Ordinanza collegiale 28 luglio 2023
Sentenza breve 13 ottobre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. I, sentenza breve 13/10/2023, n. 751 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 751 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 13/10/2023
N. 00751/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00544/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di SC (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm. nel giudizio introdotto con il ricorso numero di registro generale 544 del 2023, proposto da SS e DA ST, rappresentati e difesi dall'avvocato Gianfredo Giatti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Agenzia delle Entrate - Riscossione per la Provincia di SC, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di SC, domiciliataria ex lege;
per l'annullamento
dell’intimazione di pagamento 02220239001850809000 emessa da Agenzia delle Entrate – Riscossione per la Provincia di SC, contenente la richiesta di pagamento della somma complessiva di € 113.797,02 relativa al prelievo supplementare quote latte annate 1999 e 2000, emessa il 24 marzo 2023 e notificata in data 12 aprile 2023
ovvero
per l’accertamento
che i ricorrenti nulla devono
o in subordine per l’accertamento che parte del credito intimato da Agea è stato pagato o è prescritto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di A.G.E.A. - Agenzia per le erogazioni in agricoltura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 ottobre 2023 il pres. cons. Angelo Gabbricci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato:
che con atto depositato il 22 settembre 2023, i ricorrenti, rammentato di aver presentato il ricorso in esame al fine di vedersi annullare l’intimazione di pagamento n. 02220239001850809000, relativa al prelievo supplementare presuntivamente dovuto per le campagne lattiere 1996/1997 e 1999/2000, rappresentano come, avviato il giudizio, AGEA abbia comunicato, con atto 29 agosto 2023, l’inesigibilità del credito; sicché, prosegue l’atto, “intervenuta tale azione in autotutela, viene a cessare la materia del contendere, di talché … si chiede la pronuncia di estinzione del procedimento”, ma, conclude l’atto, “poiché gli estremi erano chiari già prima della costituzione in giudizio e vi è stato un grave danno arrecato ai Sigg.ri ST (gli stessi infatti hanno subito pignoramenti da parte della Agenzia delle Entrate Riscossione a causa di un titolo invalido), si chiede la condanna di controparte alle spese del giudizio”;
che nella citata nota AGEA, si legge che “dall'istruttoria espletata, è risultata l'inesigibilità del credito”, per cui “si dispone l'annullamento dell'intimazione n. 02220239001850809000 e la cancellazione della posizione debitoria relativa alle campagne 1996/97 e 1999/00 dal Registro Nazionale dei Debiti”;
che, pertanto, va dichiarata cessata la materia del contendere, ex art. 34, IV comma, c.p.a., e su tale fondamento vanno poste a carico di AGEA le spese di giudizio che, compensate per metà per la condotta processuale della parte resistente, sono liquidate come da dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di SC (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara improcedibile per cessazione della materia del contendere.
Compensa le spese di giudizio in ragione della metà, e condanna l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura – AGEA, alla rifusione del residuo, che liquida in € 1.500,00 oltre spese generali ed ulteriori accessori di legge, nonché a rifondere alla parte ricorrente il contributo unificato versato, al verificarsi dei presupposti di cui all’articolo 13, comma 6 bis 1, del d.P.R. 115/2002.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in SC nella camera di consiglio addì 11 ottobre 2023 con l'intervento dei signori magistrati:
Angelo Gabbricci, Presidente, Estensore
Alessandro Fede, Referendario
Marilena Di Paolo, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Angelo Gabbricci |
IL SEGRETARIO