Art. 17.
Ai fini dell'ammissione al primo concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente, da indire successivamente all'entrata in vigore della presente legge, non si applica il limite massimo di eta' previsto dalla legge 3 giugno 1978, n. 288 , nel computo dei benefici previsti per la elevazione del limite di eta', che non potra' comunque superare i 50 anni.
Ai fini dell'ammissione al primo concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente, da indire successivamente all'entrata in vigore della presente legge, non si applica il limite massimo di eta' previsto dalla legge 3 giugno 1978, n. 288 , nel computo dei benefici previsti per la elevazione del limite di eta', che non potra' comunque superare i 50 anni.