Articolo 17 della Legge 16 luglio 1984, n. 326
Articolo 16Articolo 18
Versione
2 agosto 1984
Art. 17.

Ai fini dell'ammissione al primo concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente, da indire successivamente all'entrata in vigore della presente legge, non si applica il limite massimo di eta' previsto dalla legge 3 giugno 1978, n. 288 , nel computo dei benefici previsti per la elevazione del limite di eta', che non potra' comunque superare i 50 anni.
Entrata in vigore il 2 agosto 1984