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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 23/12/2025, n. 658 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 658 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 456/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
SEZIONE CIVILE in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
− dott.ssa Ada CAPPELLO Presidente
− dott.ssa Carla VENDITTI Giudice
− dott. Matteo ARANCI Giudice relatore / estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. RG 456/2024, introdotta da:
(c.f. ), nata a [...] il [...]. Parte_1 C.F._1
Con il patrocinio dell'Avv. CANNATA' MONICA e domicilio eletto presso lo studio del difensore.
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. ), nato a [...] il [...]. Controparte_1 C.F._2
Con il patrocinio dell'Avv. FOLLONI DEBORAH e domicilio eletto presso lo studio del difensore.
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DI
, figlio minore della coppia, nato il [...] a [...], con il Controparte_2
Curatore Speciale in proprio ex art. 86 c.p.c. Avv. Luca Rebuscini
*
CONCLUSIONI DELLE PARTI.
PARTE RICORRENTE:
1. modificare il punto 2. del decreto del Tribunale di Lodi cron. n. 14328/2022 del
25.11.2022 nel senso di disporre l'affidamento del figlio minore (nato il Controparte_2
16.5.2009) al Comune di residenza dello stesso (attualmente Vizzolo Predabissi) ed il suo collocamento prevalente con residenza anagrafica presso il padre;
- 1 - 2. a modifica del punto 4 del decreto del Tribunale di Lodi cron. n. 14328/2022 del
25.11.2022 prevedere incontri del figlio con la madre anche per più giorni consecutivi su accordo diretto tra gli stessi, previo avviso al padre, disponendo comunque l'obbligo per il minore di incontrare la madre almeno il primo fine settimana di ogni mese dalle ore 10 del sabato alle ore 18 della domenica;
3. modificare il punto 3. del decreto del Tribunale di Lodi cron. n. 14328/2022 del
25.11.2022, nel senso di prevedere a carico della Sig.ra l'obbligo a carico di Pt_1 corrispondere la somma di € 200,00 a titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio in favore del sig. , soggetta rivalutazione annuale ISTAT (indice base mese e CP_1 anno di pubblicazione della sentenza), e disporre a carico di entrambi i genitori in ragione del 50% ciascuno l'onere relativo alle spese extra come individuate e regolamentate dal
Protocollo n. 8334/2025 della Corte d'Appello di Milano, ivi compreso quello relativo al sostegno psicologico intrapreso dal minore con la dr.ssa che le parti si Persona_1 impegnano a sostenere.
4. con vittoria di spese e competenze ai sensi e per gli effetti di cui all'artr. 473bis.18 c.p.c.. in via istruttoria si insiste affinché il Tribunale autorizzi ai sensi dell'art. 155sexies disp. att. c.p.c. la ricorrente -a mezzo del proprio difensore all'accesso e consultazione della banca dati dell'Anagrafe Tributaria, compreso l'archivio dei rapporti finanziari, tramite istanza alla Direzione Regionale della Lombardia dell'Agenzia delle Entrate, e della banca dati dell'INPS per l'effetto autorizzare l'esponente a richiedere agli Istituti di Credito o Cont postali individuati dall' la copia dei movimenti dei rapporti intestati e cointestati a
(CF: ) nel periodo già specificato dal G.D. dal Controparte_1 C.F._2
1°.
1.2021 al 31.3.2025 e non prodotti in giudizio.
*
PARTE RESISTENTE:
In via principale:
1- disporre l'affido all'Ente (nello specifico il Comune di Vizzolo Predabissi) del minore con collocazione prevalente presso la residenza anagrafica del padre, Controparte_2 quale genitore di riferimento e con diritto-dovere della madre di vederlo e tenerlo con sé, con le modalità che l'Ill.mo Tribunale riterrà più opportune, in relazione all'interesse, alle determinazioni e alle esigenze del minore e comunque previo accordo del padre;
2- in considerazione della mutata situazione reddituale della Signora nonché Pt_1 delle inevitabili aumentate esigenze del figlio dovute alla crescita, porre a carico CP_2 della stessa, quale contributo per il mantenimento del figlio, un assegno mensile dell'importo di euro 400,00=, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge e da corrispondersi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, nonché il 50% delle spese straordinarie non coperte dall'assegno periodico che si rendessero necessarie
- 2 - come da Protocollo n. 8334/2025 della Corte d'Appello di Milano e che si intendono qui richiamate;
3- disporre che l'assegno Unico Universale in favore del figlio minore , sia CP_2 integralmente percepito dal Signor;
Controparte_1
4- disporre che i Signori e provvedano a sostenere Parte_1 Controparte_1 economicamente in ragione del 50% ciascuno, il sostegno psicologico intrapreso dal minore con la dr.ssa Persona_1
5- disporre che le parti si autorizzino reciprocamente al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e/o di ogni documento valido per l'espatrio in favore del figlio minore CP_2
.
[...]
6- Spese compensate tra le parti
*
PER IL CURATORE SPECIALE:
Voglia l'Ill.mo Giudicante collocare presso l'abitazione paterna con prosecuzione del percorso CP_2 psicoterapeutico, mantenendo l'affido ai servizi sociali territorialmente competenti con incarico di monitorare la puntuale realizzazione del percorso indicato;
prevedere la ripresa dei rapporti di con la madre secondo le indicazioni della CP_2 psicoterapeuta e le esigenze delle parti, in coordinamento e monitoraggio con i servizi sociali territorialmente competenti;
in subordine laddove il percorso psicoterapeutico non si svolgesse adeguatamente o la collocazione paterna diventasse insostenibile, disporre il trasferimento in un ente comunitario.
*
Atti trasmessi al PM in sede – ultimo visto 4.12.2025.
*
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE (artt. 132 c.p.c. – 118 disp. Att.)
1. Si premette che:
- le parti sono genitori di , nato il [...] a [...]; Controparte_2
- con provvedimento n. cron. 14328/2022 (emesso il 25.11.2022 nel procedimento contraddistinto dal n. RG 52/2022), il Tribunale di Lodi ha disposto l'affido esclusivo del minore in favore del padre e l'obbligo a carico della madre di versare Controparte_2 un mantenimento di 150 euro mensili e il 50% delle spese straordinarie;
- con ricorso del 06.03.2024, ha evocato in giudizio Parte_1 Controparte_1 per ottenere la modifica del suddetto provvedimento nel senso di disporre l'affido condiviso del minore con collocamento prevalente presso la madre e di revocare l'obbligo di mantenimento a carico della madre e disporlo a carico del padre;
- 3 - - parte ricorrente ha altresì chiesto l'adozione di provvedimenti indifferibili ex art. 473- bis.15 c.p.c.;
- con decreto ex art. 473-bis.15 c.p.c. del 13.03.2024, il Giudice relatore ha disposto l'affido condiviso ai genitori, la collocazione prevalente del minore presso la madre e diritti di visita del padre da esercitare in modo libero per il minore, previo accordo coi genitori;
- il 02.04.2024 si è costituito il resistente, il quale ha domandato il ripristino dell'affido esclusivo del minore e del collocamento prevalente dello stesso presso di sé e un assegno di mantenimento a carico della madre pari a 300 euro mensili;
- con ordinanza del 04.04.2024, emanata a seguito di udienza tenutasi nello stesso giorno, il Giudice delegato, preso atto che da qualche giorno era tornato a CP_2 vivere dal padre, ha disposto la modifica del decreto del 13.03.2024 collocando il minore presso il padre e stabilendo che la madre potesse vedere ogni due CP_2 finesettimana;
- dopo il deposito delle rispettive memorie, le parti sono comparse all'udienza del
07.06.2024, dove è stato altresì sentito il minore;
- con ordinanza ex art. 473-bis.22 c.p.c. del 18.06.2024, il Giudice delegato, preso atto dei vari spostamenti di , che più volte si è trasferito sua sponte dal padre alla CP_2 madre e viceversa, anche in violazione dei provvedimenti del Tribunale, e ritenuti i genitori non idonei a una effettiva collaborazione nell'interesse del minore, ha disposto l'affido all'Ente con collocazione prevalente presso il padre, l'intervento dei Servizi
Sociali, l'obbligo per la madre di versare un mantenimento pari a 200 euro mensili e di contribuire alle spese straordinarie nella misura del 50% e la nomina del Curatore
Speciale del minore;
- il 18.07.2024 si è costituito in giudizio il Curatore Speciale Avv. Luca Rebuscini, il quale ha riferito che, dopo l'ennesimo scontro tra i genitori, il minore, con l'avallo del Servizio
Sociale incaricato, sarebbe nuovamente tornato dalla madre;
- con ordinanza dello stesso giorno, il Giudice delegato ha quindi modificato il provvedimento precedentemente collocando il minore in misura prevalente presso la madre;
- all'udienza del 06.09.2024, il Giudice ha nuovamente sentito , il quale ha CP_2 riferito di aver litigato con la madre nel corso di una vacanza e che, dunque, dai primi giorni di agosto sarebbe tornato dal padre;
- con memoria del 17.10.2024, il Curatore ha riferito all'autorità giudiziaria le difficoltà che il minore stava incontrando nel rapporto col padre, le quali lo avrebbero persino indotto a chiamare i Carabinieri al culmine di uno scontro col genitore, a chiedere di tornare dalla madre e ad assentarsi ingiustificatamente da scuola;
- 4 - - il 21.10.2024 i Carabinieri di San Donato Milanese hanno depositato in atti un'annotazione dal quale risulta che la sera precedente il resistente li avrebbe contattati e avrebbe chiesto il loro intervento affinché provvedessero all'allontanamento del minore per impossibilità nella gestione dello stesso;
gli operanti, dato lo stato emergenziale della situazione, avrebbero contattato la madre, la quale ha portato con sé; CP_2
- con ordinanza del 08.11.2024, il Giudice ha nuovamente modificato il collocamento di
, disponendolo presso la madre, ha revocato l'obbligo di mantenimento a CP_2 carico della stessa e ha disposto lo svolgimento di c.t.u. incaricando la dott.ssa Per_2 di procedere all'approfondimento peritale come da quesito che si richiama;
- il 03.04.2025 la dott.ssa a depositato la relazione tecnica;
Per_2
- il 15.04.2025 è stato sentito dal Giudice e ha riferito allo stesso di essere CP_2 tornato dal padre;
- con ordinanza del 17.04.2025, il Giudice ha dunque nuovamente cambiato il regime di collocamento, disponendolo presso il padre, e ammonito le parti quanto alla necessità di collocamento comunitario in caso di nuova manifestazione delle dinamiche di inversione del collocamento;
- pervenuta la nota del Curatore speciale del 21.06.2025, in cui è stato riferito che, dopo un litigio col padre, sarebbe tornato dalla madre, il Giudice, con ordinanza CP_2 del 23.06.2025, ha disposto che l'Ente affidatario collocasse il minore in una comunità;
- il 16.07.2025 le parti sono comparse dinanzi al Giudice delegato e hanno comunicato che il minore a fine giugno sarebbe tornato da padre;
il Curatore ha riferito che era ancora in corso la ricerca della comunità;
- il 17.09.2025 il minore è stato sentito dal Giudice e ha riferito allo stesso la sua contrarietà al non ancora avvenuto collocamento comunitario;
- con ordinanza del 18.09.2025, il Giudice ha fissato l'udienza di rimessione in decisione per il 03.12.2025 e assegnato al dell'Ente affidatario il termine per il Controparte_4 deposito della relazione finale;
- con ordinanza del 4.12.2025 la causa è stata rimessa al Collegio ex art. 473-bis.28
c.p.c. e la camera di consiglio s'è tenuta il seguente 9.12.2025.
2. La causa è stata istruita mediante l'acquisizione delle relazioni dei Servizi Sociali infra elencate e sintetizzate, nonché mediante c.t.u.
è stato ripetutamente sentito dal Giudice relatore ed è stato assistito e Controparte_2 rappresentato dal suo Curatore Speciale.
2.1. Con relazione del 22.08.2024, i S.S. hanno dato atto della bocciatura del minore a scuola e della volontà di cambiare istituto;
hanno illustrato i progressivi e repentini trasferimenti dall'uno all'altro genitore.
- 5 - 2.2. Con relazione del 4.11.2024, i S.S. hanno riferito che il padre risultava scarsamente sintonizzato sui bisogni reali di , attribuiva le difficoltà evolutive all'influenza CP_2 materna;
assumeva condotte svalutanti e offensive nei confronti degli operatori;
circa il percorso di valutazione psicologica che dovrebbe svolgere il minore, riferiva di non avere influenza sulle decisioni.
Il minore, come riferito dai S.S., avrebbe utilizzato espedienti per confondere l'interlocutore ed evitare ogni propria responsabilità; sarebbe stato totalmente immerso nel CP_2 conflitto genitoriale.
I S.S. hanno riferito la preoccupazione perché il minore sarebbe apparso capace di identificarsi in via esclusiva con l'uno o l'altro genitore, con espressione di una tendenza a compensare le fragilità alimentando un sé ideale, che potrebbe dare luogo a una struttura personologica caratterizzata da fragilità narcisistica.
2.3. Con relazione dell'1.7.2025, i S.S. hanno riferito che al colloquio del 21.5.2025 padre e figlio si erano mostrati collaborativi e disponibili al confronto, anche a fronte di una migliore routine quotidiana e della promozione scolastica. si sarebbe mostrato CP_2 riottoso alla possibilità di ricominciare a frequentare la madre per paura di rovinare il rapporto col padre. Si dà atto che il precedente episodio conflittuale del 21/22.6.2025 è stato risolto evitando il trasferimento dalla madre.
I S.S. hanno riferito di aver avviato invano il percorso di ricerca di una Comunità.
2.4. La relazione dell'8.9.2025 ha dato atto che si sarebbe cercata una struttura prossima alla scuola desiderata da , che tuttavia avrebbe espresso un netto rifiuto CP_2 all'inserimento, ribadendo di voler rimanere presso il padre.
2.5. Da ultimo, con relazione del 24.10.2025, si è riferito che l ha messo il minore Pt_2 in lista d'attesa per avviare apposito percorso. Dal 22.10.2025 avrebbe CP_2 intrapreso un percorso psicoterapeutico con la dott.ssa il minore avrebbe ribadito Per_1 la chiusura rispetto alla possibilità di riprendere i rapporti con la madre.
2.6. La causa è stata poi istruita, in termini decisivi, grazie alla c.t.u. della dott.ssa Per_2 che così ha concluso: “nessuno dei due adulti è in grado di offrire al figlio un approccio integrato dove empatia ed autorevolezza si incontrino e siano elementi dedicati unicamente a vedere e risolvere le fatiche del giovane;
mostra inadeguatezza in CP_2 molte aree di espressione di sé: sociale, scolastica, famigliare con alto rischio evolutivo
[…] a parere di tutto il collegio peritale [il progetto è] quello di un momentaneo collocamento in un contesto comunitario con l'obiettivo di riabilitarne le aree di fragilità, di riallinearlo rispetto al rapporto con l'adulto e le regole e di permettergli di recuperare una identità propria che prescinda dall'assecondare le necessità dell'uno o dell'altro genitore.
I tratti oppositivi ora in atto nel giovane permettono di prevedere un fallimento di un progetto di affido famigliare ma di prediligere una comunità educativa;
meglio se nei pressi della scuola frequentata in modo che vi possa essere continuità in tal senso. Gli incontri
- 6 - con i genitori potranno svolgersi in forma libera seppur inizialmente calmierati dalla necessità del ragazzo di aderire ed uniformarsi al nuovo contesto senza pressioni esterne.
Si consiglia di mantenere l'affido all'Ente in quanto non vi è stata possibilità alcuna nel corso della consulenza di favorire un pensiero più riflessivo e una dimensione maggiormente responsabile e collaborativa tra le parti” (pag. 34).
2.7. Il minore è stato ripetutamente sentito, già dalla fase cautelare e in corso di istruzione.
Si rimanda ai rispettivi verbali delle udienze del 13.3.2024; 7.6.2024; 6.9.2024; 15.4.2025;
17.9.2025.
*
3. Nel merito, le parti hanno concluso, concordemente alla c.t.u., per l'affidamento di all'Ente. Controparte_2
In proposito, è sufficiente ricordare quanto osservato dalla dott.ssa “Entrambi gli Per_2 adulti mostrano di possedere una genitorialità segnata da tratti di immaturità personologica
e dalla necessità di rivalsa derivante da un conflitto di coppia mai risolto che vede nel figlio la conferma della predominanza di un genitore sull'altro; è visto unicamente CP_2 come l'espressione della conferma della bontà dell'adulto con cui sceglie di stare, scomparendo nella propria reale fisionomia di soggetto fragile e bisognoso di attenzioni.
Entrambi i genitori appaiono poco adeguati nella funzione riflessiva e nella mentalizzazione, perché poco dotati di una autentica capacità empatica e di sintonizzazione sui bisogni profondi del figlio […] nessuno dei due genitori appare consapevole della necessità di integrare l'altro mente e nella vita del figlio, generando in
una continua oscillazione e polarizzazione tra due punti opposti e CP_2 conseguentemente una scissione interna allo stesso. Il ragazzo, ormai “figlio del conflitto” ha ben compreso che per “sedurre” il padre è necessario “far fuori” dal proprio spazio vitale la madre e viceversa” (cfr. pagg. 31-32).
Tanto è sufficiente a ritenere che nessuna delle due figure genitoriali possa esercitare in modo maturo, consapevole e ponderato la responsabilità che gli sarebbe propria.
Si deve quindi dare continuità all'affidamento ai Servizi Sociali del Comune di Residenza, attualmente Vizzolo Predabissi, ex art.
5-bis, legge 184/1983, sino al compimento della maggiore età (periodo comunque inferiore al biennio massimo consentito ex lege:
, infatti, compirà i 18 anni il 16.5.2027). CP_2
I Servizi Sociali proseguiranno altresì nel monitoraggio e riferiranno solo in caso di pregiudizio o urgenza all'autorità giudiziaria competente;
sorveglieranno affinché non si manifestino ulteriori arbitrarie forme di inversione del collocamento decise unilateralmente da con l'avallo dei genitori. CP_2
4. In punto di collocamento, le conclusioni della c.t.u. – recepite in via provvisoria dal
Tribunale con ordinanza del 23.6.2025 – erano tese all'inserimento di in CP_2
Comunità, almeno in via provvisoria.
- 7 - Il minore – che ormai si appresta a compiere i 17 anni – si è opposto, dichiarando (v. verbale 17.9.2025) “Non volevo fare come dice il Giudice di andare in comunità perché, non voglio essere presuntuoso, ma sono un ragazzo tranquillo e vorrei stare a casa mia.
Lo confermo, non è un problema di quella comunità, ma in generale, non voglio andarmene da casa mia, perché sto bene lì […] Adesso che sto da mio papà da un po' di mesi sono tranquillo. La cosa successa a giugno è dovuta a una discussione. Io volevo andare a trovare la nonna e ci sono stati un po' di problemi comunicativi.
Ogni tanto io e papà andiamo oltre i limiti perché io voglio sempre avere l'ultima parola. È vero ciò che dice il Giudice, nel senso che so che non si può sempre avere l'ultima parola”.
Considerata l'età di e, in effetti, una certa maggiore stabilità negli ultimi mesi CP_2 quanto al collocamento paterno, il Collegio ritiene di poter confermare tale situazione, come di fatto chiedono entrambe le parti.
Le visite madre-figlio sono – per quanto noto – ormai interrotte da mesi.
Il percorso psicoterapeutico avviato con la dott.ssa otrà auspicabilmente portare al Per_1 superamento di tale netto rifiuto.
In ogni caso, l'età di e la motivazione del suo rifiuto (v., ancora, verbale CP_2
17.9.2025) precludono al Tribunale una qualsivoglia imposizione, secondo il consolidato orientamento per cui “la circostanza che un figlio minore, divenuto ormai adolescente e perfettamente consapevole dei propri sentimenti e delle loro motivazioni, provi nei confronti del genitore non affidatario sentimenti di avversione - a tal punto radicati da doversi escludere che possano essere rapidamente e facilmente rimossi, nonostante il supporto di strutture sociali e psicopedagogiche - costituisce fatto idoneo a giustificare anche la totale sospensione degli incontri tra il minore stesso ed il […] non affidatario”
(Cass. 317/98; 21969/24).
Qualora il minore ne faccia richiesta, previa intesa con i Servizi Sociali affidatari, ben potranno essere organizzati appositi incontri tra madre e figlio.
5. Rimane da statuire soltanto in ordine al mantenimento.
L'originario provvedimento emesso da questo Ufficio nel proc. 52/22 prevedeva un assegno a carico della madre pari a 150,00 euro/mese oltre al 50% delle spese straordinarie.
Tale importo è stato elevato a 200,00 euro/mese con l'ordinanza del 18.6.2024, con decorrenza da luglio 2024.
Con ordinanza dell'8.11.2024 è stato revocato l'obbligo di erogazione a carico della madre, con decorrenza dal 20.10.2024; tale obbligo è stato poi ripristinato da aprile 2025 con relazione del 17.4.2025.
ha chiesto un assegno di mantenimento pari – da ultimo – a 400,00 euro/mese, CP_1 mentre si è resa disponibile a corrisponderne 200,00. Pt_1
- 8 - Quanto alla situazione economica delle parti, ha documentato di lavorare come Pt_1 agente di polizia locale, con stipendio di circa 1.600-1.800 euro al mese (cfr. doc. 61-62); nel contratto di lavoro (giugno 2025) si indica uno stipendio tabellare annuo lordo pari a
21.392,87 euro, oltre al rateo di tredicesima mensilità; il mod. 730 per l'anno 2023 riportava redditi complessivi per 17.975 euro. La ricorrente non ha immobili ed è proprietaria di un'automobile immatricolata nel 2013 e da lei acquistata a settembre 2023. Corrisponde
140,00 euro/mese per locazione oltre spese di condominio. CP_5
, all'atto di costituirsi in giudizio, ha dichiarato di vivere in locazione, per Controparte_1
600 euro/mese e di avere una situazione lavorativa “sospesa”, con fruizione dell'assegno di inclusione.
Soltanto dopo reiterate richieste ha depositato documentazione relativa ai conti correnti in uso;
in particolare, dal più recente estratto conto del rapporto Webank con cifre finali 303, risultano recenti e ingenti accrediti per 4.280 euro (20.1.2025 da “Welfare s.r.l. Bluebe s.r.l.
– ON SE), 5.003 euro (da Bluebe s.r.l. il 20.2.2025), 1.440,00 euro (da Welfare
s.r.l. Bluebe s.r.l. – ). Controparte_1
La situazione di , dunque, è alquanto opaca;
l'incasso di oltre 10.000 euro nel solo CP_1 primo trimestre 2025 lascia intendere un flusso economico ben superiore a quello almeno ab origine riferito. È chiaro che la carenza informativa – non sanata neppure a fronte di ripetute richieste del giudice relatore – non può che avere un peso ex art. 473-bis.18 e 116
c.p.c.
5.1. Il Tribunale ritiene di dover confermare la misura dell'assegno di mantenimento, pari a 200,00 euro/mese, per tutto il corso della causa e per il futuro: infatti, l'assoluta opacità della condizione economica – che appare ben più florida di quanto egli intendesse rivelare, visti i bonifici summenzionati in entrata – preclude un innalzamento, a fronte invece di redditi lavorativi in misura non eccedente l'ordinario per la madre.
5.2. Per il corso del procedimento, l'assegno è stato fissato in 200 euro/mese: è ovvio che in analoga misura deve ritenersi gravato il padre per i periodi di permanenza, sia pure più ridotti, presso la madre, che pure si sono verificati in corso di causa.
5.3. Le spese straordinarie, ivi incluse quelle per il percorso psicoterapeutico, sono ripartite al 50% tra i genitori come da loro stessi domandato.
5.4. L'assegno unico è percepito in via esclusiva da in quanto collocatario Controparte_1 del figlio, in ossequio all'orientamento tracciato da Cass. 4672/25 e da ritenersi qui condiviso, secondo il quale, in caso di affidamento condiviso con collocazione prevalente presso un genitore, l'assegno può essere attribuito interamente al genitore collocatario per statuizione del Tribunale.
6. La domanda sub 5) del resistente è inammissibile: in assenza di accordo, sull'eventuale dissenso decide il giudice tutelare ex art. 3, legge 1185/67.
- 9 - 7. Le spese del giudizio, considerando la parziale soccombenza, la coincidenza di talune domande (specie sull'affidamento, ma anche sulle spese straordinarie), la complessità della lite, sono interamente compensate.
8. Gli oneri della c.t.u. sono a carico eguale e solidale delle parti.
9. I compensi del Curatore speciale, liquidati come da sua istanza, sono posti a carico – salva successiva verifica della sussistenza dei presupposti all'attualità, con conseguente correzione del dispositivo – dei genitori al 50% ciascuno.
Come noto, l'art. 4, co. 10-septies, D.M. 55/2014, introdotto con D.M. 147/2022, prevede che “per le attività difensive svolte dall'avvocato in qualità di curatore del minore, il compenso è liquidato applicando i parametri previsti dalle tabelle allegate al presente decreto relative alle procedure e ai giudizi in cui è di volta in volta nominato”. La giurisprudenza ha chiaramente indicato (Cass., 9/19) che “il curatore, essendo avvocato,
[può] stare in giudizio senza il ministero di altro difensore ai sensi dell'art. 86 c.p.c., potendo cumulare le due qualifiche (da considerare, comunque distinte: cfr., Cass.
14216/2010; Cass. 12416/2010), senza che occorresse il formale conferimento – a se stesso – della procura alle liti”.
Al lume delle considerazioni svolte, il compenso dell'Avv. Rebuscini può così liquidarsi:
fase di studio 851,00 euro fase introduttiva 602,00 euro fase istruttoria/trattazione 1.594,00 euro fase decisoria 1.453,00 euro così per totali 4.500,00 euro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone in modifica del decreto del Tribunale di Lodi cron. n. 14328/2022 del
25.11.2022:
1) Affida ai Servizi Sociali del Comune di Vizzolo Predabissi fino al Controparte_2 raggiungimento della maggiore età, con relativa limitazione della responsabilità genitoriale quanto alle decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute e alla residenza dei minori, disponendo che le decisioni di maggior interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione e alla salute e alla residenza del minore ex art. 337ter, III, c.c vengano assunte dall'Ente Affidatario, sentiti i genitori;
2) Dispone che rimanga collocato presso il padre;
Controparte_2
3) Dispone che prosegua nel percorso di psicoterapia già intrapreso, Controparte_2 come dato atto dalle parti;
- 10 - 4) Stabilisce che possa vedere la madre possa Controparte_2 Parte_1 vedere il minore qualora il minore ne faccia richiesta, previa intesa con i Servizi Sociali affidatari;
5) Dispone che corrisponda, a titolo di mantenimento per il figlio, con Parte_1 decorrenza da dicembre 2025, un assegno mensile pari a 200,00 euro/mese, oltre rivalutazione Istat su base annuale;
6) Dispone che, per il corso del procedimento, i rapporti tra le parti in termini di mantenimento siano definitivamente regolati come indicato al punto 5.2 della motivazione;
7) Dispone che l'Assegno unico dovuto per il figlio sia esclusivamente fruito da CP_2
; Controparte_1
8) Dispone che le spese extra assegno siano sostenute pro quota al 50% dai genitori secondo le Linee guida degli Uffici giudiziari di Milano approvate nel giugno 2025, incluse espressamente, per comune richiesta delle parti, quelle per la psicoterapia di presso la dott.ssa CP_2 Per_1
9) Compensa integralmente le spese di lite;
10) Pone le spese della C.t.u. esperita a carico delle parti, in misura pari al 50% ciascuno e con vincolo di solidarietà;
11) Dichiara i genitori tenuti, al 50% ciascuno e con vincolo di solidarietà, a corrispondere gli oneri professionali per l'attività del Curatore speciale Avv. Luca Rebuscini, per totali
4.500,00 euro, oltre IVA, CPA e spese generali.
Così deciso a Lodi, nella camera di consiglio del 17.12.2025.
Il Giudice relatore ed estensore Il Presidente
(dott. Matteo Aranci) (dott.ssa Ada Cappello)
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
SEZIONE CIVILE in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
− dott.ssa Ada CAPPELLO Presidente
− dott.ssa Carla VENDITTI Giudice
− dott. Matteo ARANCI Giudice relatore / estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. RG 456/2024, introdotta da:
(c.f. ), nata a [...] il [...]. Parte_1 C.F._1
Con il patrocinio dell'Avv. CANNATA' MONICA e domicilio eletto presso lo studio del difensore.
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. ), nato a [...] il [...]. Controparte_1 C.F._2
Con il patrocinio dell'Avv. FOLLONI DEBORAH e domicilio eletto presso lo studio del difensore.
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DI
, figlio minore della coppia, nato il [...] a [...], con il Controparte_2
Curatore Speciale in proprio ex art. 86 c.p.c. Avv. Luca Rebuscini
*
CONCLUSIONI DELLE PARTI.
PARTE RICORRENTE:
1. modificare il punto 2. del decreto del Tribunale di Lodi cron. n. 14328/2022 del
25.11.2022 nel senso di disporre l'affidamento del figlio minore (nato il Controparte_2
16.5.2009) al Comune di residenza dello stesso (attualmente Vizzolo Predabissi) ed il suo collocamento prevalente con residenza anagrafica presso il padre;
- 1 - 2. a modifica del punto 4 del decreto del Tribunale di Lodi cron. n. 14328/2022 del
25.11.2022 prevedere incontri del figlio con la madre anche per più giorni consecutivi su accordo diretto tra gli stessi, previo avviso al padre, disponendo comunque l'obbligo per il minore di incontrare la madre almeno il primo fine settimana di ogni mese dalle ore 10 del sabato alle ore 18 della domenica;
3. modificare il punto 3. del decreto del Tribunale di Lodi cron. n. 14328/2022 del
25.11.2022, nel senso di prevedere a carico della Sig.ra l'obbligo a carico di Pt_1 corrispondere la somma di € 200,00 a titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio in favore del sig. , soggetta rivalutazione annuale ISTAT (indice base mese e CP_1 anno di pubblicazione della sentenza), e disporre a carico di entrambi i genitori in ragione del 50% ciascuno l'onere relativo alle spese extra come individuate e regolamentate dal
Protocollo n. 8334/2025 della Corte d'Appello di Milano, ivi compreso quello relativo al sostegno psicologico intrapreso dal minore con la dr.ssa che le parti si Persona_1 impegnano a sostenere.
4. con vittoria di spese e competenze ai sensi e per gli effetti di cui all'artr. 473bis.18 c.p.c.. in via istruttoria si insiste affinché il Tribunale autorizzi ai sensi dell'art. 155sexies disp. att. c.p.c. la ricorrente -a mezzo del proprio difensore all'accesso e consultazione della banca dati dell'Anagrafe Tributaria, compreso l'archivio dei rapporti finanziari, tramite istanza alla Direzione Regionale della Lombardia dell'Agenzia delle Entrate, e della banca dati dell'INPS per l'effetto autorizzare l'esponente a richiedere agli Istituti di Credito o Cont postali individuati dall' la copia dei movimenti dei rapporti intestati e cointestati a
(CF: ) nel periodo già specificato dal G.D. dal Controparte_1 C.F._2
1°.
1.2021 al 31.3.2025 e non prodotti in giudizio.
*
PARTE RESISTENTE:
In via principale:
1- disporre l'affido all'Ente (nello specifico il Comune di Vizzolo Predabissi) del minore con collocazione prevalente presso la residenza anagrafica del padre, Controparte_2 quale genitore di riferimento e con diritto-dovere della madre di vederlo e tenerlo con sé, con le modalità che l'Ill.mo Tribunale riterrà più opportune, in relazione all'interesse, alle determinazioni e alle esigenze del minore e comunque previo accordo del padre;
2- in considerazione della mutata situazione reddituale della Signora nonché Pt_1 delle inevitabili aumentate esigenze del figlio dovute alla crescita, porre a carico CP_2 della stessa, quale contributo per il mantenimento del figlio, un assegno mensile dell'importo di euro 400,00=, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge e da corrispondersi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, nonché il 50% delle spese straordinarie non coperte dall'assegno periodico che si rendessero necessarie
- 2 - come da Protocollo n. 8334/2025 della Corte d'Appello di Milano e che si intendono qui richiamate;
3- disporre che l'assegno Unico Universale in favore del figlio minore , sia CP_2 integralmente percepito dal Signor;
Controparte_1
4- disporre che i Signori e provvedano a sostenere Parte_1 Controparte_1 economicamente in ragione del 50% ciascuno, il sostegno psicologico intrapreso dal minore con la dr.ssa Persona_1
5- disporre che le parti si autorizzino reciprocamente al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e/o di ogni documento valido per l'espatrio in favore del figlio minore CP_2
.
[...]
6- Spese compensate tra le parti
*
PER IL CURATORE SPECIALE:
Voglia l'Ill.mo Giudicante collocare presso l'abitazione paterna con prosecuzione del percorso CP_2 psicoterapeutico, mantenendo l'affido ai servizi sociali territorialmente competenti con incarico di monitorare la puntuale realizzazione del percorso indicato;
prevedere la ripresa dei rapporti di con la madre secondo le indicazioni della CP_2 psicoterapeuta e le esigenze delle parti, in coordinamento e monitoraggio con i servizi sociali territorialmente competenti;
in subordine laddove il percorso psicoterapeutico non si svolgesse adeguatamente o la collocazione paterna diventasse insostenibile, disporre il trasferimento in un ente comunitario.
*
Atti trasmessi al PM in sede – ultimo visto 4.12.2025.
*
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE (artt. 132 c.p.c. – 118 disp. Att.)
1. Si premette che:
- le parti sono genitori di , nato il [...] a [...]; Controparte_2
- con provvedimento n. cron. 14328/2022 (emesso il 25.11.2022 nel procedimento contraddistinto dal n. RG 52/2022), il Tribunale di Lodi ha disposto l'affido esclusivo del minore in favore del padre e l'obbligo a carico della madre di versare Controparte_2 un mantenimento di 150 euro mensili e il 50% delle spese straordinarie;
- con ricorso del 06.03.2024, ha evocato in giudizio Parte_1 Controparte_1 per ottenere la modifica del suddetto provvedimento nel senso di disporre l'affido condiviso del minore con collocamento prevalente presso la madre e di revocare l'obbligo di mantenimento a carico della madre e disporlo a carico del padre;
- 3 - - parte ricorrente ha altresì chiesto l'adozione di provvedimenti indifferibili ex art. 473- bis.15 c.p.c.;
- con decreto ex art. 473-bis.15 c.p.c. del 13.03.2024, il Giudice relatore ha disposto l'affido condiviso ai genitori, la collocazione prevalente del minore presso la madre e diritti di visita del padre da esercitare in modo libero per il minore, previo accordo coi genitori;
- il 02.04.2024 si è costituito il resistente, il quale ha domandato il ripristino dell'affido esclusivo del minore e del collocamento prevalente dello stesso presso di sé e un assegno di mantenimento a carico della madre pari a 300 euro mensili;
- con ordinanza del 04.04.2024, emanata a seguito di udienza tenutasi nello stesso giorno, il Giudice delegato, preso atto che da qualche giorno era tornato a CP_2 vivere dal padre, ha disposto la modifica del decreto del 13.03.2024 collocando il minore presso il padre e stabilendo che la madre potesse vedere ogni due CP_2 finesettimana;
- dopo il deposito delle rispettive memorie, le parti sono comparse all'udienza del
07.06.2024, dove è stato altresì sentito il minore;
- con ordinanza ex art. 473-bis.22 c.p.c. del 18.06.2024, il Giudice delegato, preso atto dei vari spostamenti di , che più volte si è trasferito sua sponte dal padre alla CP_2 madre e viceversa, anche in violazione dei provvedimenti del Tribunale, e ritenuti i genitori non idonei a una effettiva collaborazione nell'interesse del minore, ha disposto l'affido all'Ente con collocazione prevalente presso il padre, l'intervento dei Servizi
Sociali, l'obbligo per la madre di versare un mantenimento pari a 200 euro mensili e di contribuire alle spese straordinarie nella misura del 50% e la nomina del Curatore
Speciale del minore;
- il 18.07.2024 si è costituito in giudizio il Curatore Speciale Avv. Luca Rebuscini, il quale ha riferito che, dopo l'ennesimo scontro tra i genitori, il minore, con l'avallo del Servizio
Sociale incaricato, sarebbe nuovamente tornato dalla madre;
- con ordinanza dello stesso giorno, il Giudice delegato ha quindi modificato il provvedimento precedentemente collocando il minore in misura prevalente presso la madre;
- all'udienza del 06.09.2024, il Giudice ha nuovamente sentito , il quale ha CP_2 riferito di aver litigato con la madre nel corso di una vacanza e che, dunque, dai primi giorni di agosto sarebbe tornato dal padre;
- con memoria del 17.10.2024, il Curatore ha riferito all'autorità giudiziaria le difficoltà che il minore stava incontrando nel rapporto col padre, le quali lo avrebbero persino indotto a chiamare i Carabinieri al culmine di uno scontro col genitore, a chiedere di tornare dalla madre e ad assentarsi ingiustificatamente da scuola;
- 4 - - il 21.10.2024 i Carabinieri di San Donato Milanese hanno depositato in atti un'annotazione dal quale risulta che la sera precedente il resistente li avrebbe contattati e avrebbe chiesto il loro intervento affinché provvedessero all'allontanamento del minore per impossibilità nella gestione dello stesso;
gli operanti, dato lo stato emergenziale della situazione, avrebbero contattato la madre, la quale ha portato con sé; CP_2
- con ordinanza del 08.11.2024, il Giudice ha nuovamente modificato il collocamento di
, disponendolo presso la madre, ha revocato l'obbligo di mantenimento a CP_2 carico della stessa e ha disposto lo svolgimento di c.t.u. incaricando la dott.ssa Per_2 di procedere all'approfondimento peritale come da quesito che si richiama;
- il 03.04.2025 la dott.ssa a depositato la relazione tecnica;
Per_2
- il 15.04.2025 è stato sentito dal Giudice e ha riferito allo stesso di essere CP_2 tornato dal padre;
- con ordinanza del 17.04.2025, il Giudice ha dunque nuovamente cambiato il regime di collocamento, disponendolo presso il padre, e ammonito le parti quanto alla necessità di collocamento comunitario in caso di nuova manifestazione delle dinamiche di inversione del collocamento;
- pervenuta la nota del Curatore speciale del 21.06.2025, in cui è stato riferito che, dopo un litigio col padre, sarebbe tornato dalla madre, il Giudice, con ordinanza CP_2 del 23.06.2025, ha disposto che l'Ente affidatario collocasse il minore in una comunità;
- il 16.07.2025 le parti sono comparse dinanzi al Giudice delegato e hanno comunicato che il minore a fine giugno sarebbe tornato da padre;
il Curatore ha riferito che era ancora in corso la ricerca della comunità;
- il 17.09.2025 il minore è stato sentito dal Giudice e ha riferito allo stesso la sua contrarietà al non ancora avvenuto collocamento comunitario;
- con ordinanza del 18.09.2025, il Giudice ha fissato l'udienza di rimessione in decisione per il 03.12.2025 e assegnato al dell'Ente affidatario il termine per il Controparte_4 deposito della relazione finale;
- con ordinanza del 4.12.2025 la causa è stata rimessa al Collegio ex art. 473-bis.28
c.p.c. e la camera di consiglio s'è tenuta il seguente 9.12.2025.
2. La causa è stata istruita mediante l'acquisizione delle relazioni dei Servizi Sociali infra elencate e sintetizzate, nonché mediante c.t.u.
è stato ripetutamente sentito dal Giudice relatore ed è stato assistito e Controparte_2 rappresentato dal suo Curatore Speciale.
2.1. Con relazione del 22.08.2024, i S.S. hanno dato atto della bocciatura del minore a scuola e della volontà di cambiare istituto;
hanno illustrato i progressivi e repentini trasferimenti dall'uno all'altro genitore.
- 5 - 2.2. Con relazione del 4.11.2024, i S.S. hanno riferito che il padre risultava scarsamente sintonizzato sui bisogni reali di , attribuiva le difficoltà evolutive all'influenza CP_2 materna;
assumeva condotte svalutanti e offensive nei confronti degli operatori;
circa il percorso di valutazione psicologica che dovrebbe svolgere il minore, riferiva di non avere influenza sulle decisioni.
Il minore, come riferito dai S.S., avrebbe utilizzato espedienti per confondere l'interlocutore ed evitare ogni propria responsabilità; sarebbe stato totalmente immerso nel CP_2 conflitto genitoriale.
I S.S. hanno riferito la preoccupazione perché il minore sarebbe apparso capace di identificarsi in via esclusiva con l'uno o l'altro genitore, con espressione di una tendenza a compensare le fragilità alimentando un sé ideale, che potrebbe dare luogo a una struttura personologica caratterizzata da fragilità narcisistica.
2.3. Con relazione dell'1.7.2025, i S.S. hanno riferito che al colloquio del 21.5.2025 padre e figlio si erano mostrati collaborativi e disponibili al confronto, anche a fronte di una migliore routine quotidiana e della promozione scolastica. si sarebbe mostrato CP_2 riottoso alla possibilità di ricominciare a frequentare la madre per paura di rovinare il rapporto col padre. Si dà atto che il precedente episodio conflittuale del 21/22.6.2025 è stato risolto evitando il trasferimento dalla madre.
I S.S. hanno riferito di aver avviato invano il percorso di ricerca di una Comunità.
2.4. La relazione dell'8.9.2025 ha dato atto che si sarebbe cercata una struttura prossima alla scuola desiderata da , che tuttavia avrebbe espresso un netto rifiuto CP_2 all'inserimento, ribadendo di voler rimanere presso il padre.
2.5. Da ultimo, con relazione del 24.10.2025, si è riferito che l ha messo il minore Pt_2 in lista d'attesa per avviare apposito percorso. Dal 22.10.2025 avrebbe CP_2 intrapreso un percorso psicoterapeutico con la dott.ssa il minore avrebbe ribadito Per_1 la chiusura rispetto alla possibilità di riprendere i rapporti con la madre.
2.6. La causa è stata poi istruita, in termini decisivi, grazie alla c.t.u. della dott.ssa Per_2 che così ha concluso: “nessuno dei due adulti è in grado di offrire al figlio un approccio integrato dove empatia ed autorevolezza si incontrino e siano elementi dedicati unicamente a vedere e risolvere le fatiche del giovane;
mostra inadeguatezza in CP_2 molte aree di espressione di sé: sociale, scolastica, famigliare con alto rischio evolutivo
[…] a parere di tutto il collegio peritale [il progetto è] quello di un momentaneo collocamento in un contesto comunitario con l'obiettivo di riabilitarne le aree di fragilità, di riallinearlo rispetto al rapporto con l'adulto e le regole e di permettergli di recuperare una identità propria che prescinda dall'assecondare le necessità dell'uno o dell'altro genitore.
I tratti oppositivi ora in atto nel giovane permettono di prevedere un fallimento di un progetto di affido famigliare ma di prediligere una comunità educativa;
meglio se nei pressi della scuola frequentata in modo che vi possa essere continuità in tal senso. Gli incontri
- 6 - con i genitori potranno svolgersi in forma libera seppur inizialmente calmierati dalla necessità del ragazzo di aderire ed uniformarsi al nuovo contesto senza pressioni esterne.
Si consiglia di mantenere l'affido all'Ente in quanto non vi è stata possibilità alcuna nel corso della consulenza di favorire un pensiero più riflessivo e una dimensione maggiormente responsabile e collaborativa tra le parti” (pag. 34).
2.7. Il minore è stato ripetutamente sentito, già dalla fase cautelare e in corso di istruzione.
Si rimanda ai rispettivi verbali delle udienze del 13.3.2024; 7.6.2024; 6.9.2024; 15.4.2025;
17.9.2025.
*
3. Nel merito, le parti hanno concluso, concordemente alla c.t.u., per l'affidamento di all'Ente. Controparte_2
In proposito, è sufficiente ricordare quanto osservato dalla dott.ssa “Entrambi gli Per_2 adulti mostrano di possedere una genitorialità segnata da tratti di immaturità personologica
e dalla necessità di rivalsa derivante da un conflitto di coppia mai risolto che vede nel figlio la conferma della predominanza di un genitore sull'altro; è visto unicamente CP_2 come l'espressione della conferma della bontà dell'adulto con cui sceglie di stare, scomparendo nella propria reale fisionomia di soggetto fragile e bisognoso di attenzioni.
Entrambi i genitori appaiono poco adeguati nella funzione riflessiva e nella mentalizzazione, perché poco dotati di una autentica capacità empatica e di sintonizzazione sui bisogni profondi del figlio […] nessuno dei due genitori appare consapevole della necessità di integrare l'altro mente e nella vita del figlio, generando in
una continua oscillazione e polarizzazione tra due punti opposti e CP_2 conseguentemente una scissione interna allo stesso. Il ragazzo, ormai “figlio del conflitto” ha ben compreso che per “sedurre” il padre è necessario “far fuori” dal proprio spazio vitale la madre e viceversa” (cfr. pagg. 31-32).
Tanto è sufficiente a ritenere che nessuna delle due figure genitoriali possa esercitare in modo maturo, consapevole e ponderato la responsabilità che gli sarebbe propria.
Si deve quindi dare continuità all'affidamento ai Servizi Sociali del Comune di Residenza, attualmente Vizzolo Predabissi, ex art.
5-bis, legge 184/1983, sino al compimento della maggiore età (periodo comunque inferiore al biennio massimo consentito ex lege:
, infatti, compirà i 18 anni il 16.5.2027). CP_2
I Servizi Sociali proseguiranno altresì nel monitoraggio e riferiranno solo in caso di pregiudizio o urgenza all'autorità giudiziaria competente;
sorveglieranno affinché non si manifestino ulteriori arbitrarie forme di inversione del collocamento decise unilateralmente da con l'avallo dei genitori. CP_2
4. In punto di collocamento, le conclusioni della c.t.u. – recepite in via provvisoria dal
Tribunale con ordinanza del 23.6.2025 – erano tese all'inserimento di in CP_2
Comunità, almeno in via provvisoria.
- 7 - Il minore – che ormai si appresta a compiere i 17 anni – si è opposto, dichiarando (v. verbale 17.9.2025) “Non volevo fare come dice il Giudice di andare in comunità perché, non voglio essere presuntuoso, ma sono un ragazzo tranquillo e vorrei stare a casa mia.
Lo confermo, non è un problema di quella comunità, ma in generale, non voglio andarmene da casa mia, perché sto bene lì […] Adesso che sto da mio papà da un po' di mesi sono tranquillo. La cosa successa a giugno è dovuta a una discussione. Io volevo andare a trovare la nonna e ci sono stati un po' di problemi comunicativi.
Ogni tanto io e papà andiamo oltre i limiti perché io voglio sempre avere l'ultima parola. È vero ciò che dice il Giudice, nel senso che so che non si può sempre avere l'ultima parola”.
Considerata l'età di e, in effetti, una certa maggiore stabilità negli ultimi mesi CP_2 quanto al collocamento paterno, il Collegio ritiene di poter confermare tale situazione, come di fatto chiedono entrambe le parti.
Le visite madre-figlio sono – per quanto noto – ormai interrotte da mesi.
Il percorso psicoterapeutico avviato con la dott.ssa otrà auspicabilmente portare al Per_1 superamento di tale netto rifiuto.
In ogni caso, l'età di e la motivazione del suo rifiuto (v., ancora, verbale CP_2
17.9.2025) precludono al Tribunale una qualsivoglia imposizione, secondo il consolidato orientamento per cui “la circostanza che un figlio minore, divenuto ormai adolescente e perfettamente consapevole dei propri sentimenti e delle loro motivazioni, provi nei confronti del genitore non affidatario sentimenti di avversione - a tal punto radicati da doversi escludere che possano essere rapidamente e facilmente rimossi, nonostante il supporto di strutture sociali e psicopedagogiche - costituisce fatto idoneo a giustificare anche la totale sospensione degli incontri tra il minore stesso ed il […] non affidatario”
(Cass. 317/98; 21969/24).
Qualora il minore ne faccia richiesta, previa intesa con i Servizi Sociali affidatari, ben potranno essere organizzati appositi incontri tra madre e figlio.
5. Rimane da statuire soltanto in ordine al mantenimento.
L'originario provvedimento emesso da questo Ufficio nel proc. 52/22 prevedeva un assegno a carico della madre pari a 150,00 euro/mese oltre al 50% delle spese straordinarie.
Tale importo è stato elevato a 200,00 euro/mese con l'ordinanza del 18.6.2024, con decorrenza da luglio 2024.
Con ordinanza dell'8.11.2024 è stato revocato l'obbligo di erogazione a carico della madre, con decorrenza dal 20.10.2024; tale obbligo è stato poi ripristinato da aprile 2025 con relazione del 17.4.2025.
ha chiesto un assegno di mantenimento pari – da ultimo – a 400,00 euro/mese, CP_1 mentre si è resa disponibile a corrisponderne 200,00. Pt_1
- 8 - Quanto alla situazione economica delle parti, ha documentato di lavorare come Pt_1 agente di polizia locale, con stipendio di circa 1.600-1.800 euro al mese (cfr. doc. 61-62); nel contratto di lavoro (giugno 2025) si indica uno stipendio tabellare annuo lordo pari a
21.392,87 euro, oltre al rateo di tredicesima mensilità; il mod. 730 per l'anno 2023 riportava redditi complessivi per 17.975 euro. La ricorrente non ha immobili ed è proprietaria di un'automobile immatricolata nel 2013 e da lei acquistata a settembre 2023. Corrisponde
140,00 euro/mese per locazione oltre spese di condominio. CP_5
, all'atto di costituirsi in giudizio, ha dichiarato di vivere in locazione, per Controparte_1
600 euro/mese e di avere una situazione lavorativa “sospesa”, con fruizione dell'assegno di inclusione.
Soltanto dopo reiterate richieste ha depositato documentazione relativa ai conti correnti in uso;
in particolare, dal più recente estratto conto del rapporto Webank con cifre finali 303, risultano recenti e ingenti accrediti per 4.280 euro (20.1.2025 da “Welfare s.r.l. Bluebe s.r.l.
– ON SE), 5.003 euro (da Bluebe s.r.l. il 20.2.2025), 1.440,00 euro (da Welfare
s.r.l. Bluebe s.r.l. – ). Controparte_1
La situazione di , dunque, è alquanto opaca;
l'incasso di oltre 10.000 euro nel solo CP_1 primo trimestre 2025 lascia intendere un flusso economico ben superiore a quello almeno ab origine riferito. È chiaro che la carenza informativa – non sanata neppure a fronte di ripetute richieste del giudice relatore – non può che avere un peso ex art. 473-bis.18 e 116
c.p.c.
5.1. Il Tribunale ritiene di dover confermare la misura dell'assegno di mantenimento, pari a 200,00 euro/mese, per tutto il corso della causa e per il futuro: infatti, l'assoluta opacità della condizione economica – che appare ben più florida di quanto egli intendesse rivelare, visti i bonifici summenzionati in entrata – preclude un innalzamento, a fronte invece di redditi lavorativi in misura non eccedente l'ordinario per la madre.
5.2. Per il corso del procedimento, l'assegno è stato fissato in 200 euro/mese: è ovvio che in analoga misura deve ritenersi gravato il padre per i periodi di permanenza, sia pure più ridotti, presso la madre, che pure si sono verificati in corso di causa.
5.3. Le spese straordinarie, ivi incluse quelle per il percorso psicoterapeutico, sono ripartite al 50% tra i genitori come da loro stessi domandato.
5.4. L'assegno unico è percepito in via esclusiva da in quanto collocatario Controparte_1 del figlio, in ossequio all'orientamento tracciato da Cass. 4672/25 e da ritenersi qui condiviso, secondo il quale, in caso di affidamento condiviso con collocazione prevalente presso un genitore, l'assegno può essere attribuito interamente al genitore collocatario per statuizione del Tribunale.
6. La domanda sub 5) del resistente è inammissibile: in assenza di accordo, sull'eventuale dissenso decide il giudice tutelare ex art. 3, legge 1185/67.
- 9 - 7. Le spese del giudizio, considerando la parziale soccombenza, la coincidenza di talune domande (specie sull'affidamento, ma anche sulle spese straordinarie), la complessità della lite, sono interamente compensate.
8. Gli oneri della c.t.u. sono a carico eguale e solidale delle parti.
9. I compensi del Curatore speciale, liquidati come da sua istanza, sono posti a carico – salva successiva verifica della sussistenza dei presupposti all'attualità, con conseguente correzione del dispositivo – dei genitori al 50% ciascuno.
Come noto, l'art. 4, co. 10-septies, D.M. 55/2014, introdotto con D.M. 147/2022, prevede che “per le attività difensive svolte dall'avvocato in qualità di curatore del minore, il compenso è liquidato applicando i parametri previsti dalle tabelle allegate al presente decreto relative alle procedure e ai giudizi in cui è di volta in volta nominato”. La giurisprudenza ha chiaramente indicato (Cass., 9/19) che “il curatore, essendo avvocato,
[può] stare in giudizio senza il ministero di altro difensore ai sensi dell'art. 86 c.p.c., potendo cumulare le due qualifiche (da considerare, comunque distinte: cfr., Cass.
14216/2010; Cass. 12416/2010), senza che occorresse il formale conferimento – a se stesso – della procura alle liti”.
Al lume delle considerazioni svolte, il compenso dell'Avv. Rebuscini può così liquidarsi:
fase di studio 851,00 euro fase introduttiva 602,00 euro fase istruttoria/trattazione 1.594,00 euro fase decisoria 1.453,00 euro così per totali 4.500,00 euro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone in modifica del decreto del Tribunale di Lodi cron. n. 14328/2022 del
25.11.2022:
1) Affida ai Servizi Sociali del Comune di Vizzolo Predabissi fino al Controparte_2 raggiungimento della maggiore età, con relativa limitazione della responsabilità genitoriale quanto alle decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute e alla residenza dei minori, disponendo che le decisioni di maggior interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione e alla salute e alla residenza del minore ex art. 337ter, III, c.c vengano assunte dall'Ente Affidatario, sentiti i genitori;
2) Dispone che rimanga collocato presso il padre;
Controparte_2
3) Dispone che prosegua nel percorso di psicoterapia già intrapreso, Controparte_2 come dato atto dalle parti;
- 10 - 4) Stabilisce che possa vedere la madre possa Controparte_2 Parte_1 vedere il minore qualora il minore ne faccia richiesta, previa intesa con i Servizi Sociali affidatari;
5) Dispone che corrisponda, a titolo di mantenimento per il figlio, con Parte_1 decorrenza da dicembre 2025, un assegno mensile pari a 200,00 euro/mese, oltre rivalutazione Istat su base annuale;
6) Dispone che, per il corso del procedimento, i rapporti tra le parti in termini di mantenimento siano definitivamente regolati come indicato al punto 5.2 della motivazione;
7) Dispone che l'Assegno unico dovuto per il figlio sia esclusivamente fruito da CP_2
; Controparte_1
8) Dispone che le spese extra assegno siano sostenute pro quota al 50% dai genitori secondo le Linee guida degli Uffici giudiziari di Milano approvate nel giugno 2025, incluse espressamente, per comune richiesta delle parti, quelle per la psicoterapia di presso la dott.ssa CP_2 Per_1
9) Compensa integralmente le spese di lite;
10) Pone le spese della C.t.u. esperita a carico delle parti, in misura pari al 50% ciascuno e con vincolo di solidarietà;
11) Dichiara i genitori tenuti, al 50% ciascuno e con vincolo di solidarietà, a corrispondere gli oneri professionali per l'attività del Curatore speciale Avv. Luca Rebuscini, per totali
4.500,00 euro, oltre IVA, CPA e spese generali.
Così deciso a Lodi, nella camera di consiglio del 17.12.2025.
Il Giudice relatore ed estensore Il Presidente
(dott. Matteo Aranci) (dott.ssa Ada Cappello)
- 11 -