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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 17/12/2025, n. 419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 419 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 800/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Forlì
Sezione Famiglia
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati: dott. Massimo DI PATRIA Presidente dott.ssa Alessandra MEDI Giudice rel. ed est. dott.ssa Serena CHIMICHI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. r.g. 800/2025 Sezione Volontaria promosso da:
nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), residente in [...], con il C.F._1
patrocinio dell'avv. FORTI CLAUDIA, elettivamente domiciliata in VIA
RC OL 7 CESENA presso il difensore
ADOTTANTE per l'adozione della maggiorenne
nata a [...] il [...] residente in [...]Persona_1
BONIFICAZIONE N. 411/B CESENATICO
ADOTTANDA con l'intervento del pubblico ministero presso la Procura della Repubblica in sede pagina 1 di 4 FATTO E DIRITTO
Con atto depositato il 08/04/2025 ricorreva Parte_1
all'intestato Tribunale di Forlì per vedersi accolta la domanda di adozione ex art. 291 ss c.c. della NI nata a [...] il [...] Persona_1 dall'unione coniugale della di lei sorella con Parte_2 Controparte_1
La ricorrente rappresentava di avere contratto matrimonio con in Controparte_2 data 29/01/2009 e che dalla loro unione non erano nati figli. Aggiungeva di voler procedere alla adozione della NI stante il forte legame sussistente con la medesima, fondato su affetto e stima, precisando di aver sempre considerato Per_1
come una figlia e come un punto di riferimento nella sua vita.
All'udienza del 28/10/25 adottante ed adottanda (nubile) prestavano consenso all'adozione motivata dalla volontà di ufficializzare il rapporto affettivo oramai consolidato e di garantire ad diritti ereditari posto che la ricorrente ha Per_1 rappresentato di essere proprietaria di vari immobili.
In particolare, la ricorrente dichiarava: “Insisto nel ricorso;
ho sempre considerato mia NI come una figlia;
io e mio marito non abbiamo figli;
mia NI ha sempre frequentato casa mia e di mio marito fin da quando è nata. Spesso mia NI si rende disponibile ad accompagnarmi a Milano dove io sono seguita per un problema agli occhi;
mia NI è un medico. Io ho sempre gestito delle attività di ristorazione e ho diversi appartamenti che tramite l'adozione vorrei lasciare a mia NI. Sento quotidianamente mia NI”.
Nella medesima occasione assentivano all'adozione anche la madre e il padre dell'adottanda e nonché il marito della Parte_2 Persona_2 ricorrente il quale confermava lo stretto legame con la NI. Controparte_2
Il pubblico ministero è intervenuto chiedendo l'accoglimento del ricorso.
Acquisiti il consenso di adottante ed adottanda e l'assenso dei di lei genitori, si rileva che sussiste uno dei presupposti legittimanti l'adozione di cui all'art. 291
c.c., ovvero il compimento di anni trentacinque per parte della ricorrente. Quanto, invece, alla differenza d'età di almeno diciotto anni con colei che si intende pagina 2 di 4 adottare, richiesta sempre dalla medesima norma, si osserva che nel caso in esame tra la ricorrente e l'adottanda sussiste una differenza anagrafica di 17 anni e 9 mesi, dunque un divario leggermente inferiore a quello richiesto dalla legge. Tuttavia la
Corte Costituzionale, con la sentenza n.5 del 2024, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, in riferimento all'art. 2 Cost., dell'art. 291 co.1 c.c. nella parte in cui, per l'adozione del maggiorenne, non consente al Giudice di ridurre, nei casi di esigua differenza e sempre che sussistano motivi meritevoli, l'intervallo di età di
18 anni tra adottante e adottanda. Ebbene, ritiene il Collegio che nel in esame sussistano meritevoli motivi per ridurre l'intervallo di età di 18 anni tra adottante e adottanda tenuto conto del forte legame affettivo che lega la ricorrente alla NI, come pacificamente riconosciuto da entrambe e dagli altri familiari intervenuti, nonché della convenienza dal punto di vista economico, posto che la ricorrente, come già esposto, ha rappresentato di essere titolare di vari immobili.
Ciò premesso, la valutazione circa l'opportunità all'adozione (già assolta l'indagine sull'esistenza dei presupposti di diritto) da condursi nel duplice senso della “convenienza patrimoniale” e della “relazione affettiva-identitaria” effettivamente riconoscibili tra il ricorrente/adottante ed il convenuto/adottando, non può che dare esito positivo tenuto conto di quanto dichiarato dagli interessati.
A ciò consegue l'accoglimento della domanda poiché meritevole di apprezzamento, in termini patrimoniali e di rilevanza sociale, l'interesse dell'adottante al riconoscimento giuridico del legame affettivo-familiare di fatto già esistente e la convenienza dell'adottando a formalizzare il suo inserimento nel contesto familiare e nell'asse ereditario dell'adottante che, nel caso di specie, non ha eredi, e ha dichiarato di essere proprietaria di beni immobili.
Considerata la mancanza di una parte soccombente, le spese di lite devono essere interamente compensate tra le parti
P.Q.M.
visti gli artt. 291, 313, 314 cod. civ., con l'intervento del pubblico ministero: pronunzia l'adozione di nata a [...] il [...] Persona_1
pagina 3 di 4 da parte di nata a [...] il Parte_1
30/03/1958, con tutti gli effetti di legge;
Manda alla cancelleria di comunicare la presente sentenza, ai sensi dell'art. 314 del codice civile, all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Forlì-Cesena per l'annotazione a margine dell'atto di nascita dell'adottata, ove trascritto presso i registri di stato civile. manda alla cancelleria di comunicare la sentenza definitiva, ai sensi dell'art. 314 del codice civile, all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Cesena per l'annotazione a margine dell'atto di nascita dell'adottato (Anno 1975 Atto n. 2297
P I Serie A).
Così deciso in Forlì, nella camera di consiglio del 12/12/2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente dott.ssa Alessandra Medi dott. Massimo Di Patria
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Forlì
Sezione Famiglia
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati: dott. Massimo DI PATRIA Presidente dott.ssa Alessandra MEDI Giudice rel. ed est. dott.ssa Serena CHIMICHI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. r.g. 800/2025 Sezione Volontaria promosso da:
nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), residente in [...], con il C.F._1
patrocinio dell'avv. FORTI CLAUDIA, elettivamente domiciliata in VIA
RC OL 7 CESENA presso il difensore
ADOTTANTE per l'adozione della maggiorenne
nata a [...] il [...] residente in [...]Persona_1
BONIFICAZIONE N. 411/B CESENATICO
ADOTTANDA con l'intervento del pubblico ministero presso la Procura della Repubblica in sede pagina 1 di 4 FATTO E DIRITTO
Con atto depositato il 08/04/2025 ricorreva Parte_1
all'intestato Tribunale di Forlì per vedersi accolta la domanda di adozione ex art. 291 ss c.c. della NI nata a [...] il [...] Persona_1 dall'unione coniugale della di lei sorella con Parte_2 Controparte_1
La ricorrente rappresentava di avere contratto matrimonio con in Controparte_2 data 29/01/2009 e che dalla loro unione non erano nati figli. Aggiungeva di voler procedere alla adozione della NI stante il forte legame sussistente con la medesima, fondato su affetto e stima, precisando di aver sempre considerato Per_1
come una figlia e come un punto di riferimento nella sua vita.
All'udienza del 28/10/25 adottante ed adottanda (nubile) prestavano consenso all'adozione motivata dalla volontà di ufficializzare il rapporto affettivo oramai consolidato e di garantire ad diritti ereditari posto che la ricorrente ha Per_1 rappresentato di essere proprietaria di vari immobili.
In particolare, la ricorrente dichiarava: “Insisto nel ricorso;
ho sempre considerato mia NI come una figlia;
io e mio marito non abbiamo figli;
mia NI ha sempre frequentato casa mia e di mio marito fin da quando è nata. Spesso mia NI si rende disponibile ad accompagnarmi a Milano dove io sono seguita per un problema agli occhi;
mia NI è un medico. Io ho sempre gestito delle attività di ristorazione e ho diversi appartamenti che tramite l'adozione vorrei lasciare a mia NI. Sento quotidianamente mia NI”.
Nella medesima occasione assentivano all'adozione anche la madre e il padre dell'adottanda e nonché il marito della Parte_2 Persona_2 ricorrente il quale confermava lo stretto legame con la NI. Controparte_2
Il pubblico ministero è intervenuto chiedendo l'accoglimento del ricorso.
Acquisiti il consenso di adottante ed adottanda e l'assenso dei di lei genitori, si rileva che sussiste uno dei presupposti legittimanti l'adozione di cui all'art. 291
c.c., ovvero il compimento di anni trentacinque per parte della ricorrente. Quanto, invece, alla differenza d'età di almeno diciotto anni con colei che si intende pagina 2 di 4 adottare, richiesta sempre dalla medesima norma, si osserva che nel caso in esame tra la ricorrente e l'adottanda sussiste una differenza anagrafica di 17 anni e 9 mesi, dunque un divario leggermente inferiore a quello richiesto dalla legge. Tuttavia la
Corte Costituzionale, con la sentenza n.5 del 2024, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, in riferimento all'art. 2 Cost., dell'art. 291 co.1 c.c. nella parte in cui, per l'adozione del maggiorenne, non consente al Giudice di ridurre, nei casi di esigua differenza e sempre che sussistano motivi meritevoli, l'intervallo di età di
18 anni tra adottante e adottanda. Ebbene, ritiene il Collegio che nel in esame sussistano meritevoli motivi per ridurre l'intervallo di età di 18 anni tra adottante e adottanda tenuto conto del forte legame affettivo che lega la ricorrente alla NI, come pacificamente riconosciuto da entrambe e dagli altri familiari intervenuti, nonché della convenienza dal punto di vista economico, posto che la ricorrente, come già esposto, ha rappresentato di essere titolare di vari immobili.
Ciò premesso, la valutazione circa l'opportunità all'adozione (già assolta l'indagine sull'esistenza dei presupposti di diritto) da condursi nel duplice senso della “convenienza patrimoniale” e della “relazione affettiva-identitaria” effettivamente riconoscibili tra il ricorrente/adottante ed il convenuto/adottando, non può che dare esito positivo tenuto conto di quanto dichiarato dagli interessati.
A ciò consegue l'accoglimento della domanda poiché meritevole di apprezzamento, in termini patrimoniali e di rilevanza sociale, l'interesse dell'adottante al riconoscimento giuridico del legame affettivo-familiare di fatto già esistente e la convenienza dell'adottando a formalizzare il suo inserimento nel contesto familiare e nell'asse ereditario dell'adottante che, nel caso di specie, non ha eredi, e ha dichiarato di essere proprietaria di beni immobili.
Considerata la mancanza di una parte soccombente, le spese di lite devono essere interamente compensate tra le parti
P.Q.M.
visti gli artt. 291, 313, 314 cod. civ., con l'intervento del pubblico ministero: pronunzia l'adozione di nata a [...] il [...] Persona_1
pagina 3 di 4 da parte di nata a [...] il Parte_1
30/03/1958, con tutti gli effetti di legge;
Manda alla cancelleria di comunicare la presente sentenza, ai sensi dell'art. 314 del codice civile, all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Forlì-Cesena per l'annotazione a margine dell'atto di nascita dell'adottata, ove trascritto presso i registri di stato civile. manda alla cancelleria di comunicare la sentenza definitiva, ai sensi dell'art. 314 del codice civile, all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Cesena per l'annotazione a margine dell'atto di nascita dell'adottato (Anno 1975 Atto n. 2297
P I Serie A).
Così deciso in Forlì, nella camera di consiglio del 12/12/2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente dott.ssa Alessandra Medi dott. Massimo Di Patria
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