,00,
a cui si aggiungono € 7.200,00 per canoni mensili di 400,00 € non versati a far data dall'ottobre 2023 sino ad oggi (in totale, 18 mensilità) per un importo complessivo di € 11.400,00 secondo quanto dedotto dall'istante.
Lo stesso contratto di locazione prevede al punto 8) che il mancato pagamento delle rate entro il giorno
20 dalla data di scadenza di ciascuna di esse, produce di diritto la risoluzione del contratto stesso per fatto o colpa del conduttore obbligando il conduttore, ai sensi degli artt. 1456 e 1457 cc, a corrispondere quanto dovuto.
Ciò detto, può ritenersi accertato il mancato pagamento del canone e degli oneri accessori a decorrere dal 2022 e fino alla data odierna, non avendo i convenuti, rimasti contumace, fornito la dimostrazione, della quale era onerato secondo i principi che governano il riparto degli oneri probatori in materia di obbligazioni contrattuali (cfr. Cass., Sez. Un., 13533/01), dell'adempimento.
Trattasi di inadempimento che giustifica la risoluzione del contratto, risultando ampiamente superato,
pagina 3 di 4 già al momento della introduzione del giudizio, il limite previsto dall'art. 5 L. 392/78 che, nello stabilire, per le locazioni abitative quale quella in oggetto, che il mancato pagamento del canone decorsi venti giorni dalla scadenza prevista costituisce motivo di risoluzione ai sensi dell'articolo 1455
c.c., preclude qualsiasi apprezzamento discrezionale del giudice in ordine all'importanza dell'inadempimento.
Alla risoluzione del contratto segue l'ordine di rilascio del bene.
Tenuto conto delle ragioni del rilascio e considerato che non sono stati forniti ulteriori specifici elementi di valutazione ai sensi dell'art. 56 L. 392/78, si ritiene di fissare per l'esecuzione la data del
5.5.2025.
Le spese seguono il criterio della soccombenza e sono liquidate ai sensi del D.M. n. 147/2022 sul valore della controversia per la fase studio, introduttiva e decisionale al valore medio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, definitivamente pronunciando, in composizione monocratica, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
-accoglie la domanda e, per l'effetto, risolve il contratto di locazione stipulato in data 01.11.2009 e registrato in data 26.11.2009, al numero 8273 della serie 3;
-ordina il rilascio dell'immobile sito in Cosenza alla Via Fratelli Bandiera n. 19 entro il 5.5.2025;
-condanna i conduttori, in solido, al pagamento dei canoni maturati e non versati da gennaio 2022 fino ad oggi ammontanti ad € 11.400,0, oltre interessi legali fino al soddisfo, oltre ai canoni dovuti dalla data di sentenza e sino al rilascio;
-condanna i conduttori al pagamento delle spese di lite che liquida in € 81,42 per spese ed € 2.374 per compensi oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cpa come per legge;
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale alle ore
15:31.
Cosenza, 18 marzo 2025
Il Giudice dott.ssa Erminia Ceci
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Seconda Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3496/2023 tra
Parte_1
RICORRENTE/I
e
CP_1
RESISTENTE/I
Oggi 18 marzo 2025 ad ore 9.48 innanzi al dott.ssa Erminia Ceci, sono comparsi:
Per , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
l'avv. RAIA GIAMPAOLO, oggi sostituito dall'avv. SANTUCCI FRANCESCO
Per e alle ore 9.50 nessuno è comparso. Controparte_2 CP_3
Sono altresì presente ai fini della pratica forense il dott.ri e . Persona_1 Persona_2
L'avv. Santucci preliminarmente dà atto che la morosità persiste e che non è avvenuto alcun rilascio dell'immobile alla data odierna, dà atto di aver depositato memoria difensiva, alla quale si riporta integralmente e chiede che la causa venga decisa.
Il Giudice
Dato atto di quanto sopra, si ritira in Camera di Consiglio.
Il Giudice
dott.ssa Erminia Ceci
Il Funzionario Addetto Upp
Dott.ssa Francesca Caruso
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario, dott.ssa Erminia Ceci ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 3496/2023 promossa da:
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
rappresentati e difesi dall'avv. RAIA GIAMPAOLO
RICORRENTI contro
, Controparte_2 CP_3
RESISTENTI
OGGETTO: risoluzione del contratto di locazione per inadempimento- sfratto per morosità
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di intimazione di sfratto per morosità del 28.9.2023 gli attori indicati in epigrafe, premessa la qualità di proprietari dell'immobile ad uso abitativo sito in Cosenza alla Via Fratelli Bandiera n. 19, chiedono all'intestato Tribunale di convalidare lo sfratto nei confronti dei conduttori sig.ri
[...]
e stante la morosità nel pagamento delle mensilità di canone, pagate CP_2 CP_3
parzialmente, dal 2022 ad oggi, con contestuale emissione del decreto ingiuntivo per la somma di euro
4.200,00 per i canoni scaduti e a scadere. Vinte le spese di lite.
All'udienza di prima comparizione del 14.11.2023, il G.I. ordinava la rinnovazione della citazione nei confronti del Sig. . Controparte_2
Nella successiva udienza del 16.01.2024, il G.I. rilevata l'incompatibilità con il rito prescelto della notifica a , effettuata ai sensi dell'art. 143 cpc, disponeva la prosecuzione del giudizio Controparte_2
pagina 2 di 4 nelle forme del rito locatizio, fissando per la discussione l'udienza del 23 aprile 2024.
Seguiva rinvio per la notifica dell'ordinanza di mutamento di rito ai convenuti, cui seguiva ulteriore rinvio per la discussione e decisione della causa all'udienza odierna, assegnando termine fino a 10 giorni prima per il deposito di note.
All'udienza odierna, previa discussione da parte della difesa di parte attrice, la causa viene decisa.
La domanda va accolta.
Ed invero, preliminarmente, va osservato, sotto il profilo degli oneri probatori, che spetta all'attore provare la fonte del proprio diritto ed il relativo termine di scadenza, mentre al conduttore l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento o dall'esistenza di un diverso fatto estintivo (cfr. Cassazione civ., SS.UU., 30.10. 2001 n. 13533).
Nel caso di specie, appare documentalmente provata la fonte del diritto sussistendo tra le parti stipula di contratto di locazione ad uso abitativo del 01.11.2009 , registrato in data 26.11.2009 , cui deve attribuirsi efficacia di prova piena, con cui gli odierni attori hanno concesso in locazione l'immobile sito in Cosenza alla Via Fratelli Bandiera n. 19 per un canone annuo pari ad € 4.800,00, da suddividersi in rate mensili di € 400,00 da corrispondere presso il domicilio del locatore entro il giorno 5 di ogni mese.
Quanto all'inadempimento, la morosità dei conduttori, tenuto conto dei versamenti mensili parziali di €
200,00, è da riferirsi ai canoni che vanno da gennaio 2022 a settembre 2023 per un totale di €4.200,00,
a cui si aggiungono € 7.200,00 per canoni mensili di 400,00 € non versati a far data dall'ottobre 2023 sino ad oggi (in totale, 18 mensilità) per un importo complessivo di € 11.400,00 secondo quanto dedotto dall'istante.
Lo stesso contratto di locazione prevede al punto 8) che il mancato pagamento delle rate entro il giorno
20 dalla data di scadenza di ciascuna di esse, produce di diritto la risoluzione del contratto stesso per fatto o colpa del conduttore obbligando il conduttore, ai sensi degli artt. 1456 e 1457 cc, a corrispondere quanto dovuto.
Ciò detto, può ritenersi accertato il mancato pagamento del canone e degli oneri accessori a decorrere dal 2022 e fino alla data odierna, non avendo i convenuti, rimasti contumace, fornito la dimostrazione, della quale era onerato secondo i principi che governano il riparto degli oneri probatori in materia di obbligazioni contrattuali (cfr. Cass., Sez. Un., 13533/01), dell'adempimento.
Trattasi di inadempimento che giustifica la risoluzione del contratto, risultando ampiamente superato,
pagina 3 di 4 già al momento della introduzione del giudizio, il limite previsto dall'art. 5 L. 392/78 che, nello stabilire, per le locazioni abitative quale quella in oggetto, che il mancato pagamento del canone decorsi venti giorni dalla scadenza prevista costituisce motivo di risoluzione ai sensi dell'articolo 1455
c.c., preclude qualsiasi apprezzamento discrezionale del giudice in ordine all'importanza dell'inadempimento.
Alla risoluzione del contratto segue l'ordine di rilascio del bene.
Tenuto conto delle ragioni del rilascio e considerato che non sono stati forniti ulteriori specifici elementi di valutazione ai sensi dell'art. 56 L. 392/78, si ritiene di fissare per l'esecuzione la data del
5.5.2025.
Le spese seguono il criterio della soccombenza e sono liquidate ai sensi del D.M. n. 147/2022 sul valore della controversia per la fase studio, introduttiva e decisionale al valore medio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, definitivamente pronunciando, in composizione monocratica, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
-accoglie la domanda e, per l'effetto, risolve il contratto di locazione stipulato in data 01.11.2009 e registrato in data 26.11.2009, al numero 8273 della serie 3;
-ordina il rilascio dell'immobile sito in Cosenza alla Via Fratelli Bandiera n. 19 entro il 5.5.2025;
-condanna i conduttori, in solido, al pagamento dei canoni maturati e non versati da gennaio 2022 fino ad oggi ammontanti ad € 11.400,0, oltre interessi legali fino al soddisfo, oltre ai canoni dovuti dalla data di sentenza e sino al rilascio;
-condanna i conduttori al pagamento delle spese di lite che liquida in € 81,42 per spese ed € 2.374 per compensi oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cpa come per legge;
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale alle ore
15:31.
Cosenza, 18 marzo 2025
Il Giudice dott.ssa Erminia Ceci
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